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Document 32024D1864

Decisione (PESC) 2024/1864 del Consiglio, del 29 giugno 2024, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina

ST/9634/2024/INIT

GU L, 2024/1864, 30.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1864/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1864/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/1864

30.6.2024

DECISIONE (PESC) 2024/1864 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 2024

che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato dell'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC (1).

(2)

Il 24 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha annunciato un'operazione militare in Ucraina e le forze armate russe hanno iniziato un attacco contro l'Ucraina, anche dal territorio della Bielorussia. Tale attacco è una palese violazione dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina.

(3)

Il 2 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/356 (2), che ha modificato il titolo della decisione 2012/642/PESC e introdotto ulteriori misure restrittive in risposta al coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.

(4)

Nelle conclusioni del 20 e 21 ottobre 2022, il Consiglio europeo ha sollecitato le autorità bielorusse a smettere di favorire la guerra di aggressione della Russia permettendo alle forze armate russe di utilizzare il territorio bielorusso e fornendo sostegno all'esercito russo. Il Consiglio europeo ha affermato che il regime bielorusso deve rispettare pienamente gli obblighi che gli incombono in virtù del diritto internazionale e che l'Unione resta pronta a procedere rapidamente con ulteriori sanzioni nei confronti della Bielorussia.

(5)

Il 18 gennaio 2023 l'Unione ha rilasciato una dichiarazione sulla situazione dei diritti umani in Bielorussia in sede di Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, in cui ha espresso profonda preoccupazione per la gravità e il deterioramento della situazione dei diritti umani in Bielorussia sotto il regime di Lukashenko e ha condannato ulteriormente le attività del regime di Minsk volte a sostenere la barbara aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, come pure i rinnovati tentativi di utilizzare in forma cinica e violenta i migranti per creare situazioni di crisi alle frontiere dell'Unione.

(6)

Nelle conclusioni del 23 marzo 2023 e del 29 e 30 giugno 2023, il Consiglio europeo ha condannato il sostegno militare che la Bielorussia continua a fornire alla guerra di aggressione della Russia e ha sottolineato che la Bielorussia deve cessare di consentire alle forze armate russe di utilizzare il suo territorio, anche per il dispiegamento di armi nucleari tattiche.

(7)

In considerazione della gravità della situazione, e in risposta al persistente coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, è opportuno introdurre ulteriori misure restrittive.

(8)

In particolare, è opportuno estendere ulteriormente il divieto di esportazione di beni e tecnologie a duplice uso avanzati e introdurre ulteriori restrizioni alle esportazioni di beni atti a contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali della Bielorussia.

(9)

È inoltre opportuno vietare il transito attraverso il territorio della Bielorussia di beni e tecnologie a duplice uso, di beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Bielorussia o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza bielorusso, di beni in grado di contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali bielorusse, di beni e tecnologie adatti all'uso nei settori aeronautico o spaziale e di armi esportati dall'Unione.

(10)

In aggiunta, è opportuno introdurre ulteriori restrizioni alle esportazioni verso la Bielorussia, anche per quanto riguarda le esportazioni di beni e tecnologie per la navigazione marittima e di beni di lusso.

(11)

È anche opportuno vietare l'importazione, l'acquisto o il trasferimento diretti o indiretti di diamanti dalla Bielorussia.

(12)

È altresì opportuno estendere al petrolio greggio il divieto di importazione di prodotti minerali e introdurre un nuovo divieto di esportazione di prodotti e macchine per i giacimenti di petrolio e di beni e tecnologie idonei all'uso nella raffinazione del petrolio e nella liquefazione del gas naturale.

(13)

È inoltre opportuno vietare la prestazione di determinati servizi alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo, ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie o a eventuali persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, mediante il divieto di prestare servizi contabili, servizi di auditing, compresa la revisione legale dei conti, servizi di consulenza in materia fiscale, servizi di consulenza amministrativo-gestionale e servizi di pubbliche relazioni.

(14)

Inoltre, è opportuno vietare la prestazione di servizi di architettura e ingegneria e di servizi di consulenza informatica e giuridica alla Bielorussia.

(15)

È altresì opportuno vietare la prestazione di determinati servizi alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo, ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie o a eventuali persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, mediante il divieto di prestare servizi pubblicitari, servizi di ricerca di mercato e sondaggi di opinione, così come servizi di prova e di controllo tecnico dei prodotti.

(16)

Ai fini della conformità all'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-72/11, è opportuno modificare la disposizione che proibisce l'elusione precisando che gli elementi della conoscenza e della volontà sussistono non soltanto quando la persona persegue deliberatamente l'obiettivo o il risultato di elusione delle misure restrittive ma anche quando la persona che partecipa a un'attività avente l'obiettivo o il risultato di eludere le misure restrittive ritiene che la sua partecipazione a una siffatta attività possa avere tale obiettivo o tale risultato e accetti detta possibilità.

(17)

È inoltre opportuno introdurre un divieto di importazione di beni che permettono alla Bielorussia di diversificare le fonti di entrate, consentendo in tal modo il suo coinvolgimento nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.

(18)

È anche opportuno vietare l'importazione, l'acquisto o il trasferimento diretti o indiretti di oro.

(19)

Inoltre, è opportuno imporre ulteriori misure restrittive in vari settori, in particolare in quelli dell'energia e dell'aeronautica.

(20)

È altresì opportuno estendere il divieto di trasporto di merci su strada nell'Unione con rimorchi e semirimorchi immatricolati in Bielorussia, anche se trainati da autocarri immatricolati al di fuori della Bielorussia.

(21)

È inoltre opportuno introdurre un ulteriore criterio per l'inserimento nell'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti al congelamento dei beni e per il divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione delle persone ed entità designate.

(22)

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare talune misure.

(23)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2012/642/PESC è così modificata:

1)

l'articolo 1 bis è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   È vietato il transito attraverso il territorio della Bielorussia di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni di cui al paragrafo 1 esportati dall'Unione.»

;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   È vietato:

a)

prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia; oppure

c)

vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.»

;

2)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 1 ter

1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni in grado di contribuire, in particolare, al rafforzamento delle capacità industriali bielorusse, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

2.   È vietato il transito attraverso il territorio della Bielorussia dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 esportati dall'Unione.

3.   È vietato:

a)

prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia; oppure

c)

vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

4.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 3 non si applicano all'esecuzione, fino al 2 ottobre 2024, di contratti conclusi prima del 1o luglio 2024 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

5.   Per quanto riguarda i beni che rientrano nel codice NC 2602, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 3 non si applicano all'esecuzione, fino al 2 agosto 2024, di contratti conclusi prima del 1o luglio 2024 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

6   Per quanto riguarda i beni che rientrano nel codice NC 8708 99, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 3 non si applicano all'esecuzione, fino al 2 gennaio 2025, di contratti conclusi prima del 1 luglio 2024 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

7.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 3 non si applicano a beni che sono necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri o dei paesi partner in Bielorussia o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale.

8.   Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1, o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per:

a)

usi medici o farmaceutici ovvero per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni;

b)

l'uso esclusivo, e sotto il pieno controllo, dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione e per adempiere ai propri obblighi di manutenzione in aree che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra tale Stato membro e la Bielorussia; oppure

c)

la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.

9.   Le autorità competenti possono altresì autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni di cui al codice NC 8417 20 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per l'uso personale o domestico da parte delle persone fisiche.

10.   In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare il transito attraverso il territorio della Bielorussia dei beni e delle tecnologie in grado di contribuire, in particolare, al rafforzamento delle capacità industriali bielorusse, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie sono destinati agli scopi di cui al paragrafo 8 del presente articolo.

11.   I divieti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, destinati a emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali.

12.   In deroga ai paragrafi 1 e 3, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui ai codici NC 3917, 8523 e 8536 elencati nell'allegato XVIII del regolamento (CE) n. 765/2006, o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari a fini di manutenzione o riparazione di dispositivi medici.

13.   Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei seguenti beni o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per l'uso personale o domestico da parte delle persone fisiche in Bielorussia:

a)

beni che rientrano nel codice NC 8417 20;

b)

tubi e condotti di rame e accessori per tubi o condotti di rame che rientrano nei codici NC 7411 o 7412 con diametro interno non superiore a 50 mm.

14.   Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni che rientrano nel codice NC 3917 10 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni sono venduti, forniti, trasferiti o esportati esclusivamente per la produzione di prodotti alimentari destinati al consumo umano in Bielorussia.

15.   Nel decidere sulle richieste di autorizzazione per gli usi di cui ai paragrafi 8, 9, 10, 12, 13 e 14, le autorità competenti evitano di rilasciare autorizzazioni di esportazione a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, o per un uso in Bielorussia, se hanno fondati motivi per ritenere che i beni possano essere destinati a un uso finale militare.

16.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 8, 9, 10, 12, 13 e 14 entro due settimane dal rilascio.

17.   L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.»

;

3)

l'articolo 2 quater è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   È vietato il transito attraverso il territorio della Bielorussia dei beni e delle tecnologie a duplice uso di cui al paragrafo 1 esportati dall'Unione.»

;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   È vietato:

a)

prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia; oppure

c)

vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.»

;

c)

è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis.   Fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, il divieto di cui al paragrafo 1 bis non si applica al transito attraverso il territorio della Bielorussia di beni e tecnologie a duplice uso destinati agli scopi di cui al paragrafo 3, lettere da a) ad e).»

;

d)

è inserito il paragrafo seguente:

«4 bis.   In deroga al paragrafo 1 bis e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare il transito attraverso il territorio della Bielorussia di beni e tecnologie a duplice uso dopo aver accertato che tali beni o tecnologie sono destinati agli scopi di cui al paragrafo 4, lettere b), c), d) e h), del presente articolo.»

;

4)

l'articolo 2 quinquies è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   È vietato il transito attraverso il territorio della Bielorussia dei beni e delle tecnologie esportati dall'Unione, che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Bielorussia.»

;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   È vietato:

a)

prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia; oppure

c)

vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.»

;

c)

è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis.   Il divieto di cui al paragrafo 1 bis non si applica al transito attraverso il territorio della Bielorussia dei beni e delle tecnologie che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Bielorussia, destinati agli scopi di cui al paragrafo 3, lettere da a) ad e).»

;

d)

il paragrafo 4 è così modificato:

i)

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

alle rappresentanze diplomatiche dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni;»

ii)

la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h)

alla garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi in Bielorussia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo; oppure»

;

iii)

è aggiunta la lettera seguente:

«i)

l'uso esclusivo, e sotto il pieno controllo, dello Stato membro e che rilascia l'autorizzazione in adempimento dei propri obblighi di manutenzione in aree che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra tale Stato membro e la Bielorussia.»

;

e)

è inserito il paragrafo seguente:

«4 ter.   In deroga al paragrafo 1 bis, le autorità competenti possono autorizzare il transito attraverso il territorio della Bielorussia dei beni e delle tecnologie che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Bielorussia, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie sono destinati agli scopi di cui al paragrafo 4, lettere b), c), d) e h).»

;

5)

all'articolo 2 quinquies bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Per quanto riguarda le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell'allegato II in deroga all'articolo 2 quater, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 2 quinquies, paragrafi 1 e 2, e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie a duplice uso e dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 2 quinquies o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria solo dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono:

a)

necessari per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente; oppure

b)

dovuti in forza di contratti conclusi prima del 3 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché tale autorizzazione sia richiesta prima del 1o maggio 2022.»

;

6)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 2 quinquies ter

1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie per la navigazione marittima, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

2.   È vietato:

a)

prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia; oppure

c)

vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

3.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, destinati a scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali.

4.   L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.»

;

7)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 2 sexies bis

1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni di lusso, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

2.   È vietato:

a)

prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia; oppure

c)

vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

3.   Il divieto di cui ai paragrafi 1 e 2 si applica ai beni di lusso nella misura in cui il loro valore sia superiore a 300 EUR per articolo, salvo se diversamente specificato.

4.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica a beni che sono necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri o dei paesi partner in Bielorussia o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale.

5.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai beni di cui ai codici NC 7113 00 00 e 7114 00 00 per uso personale da parte di persone fisiche che viaggiano dall'Unione o dei loro familiari diretti che le accompagnano, appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.

6.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare il trasferimento o l'esportazione in Bielorussia di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Bielorussia.

7.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 5 entro due settimane dal rilascio.

8.   L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.

Articolo 2 sexies ter

1.   È vietato:

a)

acquisire o aumentare la partecipazione in qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Bielorussia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Bielorussia;

b)

concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere nuovi prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, incluso capitale netto, a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Bielorussia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Bielorussia, o per lo scopo documentato di finanziare tale persona giuridica, entità od organismo;

c)

creare nuove imprese in partecipazione con qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Bielorussia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Bielorussia; oppure

d)

prestare servizi d'investimento direttamente connessi alle attività di cui alle lettere a), b) e c).

2.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, qualsiasi attività di cui al paragrafo 1 dopo aver accertato che:

a)

essa è necessaria per garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione, nonché il trasporto di gas naturale e petrolio, compresi prodotti petroliferi raffinati, a meno che non sia vietato a norma dell'articolo 2 septies, dalla Bielorussia, o attraverso la Bielorussia, nell'Unione; oppure

b)

essa riguarda esclusivamente una persona giuridica, entità od organismo operante nel settore dell'energia in Bielorussia appartenente a una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro.

3.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 2 entro due settimane dal rilascio.

Articolo 2 sexies quater

1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie idonei all'uso nella raffinazione del petrolio e nella liquefazione del gas naturale, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

2.   È vietato:

a)

prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia; oppure

c)

vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

3.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 2 ottobre 2024, di contratti conclusi prima del 1o luglio 2024 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

4.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la fornitura della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la fornitura della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere un impatto grave e significativo sulla salute e sulla sicurezza umana o sull'ambiente.

In casi di emergenza debitamente giustificati, si può procedere senza autorizzazione preventiva alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione, purché l'esportatore informi l'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data della vendita, della fornitura, del trasferimento o dell'esportazione, precisando i motivi per i quali la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono avvenuti senza autorizzazione preventiva.

5.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 4 entro due settimane dal rilascio.

6.   L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.»

;

8)

l'articolo 2 septies è sostituito dal seguente:

«Articolo 2 septies

1.   È vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, prodotti minerari e petrolio greggio originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia.

2.   È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria ovvero altri servizi relativi al divieto di cui al paragrafo 1.

3.   L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.

4.   I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano agli acquisti in Bielorussia di prodotti minerari necessari per soddisfare le esigenze essenziali dell'acquirente in Bielorussia o di progetti umanitari in Bielorussia.

5.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano al petrolio greggio fino al 2 ottobre 2024, alle operazioni una tantum per consegna a breve termine concluse ed eseguite prima di tale data o all'esecuzione di contratti di acquisto, importazione o trasferimento di petrolio greggio conclusi prima del 1o luglio 2024 o di contratti accessori necessari per la suddetta esecuzione, a condizione che tali contratti siano stati notificati dagli Stati membri interessati alla Commissione entro il 23 luglio 2024 e a condizione che le operazioni una tantum per consegna a breve termine siano notificate dagli Stati membri interessati alla Commissione entro 10 giorni dal completamento.

6.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano il transito attraverso la Bielorussia di petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00 fornito mediante oleodotto dalla Russia agli Stati membri, fino a quando il Consiglio non decida che i divieti di cui all'articolo 4 sexdecies, paragrafi 1 e 2, della decisione 2014/512/PESC del Consiglio (*1) si applicano al petrolio greggio fornito mediante oleodotto dalla Russia.

(*1)  Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).»;"

9)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 2 undecies quater

1.   È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti, o di consulenza in materia fiscale ovvero servizi di consulenza amministrativo-gestionale o di pubbliche relazioni ai soggetti seguenti:

a)

la Repubblica di Bielorussia, il suo governo e i suoi enti pubblici, imprese o agenzie; o

b)

qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per conto o sotto la direzione della Repubblica di Bielorussia, del suo governo, dei suoi enti pubblici, imprese o agenzie.

2.   È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi di architettura e ingegneria e servizi di consulenza giuridica e informatica ai soggetti seguenti:

a)

la Repubblica di Bielorussia, il suo governo e i suoi enti pubblici, imprese o agenzie; o

b)

qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per conto o sotto la direzione della Repubblica di Bielorussia, del suo governo, dei suoi enti pubblici, imprese o agenzie.

3.   È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi di ricerca di mercato e sondaggi di opinione, servizi tecnici di prova e analisi e servizi pubblicitari ai soggetti seguenti:

a)

la Repubblica di Bielorussia, il suo governo e i suoi enti pubblici, imprese o agenzie; o

b)

qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per conto o sotto la direzione della Repubblica di Bielorussia, del suo governo, dei suoi enti pubblici, imprese o agenzie.

4.   È vietato vendere, fornire, trasferire o mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, software gestionale per le imprese e software di progettazione e fabbricazione industriali ai soggetti seguenti:

a)

la Repubblica di Bielorussia, il suo governo e i suoi enti pubblici, imprese o agenzie; o

b)

qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per conto o sotto la direzione della Repubblica di Bielorussia, del suo governo, dei suoi enti pubblici, imprese o agenzie.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente paragrafo.

5.   È vietato:

a)

prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e servizi di cui ai paragrafi da 1 a 4 destinati ad essere forniti, direttamente o indirettamente, alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo e ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per conto o sotto la direzione di tale persona giuridica, entità od organismo; oppure

b)

fornire finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e servizi di cui ai paragrafi da 1 a 4 destinati ad essere forniti, direttamente o indirettamente, o destinati alla prestazione diretta o indiretta di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo e ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per conto o sotto la direzione di tale persona giuridica, entità od organismo.

6.   I paragrafi da 1 a 4 non si applicano alla prestazione dei servizi strettamente necessari per la cessazione entro il 2 ottobre 2024 di contratti non conformi al presente articolo conclusi prima del 1o luglio 2024 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

7.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla prestazione dei servizi strettamente necessari per l'esercizio del diritto di difesa in un procedimento giudiziario e del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo.

8.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla prestazione dei servizi strettamente necessari per l'accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, purché tale prestazione di servizi sia coerente con gli obiettivi della presente decisione.

9.   Fino al 2 gennaio 2025, i paragrafi da 1 a 4 non si applicano alla prestazione di servizi destinati all'uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Bielorussia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo, della Svizzera o di un paese partner compreso nell'elenco di cui all'allegato IV.

10.   I paragrafi 2, 3 e 4 non si applicano alla prestazione dei servizi necessari per emergenze di sanità pubblica, a fini di prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.

11.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali servizi sono strettamente necessari per l'istituzione, la certificazione o la valutazione di una barriera che:

a)

elimini il controllo, da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato I, sulle attività di persone giuridiche, entità o organismi non inseriti in elenco che siano registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro e siano di proprietà o sotto il controllo di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo; e

b)

garantisca che nessun ulteriore fondo o nessuna ulteriore risorsa economica vada a beneficio della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo inseriti in elenco.

12.   In deroga al paragrafo 4, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali servizi sono necessari per il contributo di cittadini bielorussi a progetti di open source internazionali.

13.   In deroga ai paragrafi da 1 a 5, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per:

a)

scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni;

b)

attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Bielorussia;

c)

il funzionamento di rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri o dei paesi partner in Bielorussia, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, o di organizzazioni internazionali in Bielorussia che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;

d)

l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione e l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro;

e)

il funzionamento continuo di infrastrutture, hardware e software critici per la salute e la sicurezza delle persone o per la sicurezza dell'ambiente;

f)

la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo;

g)

la prestazione di servizi di comunicazione elettronica da parte di operatori di telecomunicazioni dell'Unione necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza, compresa la cibersicurezza, dei servizi di comunicazione elettronica, in Bielorussia, in Ucraina, nell'Unione, tra la Bielorussia e l'Unione e tra l'Ucraina e l'Unione, e per i servizi dei centri di dati nell'Unione; o

h)

l'uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Bielorussia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo, della Svizzera o di un paese partner compreso nell'elenco di cui all'allegato IV.

14.   In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi di consulenza giuridica ivi richiamati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per il proseguimento delle iniziative esistenti di sostegno alle vittime di disastri naturali, nucleari o chimici e nell'ambito di procedure di adozione internazionale.

15.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi da 11 a 14 entro due settimane dal rilascio.»

;

10)

l'articolo 2 duodecies è sostituito dal seguente:

«Articolo 2 duodecies

È vietato partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alla presente decisione, anche partecipandovi senza perseguire deliberatamente tale obiettivo o risultato, ma sapendo che tale partecipazione può avere tale obiettivo o risultato e accettando questa possibilità.»

;

11)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 2 novodecies bis

1.   È vietato acquistare, importare o trasferire nell'Unione, direttamente o indirettamente, i beni che permettono alla Bielorussia di diversificare le fonti di entrate, consentendo in tal modo il suo coinvolgimento nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente paragrafo.

2.   È vietato:

a)

prestare, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui al paragrafo 1, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie;

b)

prestare, direttamente o indirettamente, in riferimento al divieto di cui al paragrafo 1, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi.

3.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica agli acquisti in Bielorussia necessari al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o destinati all'uso personale dei cittadini degli Stati membri e dei loro familiari diretti.

4.   Le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare l'importazione di beni destinati all'uso strettamente personale da parte di persone fisiche che si recano nell'Unione o dei loro familiari diretti e limitatamente agli effetti personali appartenenti a tali persone e che sono manifestamente non destinati alla vendita.

5.   Le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'ingresso nell'Unione di un veicolo che rientri nel codice NC 8703 non destinato alla vendita e appartenente a:

a)

un cittadino di uno Stato membro o un suo familiare diretto che è residente in Bielorussia ed entra nell'Unione alla guida di tale veicolo per uso strettamente personale; oppure

b)

un cittadino bielorusso, titolare di un visto o di un permesso di soggiorno in corso di validità che consente l'ingresso nell'Unione, che entra nell'Unione alla guida di tale veicolo per uso strettamente personale.

6.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all'ingresso nell'Unione di autoveicoli che rientrano nel codice NC 8703, a condizione che dispongano di una targa di immatricolazione di un veicolo diplomatico e siano necessari per il funzionamento di rappresentanze diplomatiche e consolari, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale, ovvero per l'uso personale da parte del loro personale e dei relativi familiari diretti.

7.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non osta a che i veicoli già presenti nel territorio dell'Unione al 1o luglio 2024 siano immatricolati in uno Stato membro.

8.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all'ingresso nell'Unione di un veicolo che rientri nel codice NC 8703 destinato esclusivamente a scopi umanitari, compresi l'evacuazione o il rimpatrio di persone, o al trasporto di passeggeri titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro in cui si attesti che stanno viaggiando verso tale Stato membro nel quadro di iniziative di assistenza alle vittime di catastrofi naturali, nucleari o chimiche.

9.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 2 ottobre 2024, di contratti conclusi prima del 1o luglio 2024 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

10.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di beni, o la fornitura della relativa assistenza tecnica o finanziaria, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che ciò è necessario per la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e per la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.

11.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'importazione o il trasferimento di beni fisicamente situati in Bielorussia prima dell'entrata in vigore del divieto in relazione a tali beni, di cui ai codici NC 8471, 8523, 8536 e 9027, elencati nell'allegato XXVII del regolamento (CE) n. 765/2006, o la prestazione dell'assistenza tecnica e finanziaria connessa, dopo aver accertato che tali beni sono componenti di dispositivi medici e sono introdotti nell'Unione a fini di riparazione, di manutenzione o di restituzione di componenti difettosi.

12.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 10 e 11 entro due settimane dal rilascio.

Articolo 2 novodecies ter

1.   È vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, oro originario della Bielorussia e dalla Bielorussia esportato nell'Unione o in qualsiasi paese terzo dopo il 1o luglio 2024.

2.   È vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, prodotti sottoposti a trasformazione in un paese terzo che incorporano i prodotti vietati a norma del paragrafo 1.

3.   È vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, oro elencato nell'allegato XXII del regolamento (CE) n. 765/2006 originario della Bielorussia e dalla Bielorussia esportato nell'Unione dopo il 1o luglio 2024.

4.   È vietato:

a)

prestare, direttamente o indirettamente in riferimento ai divieti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui a tali paragrafi e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni;

b)

fornire, direttamente o indirettamente in riferimento ai divieti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui a tali paragrafi, per l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi.

5.   Il divieto di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non si applica all'oro necessario per gli scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali in Bielorussia che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.

6.   Il divieto di cui al paragrafo 3 non si applica ai gioielli in oro per uso personale da parte di persone fisiche che si recano nell'Unione o dei loro familiari diretti che le accompagnano, appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.

7.   In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 le autorità competenti possono autorizzare il trasferimento o l'importazione di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Bielorussia.

8.   L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.

Articolo 2 novodecies quater

1.   A decorrere dal 1o luglio 2024 è vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, i diamanti e prodotti che li contengono originari della Bielorussia o dalla Bielorussia esportati nell'Unione o in qualsiasi paese terzo.

2.   A decorrere dal 1o luglio 2024 è vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, i diamanti e prodotti che li contengono transitati attraverso il territorio della Bielorussia, quale ne sia l'origine.

3.   È vietato:

a)

prestare, direttamente o indirettamente in riferimento ai divieti di cui ai paragrafi 1 e 2, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui a tali paragrafi e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni;

b)

fornire, direttamente o indirettamente in riferimento ai divieti di cui ai paragrafi 1 e 2, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui a tali paragrafi, per l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi.

4.   I divieti di cui ai paragrafi da 1 a 2 non si applicano a diamanti o prodotti che incorporano diamanti per uso personale da parte di persone fisiche che si recano nell'Unione o dei loro familiari diretti che le accompagnano, appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.

5.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 le autorità competenti possono autorizzare il trasferimento o l'importazione di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Bielorussia.

6.   L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.»

;

12)

l'articolo 2 vicies è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   È vietato il transito attraverso il territorio della Bielorussia dei macchinari di cui al paragrafo 1 esportati dall'Unione.»

;

b)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«3 bis.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie ivi richiamati o la connessa fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché l'assicurazione e la riassicurazione, dopo aver stabilito che sono destinati alle rappresentanze diplomatiche dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, e delle organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.

3 quater.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 3 bis entro due settimane dal rilascio.»

;

13)

l'articolo 2 vicies bis è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   È vietato il transito attraverso il territorio della Bielorussia dei beni e delle tecnologie adatti all'uso nei settori aeronautico o spaziale esportati dall'Unione.»

;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal paragrafo seguente:

«4.   È vietato:

a)

prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia; oppure

c)

vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.»

;

c)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«6 bis.   In deroga ai paragrafi 1 e 4, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie adatti all'uso nel settore aeronautico di cui al paragrafo 1, o l'assistenza tecnica, i servizi di intermediazione, i finanziamenti o l'assistenza finanziaria connessi, dopo aver accertato che ciò è necessario per la produzione di beni in titanio necessari all'industria aeronautica per i quali non sono disponibili forniture alternative.

6 ter.   In deroga al paragrafo 4, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la fornitura di assistenza tecnica connessa all'uso dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1, dopo aver accertato che la fornitura di tale assistenza tecnica è necessaria per evitare collisioni tra satelliti o il loro rientro involontario nell'atmosfera.»

;

d)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«7 bis.   In deroga al paragrafo 1 bis, le autorità competenti possono autorizzare il transito attraverso il territorio della Bielorussia di beni e tecnologie adatti all'uso nei settori aeronautico o spaziale di cui al paragrafo 1, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie sono destinati agli scopi di cui ai paragrafi 6 bis, 6 ter e 7.

7 ter.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni elencati nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 765/2006 se i beni sono destinati all'uso esclusivo, e sotto il pieno controllo, dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione e al fine di adempiere ai suoi obblighi di manutenzione in aree che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra tale Stato membro e la Bielorussia.»

;

14)

l'articolo 2 septvicies è così modificato:

a)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«1 bis.   Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica al trasporto di merci effettuato nel territorio dell'Unione da imprese di trasporto su strada con rimorchi o semirimorchi immatricolati in Bielorussia, anche se trainati da autocarri immatricolati in altro paese.

1 ter.   È fatto divieto a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti nell'Unione, di proprietà per almeno il 25 % di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo bielorussi, di diventare un'impresa di trasporto su strada che trasporta merci su strada all'interno del territorio dell'Unione, anche se in transito.

1 quater.   A decorrere dal 2 agosto 2024, è fatto divieto a qualsiasi impresa di trasporto su strada stabilita nell'Unione dopo l'8 aprile 2022, di proprietà per il 25 % o oltre di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo bielorussi, di trasportare merci su strada all'interno del territorio dell'Unione, anche in transito.

1 quinquies.   Le imprese di trasporto su strada stabilite nell'Unione forniscono, su richiesta dell'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui sono stabilite, informazioni sul loro assetto proprietario a tale autorità nazionale.»

;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   I paragrafi 1 ter e 1 quater non si applicano alle imprese di trasporto su strada stabilite nell'Unione di proprietà per almeno il 25 % di cittadini bielorussi che sono anche cittadini di uno Stato membro o che sono titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro.»

;

c)

il paragrafo 4 è così modificato:

i)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«4.   In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare il trasporto di merci da parte di un'impresa di trasporto su strada stabilita in Bielorussia o di qualsiasi impresa di trasporto su strada quando il trasporto è effettuato con rimorchi o semirimorchi immatricolati in Bielorussia, anche se trainati da autocarri immatricolati in altro paese, se le autorità competenti hanno accertato che tale trasporto è necessario per:»

;

ii)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

il funzionamento di rappresentanze diplomatiche e consolari in Bielorussia, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, o di organizzazioni internazionali in Bielorussia che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.»

;

15)

all'articolo 4, il paragrafo 1 è così modificato:

a)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

dalle persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che favoriscono violazioni del divieto di elusione delle disposizioni della presente decisione o altrimenti vanificano dette disposizioni in modo significativo;»

;

b)

sono aggiunte le lettere seguenti:

«e)

dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi posseduti o controllati dalle persone, dalle entità o dagli organismi di cui alle lettere da a) a d);

f)

dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi associati alle persone, alle entità o agli organismi di cui alla lettera b), c) o d).»

;

16)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 5 bis

In deroga all'articolo 4, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato I, o la prestazione di servizi a tale persona fisica o giuridica, entità o organismo, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che ciò è strettamente necessario per l'istituzione, la certificazione o la valutazione di una barriera che:

a)

elimini il controllo, da parte della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'allegato I, sulle attività di persone giuridiche, entità o organismi non inseriti in elenco che siano registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro e siano di proprietà o sotto il controllo di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo; e

b)

garantisca che nessun ulteriore fondo o nessuna ulteriore risorsa economica vada a beneficio della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo inseriti in elenco.

Articolo 5 ter

1.   In deroga agli articoli 1 ter, 2 quater, 2 quinquies, 2 quinquies ter, 2 sexies, 2 sexies bis, 2 sexies quater, 2 vicies e 2 vicies bis, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento dei beni e delle tecnologie elencati negli allegati V bis, VI, XIV, XVII, XVIII, XX, XXIV e XXV del regolamento (CE) n. 765/2006 fino al 31 dicembre 2024, qualora la vendita, la fornitura o il trasferimento siano strettamente necessari per disinvestire dalla Bielorussia o liquidare attività commerciali in Bielorussia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

i beni e le tecnologie sono di proprietà di un cittadino di uno Stato membro o di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro o di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Bielorussia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro; e

b)

le autorità competenti che decidono se rilasciare l'autorizzazione non hanno motivi fondati per ritenere che i beni e le tecnologie possano essere destinati a un utente finale militare o a un uso finale militare in Bielorussia; e

c)

i beni e le tecnologie interessati erano fisicamente situati in Bielorussia prima dell'entrata in vigore dei divieti previsti agli articoli 1 ter, 2 quater, 2 quinquies, 2 quinquies ter, 2 sexies, 2 sexies bis, 2 sexies quater, 2 vicies e 2 vicies bis relativamente a tali beni e tecnologie.

2.   In deroga all'articolo 2 septies, per quanto riguarda i prodotti minerari, o agli articoli 2 sexdecies, 2 septdecies, 2 octodecies, 2 novodecies, 2 novodecies bis e 2 novodecies ter, le autorità competenti possono autorizzare l'importazione o il trasferimento dei beni elencati negli allegati VII, X, XI, XII, XIII, XXI, XXII e XXVII del regolamento (CE) n. 765/2006 fino al 31 dicembre 2024, qualora tale importazione o trasferimento siano strettamente necessari per disinvestire dalla Bielorussia o liquidare attività commerciali in Bielorussia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

i beni sono di proprietà di un cittadino di uno Stato membro o di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro o di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Bielorussia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro; e

b)

i beni interessati erano fisicamente situati in Bielorussia prima dell'entrata in vigore dei divieti previsti all'articolo 2 septies, per quanto riguarda i prodotti minerari, o agli articoli 2 sexdecies, 2 septdecies, 2 octodecies, 2 novodecies, 2 novodecies bis e 2 novodecies ter, relativamente a tali beni.

3.   In deroga all'articolo 2 nonies quater, le autorità competenti possono autorizzare il proseguimento della prestazione di servizi ivi indicati fino al 31 dicembre 2024 qualora sia strettamente necessaria per disinvestire dalla Bielorussia o liquidare attività commerciali in Bielorussia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

i servizi sono prestati alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi derivanti dal disinvestimento ovvero a loro esclusivo beneficio; e

b)

le autorità competenti che decidono se rilasciare l'autorizzazione non hanno motivi fondati per ritenere che i servizi possano essere prestati, direttamente o indirettamente, al governo bielorusso o a un utente finale militare o possano essere destinati a un uso finale militare in Bielorussia.

4.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 entro due settimane dal rilascio.

Articolo 5 quater

1.   Ai fini dei divieti di importazione di beni previsti dalla presente decisione, le autorità doganali possono svincolare ai sensi dell'articolo 5, punto 26), del codice doganale dell'Unione (*2) le merci che si trovano fisicamente nell'Unione purché siano state presentate in dogana conformemente all'articolo 134 di tale codice prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicazione del rispettivo divieto di importazione.

2.   Sono consentite tutte le fasi procedurali necessarie per lo svincolo di cui ai paragrafi 1 e 5 delle merci in questione a norma del codice doganale dell'Unione.

3.   Le autorità doganali non consentono lo svincolo delle merci se hanno fondati motivi per sospettare un'elusione del divieto e non autorizzano la riesportazione delle merci verso la Bielorussia.

4.   I pagamenti relativi a tali merci sono coerenti con le disposizioni e gli obiettivi della presente decisione, in particolare il divieto di acquisto.

5.   Le autorità doganali possono svincolare, alle condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4, le merci che si trovano fisicamente nell'Unione, sono state presentate in dogana prima del 1o luglio 2024 e sono state bloccate in applicazione della presente decisione.

Articolo 5 quinquies

1.   All'atto della vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in un paese terzo, ad eccezione dei paesi elencati nell'allegato IV bis, di beni o tecnologie elencati negli allegati XVI, XVII e XXVIII del regolamento (CE) n. 765/2006, prodotti comuni ad alta priorità elencati nell'allegato XXX del regolamento (CE) n. 765/2006, o armi da fuoco e munizioni elencate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 258/2012, l'esportatore vieta per contratto la riesportazione in Bielorussia e la riesportazione per un uso in Bielorussia.

2.   Il paragrafo 1 non si applica:

a)

all'esecuzione di contratti relativi ai beni che rientrano nei codici NC 8457 10, 8458 11, 8458 91, 8459 61, 8466 93, elencati nell'allegato XXX del regolamento (CE) n. 765/2006;

b)

all'esecuzione di contratti conclusi prima del 1o luglio 2024 fino alla loro data di scadenza.

3.   Il paragrafo 1 non si applica agli appalti pubblici conclusi con un'autorità pubblica di un paese terzo o con un'organizzazione internazionale.

4.   Gli esportatori informano l'autorità competente dello Stato membro in cui sono residenti o stabiliti di qualsiasi appalto pubblico da essi concluso che abbia beneficiato dell'esenzione di cui al paragrafo 3, entro due settimane dalla sua conclusione. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi informazione ricevuta a norma del presente paragrafo entro 2 settimane dal suo ricevimento.

5.   In applicazione del paragrafo 1 gli esportatori provvedono a che l'accordo con la controparte del paese terzo preveda rimedi adeguati in caso di violazione di un obbligo contrattuale stipulato in conformità del paragrafo 1.

6.   Se la controparte del paese terzo viola uno degli obblighi contrattuali stipulati in conformità del paragrafo 1, gli esportatori ne informano l'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono stabiliti non appena vengono a conoscenza di tale violazione.

7.   Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione dei casi individuati di violazione o elusione di un obbligo contrattuale stipulato in conformità del paragrafo 1.

(*2)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).»;"

17)

all'articolo 6 bis è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Le autorità competenti degli Stati membri, comprese le autorità di contrasto, le autorità doganali ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, le autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4) e della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*5), e gli amministratori di pubblici registri in cui sono iscritti persone fisiche, persone giuridiche, entità e organismi nonché beni immobili o mobili elaborano prontamente le informazioni, inclusi i dati personali e se necessario le informazioni di cui all'articolo 8 undecies, e prontamente le scambiano con le altre autorità competenti del loro Stato membro e degli altri Stati membri e con la Commissione, qualora tale elaborazione e scambio siano necessari ai fini dello svolgimento dei compiti dell'autorità di elaborazione o dell'autorità di ricezione svolti ai sensi alla presente decisione, in particolare quando rilevano casi di una effettiva o tentata violazione o elusione dei divieti imposti dalla presente decisione. La presente disposizione lascia impregiudicate le norme relative alla riservatezza delle informazioni detenute dalle autorità giudiziarie.

(*3)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1)."

(*4)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73)."

(*5)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).»;"

18)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 6 ter

1.   Coerentemente con il rispetto della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e loro clienti, come garantito dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, se del caso, fatte salve le norme relative alla riservatezza delle informazioni detenute dalle autorità giudiziarie, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi:

a)

mettono a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati ogni informazione atta a favorire l'attuazione della presente decisione entro due settimane dall'acquisizione di tale informazione; e

b)

collaborano con l'autorità competente alla verifica di tali informazioni.

2.   Ai fini del paragrafo 1, le comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti coperte da riservatezza comprendono quelle relative alla consulenza legale fornita da altri professionisti certificati autorizzati a norma del diritto nazionale a rappresentare i loro clienti nei procedimenti giudiziari, nella misura in cui tale consulenza legale sia fornita in relazione a procedimenti giudiziari in corso o futuri.

3.   Lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione le eventuali informazioni pertinenti ricevute a norma del paragrafo 1 entro un mese dal ricevimento. Lo Stato membro interessato può trasmettere tali informazioni in forma anonima se un'autorità giudiziaria o incaricata dell'inchiesta le ha dichiarate riservate nell'ambito di indagini penali in corso o di procedimenti giudiziari penali.

4.   Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.

5.   Le informazioni fornite o ricevute in conformità del presente articolo sono usate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.»

;

19)

gli allegati sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2024

Per il Consiglio

Il presidente

H. LAHBIB


(1)  Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina (GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1).

(2)  Decisione (PESC) 2022/356 del Consiglio, del 2 marzo 2022, che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU L 67 del 2.3.2022, pag. 103).


ALLEGATO

Negli allegati della decisione 2012/642/PESC, è inserito l'allegato seguente:

«ALLEGATO IV bis

ELENCO DEI PAESI DI CUI ALL'ARTICOLO 5 SEPTIES

NORVEGIA

SVIZZERA

STATI UNITI D'AMERICA

GIAPPONE

REGNO UNITO

COREA DEL SUD

AUSTRALIA

CANADA

NUOVA ZELANDA

LIECHTENSTEIN

ISLANDA».


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1864/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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