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Document 32024D1847
Council Decision (Euratom) 2024/1847 of 25 June 2024 on the denial of advantages under Part III of the Energy Charter Treaty by the European Atomic Energy Community (Euratom) to any legal entity that is owned or controlled by citizens or nationals of the Russian Federation or of the Republic of Belarus and to any investment within the meaning of the Energy Charter Treaty which is an investment of an investor of the Russian Federation or of the Republic of Belarus
Decisione (Euratom) 2024/1847 del Consiglio, del 25 giugno 2024, relativa al rifiuto da parte della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) dei vantaggi ai sensi della parte III del trattato sulla Carta dell’energia a qualsiasi persona giuridica di proprietà o controllata da persone aventi la cittadinanza o la nazionalità della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia e a qualsiasi investimento ai sensi del trattato sulla Carta dell’energia che sia un investimento di un investitore della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia
Decisione (Euratom) 2024/1847 del Consiglio, del 25 giugno 2024, relativa al rifiuto da parte della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) dei vantaggi ai sensi della parte III del trattato sulla Carta dell’energia a qualsiasi persona giuridica di proprietà o controllata da persone aventi la cittadinanza o la nazionalità della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia e a qualsiasi investimento ai sensi del trattato sulla Carta dell’energia che sia un investimento di un investitore della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia
ST/8421/2024/REV/2
GU L, 2024/1847, 1.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1847/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2024/1847 |
1.7.2024 |
DECISIONE (EURATOM) 2024/1847 DEL CONSIGLIO
del 25 giugno 2024
relativa al rifiuto da parte della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) dei vantaggi ai sensi della parte III del trattato sulla Carta dell’energia a qualsiasi persona giuridica di proprietà o controllata da persone aventi la cittadinanza o la nazionalità della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia e a qualsiasi investimento ai sensi del trattato sulla Carta dell’energia che sia un investimento di un investitore della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 101, secondo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il trattato sulla Carta dell’energia («accordo») è stato concluso dall’Euratom con decisione 98/181/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione (1), ed è entrato in vigore il 16 aprile 1998. |
(2) |
A norma dell’articolo 17, paragrafo 1, dell’accordo, ciascuna parte contraente si riserva il diritto di rifiutare i vantaggi della parte III dell’accordo a una persona giuridica se essa è di proprietà o controllata da persone aventi la cittadinanza o la nazionalità di uno Stato terzo e se detta persona non ha attività commerciali rilevanti nell’area della parte contraente in cui è organizzata. |
(3) |
A norma dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), dell’accordo, ciascuna parte contraente si riserva il diritto di rifiutare i vantaggi della parte III dell’accordo a un investimento, se la parte contraente che oppone il diniego constata che esso è un investimento di un investitore di uno Stato terzo con il quale la parte che oppone il diniego adotta o mantiene misure che vietano operazioni con investitori di tale Stato o che sarebbero violate o aggirate, qualora i vantaggi della parte III dell’accordo fossero estesi ad investitori di detto Stato o ai loro investimenti. |
(4) |
L’Unione ha imposto progressivamente misure restrittive nei confronti della Federazione russa, inizialmente in risposta all’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli e alla deliberata destabilizzazione dell’Ucraina. L’Unione ha ampliato le misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle oblast di Donetsk e Luhansk, in Ucraina, e all’ordine alle forze armate russe di entrare in tali zone. In risposta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, l’Unione ha ampliato significativamente le misure restrittive. |
(5) |
Parallelamente, sono state ampliate le misure restrittive dell’Unione nei confronti della Repubblica di Bielorussia, in risposta al coinvolgimento del paese nella guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina. |
(6) |
Né la Federazione russa né la Repubblica di Bielorussia sono parti contraenti dell’accordo. Tuttavia, gli investitori di tali paesi potrebbero tentare di ricorrere a persone giuridiche stabilite nel territorio di una parte contraente dell’accordo per sostenere che l’Euratom o i suoi Stati membri hanno agito in modo incompatibile con gli obblighi in materia di tutela degli investimenti dell’accordo e quindi avviare procedimenti di risoluzione delle controversie investitore-Stato nei confronti dell’Euratom o dei suoi Stati membri. |
(7) |
Le azioni dell’Euratom e quelle dei suoi Stati membri sono coerenti con l’accordo e con altri accordi pertinenti e, in ogni caso, i ricorsi contro tali misure sono esclusi dagli strumenti applicabili e dal diritto internazionale generale. Ciononostante, è opportuno adottare misure procedurali complementari per evitare procedimenti di risoluzione delle controversie da parte di persone guridiche di proprietà o controllate da parte di persone aventi la cittadinanza o la nazionalità della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia nei confronti dell’Euratom o dei suoi Stati membri a norma dell’accordo. |
(8) |
L’articolo 17 dell’accordo consente alle parti contraenti di rifiutare i vantaggi delle disposizioni dell’accordo relative alla tutela degli investimenti agli investitori di parti non contraenti che cercano di abusare dell’accordo presentando ricorsi in materia di investimenti nelle suddette situazioni («rifiuto di vantaggi»). |
(9) |
È opportuno invocare l’articolo 17, paragrafo 1, dell’accordo in relazione a qualsiasi persona giuridica di proprietà o controllata da persone aventi la cittadinanza o la nazionalità della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia e che non abbia attività commerciali sostanziali nell’area della parte contraente in cui è organizzata. È parimenti opportuno invocare l’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), dell’accordo in relazione a qualsiasi investimento ai sensi dell’accordo che sia un investimento di un investitore della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia nelle circostanze ivi descritte. |
(10) |
Il rifiuto di vantaggi a norma dell’articolo 17 dell’accordo dovrebbe essere attuato dalla Commissione diffondendo la dichiarazione pubblica di cui all’allegato della presente decisione a nome dell’Euratom e di tutti gli Stati membri interessati che sono parti contraenti o che sono ex parti contraenti nei cui territori l’accordo continua ad applicarsi, a norma dell’articolo 47, paragrafo 3, dell’accordo, |
(11) |
La presente decisione lascia impregiudicato il diritto dell’Unione, dell’Euratom e di tutti gli Stati membri di invocare, separatamente e in qualsiasi momento appropriato, l’articolo 17 dell’accordo nei confronti di un investitore o un investimento. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. È approvato il rifiuto da parte dell’Euratom, a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del trattato sulla Carta dell’energia, dei vantaggi della parte III di tale accordo a qualsiasi persona giuridica di proprietà o controllata da persone aventi la cittadinanza o la nazionalità della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia e che non abbia attività commerciali sostanziali nell’area della parte contraente, o dell’ex parte contraente, in cui è organizzata.
2. È approvato il rifiuto da parte dell’Euratom, a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), del trattato sulla Carta dell’energia, dei vantaggi della parte III di tale accordo a qualsiasi investimento di un investitore della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia nelle circostanze ivi descritte.
Articolo 2
È approvata la diffusione da parte della Commissione in sede di Conferenza della Carta dell’energia della dichiarazione di cui all’allegato.
Articolo 3
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2024
Per il Consiglio
Il presidente
H. LAHBIB
(1) Decisione 98/181/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 23 settembre 1997 concernente la conclusione da parte delle Comunità europee del trattato sulla Carta dell'energia e del protocollo della Carta dell'energia sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati (GU L 69 del 9.3.1998, pag. 1)
ALLEGATO
DICHIARAZIONE
a nome dell’Unione europea, della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) e del Belgio, della Bulgaria, della Cechia, della Danimarca, della Germania, dell’Estonia, dell’Irlanda, della Grecia, della Spagna, della Francia, della Croazia, dell’Italia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, del Lussemburgo, di Malta, dei Paesi Bassi, dell’Austria, della Polonia, del Portogallo, della Romania, della Slovenia, della Slovacchia, della Finlandia e della Svezia
L’Unione europea, la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) e tutti gli Stati membri sopra citati che sono o sono stati parti contraenti del trattato sulla Carta dell’energia («accordo») rifiutano i vantaggi della parte III dell’ECT a:
1) |
qualsiasi persona giuridica di proprietà o controllata da persone aventi la cittadinanza o la nazionalità della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia e che non abbia attività commerciali sostanziali nell’area della parte contraente, o dell’ex parte contraente, in cui è organizzata, a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, dell’accordo; e |
2) |
qualsiasi investimento ai sensi dell’accordo che sia un investimento di un investitore della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia, a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), dell’accordo. |
L’Unione e i suoi Stati membri hanno adottato e mantengono misure restrittive nei confronti della Federazione russa a causa della sua guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina, e nei confronti della Repubblica di Bielorussia quale complice di questa guerra di aggressione. Le misure restrittive comprendono misure che i) vietano operazioni con investitori della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia e ii) sarebbero violate o aggirate, qualora i vantaggi della parte III dell’accordo fossero estesi ad investitori di detti Stati o ai loro investimenti.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1847/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)