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Document 32024D1809

    Decisione (UE) 2024/1809 del Consiglio, del 21 giugno 2024, relativa alla concessione delle indennità giornaliere e al rimborso delle spese di viaggio ai membri del Comitato economico e sociale europeo nonché ai supplenti e che abroga le decisioni 2013/471/UE and (UE) 2023/1013

    ST/9514/2024/INIT

    GU L, 2024/1809, 27.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1809/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1809/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/1809

    27.6.2024

    DECISIONE (UE) 2024/1809 DEL CONSIGLIO

    del 21 giugno 2024

    relativa alla concessione delle indennità giornaliere e al rimborso delle spese di viaggio ai membri del Comitato economico e sociale europeo nonché ai supplenti e che abroga le decisioni 2013/471/UE and (UE) 2023/1013

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 301, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 2013/471/UE del Consiglio (1) ha stabilito norme relative alla concessione delle indennità giornaliere e al rimborso delle spese di viaggio ai membri del Comitato economico e sociale europeo («Comitato»), nonché ai suoi supplenti.

    (2)

    La decisione (UE) 2023/1013 del Consiglio (2) ha introdotto una deroga agli articoli 2, 3 e 4 della decisione 2013/471/UE per quanto riguarda la concessione delle indennità giornaliere e il rimborso delle spese di viaggio ai membri del Comitato e ai loro supplenti (denominati congiuntamente «beneficiari»), che consente ai beneficiari che partecipano alle riunioni a distanza per via elettronica un’indennità giornaliera. Si è inoltre ritenuto opportuno garantire tali indennità giornaliere in una futura revisione generale della decisione 2013/471/UE, da intraprendersi prima della fine dell’attuale mandato del Comitato.

    (3)

    La decisione (UE) 2023/1013 prevede un’indennità giornaliera per i beneficiari che partecipano ad alcune riunioni del Comitato a distanza per via elettronica. Nello specifico, tale decisione prevede un’indennità giornaliera per le riunioni autorizzate conformemente alle norme interne del Comitato, ad eccezione delle riunioni dell’Ufficio di presidenza, delle sessioni plenarie dell’Assemblea o delle riunioni delle sezioni o della commissione consultiva per le trasformazioni industriali e, in circostanze eccezionali debitamente giustificate, per altre riunioni debitamente autorizzate che sono impossibili da organizzare completamente in presenza e essenziali per garantire la continuità istituzionale e operativa dello stesso. Per motivi di chiarezza e trasparenza, è opportuno integrare nella presente decisione le stesse condizioni applicate dal 2023.

    (4)

    Il 25 agosto 2023 il Comitato ha chiesto al Consiglio di adottare una nuova decisione relativa alla concessione delle indennità giornaliere e al rimborso delle spese di viaggio ai membri del Comitato nonché ai supplenti, di adeguare l’importo delle indennità giornaliere di cui all’articolo 2 della decisione 2013/471/UE al fine di tenere conto dell’evoluzione del potere d’acquisto tra il 2013 e il 2023 secondo i dati Eurostat. In tale contesto, è altresì importante mantenere il giusto equilibrio tra le varie istituzioni e i vari organi consultivi dell’Unione, in particolare con il Comitato europeo delle regioni.

    (5)

    È opportuno adattare gli importi delle indennità giornaliere concesse ai membri e ai supplenti del Comitato, che non vengono adeguati dal 2013. Gli importi dovrebbero essere rivisti periodicamente. Pertanto, dovrebbe essere effettuata una revisione nei 12 mesi precedenti l’inizio del mandato di cinque anni del Comitato. Inoltre, dovrebbe essere possibile effettuare una revisione quando i livelli di inflazione superano una determinata percentuale secondo i dati Eurostat. Dovrebbero inoltre essere previsti un sistema di rimborso delle spese di viaggio sulla base delle spese effettive nonché delle indennità che compensino il tempo destinato da tali membri del Comitato e dai loro supplenti all’esercizio delle loro funzioni e le spese amministrative afferenti.

    (6)

    Se del caso, norme dettagliate relative alla concessione delle indennità, al rimborso delle spese di viaggio e alla fissazione dei massimali di rimborso per le spese di viaggio dovrebbero essere stabilite a livello del Comitato. Inoltre, tali norme dettagliate sulle indennità dovrebbero mirare a massimizzare i benefici derivanti dalla partecipazione a distanza, garantendo nel contempo che ciò non comporti un aumento ingiustificato del numero di riunioni organizzate dal Comitato. Le norme di attuazione dovrebbero privilegiare i modi di trasporto più ecologici, in particolare i viaggi in treno per distanze più brevi, e le modalità di viaggio che riducono l’impronta di carbonio dei beneficiari in linea con gli obiettivi climatici dell’UE per il 2050. A partire dal primo giorno del prossimo mandato del Comitato, di regola, le norme di attuazione dovrebbero stabilire importi di riferimento relativi al rimborso massimo dei viaggi aerei, che dovrebbe essere paragonabile alla tariffa di classe economica.

    (7)

    Il Comitato dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni periodiche sul rimborso delle spese di viaggio e delle indennità pagate ai beneficiari nell’anno precedente. Tali relazioni dovrebbero indicare in particolare l’incidenza sul bilancio e le spese di viaggio sostenute e rimborsate, le indennità versate per la partecipazione sia in presenza che a distanza alle riunioni, l’evoluzione del numero di riunioni del Comitato con partecipazione a distanza per via elettronica, della durata di tali riunioni e eventuali risparmi di bilancio e benefici ambientali associati alla partecipazione a distanza.

    (8)

    Il Comitato dovrebbe presentare al Consiglio una relazione di valutazione sull’applicazione della presente decisione, e in particolare sul suo impatto sul bilancio. Tale relazione di valutazione dovrebbe includere gli elementi che consentiranno al Consiglio di determinare, se necessario, le indennità dei beneficiari.

    (9)

    È opportuno pertanto abrogare le decisioni 2013/471/UE e (UE) 2023/1013,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    I membri del Comitato economico e sociale europeo («Comitato») e i loro supplenti («beneficiari») hanno diritto a percepire un’indennità giornaliera per le giornate di riunione, al rimborso delle loro spese di viaggio e alle indennità di distanza e di durata a norma della presente decisione.

    Articolo 2

    1.   L’indennità giornaliera per i beneficiari che partecipano in presenza alle riunioni è fissata a 367 EUR.

    Il Comitato può decidere di aumentare l’indennità giornaliera fino a un massimo del 50 %:

    a)

    quando un beneficiario, debitamente invitato a una o più riunioni, è obbligato a pagare il pernottamento nel luogo della riunione prima della prima riunione e dopo l’ultima; o

    b)

    quando, per le missioni fuori Bruxelles, i prezzi degli alberghi scelti per il pernottamento superano i 190 EUR a notte.

    2.   L’indennità giornaliera può essere concessa ai beneficiari per un massimo di due giorni per colmare il periodo di tempo tra due riunioni se tale indennità è inferiore al rimborso delle spese di viaggio che il beneficiario dovrebbe altrimenti sostenere nel fare un viaggio di andata e ritorno tra quelle riunioni.

    Articolo 3

    1.   L’indennità giornaliera per i beneficiari che partecipano a distanza per via elettronica alle riunioni è fissata a 149 EUR.

    2.   La concessione dell’indennità giornaliera di cui al paragrafo 1 si applica soltanto alle riunioni autorizzate conformemente alle norme interne del Comitato, ad eccezione delle riunioni dell’Ufficio di presidenza, delle sessioni plenarie dell’Assemblea, delle riunioni delle sezioni e delle riunioni della commissione consultiva per le trasformazioni industriali.

    3.   In circostanze eccezionali debitamente giustificate, l’indennità giornaliera di cui al paragrafo 1 è concessa anche per ogni altra riunione del Comitato debitamente autorizzata diversa da quelle per cui l’indennità giornaliera è concessa in conformità del paragrafo 2, a condizione che tale riunione non possa essere organizzata completamente in presenza e che sia essenziale per garantire la continuità istituzionale e operativa del Comitato.

    Articolo 4

    Le spese di viaggio dei beneficiari sono rimborsate sulla base dei costi effettivamente sostenuti. Il Comitato fissa i massimali di rimborso adeguati al fine di garantire che le sue spese di viaggio non superino il livello contenuto nell’ambito del suo bilancio annuale adottato.

    Articolo 5

    I beneficiari hanno diritto a ricevere indennità di distanza e di durata. In caso di tragitti tra il luogo di residenza del beneficiario e Bruxelles, il beneficiario ha diritto a ricevere indennità riguardo a un tragitto di andata e ritorno da Bruxelles per ogni settimana di lavoro al Comitato.

    Articolo 6

    Il Comitato adotta norme dettagliate che attuano gli articoli 2, 3, 4 e 5 entro il 2 dicembre 2024.

    Articolo 7

    L’indennità di distanza di cui all’articolo 5 è calcolata come segue:

    a)

    per un tragitto fino a 50 km: 18,98 EUR;

    b)

    per un tragitto tra 51 e 500 km: 0,10 EUR/km;

    c)

    per un tragitto tra 501 e 1 000 km: 0,05 EUR/km;

    d)

    per un tragitto tra 1 001 e 3 000 km: 0,03 EUR/km;

    e)

    per un tragitto superiore a 3 000 km: nessuna indennità.

    Articolo 8

    L’indennità di distanza di cui all’articolo 5 è calcolata come segue:

    a)

    per un viaggio di una durata complessiva da due a quattro ore: un importo equivalente a un ottavo dell’indennità giornaliera prevista all’articolo 2;

    b)

    per un viaggio di una durata complessiva da quattro a sei ore: un importo equivalente a un quarto dell’indennità giornaliera prevista all’articolo 2;

    c)

    per un viaggio di una durata complessiva superiore a sei ore e che non richieda un pernottamento: un importo equivalente alla metà dell’indennità giornaliera prevista all’articolo 2;

    d)

    per un viaggio di una durata complessiva superiore a sei ore e che richieda un pernottamento: un importo equivalente all’indennità giornaliera prevista all’articolo 2, su presentazione dei documenti giustificativi.

    Articolo 9

    1.   Entro i 12 mesi precedenti l’inizio del mandato di cinque anni del Comitato, il Consiglio prende in considerazione un adeguamento degli importi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 7.

    2.   Su richiesta del Comitato, il Consiglio può anche prendere in considerazione un adeguamento degli importi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 7 nel caso in cui l’inflazione annua cumulata superi il 6 % secondo l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) di Eurostat per l’UE-27 dopo l’ultimo adeguamento concordato dal Consiglio.

    Articolo 10

    Il 30 aprile di ogni anno il Comitato presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione dettagliata sul rimborso delle spese di viaggio e delle indennità concesse ai beneficiari nell’anno precedente. Tale relazione specifica il numero di beneficiari, il numero di viaggi, le destinazioni, la classe di viaggio e le spese di viaggio sostenute e rimborsate, nonché le indennità concesse, anche per la partecipazione sia in presenza che a distanza alle riunioni. La relazione comprende anche eventuali risparmi di bilancio e benefici ambientali associati alla partecipazione a distanza.

    Articolo 11

    Entro il 31 dicembre 2026 il Comitato presenta al Consiglio una relazione di valutazione sull’applicazione della presente decisione e, in particolare, sulla sua incidenza sul bilancio.

    Tale relazione di valutazione include gli elementi che consentiranno al Consiglio di determinare, se del caso, le indennità dei beneficiari.

    Articolo 12

    Le decisioni 2013/471/UE e (UE) 2023/1013 sono abrogate a decorrere dal 1o settembre 2024.

    Articolo 13

    La presente decisione entra in vigore il 1o settembre 2024.

    L’articolo 9 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2026.

    Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2024

    Per il Consiglio

    Il presidente

    V. VAN PETEGHEM


    (1)  Decisione 2013/471/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, relativa alla concessione delle indennità giornaliere e al rimborso delle spese di viaggio ai membri del Comitato economico e sociale europeo nonché ai supplenti (GU L 253 del 25.9.2013, pag. 22).

    (2)  Decisione (UE) 2023/1013 del Consiglio, del 16 maggio 2023, relativa a una deroga alla decisione 2013/471/UE relativa alla concessione delle indennità giornaliere e al rimborso delle spese di viaggio ai membri del Comitato economico e sociale europeo nonché ai supplenti e abroga la decisione (UE) 2021/1072 (GU L 136 del 24.5.2023, pag. 69).


    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1809/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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