Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024D1644

    Decisione (UE) 2024/1644 del Consiglio, del 30 maggio 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Conferenza della Carta dell’energia

    ST/9616/2024/INIT

    GU L, 2024/1644, 6.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1644/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1644/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/1644

    6.6.2024

    DECISIONE (UE) 2024/1644 DEL CONSIGLIO

    del 30 maggio 2024

    relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Conferenza della Carta dell’energia

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 194, paragrafo 2, e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con decisione 98/181/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione (1), l’Unione ha concluso il trattato sulla Carta dell’energia («accordo»), che è entrato in vigore il 16 aprile 1998.

    (2)

    L’accordo non ha subito alcun aggiornamento sostanziale dagli anni novanta ed è diventato pertanto sempre più obsoleto.

    (3)

    Nel 2019 le parti contraenti dell’accordo (parti contraenti) avevano avviato negoziati tesi a modernizzarlo al fine di allinearlo ai principi dell’accordo di Parigi, adottato il 12 dicembre 2015 nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, e ai requisiti dello sviluppo sostenibile e della lotta contro i cambiamenti climatici, nonché alle norme moderne che disciplinano la tutela degli investimenti.

    (4)

    Nel corso di una conferenza ad hoc tenutasi il 24 giugno 2022 le parti contraenti hanno raggiunto un accordo di massima sul testo modernizzato dell’accordo, concludendo in tal modo i negoziati, fatta salva la valutazione finale delle parti contraenti. L’adozione dell’esito negoziato era prevista in occasione della 33a riunione della Conferenza della Carta dell’energia del 22 novembre 2022.

    5)

    Ai sensi dell’articolo 34 dell’accordo, la Conferenza della Carta dell’energia adotta testi di modifica all’accordo e approva le modifiche e i cambiamenti tecnici degli allegati dell’accordo.

    (6)

    La Conferenza della Carta dell’energia è chiamata ad adottare gli emendamenti proposti all’accordo e ad approvare i) le modifiche e i cambiamenti tecnici proposti degli allegati dell’accordo, ii) i cambiamenti proposti di decisioni, dichiarazioni e intese, nonché iii) la decisione relativa all’entrata in vigore e all’applicazione provvisoria degli emendamenti all’accordo e delle modifiche e dei cambiamenti tecnici dei suoi allegati. Si prevede che la Conferenza ripresenterà gli emendamenti proposti per adozione nel corso del 2024.

    (7)

    Parallelamente alla presente proposta, la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio sul recesso dell’Unione dall’accordo, che deve essere adottata insieme alla presente proposta.

    (8)

    È opportuno che l’Unione non eserciti il voto in sede di Conferenza della Carta dell’energia sugli emendamenti proposti all’accordo e stabilisca le posizioni che gli Stati membri che sono parti contraenti dovranno adottare per le materie di competenza dell’Unione. Ciò lascia impregiudicata la ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri e qualsiasi coordinamento futuro dopo il recesso dell’Unione dall’accordo.

    (9)

    I progetti di decisione della conferenza sulla modernizzazione dell’accordo prevedono che alcuni emendamenti dell’accordo stesso nonché le modifiche e i cambiamenti degli allegati dell’accordo si applichino in via provvisoria a decorrere da una data stabilita dalle parti contraenti, a meno che una parte contraente non rinunci presentando una dichiarazione in tal senso entro un termine determinato. L’Unione dovrebbe pertanto adottare una posizione in merito all’applicazione provvisoria dell’accordo modernizzato. Fatta salva l’adozione dell’accordo modernizzato da parte della Conferenza della Carta dell’energia, il Consiglio, a norma dell’articolo 218, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea può adottare, su proposta della Commissione, una decisione in merito all’applicazione provvisoria. In assenza di tale decisione del Consiglio due settimane prima del termine per la notifica della rinuncia all’applicazione provvisoria, la Commissione dovrebbe notificare al depositario dell’accordo la rinuncia dell’Unione e dell’Euratom all’applicazione provvisoria. Ciò lascia impregiudicata la durata dell’applicazione provvisoria dell’accordo modernizzato da parte dell’Unione e dell’Euratom, qualora il Consiglio adotti una decisione in tal senso.

    (10)

    I settori cui si applicano gli emendamenti proposti all’accordo rientrano in gran parte nelle competenze esclusive dell’Unione. Gli Stati membri che sono parti contraenti e sono presenti alla Conferenza della Carta dell’energia dovrebbero adottare una posizione che non impedisca l’adozione della modernizzazione mediante gli emendamenti proposti all’accordo,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   A norma dell’articolo 36, paragrafo 7, del trattato sulla Carta dell’energia («accordo»), l’Unione non esercita il diritto di voto in sede di Conferenza della Carta dell’energia sugli emendamenti proposti all’accordo.

    2.   Gli Stati membri che sono parti contraenti dell’accordo e sono presenti alla Conferenza della Carta dell’energia esercitano il voto in modo da:

    a)

    non impedire l’adozione da parte della Conferenza degli emendamenti proposti all’accordo;

    b)

    non impedire l’approvazione delle modifiche e dei cambiamenti tecnici proposti degli allegati dell’accordo;

    c)

    non impedire l’approvazione dei cambiamenti proposti di decisioni, dichiarazioni e intese; e

    d)

    non impedire l’approvazione di una decisione relativa all’entrata in vigore e all’applicazione provvisoria degli emendamenti al trattato sulla Carta dell’energia e delle modifiche e dei cambiamenti tecnici dei suoi allegati.

    Articolo 2

    In assenza di una decisione del Consiglio sull’applicazione provvisoria dell’accordo modernizzato due settimane prima del termine per la notifica della rinuncia all’applicazione provvisoria, la Commissione notifica al depositario dell’accordo la rinuncia dell’Unione e dell’Euratom all’applicazione provvisoria.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2024

    Per il Consiglio

    Il presidente

    T. VAN DER STRAETEN


    (1)  Decisione 98/181/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione del 23 settembre 1997, concernente la conclusione da parte delle Comunità europee dell’accordo e del protocollo della Carta dell’energia sull’efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati (GU L 69 del 9.3.1998, pag. 1),


    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1644/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


    Top