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Document 32024D1484
Council Decision (CFSP) 2024/1484 of 27 May 2024 concerning restrictive measures in view of the situation in Russia
Decisione (PESC) 2024/1484 del Consiglio, del 27 maggio 2024, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Russia
Decisione (PESC) 2024/1484 del Consiglio, del 27 maggio 2024, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Russia
ST/8273/2024/INIT
GU L, 2024/1484, 27.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1484/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/05/2025
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2024/1484 |
27.5.2024 |
DECISIONE (PESC) 2024/1484 DEL CONSIGLIO
del 27 maggio 2024
concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Russia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato dell’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 4 marzo 2022 il presidente russo Vladimir Putin ha firmato una legge che blocca l’accesso a Facebook e Twitter, attualmente denominato X, e impone pene detentive a coloro che si ritiene diffondano informazioni false sulla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina. Tale legge ha portato alla detenzione di numerose persone che hanno protestato contro la guerra della Russia di aggressione nei confronti dell’Ucraina o hanno diffuso informazioni al riguardo. |
(2) |
Il 17 aprile 2023 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ha dichiarato che l’Unione condanna con fermezza la condanna a 25 anni di carcere di Vladimir Kara-Murza, politico dell’opposizione, attivista per la democrazia e acceso critico del Cremlino, sulla base di accuse di matrice politica. L’alto rappresentante ha dichiarato che il «processo» non ha rispettato le norme internazionali relative a una causa esaminata equamente e pubblicamente davanti a un tribunale competente, imparziale e indipendente e che la decisione del tribunale dimostra ancora una volta chiaramente come la magistratura sia utilizzata impropriamente a fini politici per esercitare pressioni su attivisti, difensori dei diritti umani e qualsiasi voce contraria alla guerra illegale di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina. |
(3) |
Il 29 ottobre 2023 l’alto rappresentante ha dichiarato che l’Unione rende omaggio alle vittime della repressione politica in Russia e ha chiesto il rilascio immediato e senza condizioni di tutti i prigionieri politici, tra cui Yuri Dmitriev, Vladimir Kara-Murza, Ilya Yashin, Alexei Gorinov e Ivan Safronov. Ha inoltre espresso preoccupazione per le segnalazioni di maltrattamenti, vessazioni e torture fisiche e psicologiche da parte delle autorità penitenziarie russe e per le crescenti vessazioni nei confronti degli avvocati per i diritti umani in Russia. |
(4) |
Il 30 novembre 2023 la Corte suprema russa ha dichiarato illegale quello che ha chiamato il «movimento pubblico internazionale LGBT» in quanto «estremista» e ne ha vietato l’attività sul territorio russo. Il 1o dicembre 2023, l’alto rappresentante ha dichiarato che l’Unione condanna con fermezza tale decisione, e che tale decisione mira a perseguire ulteriormente la comunità LGBTIQ in Russia e a soffocare la società civile e coloro che difendono coraggiosamente i diritti umani. |
(5) |
Il 19 febbraio 2024 l’alto rappresentante ha rilasciato una dichiarazione a nome dell’Unione in cui esprime indignazione per la morte del leader dell’opposizione russa Alexei Navalny e dichiara che la responsabilità ultima della sua morte ricade sul presidente Putin e sulle autorità russe. L’alto rappresentante ha esortato la Russia a permettere un’indagine internazionale indipendente e trasparente sulle circostanze della morte di Alexei Navalny e ha affermato che si tratta di un ulteriore segnale dell’accelerazione della repressione sistematica in Russia. |
(6) |
Il 27 febbraio 2024 l’alto rappresentante ha dichiarato che l’Unione è sgomenta per la condanna di Oleg Orlov, un importante difensore dei diritti umani e copresidente della nota organizzazione per i diritti umani Memorial, a due anni e mezzo di carcere sulla base di accuse di matrice politica. L’alto rappresentante ha invitato le autorità russe a rilasciare immediatamente e incondizionatamente tutti i prigionieri politici e ad abbandonare la loro legislazione oppressiva utilizzata per reprimere la società civile e le voci indipendenti, e ha dichiarato che l’Unione è solidale con tutti i cittadini russi che hanno fatto sentire la loro voce e hanno criticato la guerra condotta dalla Russia e che sono stati arrestati, perseguiti o detenuti per questo motivo. |
(7) |
Nelle conclusioni del 22 marzo 2024, il Consiglio europeo ha chiesto, tra l’altro, il rilascio immediato e incondizionato di tutti i prigionieri politici in Russia e la fine della persecuzione dell’opposizione politica. Ha inoltre invitato a portare avanti i lavori in sede di Consiglio per istituire un nuovo regime di sanzioni in considerazione della situazione in Russia. |
(8) |
In considerazione del deterioramento e della gravità della situazione in Russia, è opportuno imporre misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi responsabili di gravi violazioni o abusi dei diritti umani, della repressione della società civile e dell’opposizione democratica e che compromettono la democrazia e lo Stato di diritto in Russia, nonché nei confronti di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi associati. Il Consiglio ritiene pertanto che 19 persone fisiche e una persona giuridica debbano essere aggiunte all’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi riportato nell’allegato della presente decisione. |
(9) |
È inoltre opportuno introdurre restrizioni per l’esportazione di prodotti che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna, nonché per i prodotti destinati principalmente a essere usati per il controllo o l’intercettazione della sicurezza delle informazioni delle telecomunicazioni. |
(10) |
È necessaria un’ulteriore azione dell’Unione per attuare talune misure, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone fisiche che:
a) |
sono responsabili di gravi violazioni o abusi dei diritti umani o di atti di repressione della società civile e dell’opposizione democratica ovvero le cui attività altrimenti compromettono gravemente la democrazia o lo Stato di diritto in Russia; |
b) |
forniscono sostegno finanziario, tecnico o materiale per gli atti di cui alla lettera a), o che sono altrimenti coinvolti in tali atti, anche pianificandoli, dirigendoli, ordinandoli, assistendoli, preparandoli, agevolandoli o incoraggiandoli; |
c) |
sono associate alle persone fisiche di cui alla lettera a) o b), |
quali figuranti nell’allegato.
2. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l’ingresso nel proprio territorio.
3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:
a) |
in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale; |
b) |
in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale indetta dalle Nazioni Unite o sotto i suoi auspici; |
c) |
in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o |
d) |
in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l’Italia. |
4. Il paragrafo 3 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
5. Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede un’esenzione ai sensi del paragrafo 3 o 4.
6. Gli Stati membri possono concedere esenzioni dalle misure imposte a norma del paragrafo 1 allorquando l’ingresso o il transito è giustificato da necessità umanitarie urgenti o dall’esigenza di partecipare a riunioni intergovernative o a riunioni promosse o ospitate dall’Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell’OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi strategici delle misure restrittive, incluso il sostegno allo Stato di diritto, alla democrazia e ai diritti umani in Russia.
7. Gli Stati membri possono anche concedere esenzioni dalle misure imposte a norma del paragrafo 1 allorquando l’ingresso o il transito è necessario per l’espletamento di un procedimento giudiziario.
8. Lo Stato membro che intenda concedere le esenzioni di cui al paragrafo 6 o 7 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. L’esenzione si considera concessa a meno che, entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica dell’esenzione proposta, vi sia un’obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere l’esenzione proposta.
9. Qualora uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6, 7 e 8, l’ingresso o il transito nel suo territorio di persone elencate nell’allegato, l’autorizzazione è limitata ai fini per i quali è rilasciata alla persona interessata.
Articolo 2
1. Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi che:
a) |
sono responsabili di gravi violazioni o abusi dei diritti umani o di atti di repressione della società civile e dell’opposizione democratica ovvero le cui attività altrimenti compromettono gravemente la democrazia o lo Stato di diritto in Russia; |
b) |
forniscono sostegno finanziario, tecnico o materiale per gli atti di cui alla lettera a), o che sono altrimenti coinvolti in tali atti, anche pianificandoli, dirigendoli, ordinandoli, assistendoli, preparandoli, agevolandoli o incoraggiandoli; |
c) |
sono associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alla lettera a) o b) |
quali figuranti nell’allegato.
2. Non sono messi a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato fondi o risorse economiche, né sono destinati a loro vantaggio.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
a) |
necessari per soddisfare bisogni fondamentali delle persone elencate nell’allegato e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o mutui, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici; |
b) |
destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; |
c) |
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; |
d) |
necessari per coprire spese straordinarie, purché l’autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno 2 settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere rilasciata un’autorizzazione specifica; o |
e) |
pagabili su o da un conto di una rappresentanza diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati a essere utilizzati per fini ufficiali della rappresentanza diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale. |
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro due settimane dall’autorizzazione.
4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) |
i fondi o le risorse economiche sono oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo di cui al paragrafo 1 nell’allegato, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data; |
b) |
i fondi o le risorse economiche saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti; |
c) |
la decisione non va a favore di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell’allegato; e |
d) |
il riconoscimento della decisione non è contrario all’ordine pubblico nello Stato membro interessato. |
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro 2 settimane dal rilascio.
5. Il paragrafo 1 non osta a che una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo che figuri nell’allegato effettui un pagamento dovuto nell’ambito di un contratto concluso prima della data di inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell’elenco, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è percepito, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un’entità o da un organismo di cui al paragrafo 1.
6. Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:
a) |
interessi o altri profitti dovuti su detti conti; |
b) |
pagamenti dovuti in virtù di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2; oppure |
c) |
pagamenti dovuti in virtù di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell’Unione o esecutive nello Stato membro interessato; |
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1.
7. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali.
8. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di talune risorse economiche congelate, dopo aver accertato che ciò è necessario per:
a) |
il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell’Unione e degli Stati membri o dei paesi partner in Russia, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o delle organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale; |
b) |
la prestazione di servizi di comunicazione elettronica da parte di operatori di telecomunicazioni dell’Unione, per la fornitura di risorse correlate e servizi correlati necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza di tali servizi di comunicazione elettronica, in Russia, in Ucraina, nell’Unione, tra la Russia e l’Unione e tra l’Ucraina e l’Unione e per i servizi dei centri di dati nell’Unione; o |
c) |
la vendita e il trasferimento, entro il 28 agosto 2024, o entro sei mesi dalla data di inserimento nell’allegato, se posteriore, dei diritti di proprietà su una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti nell’Unione, laddove tali diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti da una persona fisica o giuridica, da un’entità o da un organismo elencati nell’allegato e dopo aver stabilito che i proventi di tale vendita e trasferimento rimangono congelati. |
9. In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte dell’autorità competente entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 7, tale autorizzazione si considera rilasciata.
10. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo, entro 4 settimane, dal rilascio.
Articolo 3
1. Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta di uno Stato membro o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), decide di stabilire e modificare l’elenco riportato nell’allegato.
2. Il Consiglio comunica la decisione di cui al paragrafo 1, compresi i motivi dell’inserimento nell’elenco, alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo interessati, direttamente, se l’indirizzo è noto [e se tale comunicazione può essere effettuata], o mediante la pubblicazione di un avviso, offrendo a tale persona fisica o giuridica, entità o organismo la possibilità di presentare osservazioni.
3. Qualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo interessati.
Articolo 4
1. L’allegato riporta i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 1, paragrafo 1, e 2, paragrafo 1.
2. Nell’allegato figurano, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Per quanto riguarda le persone fisiche, tali informazioni possono comprendere: nomi e pseudonimi, data e luogo di nascita, cittadinanza, numero del passaporto e della carta d’identità, genere, indirizzo, se noto, funzione o professione. Per quanto riguarda le persone giuridiche, le entità o gli organismi, tali informazioni possono comprendere: denominazioni, data e luogo di registrazione, numero di registrazione e sede di attività.
Articolo 5
1. Il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare:
a) |
per quanto riguarda il Consiglio, per la preparazione e l’introduzione delle modifiche dell’allegato; |
b) |
per quanto riguarda l’alto rappresentante, per la preparazione delle modifiche dell’allegato. |
2. Il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche che figurano nell’allegato e a condanne penali o a misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell’allegato.
3. Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l’alto rappresentante sono designati come «titolari del trattamento» ai sensi dell’articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma di tale regolamento.
Articolo 6
1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione in Russia, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dai territori degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, sia esso originario o meno dei loro territori.
2. È inoltre vietato:
a) |
fornire, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai prodotti di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali prodotti; |
b) |
fornire, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali prodotti o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi. |
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione del materiale destinato esclusivamente alla protezione del personale dell’Unione e dei suoi Stati membri in Russia, né alla fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione e altri servizi o di finanziamenti e assistenza finanziaria connessi a tale materiale.
4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione del materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, e il finanziamento e l’assistenza finanziaria e tecnica associati, quando tale materiale è destinato esclusivamente a uso umanitario o protettivo, a programmi di costruzione istituzionale dell’ONU o dell’Unione o a operazioni di gestione delle crisi dell’ONU e dell’Unione o di organizzazioni regionali e subregionali.
5. L’Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente articolo.
Articolo 7
1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia, di materiale, tecnologie o software destinati principalmente a essere usati per il controllo o l’intercettazione, da parte o per conto delle autorità russe, di Internet e delle comunicazioni telefoniche di rete fissa o mobile, compresa la fornitura di servizi di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni Internet di qualsiasi tipo, nonché la prestazione di assistenza finanziaria e tecnica per l’installazione, il funzionamento o l’aggiornamento di tale materiale, tali tecnologie o tali software da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri.
2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di materiale, tecnologie o software, compresa la fornitura di servizi di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni Internet di qualsiasi tipo, nonché la relativa prestazione di assistenza finanziaria e tecnica di cui al paragrafo 1, se hanno fondati motivi per ritenere che il materiale, la tecnologia o il software siano destinati a fini di repressione interna da parte del governo, degli enti pubblici, delle imprese o delle agenzie della Russia, o di qualsiasi persona fisica o giuridica o entità che agisca per loro conto o sotto la loro direzione.
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro 4 settimane dal rilascio.
3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o messa a disposizione dei servizi di cui al detto paragrafo, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per:
a) |
il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell’Unione e degli Stati membri o dei paesi partner in Russia, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o delle organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale; |
b) |
la prestazione di servizi di comunicazione elettronica da parte di operatori di telecomunicazioni dell’Unione, per la fornitura di risorse correlate e servizi correlati necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza di tali servizi di comunicazione elettronica, in Russia, in Ucraina, nell’Unione, tra la Russia e l’Unione e tra l’Ucraina e l’Unione e per i servizi dei centri di dati nell’Unione. |
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro quattro settimane dall’autorizzazione.
4. L’Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente articolo.
Articolo 8
1. Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi della presente decisione, comprese richieste di indennizzo o richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nell’ambito di una garanzia, in particolare richieste volte a ottenere la proroga o il pagamento di un’obbligazione, una garanzia o una controgaranzia, in particolare di una garanzia o una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:
a) |
persone fisiche o giuridiche, entità o organismi designati elencati nell’allegato; |
b) |
qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo di cui alla lettera a). |
2. In ogni procedura volta al soddisfacimento di una richiesta, l’onere di dimostrare che il soddisfacimento della richiesta non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo che richiede il soddisfacimento di tale richiesta.
3. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale della legittimità dell’inadempimento degli obblighi contrattuali a norma della presente decisione.
Articolo 9
È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività la cui finalità o conseguenza sia l’elusione dei divieti di cui alla presente decisione.
Articolo 10
Per massimizzare l’impatto delle misure stabilite dalla presente decisione, l’Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle previste nella presente decisione.
Articolo 11
La presente decisione si applica fino al 28 maggio 2025.
La presente decisione è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.
Le eccezioni di cui all’articolo 2, paragrafo 7, per quanto riguarda l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, sono riesaminate a intervalli periodici e almeno ogni dodici mesi o su richiesta urgente di uno Stato membro, dell’alto rappresentante o della Commissione a seguito di un cambiamento sostanziale della situazione.
Articolo 12
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2024
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(1) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
ALLEGATO
Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e all’articolo 2, paragrafo 1
A. Persone fisiche
|
Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell’elenco |
1. |
Nikolai Pavlovich DUBOVIK (Николай Павлович ДУБОВИК) |
Carica: giudice facente funzione presso la Corte suprema della Federazione russa Cittadinanza: russa Sesso: maschile |
Nikolai Pavlovich Dubovik è giudice facente funzione presso la Corte suprema della Federazione russa. In tale veste, ha rifiutato di considerare il ricorso per cassazione di Alexei Navalny avverso la sentenza nel processo per «diffamazione di un veterano». Di conseguenza, ha screditato politicamente Alexei Navalny prima del referendum costituzionale tenutosi nel 2020 in Russia. Pertanto Nikolai Pavlovich Dubovik è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, in quanto ha violato la libertà di opinione e di espressione. |
27.5.2024 |
2. |
Eduard Borisovich ERDYNIEV (Эдуард Борисович ЭРДЫНИЕВ) |
Carica: giudice facente funzione presso la Corte suprema della Federazione russa Cittadinanza: russa Sesso: maschile |
Eduard Borisovich Erdyniev è giudice facente funzione presso la Corte suprema della Federazione russa. In tale veste, ha rifiutato di considerare il ricorso per cassazione di Alexei Navalny avverso la decisione di sostituire la sospensione condizionale con una condanna effettiva. Di conseguenza, Alexei Navalny è stato dichiarato colpevole e a distanza di anni è stato quindi incarcerato in una colonia penitenziaria di alta sicurezza per impedirgli di svolgere attività politica. Pertanto Eduard Borisovich Erdyniev è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, in quanto ha violato la libertà di opinione e di espressione. |
27.5.2024 |
3. |
Andrey Vladimirovich FEDOROV (Андрей Владимирович ФЕДОРОВ/ФЁДОРОВ) |
Carica: giudice presso il tribunale del distretto Kirovsky, città di Tomsk Cittadinanza: russa Sesso: maschile |
Andrey Vladimirovich Fedorov è un giudice russo che lavora presso il tribunale del distretto Kirovsky, città di Tomsk. In tale veste, ha respinto il reclamo relativo alla mancata azione dei funzionari del comitato investigativo della Federazione russa dell’oblast di Tomsk per quanto riguarda l’avvelenamento di Alexei Navalny. La sua decisione ha comportato l’incarcerazione di Alexei Navalny. Pertanto, Andrey Vladimirovich Fedorov è responsabile di attività che compromettono gravemente lo Stato di diritto in Russia. |
27.5.2024 |
4. |
Ekaterina Vasilevna FEDOTOVA (NAUMOVA) (Екатерина Васильевна ФЕДОТОВА (НАУМОВА)] |
Carica: rappresentante del ministero degli Affari interni russo per la città di Khimki, oblast di Mosca Data di nascita: 6.11.1995 Cittadinanza: russa Sesso: femminile |
Ekaterina Vasilevna Fedotova (Naumova) lavora presso la rappresentanza del ministero degli Affari interni della Russia per la città di Khimki, oblast di Mosca. In tale veste, ha partecipato alla seduta del tribunale del 18 gennaio 2021, tenutasi presso una stazione di polizia, e ha chiesto una proroga di 30 giorni della detenzione illegale di Alexei Navalny. Pertanto Ekaterina Vasilevna Fedotova (Naumova) è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, in quanto ha violato la libertà di opinione e di espressione. |
27.5.2024 |
5. |
Inna Alexandrovna FESENKO (Инна Александровна ФЕСЕНКО) |
Carica: giudice presso il tribunale del distretto Kirovsky, città di Tomsk Data di nascita: 22.12.1968 Cittadinanza: russa Sesso: femminile |
Inna Alexandrovna Fesenko è un giudice russo che lavora presso il tribunale del distretto Kirovsky, città di Tomsk. In tale veste, per due volte ha respinto reclami relativi alla mancata azione della polizia dei trasporti di Tomsk per quanto riguarda l’avvelenamento di Alexei Navalny. Inoltre, aveva imposto un divieto su determinate azioni a Ksenia Fadeeva, ex capo della sede di Tomsk dell’organizzazione di Alexei Navalny. Pertanto, Inna Alexandrovna Fesenko è responsabile di attività che compromettono gravemente lo Stato di diritto in Russia. |
27.5.2024 |
6. |
Ekaterina Viktorovna GALYAUTDINOVA (Екатерина Викторовна ГАЛЯУТДИНОВА) |
Carica: giudice presso il tribunale del distretto Kirovsky, città di Tomsk Data di nascita: 1969 Cittadinanza: russa Sesso: femminile |
Ekaterina Viktorovna Galyautdinova è un giudice russo che lavora presso il tribunale del distretto Kirovsky della città di Tomsk. In tale veste, per due volte ha respinto il reclamo relativo alla mancata azione della polizia dei trasporti di Tomsk per quanto riguarda le indagini sull’avvelenamento di Alexei Navalny. Pertanto, Ekaterina Viktorovna Galyautdinova è responsabile di attività che compromettono gravemente lo Stato di diritto in Russia. |
27.5.2024 |
7. |
Dmitry Evgenevich PANKRATOV (Дмитрий Евгеньевич ПАНКРАТОВ) |
Carica: investigatore capo del servizio generale d’indagine militare (Main Military Investigation Department) del comitato investigativo della Federazione russa, colonnello di giustizia Data di nascita: 29.12.1967 Cittadinanza: russa Sesso: maschile |
Dmitry Evgenevich Pankratov è un investigatore capo del servizio generale d’indagine militare (Main Military Investigation Department) del comitato investigativo della Federazione russa. In tale veste, ha rifiutato di avviare un’indagine sul tentato omicidio di Alexei Navalny, in seguito all’avvelenamento di Navalny con l’agente nervino Novichok. Pertanto, Dmitry Evgenevich Pankratov è responsabile di attività che compromettono gravemente lo Stato di diritto in Russia. |
27.5.2024 |
8. |
Evgeniy Borisovich RASTORGUEV (Евгений Борисович РАСТОРГУЕВ) |
Carica: giudice presso la nona Corte arbitrale d’appello, Russia Data di nascita: 20.8.1970 Luogo di nascita: oblast di Vladimir, ex URSS (ora Federazione russa) Cittadinanza: russa Sesso: maschile |
Evgeniy Borisovich Rastorguev è giudice presso la nona Corte arbitrale d’appello, Russia. In tale veste, ha accolto la denuncia della società «Druzhba Narodov» contro Alexei Navalny. Nella sua indagine, Alexei Navalny aveva sostenuto che la società partecipa a un sistema di corruzione con la guardia nazionale russa (Rosgvardia). Pertanto Evgeniy Borisovich Rastorguev è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, in quanto ha violato la libertà di opinione e di espressione, e di attività che compromettono gravemente lo Stato di diritto in Russia. |
27.5.2024 |
9. |
Alexander Sergeevich ERMOLENKO (Александр Сергеевич ЕРМОЛЕНКО) |
Carica: capo della succursale n. 15 istituto governativo federale «ispettorato esecutivo penale del direttorato del servizio penitenziario federale della città di Mosca» Data di nascita: 11.11.1993 Cittadinanza: russa Sesso: maschile |
Alexander Sergeevich Ermolenko è il capo della succursale n. 15 dell’istituto governativo federale «ispettorato esecutivo penale del direttorato del servizio penitenziario federale della città di Mosca». In tale veste, durante l’udienza nella causa Yves Rocher ha sostenuto la trasformazione della condanna con pena sospesa a carico di Alexei Navalny in pena detentiva. Pertanto, Alexander Sergeevich Ermolenko è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, in quanto ha violato la libertà di opinione e di espressione. |
27.5.2024 |
10. |
Irina Geroldovna KIM (Ирина Герольдовна КИМ) |
Carica: giudice presso il tribunale della città di Kovrov, oblast di Vladimir Data di nascita: 14.8.1978 Cittadinanza: russa Sesso: femminile |
Irina Geroldovna Kim è giudice presso il tribunale della città di Kovrov, oblast di Vladimir. A partire dal 2022 è stata implicata direttamente nel predisporre e mantenere condizioni affini alla tortura per Alexei Navalny, rigettando ripetutamente i reclami di quest’ultimo avverso la colonia penitenziaria IK-6 in merito al trattamento ricevuto mentre scontava una pena inflitta in conseguenza di un procedimento penale di matrice politica. Irina Geroldovna Kim è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui torture e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, detenzioni arbitrarie e della sistematica violazione della libertà di opinione e di espressione. |
27.5.2024 |
11. |
Kirill Sergeevich NIKIFOROV (Кирилл Сергеевич НИКИФОРОВ) |
Carica: giudice presso il tribunale della città di Kovrov, oblast di Vladimir Data di nascita: 14.3.1992 Cittadinanza: russa Sesso: maschile |
Kirill Sergeevich Nikiforov è giudice presso il tribunale della città di Kovrov, oblast di Vladimir. A partire dal 2022 è stato implicato direttamente nel predisporre e mantenere condizioni affini alla tortura per Alexei Navalny, rigettando ripetutamente i reclami di quest’ultimo avverso la colonia penitenziaria IK-6 in merito al trattamento ricevuto mentre scontava una pena di 12 anni di reclusione irrogata in conseguenza di un procedimento penale di matrice politica. Kirill Sergeevich Nikiforov è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui torture e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, detenzioni arbitrarie e della sistematica violazionedella libertà di opinione e di espressione. |
27.5.2024 |
12. |
Sergey Vladimirovich BLINOV (Сергей Владимирович БЛИНОВ) |
Carica: giudice presso il tribunale del distretto Leninsky di Kirov Cittadinanza: russa Sesso: maschile |
Sergey Vladimirovich Blinov è giudice presso il tribunale del distretto Leninsky di Kirov. Nel 2013 ha condannato Alexei Navalny e l’uomo d’affari Pyotr Ofitserov rispettivamente a cinque e quattro anni di reclusione per accuse di appropriazione indebita nel processo di matrice politica relativo al «caso Kirovles». Inoltre essi sono stati sottoposti a sanzioni pecuniarie per 500 000 rubli ciascuno. Pertanto Sergey Vladimirovich Blinov è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, in quanto ha violato la libertà di opinione e di espressione. |
27.5.2024 |
13. |
Evgeny Vladimirovich BORISOV (Евгений Владимирович БОРИСОВ) |
Carica: giudice presso il tribunale del distretto Nikulinsky di Mosca Cittadinanza: russa Sesso: maschile |
Evgeny Vladimirovich Borisov è giudice presso il tribunale del distretto Nikulinsky di Mosca. Nel 2015 ha accolto il reclamo della società Kirovles volto a recuperare 16 milioni di rubli da Alexei Navalny e altri due imputati nel «caso Kirovles», motivato da ragioni politiche. Pertanto Evgeny Vladimirovich Borisov è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, in quanto ha violato la libertà di opinione e di espressione. |
27.5.2024 |
14. |
Tatyana Stanislavovna DODONOVA (Татьяна Станиславовна ДОДОНОВА) |
Carica: giudice presso il tribunale della città di Mosca Cittadinanza: russa Sesso: femminile |
Tatyana Stanislavovna Dodonova è giudice presso il tribunale della città di Mosca. Nel 2014 ha riconosciuto la legittimità della decisione di porre Alexei Navalny agli arresti domiciliari nella causa «Yves Rocher». È stata sistematicamente coinvolta in cause contro cittadini della Federazione russa che si sono opposti al regime politico in Russia, condannando persone arrestate in relazione alle proteste svoltesi a Mosca nel 2019. Pertanto, Tatyana Stanislavovna Dodonova è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, in quanto ha violato la libertà di opinione e di espressione. |
27.5.2024 |
15. |
Elena Sergeevna ASTAKHOVA (Елена Сергеевна АСТАХОВА) |
Carica: giudice presso il tribunale distrettuale Golovinsky di Mosca Data di nascita: 30.3.1978 Cittadinanza: russa Sesso: femminile Carta d’identità n. 45 01 525454 Codice di identificazione fiscale (ИНН): 7703204586 |
In qualità di giudice presso il tribunale distrettuale Golovinsky di Mosca, Elena Sergeevna Astakhova ha condannato Oleg Orlov, un importante difensore dei diritti umani e copresidente di «Memorial», a due anni e sei mesi in una colonia penale di regime generale sulla base di accuse di matrice politica, per essersi espresso contro la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina. Oleg Orlov, 70 anni, è uno dei più rispettati difensori dei diritti umani in Russia e uno fra quelli attivi da più lungo tempo; è uno dei leader dell’organizzazione Memorial Human Rights Defence Center (HRDC «Memorial»), vincitrice del premio Nobel per la pace 2022, che è stata sciolta nel quadro della repressione sistematica e su larga scala delle libertà di espressione, di riunione pacifica e di associazione in Russia. Oleg Orlov è stato accusato e condannato perché avrebbe «screditato» l’esercito russo a seguito della pubblicazione di un articolo di opinione nei media francesi contro la guerradi aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina. Pertanto, Elena Sergeevna Astakhova è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia in quanto ha violato la libertà di opinione e di espressione. |
27.5.2024 |
16. |
Olesya Yurievna VOROBYOVA (Олеся Юрьевна ВОРОБЬЕВА) |
Carica: procuratore dello Stato Data di nascita: 4.6.1981 |
In qualità di procuratore nel procedimento nei confronti dell’importante difensore dei diritti umani Oleg Orlov, Olesya Yurievna Vorobyova ne ha chiesto la condanna a due anni e undici mesi di reclusione, argomentando che l’articolo di Oleg Orlov contro la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina era motivato da «ostilità e odio ideologici». Oleg Orlov, 70 anni, è uno dei più rispettati difensori dei diritti umani in Russia e uno fra quelli attivi da più lungo tempo; è uno dei leader dell’organizzazione Memorial Human Rights Defence Center (HRDC «Memorial»), vincitrice del premio Nobel per la pace 2022, che è stata sciolta nel quadro della repressione sistematica e su larga scala delle libertà di espressione, di riunione pacifica e di associazione in Russia. Oleg Orlov è stato accusato e condannato perché avrebbe «screditato» l’esercito russo a seguito della pubblicazione di un articolo di opinione nei media francesi contro la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina. Olesya Yurievna Vorobyova è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia in quanto ha violato la libertà di opinione e di espressione. |
27.5.2024 |
17. |
Ilya Andreevich SAVCHENKO (Илья Андреевич САВЧЕНКО) |
Carica: investigatore presso il dipartimento investigativo di Tver (comitato investigativo della Federazione russa) Data di nascita: 18.6.1997 Luogo di nascita: Rtishchevo — regione di Saratov, Federazione russa Cittadinanza: russa Sesso: maschile |
Il caso di Oleg Orlov è stato assegnato a Ilya Andreevich Savchenko che, in qualità di investigatore del comitato investigativo della Federazione russa, ha contribuito alla richiesta di rinvio a giudizio di Orlov per la pubblicazione di un articolo di opinione contro la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina. Ilya Andreevich Savchenko ha stabilito che Orlov aveva pubblicato l’articolo spinto da «ostilità ideologica contro i valori spirituali, morali e patriottici russi tradizionali» e odio verso il gruppo sociale dei «militari russi». Pertanto, l’investigatore Ilya Andreevich Savchenko è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia in quanto ha violato la libertà di opinione e di espressione. |
27.5.2024 |
18. |
Oksana Vasilyevna DEMYASHEVA (Оксана Васильевна ДЕМЯШЕВА) |
Carica: giudice presso il tribunale distrettuale Vasileostrovsky di San Pietroburgo Data di nascita: 10.3.1980 Cittadinanza: russa Sesso: femminile |
In qualità di giudice presso il tribunale distrettuale Vasileostrovsky di San Pietroburgo, Oksana Vasilyevna Demyasheva ha condannato l’artista Alexandra Skochilenko a sette anni di reclusione sulla base di accuse di matrice politica, per aver diffuso cosiddette «fake news» sull’esercito russo. Skochilenko è stata arrestata per aver sostituito i cartellini dei prezzi in un supermercato con adesivi contro la guerra. È stata una delle prime persone incriminate ai sensi di una legge penale approvata di recente che vieta le cosiddette «fake news» sull’esercito russo, e il suo processo ha suscitato grande interesse pubblico per le pressioni senza precedenti esercitate su Skochilenko dall’amministrazione penitenziaria, dalla magistratura e dalla procura. Pertanto, Oksana Vasilyevna Demyasheva è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia in quanto ha violato la libertà di opinione e di espressione. |
27.5.2024 |
19. |
Alexander Yurievich GLADYSHEV (Александр Юрьевич ГЛАДЫШЕВ) |
Carica: procuratore presso il dipartimento dei procuratori dello Stato/Procura di San Pietroburgo Data di nascita: 28.10.1994 Cittadinanza: russa Sesso: maschile |
In qualità di procuratore della procura di San Pietroburgo, Alexander Yurievich Gladyshev ha chiesto una pena di otto anni di reclusione per l’artista Alexandra Skochilenko, con l’accusa di matrice politica di avere diffuso «fake news» sull’esercito russo dopo essere stata arrestata per aver sostituito i cartellini dei prezzi in un supermercato con adesivi contro la guerra. Skochilenko è stata una delle prime persone incriminate ai sensi di una legge penale approvata di recente che vieta le cosiddette «fake news» sull’esercito russo, e il suo processo ha suscitato grande interesse pubblico per le pressioni senza precedenti esercitate su Skochilenko dall’amministrazione penitenziaria, dalla magistratura e dalla procura. Alexander Yurievich Gladyshev è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia in quanto ha violato la libertà di opinione e di espressione. |
27.5.2024 |
B. Persone giuridiche, entità e degli organismi
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Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell’elenco |
1. |
FEDERAL PENITENTIARY SERVICE OFTHE RUSSIAN FEDERATION (FSIN) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ (ФСИН) (RU) |
Indirizzo: Zhitnaya Street 14 Yakimanka District, Central Administrative Okrug, Mosca Sito web: http://www.fsin.su/eng |
Il Federal Penitentiary Service of the Russian Federation (FSIN) (servizio penitenziario federale della Federazione russa) è un’agenzia federale sotto la supervisione del ministero della Giustizia della Russia. Il FSIN è un’autorità federale responsabile della detenzione di persone sospettate e condannate, della sicurezza e della manutenzione delle carceri in Russia, del trasporto dei prigionieri e dei programmi di riabilitazione. In quanto tale, il FSIN è l’autorità centrale che gestisce il sistema penitenziario russo, noto per gli abusi e i maltrattamenti diffusi e sistematici nei confronti dei prigionieri politici in Russia. In quanto agenzia federale, il FSIN è responsabile delle colonie penali in cui è stato detenuto sulla base di accuse di matrice politica l’oppositore politico russo Alexei Navalny, che vi è infine deceduto il 16 febbraio 2024. Durante la reclusione, Alexei Navalny ha subito abusi, tra cui l’isolamento in una cella di punizione e trattamenti crudeli, disumani e degradanti, che hanno portato al grave peggioramento del suo stato di salute. Altri prigionieri politici detenuti nel sistema penitenziario russo in condizioni di detenzione altrettanto dure sono sottoposti ad abusi e maltrattamenti intesi ad annientarli fisicamente e psicologicamente. Il FSIN è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui torture e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. |
27.5.2024 |
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1484/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)