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Document 32024D0789

    Decisione (UE) 2024/789 della Commissione, del 6 marzo 2024, che conferma la partecipazione dell’Irlanda al regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell’accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero

    C/2024/1396

    GU L, 2024/789, 8.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/789/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/789/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/789

    8.3.2024

    DECISIONE (UE) 2024/789 DELLA COMMISSIONE

    del 6 marzo 2024

    che conferma la partecipazione dell’Irlanda al regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell’accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 4 e l’articolo 4 bis, paragrafo 1,

    vista la notifica, da parte dell’Irlanda, dell’intenzione di accettare il regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell’accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (1), e di essere vincolata dallo stesso,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con lettera dell’11 dicembre 2023 indirizzata alla Commissione l’Irlanda ha notificato l’intenzione, a norma dell’articolo 4 e dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21, di accettare il regolamento (UE) 2023/2844 e di esserne vincolata.

    (2)

    L’intenzione dell’Irlanda di accettare il regolamento (UE) 2023/2844 e di esserne vincolata può applicarsi solo in relazione agli atti giuridici elencati negli allegati I e II di detto regolamento ai quali l’Irlanda partecipa e da cui è vincolata. Non si applica agli atti giuridici elencati negli allegati I e II di detto regolamento ai quali l’Irlanda ha deciso di non aderire, vale a dire la direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), il regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), la direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), il regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio (6) e il regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio (7).

    (3)

    La partecipazione dell’Irlanda al regolamento (UE) 2023/2844 non è subordinata ad alcuna condizione specifica e non occorrono misure transitorie.

    (4)

    È opportuno confermare la partecipazione dell’Irlanda al regolamento (UE) 2023/2844.

    (5)

    Al fine di consentire all’Irlanda di applicare quanto prima il regolamento (UE) 2023/2844, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    È confermata la partecipazione dell’Irlanda al regolamento (UE) 2023/2844.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2024

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2844/oj.

    (2)  Direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull’ordine di protezione europeo (GU L 338 del 21.12.2011, pag. 2, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2011/99/oj?locale=it).

    (3)  Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 107, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/650/oj).

    (4)  Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell’1.5.2014, pag. 1, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/41/oj).

    (5)  Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca (GU J L 303 del 28.11.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1805/oj).

    (6)  Regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (GU L 183 dell’8.7.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1103/oj).

    (7)  Regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (GU L 183 dell’8.7.2016, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1104/oj).


    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/789/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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