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Document 32024D0766

Decisione di esecuzione (UE) 2024/766 della Commissione, del 1o marzo 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1119 per quanto riguarda il calcolo dei risparmi di CO2 e del margine statistico per determinate autovetture elettriche ibride non a ricarica esterna

C/2024/1263

GU L, 2024/766, 5.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/766/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/766/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/766

5.3.2024

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/766 DELLA COMMISSIONE

del 1o marzo 2024

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1119 per quanto riguarda il calcolo dei risparmi di CO2 e del margine statistico per determinate autovetture elettriche ibride non a ricarica esterna

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 luglio 2023 il costruttore BMW AG («il richiedente») ha presentato, a norma dell’articolo 12 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione (2), applicabile in tale data, una richiesta di modifica della decisione di esecuzione (UE) 2019/1119 della Commissione (3) al fine di adeguare il calcolo dei risparmi di CO2 e del margine statistico per determinati veicoli elettrici ibridi non a ricarica esterna alla metodologia di cui al regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (4).

(2)

Il regolamento (UE) 2017/1151, modificato dal regolamento (UE) 2023/443 della Commissione (5), presenta un approccio alternativo per correggere lo squilibrio nello stato di carica delle batterie di determinati veicoli elettrici ibridi non a ricarica esterna, basato su un fattore di emissione generico che dipende dal tipo di motore. Il richiedente ha chiesto di poter usare tale approccio per il calcolo dei risparmi di CO2 e del margine statistico per la tecnologia innovativa approvata con decisione di esecuzione (UE) 2019/1119.

(3)

Tenuto conto delle argomentazioni del richiedente, è opportuno modificare il metodo di prova di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/1119 affinché i costruttori di veicoli che applicano l’approccio alternativo introdotto dal regolamento (UE) 2023/443 non debbano sostenere oneri di prova inutili nel presentare una domanda di certificazione dei risparmi di CO2 a norma della decisione di esecuzione (UE) 2019/1119.

(4)

Sebbene il richiedente abbia chiesto di usare l’approccio alternativo sulla base di un’efficienza dell’alternatore pari a 0,67 è opportuno seguire in modo coerente l’approccio di cui al regolamento (UE) 2017/1151 e applicare un’efficienza dell’alternatore pari a 1 per determinare i risparmi di CO2 e il margine statistico, e adeguare di conseguenza il metodo di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/1119.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/1119,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/1119 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/631/oj.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/725/oj).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/1119 della Commissione, del 28 giugno 2019, relativa all’approvazione di un sistema di illuminazione esterna efficiente che si avvale di diodi a emissione di luce (LED) da utilizzare nei veicoli a combustione interna e nei veicoli elettrici ibridi non a ricarica esterna come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 176 dell’1.7.2019, pag. 67, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1119/oj).

(4)  Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1o giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1151/oj).

(5)  Regolamento (UE) 2023/443 della Commissione, dell’8 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2017/1151 per quanto riguarda le procedure per l’omologazione riguardo alle emissioni per i veicoli passeggeri e commerciali leggeri (GU L 66 del 2.3.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/443/oj).


ALLEGATO

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/1119 è così modificato:

1.

al punto 4.1.2. è aggiunto il comma seguente:

«In alternativa, su richiesta del costruttore, il risparmio complessivo di CO2 del dispositivo di illuminazione è calcolato applicando la metodologia di cui al punto 4.1.1, con un coefficiente ηΑ pari a 1.»;

2.

al punto 4.2.2. è aggiunto il comma seguente dopo la formula 9:

«Se si applica la metodologia di cui al punto 4.1.2, ultimo comma, il margine statistico del dispositivo di illuminazione è calcolato conformemente al punto 4.2.1, con un coefficiente ηΑ pari a 1.».


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/766/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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