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Document 32023R2846

    Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2846 della Commissione, del 20 dicembre 2023, relativo all’autorizzazione dell’estratto di quebracho rosso ottenuto da Schinopsis balansae Engl. o Schinopsis lorentzii (Griseb.) Engl. come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

    C/2023/8724

    GU L, 2023/2846, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2846/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/07/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2846/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2023/2846

    21.12.2023

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2846 DELLA COMMISSIONE

    del 20 dicembre 2023

    relativo all’autorizzazione dell’estratto di quebracho rosso ottenuto da Schinopsis balansae Engl. o Schinopsis lorentzii (Griseb.) Engl. come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

    (2)

    La sostanza estratto di quebracho rosso ottenuto da Schinopsis balansae Engl. o Schinopsis lorentzii (Griseb.) Engl. è stata autorizzata per un periodo illimitato dalla direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tale sostanza è stata iscritta successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.

    (3)

    A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7, è stata presentata una domanda di autorizzazione della sostanza estratto di quebracho rosso ottenuto da Schinopsis balansae Engl. o Schinopsis lorentzii (Griseb.) Engl. come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

    (4)

    Il richiedente ha chiesto che l’additivo sia autorizzato anche per l’utilizzo nell’acqua di abbeveraggio. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza tuttavia l’utilizzo di «aromatizzanti» nell’acqua di abbeveraggio. L’utilizzo di tale additivo nell’acqua di abbeveraggio non dovrebbe pertanto essere consentito.

    (5)

    Nel parere del 22 novembre 2022 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, l’estratto di quebracho rosso ottenuto da Schinopsis balansae Engl. o Schinopsis lorentzii (Griseb.) Engl. è sicuro per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente. L’Autorità ha inoltre concluso che l’estratto oggetto della valutazione non è un irritante per gli occhi ma che, in assenza di dati, non è possibile trarre conclusioni sul suo potenziale di irritazione cutanea e di sensibilizzazione della pelle e delle vie respiratorie. Dato che la sostanza è riconosciuta come aroma per i prodotti alimentari e che la sua funzione nei mangimi sarebbe essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti, l’Autorità ha anche concluso che non è necessaria alcuna ulteriore dimostrazione della sua efficacia. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

    (6)

    Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che l’estratto di quebracho rosso ottenuto da Schinopsis balansae Engl. o Schinopsis lorentzii (Griseb.) Engl. soddisfi le condizioni stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tale sostanza. La Commissione ritiene che, a causa del possibile effetto di questo estratto come medicinale e di altri suoi possibili effetti zootecnici, sia opportuno fissare un livello massimo per evitare che tale additivo sia utilizzato per altri scopi. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti negativi sulla salute degli utilizzatori dell’additivo.

    (7)

    Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione della sostanza in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall’autorizzazione.

    (8)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Autorizzazione

    La sostanza specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», è autorizzata come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

    Articolo 2

    Misure transitorie

    1.   La sostanza specificata nell’allegato e le premiscele contenenti tale sostanza, prodotte ed etichettate prima del 10 giulio 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 10 gennaio 2024, possono continuare ad essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.

    2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell’allegato, prodotti ed etichettati prima del 10 gennaio 2025, in conformità delle norme applicabili prima del 10 gennaio 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.

    3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell’allegato, prodotti ed etichettati prima del 10 gennaio 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 10 gennaio 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.

    Articolo 3

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2023

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

    (2)  Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

    (3)  EFSA Journal 2022; 20(12):7699.


    ALLEGATO

    Numero di identificazione dell’additivo

    Additivo

    Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

    Specie o categoria di animali

    Età massima

    Tenore minimo

    Tenore massimo

    Altre disposizioni

    Fine del periodo di autorizzazione

     

    mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

    Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti.

    2b2972-ex

    Estratto di quebracho rosso

    Composizione dell’additivo

    Estratto ottenuto dal legno di Schinopsis balansae Engl. o di Schinopsis lorentzii (Griseb.) Engl.

    Forma solida

    Caratterizzazione della sostanza attiva

    Estratto di tannini condensati di quebracho rosso

    Estratto ottenuto dal legno di Schinopsis balansae Engl. o di Schinopsis lorentzii (Griseb.) Engl. tramite l’utilizzo di vapore sotto pressione, ulteriore filtrazione, concentrazione ed essiccazione a spruzzo della soluzione concentrata secondo la definizione del Consiglio d’Europa (1).

    Specifiche

    Tannini condensati: 70–87 %

    Numero CAS: 90106-04-0 per Schinopsis lorentzii (Griseb.) Engl.

    Numero FEMA: 2972

    Metodo di analisi  (2)

    Per la quantificazione dei tannini condensati (marcatore fitochimico) nell’additivo per mangimi: analisi gravimetrica indiretta degli agenti concianti attraverso fissaggio dei composti assorbenti in polvere di pelle a basso contenuto di cromo — ISO 14088

    Tacchini da ingrasso

    540

    1.

    L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

    2.

    Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

    3.

    La miscela di estratto di quebracho rosso con altri additivi botanici è consentita purché le quantità di tannini condensati nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti siano inferiori alla quantità risultante dall’utilizzo di un unico additivo al livello massimo o raccomandato per la specie o categoria di animali.

    4.

    Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.

    10 gennaio 2034

    Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso

    400

    Tutte le specie avicole destinate alla produzione di uova e alla riproduzione.

    600

    Suinetti, suinetti di suidi minori e suini da ingrasso di suidi minori

    720

    Suini da ingrasso

    860

    Scrofe

    1 050

    Vitelli a carne bianca (sostituto del latte);

    1 680

    Ruminanti da ingrasso, eccetto ovini e caprini

    Equini

    1 580

    Ovini e caprini

    1 580

    Vacche da latte e ruminanti da latte minori, eccetto ovini e caprini da latte

    1 030

    Conigli

    630

    Salmonidi e pesci piccoli

    1 810

    Pesci ornamentali

    3 000

    Cani

    1 900

    Uccelli ornamentali

     

     

    317

    Gatti

    317

    Altre specie e categorie di animali

    317


    (1)  Natural sources of flavourings | Relazione n. 2 (2007).

    (2)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2846/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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