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Document 32023R2765

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2765 del Consiglio, del 7 dicembre 2023, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo

ST/15978/2023/INIT

GU L, 2023/2765, 7.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2765/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2765/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2023/2765

7.12.2023

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2765 DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 2023

che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 luglio 2023 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1505 (2), stabilendo un elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001.

(2)

Il Consiglio ha stabilito che un'autorità competente a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC (3) ha adottato decisioni nei confronti di due persone che sono state coinvolte in atti terroristici ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, di tale posizione comune e che è opportuno applicare a tali persone le misure di cui agli articoli 2 e 3 di tale posizione comune.

(3)

È opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le persone elencate nell'allegato del presente regolamento sono aggiunte all'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. HEREU BOHER


(1)   GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1505 del Consiglio, del 20 luglio 2023, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2023/420 (GU L 184 del 21.7.2023, pag. 1).

(3)  Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93).


ALLEGATO

Elenco delle persone, dei gruppi e delle entità di cui all'articolo 1

I.   PERSONE

14.

DEIF Mohammed (alias AL-DAYF Muhammad; AL-MASRI Mohammed), nato il 12.8.1965 a Khan Younis, Striscia di Gaza.

15.

ISSA Marwan, nato nel 1965, Striscia di Gaza.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2765/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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