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Document 32023R2765
Council Implementing Regulation (EU) 2023/2765 of 7 December 2023 implementing Article 2(3) of Regulation (EC) No 2580/2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2765 del Consiglio, del 7 dicembre 2023, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2765 del Consiglio, del 7 dicembre 2023, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo
ST/15978/2023/INIT
GU L, 2023/2765, 7.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2765/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2023/2765 |
7.12.2023 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2765 DEL CONSIGLIO
del 7 dicembre 2023
che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 20 luglio 2023 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1505 (2), stabilendo un elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001. |
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(2) |
Il Consiglio ha stabilito che un'autorità competente a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC (3) ha adottato decisioni nei confronti di due persone che sono state coinvolte in atti terroristici ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, di tale posizione comune e che è opportuno applicare a tali persone le misure di cui agli articoli 2 e 3 di tale posizione comune. |
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(3) |
È opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le persone elencate nell'allegato del presente regolamento sono aggiunte all'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. HEREU BOHER
(1) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1505 del Consiglio, del 20 luglio 2023, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2023/420 (GU L 184 del 21.7.2023, pag. 1).
(3) Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93).
ALLEGATO
Elenco delle persone, dei gruppi e delle entità di cui all'articolo 1
I. PERSONE
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14. |
DEIF Mohammed (alias AL-DAYF Muhammad; AL-MASRI Mohammed), nato il 12.8.1965 a Khan Younis, Striscia di Gaza. |
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15. |
ISSA Marwan, nato nel 1965, Striscia di Gaza. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2765/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)