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Document 32023R2694

    Regolamento (UE) 2023/2694 del Consiglio, del 27 novembre 2023, che modifica taluni regolamenti del Consiglio concernenti misure restrittive per inserirvi disposizioni sulle eccezioni umanitarie

    ST/15112/2023/INIT

    GU L, 2023/2694, 28.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2694/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2694/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2023/2694

    28.11.2023

    REGOLAMENTO (UE) 2023/2694 DEL CONSIGLIO

    del 27 novembre 2023

    che modifica taluni regolamenti del Consiglio concernenti misure restrittive per inserirvi disposizioni sulle eccezioni umanitarie

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

    vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’Unione è in grado d’imporre misure restrittive, fra cui il congelamento dei fondi e delle risorse economiche nei confronti di persone fisiche o giuridiche, entità e organismi designati. L’attuazione di tali misure avviene mediante regolamenti del Consiglio.

    (2)

    Il 9 dicembre 2022 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha adottato la risoluzione 2664 (2022). In virtù del paragrafo 1 di tale risoluzione, sono permessi la fornitura, il trattamento o il pagamento dei fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o la fornitura dei beni e servizi necessari per garantire l’inoltro tempestivo di assistenza umanitaria e sostenere le altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali, laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta da determinati soggetti; tali operazioni non costituiscono quindi una violazione delle sanzioni in forma di congelamento dei beni imposte dal Consiglio di sicurezza stesso o dai relativi comitati per le sanzioni.

    (3)

    Il 14 febbraio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/338 (1) e il regolamento (UE) 2023/331 (2), con cui ha introdotto l’esenzione umanitaria conforme alla risoluzione 2664 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei regimi di misure restrittive dell’Unione che attuano le misure decise da detto Consiglio di sicurezza o dai relativi comitati per le sanzioni. Il 31 marzo 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/726 (3) e il regolamento (UE) 2023/720 (4), con cui ha introdotto l’esenzione umanitaria conforme alla risoluzione 2664 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei regimi di misure restrittive dell’Unione che attuano sia le misure decise da detto Consiglio di sicurezza o dai relativi comitati per le sanzioni sia le misure complementari stabilite dal Consiglio.

    (4)

    Al fine di aumentare l’uniformità e la coerenza tra i regimi di misure restrittive dell’Unione e con le misure restrittive adottate dall’UNSC o dai suoi comitati per le sanzioni e garantire la fornitura tempestiva di assistenza umanitaria o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali, il Consiglio ritiene che sia opportuno introdurre in taluni regimi di misure restrittive dell’Unione un’esenzione dalle misure di congelamento dei beni e alle restrizioni alla messa a disposizione di fondi e risorse economiche per le persone fisiche o giuridiche e le entità designate, a vantaggio dei soggetti di cui all’UNSCR 2664 (2022), e delle organizzazioni e agenzie alle quali l’Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario e delle organizzazioni e agenzie che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro o da agenzie specializzate degli Stati membri. Il Consiglio ritiene inoltre che sia opportuno introdurre un meccanismo di deroga o modificare un meccanismo di deroga esistente per le organizzazioni e i soggetti coinvolti in attività umanitarie che non possono beneficiare di tale esenzione.

    (5)

    Il 27 novembre 2023 Il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/2686 (5) che modifica talune decisioni del Consiglio per inserirvi disposizioni sulle eccezioni umanitarie.

    (6)

    Poiché le modifiche rientrano nell’ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede un intervento normativo a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

    (7)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti del Consiglio (CE) n. 314/2004 (6), (UE) n. 1284/2009 (7), (UE) n. 101/2011 (8), (UE) n. 401/2013 (9), (UE) 2015/1755 (10), (UE) 2017/2063 (11), (UE) 2019/796 (12), (UE) 2019/1716 (13) e (UE) 2021/1275 (14),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nel regolamento (CE) n. 314/2004 è inserito l’articolo seguente:

    «Articolo 7 bis

    1.   L’articolo 6, paragrafi 1 e 2, non si applica alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di assistenza umanitaria o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:

    a)

    dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

    b)

    da organizzazioni internazionali;

    c)

    da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

    d)

    da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari;

    e)

    da organizzazioni e agenzie alle quali l’Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali;

    f)

    da agenzie specializzate degli Stati membri; o

    g)

    da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti di cui alle lettere da a) a f), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste.

    2.   Fatto salvo il paragrafo 1, e in deroga all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri elencati nell’allegato II possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per l’inoltro tempestivo di assistenza umanitaria o per sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali.

    3.   In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte della pertinente autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 2, tale autorizzazione si considera concessa.

    4.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 2 e 3 entro quattro settimane dal rilascio di tale autorizzazione.».

    Articolo 2

    Nel regolamento (UE) n. 1284/2009 è inserito l’articolo seguente:

    «Articolo 8 bis

    1.   L’articolo 6, paragrafi 1 e 2, non si applica alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di assistenza umanitaria o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:

    a)

    dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

    b)

    da organizzazioni internazionali;

    c)

    da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

    d)

    da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari;

    e)

    da organizzazioni e agenzie alle quali l’Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali;

    f)

    da agenzie specializzate degli Stati membri; o

    g)

    da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti di cui alle lettere da a) a f), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste.

    2.   Fatto salvo il paragrafo 1, e in deroga all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web elencati nell’allegato III possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per l’inoltro tempestivo di assistenza umanitaria o per sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali.

    3.   In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte della pertinente autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 2, tale autorizzazione si considera concessa.

    4.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 2 e 3 entro quattro settimane dal rilascio di tale autorizzazione.».

    Articolo 3

    Nel regolamento (UE) n. 101/2011 è inserito l’articolo seguente:

    «Articolo 4 bis

    1.   L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, non si applica alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di assistenza umanitaria o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:

    a)

    dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

    b)

    da organizzazioni internazionali;

    c)

    da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

    d)

    da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari;

    e)

    da organizzazioni e agenzie alle quali l’Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali;

    f)

    da agenzie specializzate degli Stati membri; o

    g)

    da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti di cui alle lettere da a) a f), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste.

    2.   Fatto salvo il paragrafo 1, e in deroga all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell’allegato II possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per l’inoltro tempestivo di assistenza umanitaria o per sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali.

    3.   In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte della pertinente autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 2, tale autorizzazione si considera concessa.

    4.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 2 e 3 entro quattro settimane dal rilascio di tale autorizzazione.».

    Articolo 4

    Nel regolamento (UE) n. 401/2013, l’articolo 4 quinquies bis è sostituito dal seguente:

    «Articolo 4 quinquies bis

    1.   L’articolo 4 bis, paragrafi 1 e 2, non si applica alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di assistenza umanitaria o sostenere altre attività a sostegno dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:

    a)

    dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

    b)

    da organizzazioni internazionali;

    c)

    da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

    d)

    da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari;

    e)

    da organizzazioni e agenzie alle quali l’Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali;

    f)

    da agenzie specializzate degli Stati membri; o

    g)

    da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti di cui alle lettere da a) a f), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste.

    2.   Fatto salvo il paragrafo 1, e in deroga all’articolo 4 bis, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per l’inoltro tempestivo di assistenza umanitaria o per sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali.

    3.   In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte della pertinente autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 2, tale autorizzazione si considera concessa.

    4.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 2 e 3 entro quattro settimane dal rilascio di tale autorizzazione.».

    Articolo 5

    Nel regolamento (UE) 2015/1755 è inserito l’articolo seguente:

    «Articolo 4 bis

    1.   L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, non si applica alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di assistenza umanitaria o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:

    a)

    dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

    b)

    da organizzazioni internazionali;

    c)

    da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

    d)

    da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari;

    e)

    da organizzazioni e agenzie alle quali l’Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali;

    f)

    da agenzie specializzate degli Stati membri; o

    g)

    da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti di cui alle lettere da a) a f), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste.

    2.   Fatto salvo il paragrafo 1, e in deroga all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per l’inoltro tempestivo di assistenza umanitaria o per sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali.

    3.   In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte della pertinente autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 2, tale autorizzazione si considera concessa.

    4.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 2 e 3 entro quattro settimane dal rilascio di tale autorizzazione.».

    Articolo 6

    Nel regolamento (UE) 2017/2063 è inserito l’articolo seguente:

    «Articolo 9 bis

    1.   L’articolo 8, paragrafi 1 e 2, non si applica alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di assistenza umanitaria o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:

    a)

    dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

    b)

    da organizzazioni internazionali;

    c)

    da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

    d)

    da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari;

    e)

    da organizzazioni e agenzie alle quali l’Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali;

    f)

    da agenzie specializzate degli Stati membri; o

    g)

    da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti di cui alle lettere da a) a f), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste.

    2.   Fatto salvo il paragrafo 1, e in deroga all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per l’inoltro tempestivo di assistenza umanitaria o per sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali.

    3.   In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte della pertinente autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 2, tale autorizzazione si considera concessa.

    4.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 2 e 3 entro quattro settimane dal rilascio.».

    Articolo 7

    Nel regolamento (UE) 2019/796 è inserito l’articolo seguente:

    «Articolo 4 bis

    1.   L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, non si applica alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di assistenza umanitaria o sostenere altre attività a sostegno dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:

    a)

    dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

    b)

    da organizzazioni internazionali;

    c)

    da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

    d)

    da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari;

    e)

    da organizzazioni e agenzie alle quali l’Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali;

    f)

    da agenzie specializzate degli Stati membri; o

    g)

    da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti di cui alle lettere da a) a f), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste.

    2.   Fatto salvo il paragrafo 1, e in deroga all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per l’inoltro tempestivo di assistenza umanitaria o per sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali.

    3.   In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte della pertinente autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 2, tale autorizzazione si considera concessa.

    4.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 2 e 3 entro quattro settimane dal rilascio di tale autorizzazione.».

    Articolo 8

    Nel regolamento (UE) 2019/1716, l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 6

    1.   L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, non si applica alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di assistenza umanitaria o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:

    a)

    dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

    b)

    da organizzazioni internazionali;

    c)

    da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

    d)

    da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari;

    e)

    da organizzazioni e agenzie alle quali l’Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali;

    f)

    da agenzie specializzate degli Stati membri; o

    g)

    da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a f), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste.

    2.   Fatto salvo il paragrafo 1, e in deroga all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per l’inoltro tempestivo di assistenza umanitaria o per sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali.

    3.   In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte della pertinente autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 2, tale autorizzazione si considera concessa.

    4.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 2 e 3 entro quattro settimane dal rilascio di tale autorizzazione.».

    Articolo 9

    Nel regolamento (UE) 2021/1275 del Consiglio, l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 4

    1.   L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, non si applica alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di assistenza umanitaria o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:

    a)

    dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

    b)

    da organizzazioni internazionali;

    c)

    da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

    d)

    da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari;

    e)

    da organizzazioni e agenzie alle quali l’Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali;

    f)

    da agenzie specializzate degli Stati membri; o

    g)

    da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti di cui alle lettere da a) a f), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste.

    2.   Fatto salvo il paragrafo 1, e in deroga all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per l’inoltro tempestivo di assistenza umanitaria o per sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali.

    3.   In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte della pertinente autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 2, tale autorizzazione si considera concessa.

    4.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 2 e 3 entro quattro settimane dal rilascio di tale autorizzazione.».

    Articolo 10

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2023

    Per il Consiglio

    Il presidente

    Y. DÍAZ PÉREZ


    (1)  Decisione (PESC) 2023/338 del Consiglio, del 14 febbraio 2023, che modifica talune decisioni e posizioni comuni del Consiglio concernenti misure restrittive per inserirvi disposizioni su una deroga umanitaria (GU L 47 del 15.2.2023, pag. 50).

    (2)  Regolamento (UE) 2023/331 del Consiglio, del 14 febbraio 2023, che modifica taluni regolamenti del Consiglio concernenti misure restrittive per inserirvi disposizioni su una deroga umanitaria (GU L 47 del 15.2.2023, pag. 1).

    (3)  Decisione (PESC) 2023/726 del Consiglio, del 31 marzo 2023, che modifica talune decisioni del Consiglio concernenti misure restrittive per inserirvi disposizioni su una deroga umanitaria (GU L 94 del 3.4.2023, pag. 48).

    (4)  Regolamento (UE) 2023/720 del Consiglio, del 31 marzo 2023, che modifica taluni regolamenti del Consiglio concernenti misure restrittive per inserirvi disposizioni su una deroga umanitaria (GU L 94 del 3.4.2023, pag. 1).

    (5)  Decisione (PESC) 2023/2686, del 27 novembre 2023, che modifica talune decisioni del Consiglio concernenti misure restrittive per inserirvi disposizioni sulle eccezioni umanitarie (GU L, 2023/2686, 28.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2686/oj).

    (6)  Regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe (GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1).

    (7)  Regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea (GU L 346 del 23.12.2009, pag. 26).

    (8)  Regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 31 del 5.2.2011, pag. 1).

    (9)  Regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio, del 2 maggio 2013, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania e che abroga il regolamento (CE) n. 194/2008 (GU L 121 del 3.5.2013, pag. 1).

    (10)  Regolamento (UE) 2015/1755 del Consiglio, del 1o ottobre 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi (GU L 257 del 2.10.2015, pag. 1).

    (11)  Regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio, del 13 novembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU L 295 del 14.11.2017, pag. 21).

    (12)  Regolamento (UE) 2019/796 del Consiglio, del 17 maggio 2019, concernente misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l’Unione o i suoi Stati membri (GU L 129 I del 17.5.2019, pag. 1).

    (13)  Regolamento (UE) 2019/1716 del Consiglio, del 14 ottobre 2019, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Nicaragua (GU L 262 15.10.2019, pag. 1).

    (14)  Regolamento (UE) 2021/1275 del Consiglio, del 30 luglio 2021, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libano (GU L 277 I del 2.8.2021, pag. 1).


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2694/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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