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Document 32023R2613

    Regolamento (UE) 2023/2613 della Commissione, del 23 novembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le misure transitorie per l’esportazione di farine di carne e ossa come combustibile

    C/2023/7866

    GU L, 2023/2613, 24.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2613/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2613/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2023/2613

    24.11.2023

    REGOLAMENTO (UE) 2023/2613 DELLA COMMISSIONE

    del 23 novembre 2023

    che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le misure transitorie per l’esportazione di farine di carne e ossa come combustibile

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (1), in particolare l’articolo 43, paragrafo 3, primo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (2) stabilisce norme sanitarie e di polizia sanitaria per l’immissione sul mercato e l’esportazione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati.

    (2)

    L’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1069/2009 stabilisce che le farine di carne e ossa di categoria 1 siano smaltite mediante incenerimento, coincenerimento, combustione o in discarica per impedire la reintroduzione e la contaminazione della catena dei mangimi.

    (3)

    Nel 2021 le autorità competenti dell’Irlanda hanno comunicato la costruzione in corso di impianti per la combustione di farine di carne e ossa e hanno chiesto che per un periodo transitorio fossero autorizzati i flussi commerciali tradizionali di farine di carne e ossa di materiali di categoria 1 destinati allo smaltimento nel Regno Unito. La Commissione ha concesso la deroga richiesta fino al 31 dicembre 2023 con il regolamento (UE) 2021/899 della Commissione (3).

    (4)

    Nell’aprile 2023 le autorità competenti dell’Irlanda hanno informato la Commissione di diversi ritardi nella pianificazione prevista e hanno chiesto alla Commissione di prorogare il periodo transitorio dal 1o gennaio 2024 al 30 giugno 2025. La Commissione sostiene gli sforzi dell’Irlanda volti a sviluppare le proprie capacità di combustione per lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale. È pertanto opportuno prorogare di 18 mesi il periodo transitorio a decorrere dal 1o gennaio 2024. Tale periodo dovrebbe essere adeguatamente utilizzato per portare a termine i progetti in corso relativi allo sviluppo di capacità degli impianti di combustione in Irlanda.

    (5)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011.

    (6)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato XIV del regolamento (UE) 142/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2023

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

    (3)  Regolamento (UE) 2021/899 della Commissione, del 3 giugno 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione per quanto riguarda le misure transitorie per l’esportazione di farine di carne e ossa come combustibile (GU L 197 del 4.6.2021, pag. 68).


    ALLEGATO

    Nell’allegato XIV, capo V, del regolamento (UE) n. 142/2011, alla riga 3, terza colonna, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    l’autorità competente dell’Irlanda ha autorizzato l’esportazione verso l’impianto di combustione situato nel Regno Unito entro il 30 giugno 2025, purché i movimenti da tale Stato membro di farine di carne e ossa di materiali di categoria 1 destinati allo smaltimento avvenissero già prima del 1o gennaio 2021 alle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafi 6, 7 e 8;».


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2613/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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