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Document 32023R2148

    Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2148 della Commissione, del 6 ottobre 2023, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome Terras da Beira (IGP)

    C/2023/6864

    GU L, 2023/2148, 13.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2148/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2148/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2023/2148

    13.10.2023

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2148 DELLA COMMISSIONE

    del 6 ottobre 2023

    che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Terras da Beira» (IGP)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 99,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di registrazione del nome «Terras da Beira» trasmessa dal Portogallo è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

    (2)

    Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    (3)

    Ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il nome «Terras da Beira» dovrebbe essere protetto e iscritto nel registro di cui all'articolo 104 dello stesso regolamento.

    (4)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il nome «Terras da Beira» (IGP) è protetto.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2023

    Per la Commissione

    a nome della presidente

    Janusz WOJCIECHOWSKI

    Membro della Commissione


    (1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (2)   GU C 116 del 31.3.2023, pag. 34.


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2148/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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