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Document 32023R2048

    Regolamento delegato (UE) 2023/2048 della Commissione del 4 luglio 2023 che rettifica i regolamenti delegati (UE) n. 626/2011, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016 e (UE) 2019/2018 per quanto riguarda i requisiti di etichettatura energetica per i condizionatori d’aria, le sorgenti luminose, gli apparecchi di refrigerazione e gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2023/4094

    GU L 236 del 26.9.2023, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2048/oj

    26.9.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 236/1


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2048 DELLA COMMISSIONE

    del 4 luglio 2023

    che rettifica i regolamenti delegati (UE) n. 626/2011, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016 e (UE) 2019/2018 per quanto riguarda i requisiti di etichettatura energetica per i condizionatori d’aria, le sorgenti luminose, gli apparecchi di refrigerazione e gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (1), in particolare l’articolo 16,

    considerando quanto segue:

    (1)

    I regolamenti delegati (UE) n. 626/2011 (2), (UE) 2019/2015 (3), (UE) 2019/2016 (4) e (UE) 2019/2018 (5) della Commissione hanno stabilito disposizioni sull’etichettatura energetica, rispettivamente, dei condizionatori d’aria, delle sorgenti luminose, degli apparecchi di refrigerazione e degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta.

    (2)

    La definizione di cui all’allegato I, punto 47), del regolamento delegato (UE) n. 626/2011 contiene un errore relativo all’unità di misura del consumo energetico dei condizionatori d’aria a doppio condotto.

    (3)

    Il regolamento delegato (UE) n. 626/2011 indica erroneamente in diversi punti dell’allegato III che le informazioni sul consumo orario di energia in kWh per 60 minuti da riportare nell’etichetta energetica dei condizionatori d’aria a singolo e doppio condotto devono essere arrotondate per eccesso alla prima cifra intera.

    (4)

    Il regolamento delegato (UE) n. 626/2011 contiene errori in diversi punti dell’allegato III per quanto riguarda la regola di arrotondamento delle capacità di riscaldamento e raffreddamento e dei parametri di efficienza energetica SEER, SCOP, EER e COP.

    (5)

    È opportuno rettificare l’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2019/2015 per aggiungervi il termine «a tensione di rete».

    (6)

    È opportuno rettificare l’allegato IX del regolamento delegato (UE) 2019/2015 in quanto l’intervallo [0-100] dovrebbe riferirsi al solo IRC.

    (7)

    L’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2019/2016 contiene un errore relativo al parametro termodinamico (rc) per il tipo di scomparto «sezione a due stelle».

    (8)

    L’allegato IV del regolamento delegato (UE) 2019/2018 contiene un errore in quanto è stato omesso il riferimento alla tabella 4, necessario per esplicitare il fatto che non è ammessa alcuna tolleranza per la temperatura.

    (9)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) n. 626/2011, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016 e (UE) 2019/2018,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Rettifiche del regolamento delegato (UE) n. 626/2011

    Gli allegati I e III del regolamento delegato (UE) n. 626/2011 sono rettificati conformemente all’allegato 1 del presente regolamento.

    Articolo 2

    Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2015

    Gli allegati VI e IX del regolamento delegato (UE) 2019/2015 sono rettificati conformemente all’allegato 2 del presente regolamento.

    Articolo 3

    Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2016

    L’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2019/2016 è rettificato conformemente all’allegato 3 del presente regolamento.

    Articolo 4

    Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2018

    L’allegato IV del regolamento delegato (UE) 2019/2018 è rettificato conformemente all’allegato 4 del presente regolamento.

    Articolo 5

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2023

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1.

    (2)  Regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria (GU L 178 del 6.7.2011, pag. 1).

    (3)  Regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle sorgenti luminose e abroga il regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 68).

    (4)  Regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 102).

    (5)  Regolamento delegato (UE) 2019/2018 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (GU L 315del 5.12.2019, pag. 155).


    ALLEGATO 1

    Gli allegati I e III del regolamento delegato (UE) 626/2011 della Commissione sono così modificati:

    1)

    all'allegato I, nella definizione di cui al punto 47), il termine «kWh/a» è sostituito da «kWh/h»;

    2)

    all'allegato III, i seguenti punti sono così modificati:

    al punto 1.1, lettera a), punto V, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;

    al punto 1.1, lettera a), punto VI, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;

    al punto 1.1, lettera a), punto VII, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;

    al punto 1.1, lettera a), punto VIII, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;

    al punto 1.1, lettera a), punto IX, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;

    al punto 1.5, punto iv), numero 10, la parte di frase «arrotondati per eccesso» è sostituita da «arrotondati»;

    al punto 2.1, lettera a), punto V, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituito da «arrotondato»;

    al punto 2.1, lettera a), punto VI, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;

    al punto 2.1, lettera a), punto VII, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;

    al punto 2.5, punto iv), numero 10, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;

    al punto 3.1, lettera a), punto V, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;

    al punto 3.1, lettera a), punto VI, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;

    al punto 3.1, lettera a), punto VII, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;

    al punto 3.5, punto iv), numero 9, la parte di frase «arrotondati per eccesso» è sostituita da «arrotondati»;

    al punto 4.1, lettera a), punto V, la parte di frase «arrotondata per eccesso» è sostituita da «arrotondata»;

    al punto 4.1, lettera a), punto VI, la parte di frase «arrotondati per eccesso» è sostituita da «arrotondati»;

    al punto 4.1, lettera a), punto VII, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;

    al punto 4.2, punto iv), numero 11, la parte di frase «arrotondati per eccesso» è sostituita da «arrotondati»;

    al punto 4.3, lettera a), punto V, la parte di frase «arrotondata per eccesso» è sostituita da «arrotondata»;

    al punto 4.3, lettera a), punto VI, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;

    al punto 4.3, lettera a), punto VII, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;

    al punto 4.4, punto iv), numero 11, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;

    al punto 4.5, lettera a), punto V, la parte di frase «arrotondata per eccesso» è sostituita da «arrotondata»;

    al punto 4.5, lettera a), punto VI, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;

    al punto 4.5, lettera a), punto VII, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;

    al punto 4.6, punto iv), numero 11, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;

    al punto 5.1, lettera a), punto V, la parte di frase «arrotondata per eccesso» è sostituita da «arrotondata»;

    al punto 5.1, lettera a), punto VI, la parte di frase «arrotondati per eccesso» è sostituita da «arrotondati»;

    al punto 5.1, lettera a), punto VII, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;

    al punto 5.2, punto iv), numero 11, la parte di frase «arrotondati per eccesso» è sostituita da «arrotondati»;

    al punto 5.3, lettera a), punto V, la parte di frase «arrotondata per eccesso» è sostituita da «arrotondata»;

    al punto 5.3, lettera a), punto VI, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;

    al punto 5.3, lettera a), punto VII, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;

    al punto 5.4, punto iv), numero 11, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;

    al punto 5.5, lettera a), punto V, la parte di frase «arrotondata per eccesso» è sostituita da «arrotondata»;

    al punto 5.5, lettera a), punto VI, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;

    al punto 5.5, lettera a), punto VII, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;

    al punto 5.6, punto iv), numero 11, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;

    3)

    all'allegato III, i seguenti punti sono così modificati:

    al punto 4.1, lettera a), punto VII, la parte di frase «alla prima cifra intera» è sostituita da «al primo decimale»;

    al punto 4.3, lettera a), punto VII, la parte di frase «alla prima cifra intera» è sostituita da «al primo decimale»;

    al punto 4.5, lettera a), punto VII, la parte di frase «alla prima cifra intera» è sostituita da «al primo decimale»;

    al punto 5.1, lettera a), punto VII, la parte di frase «alla prima cifra intera» è sostituito da «al primo decimale»;

    al punto 5.3, lettera a), punto VII, la parte di frase «alla prima cifra intera» è sostituita da «al primo decimale»;

    al punto 5.5, lettera a), punto VII, la parte di frase «alla prima cifra intera» è sostituita da «al primo decimale»;

    4)

    all'allegato III, i seguenti punti sono così modificati:

    al punto 4.2, punto iv), numero 12, l'elemento «XY» è sostituito da «X,Y»;

    al punto 4.4, punto iv), numero 12, l'elemento «XY» è sostituito da «X,Y»;

    al punto 4.6, punto iv), numero 12, l'elemento «XY» è sostituito da «X,Y»;

    al punto 5.2, punto iv), numero 12, l'elemento «XY» è sostituito da «X,Y»;

    al punto 5.4, punto iv), numero 12, l'elemento «XY» è sostituito da «X,Y»;

    al punto 5.6, punto iv), numero 12, l'elemento «XY» è sostituito da «X,Y».

    5)

    all'allegato III, è opportuno modificare le immagini come segue:

    1)

    sostituire l'immagine della sezione 4.1 con l'immagine seguente:

    Image 1

    2)

    sostituire l'immagine della sezione 4.2 con l'immagine seguente:

    Image 2

    3)

    sostituire l'immagine della sezione 4.3 con l'immagine seguente:

    Image 3

    4)

    sostituire l'immagine della sezione 4.4 con l'immagine seguente:

    Image 4

    5)

    sostituire l'immagine della sezione 4.5 con l'immagine seguente:

    Image 5

    6)

    sostituire l'immagine della sezione 4.6 con l'immagine seguente:

    Image 6

    7)

    sostituire l'immagine della sezione 5.1 con l'immagine seguente:

    Image 7

    8)

    sostituire l'immagine della sezione 5.2 con l'immagine seguente:

    Image 8

    9)

    sostituire l'immagine della sezione 5.3 con l'immagine seguente:

    Image 9

    10)

    sostituire l'immagine della sezione 5.4 con l'immagine seguente:

    Image 10

    11)

    sostituire l'immagine della sezione 5.5 con l'immagine seguente:

    Image 11

    12)

    sostituire l'immagine della sezione 5.6 con l'immagine seguente:

    Image 12


    ALLEGATO 2

    Gli allegati VI e IX del regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione sono così modificati:

    1)

    all'allegato VI, il termine «sorgenti luminose LED e OLED» è sostituito dal termine «sorgenti luminose LED e OLED a tensione di rete» nei punti seguenti:

    punto 1, lettera e), punto 11);

    punto 1, lettera e), punto 12);

    2)

    all'allegato IX, tabella 9, il riferimento «IRC e R9 [0-100]» è sostituito da «IRC [0-100] e R9».


    ALLEGATO 3

    L'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione è così modificato:

     

    al punto 1, tabella 7, il parametro termodinamico (rc) «2,10» per il tipo di scomparto «sezione a due stelle» è sostituito da «1,80».


    ALLEGATO 4

    L'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2019/2018 della Commissione è così modificato:

     

    all'allegato IV, punto 2, lettera b), il testo:

    «—

    Edaily è il consumo di energia dell'apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta nell'arco di 24 ore, espresso in kWh/24 h e arrotondato al terzo decimale.»

     

    è sostituito da

    «—

    Edaily è il consumo di energia dell'apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta nell'arco di 24 ore, espresso in kWh/24 h e arrotondato al terzo decimale, misurato secondo le condizioni di temperatura della tabella 4 per la classe di temperatura pertinente.».


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