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Document 32023R0675

    Regolamento (UE) 2023/675 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2023 che stabilisce misure di conservazione e di gestione per la conservazione del tonno australe

    PE/60/2022/REV/1

    GU L 88 del 24.3.2023, p. 1–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/675/oj

    24.3.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 88/1


    REGOLAMENTO (UE) 2023/675 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 15 marzo 2023

    che stabilisce misure di conservazione e di gestione per la conservazione del tonno australe

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’obiettivo della politica comune della pesca («PCP») stabilito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) è garantire uno sfruttamento delle risorse acquatiche vive che contribuisca alla sostenibilità a lungo termine sotto il profilo ambientale, economico e sociale.

    (2)

    A norma della decisione 98/392/CE del Consiglio (4) l’Unione ha approvato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982. A norma della decisione 98/414/CE del Consiglio (5) l’Unione ha approvato l’accordo sull’applicazione delle disposizioni di tale convenzione relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, che enuncia i principi e le norme in materia di conservazione e gestione delle risorse marine vive. Nell’ambito dei suoi obblighi internazionali più generali, l’Unione partecipa agli sforzi intrapresi nelle acque internazionali allo scopo di salvaguardare gli stock ittici e si adopera per rafforzare la governance globale degli oceani e per promuovere una gestione sostenibile della pesca.

    (3)

    La convenzione per la conservazione del tonno australe («convenzione»), che ha istituito la commissione per la conservazione del tonno australe (Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna - «CCSBT»), non prevede l’adesione di organizzazioni regionali di integrazione economica quali l’Unione. Per promuovere la cooperazione in materia di conservazione e gestione del tonno australe, la CCSBT ha istituito la commissione allargata per la conservazione del tonno australe («commissione allargata»), alla quale l’Unione può partecipare in qualità di membro. Le decisioni adottate dalla commissione allargata diventano decisioni della CCSBT al termine della riunione della CCSBT durante la quale sono presentate dalla commissione allargata, a meno che la CCSBT non decida diversamente. I membri della commissione allargata hanno gli stessi obblighi dei membri della CCSBT, anche per quanto riguarda il rispetto delle decisioni della CCSBT e la fornitura di contributi finanziari alla CCSBT.

    (4)

    A norma della decisione (UE) 2015/2437 del Consiglio (6), l’Unione è membro della commissione allargata.

    (5)

    La commissione allargata adotta misure annuali di conservazione e di gestione che i suoi membri, compresa l’Unione, si sono fermamente impegnati a onorare e rispettare.

    (6)

    Diversamente da altre organizzazioni regionali di gestione della pesca («ORGP») cui partecipa, l’Unione non dispone di pescherecci che praticano la pesca del tonno australe e, in passato, ha comunicato solo catture accessorie accidentali di tale specie e nessuna cattura dal 2012 ad oggi. È tuttavia opportuno che l’Unione rispetti le misure di conservazione e di gestione pertinenti adottate dalla CCSBT relative alle attività e alle caratteristiche della flotta dell’Unione e al commercio di tonno australe.

    (7)

    La zona di distribuzione del tonno australe si sovrappone alle zone di competenza della convenzione della Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano, della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale e della Commissione internazionale per la conservazione dei tunnidi dell’Atlantico, in cui la flotta dell’Unione che pratica la pesca di tonnidi tropicali e specie affini con palangari ha comunicato in passato quantitativi limitati di catture accessorie di tonno australe.

    (8)

    Il presente regolamento attua nel diritto dell’Unione le risoluzioni pertinenti della CCSBT adottate entro il 2020, ad eccezione delle misure che fanno già parte del diritto dell’Unione. Esso riguarda solo le disposizioni della CCSBT applicabili all’Unione, tenendo conto in particolare delle specificità della flotta dell’Unione — ad esempio nessuna attività di pesca mirata, catture accessorie esclusivamente accidentali in passato e nessuna cattura dal 2012, e nessun trasbordo o sbarco — e del commercio di tonno australe. In pratica, la maggior parte degli obblighi prenderà effetto solo se la flotta dell’Unione effettuerà catture accessorie accidentali di tonno australe, il che non accade dal 2012, e conserverà tali catture a bordo, circostanza finora mai segnalata.

    (9)

    Al fine di garantire il rispetto del regolamento (UE) n. 1380/2013, l’Unione ha adottato atti legislativi volti ad istituire un regime di controllo, ispezione ed esecuzione comprendente la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN). In particolare, il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (7) istituisce un regime di controllo, ispezione ed esecuzione dell’Unione che prevede un approccio globale e integrato al fine di garantire il rispetto di tutte le norme del regolamento (UE) n. 1380/2013. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (8) stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009. Il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (9) istituisce un regime dell’Unione atto a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN. Tali regolamenti riguardano già una serie di misure stabilite nelle risoluzioni della CCSBT. Non è pertanto necessario che tali misure siano contemplate nel presente regolamento.

    (10)

    A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, la posizione dell’Unione nell’ambito delle ORGP e le attività dell’Unione nell’ambito delle organizzazioni internazionali della pesca devono basarsi sui migliori pareri scientifici disponibili al fine di garantire che le risorse alieutiche siano gestite conformemente agli obiettivi della PCP, in particolare per assicurare che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive sia sostenibile dal punto di vista ambientale nel lungo termine e ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, per creare le condizioni necessarie per rendere il settore delle catture e della trasformazione e le attività a terra connesse alle attività di pesca economicamente redditizi e competitivi, per cooperare con le ORGP al fine di rafforzare il loro operato nel migliorare il rispetto delle misure per combattere la pesca INN nonché per contribuire alla disponibilità di un approvvigionamento alimentare sostenibile.

    (11)

    Al fine di attuare rapidamente le future risoluzioni della CCSBT nel diritto dell’Unione è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativamente alla modifica del presente regolamento per quanto riguarda la pesca mirata del tonno australe da parte dei pescherecci dell’Unione, le informazioni fornite nel registro delle navi, le tempistiche o le scadenze per la presentazione delle informazioni nei moduli di marcatura delle catture, la conservazione dei documenti del sistema di documentazione delle catture, la trasmissione delle notifiche di trasbordo, la trasmissione al segretariato istituito dalla CCSBT («segretariato») delle informazioni sull’elenco delle navi INN e sulle relazioni di indagine, la trasmissione delle informazioni sui punti di contatto per le ispezioni in porto, la trasmissione delle notifiche di catture accessorie nonché la presentazione delle relazioni annuali e degli allegati da I a IV. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (10). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

    (12)

    Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il 20 settembre 2021. I dati personali processati nell’ambito del presente regolamento dovrebbero essere trattati conformemente alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e del regolamento (UE) 2018/1725. Al fine di garantire l’efficace esecuzione del presente regolamento, i dati personali dovrebbero essere conservati per un periodo di dieci anni. Qualora i dati personali in questione siano necessari per dare seguito a una violazione, a un’ispezione o a procedimenti giudiziari o amministrativi, dovrebbe essere possibile conservare tali dati per un periodo superiore ai dieci anni, ma non superiore ai 20 anni.

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento attua nel diritto dell’Unione le misure di gestione, conservazione e controllo stabilite a norma della convenzione per la conservazione del tonno australe che sono vincolanti per l’Unione.

    Articolo 2

    Ambito di applicazione

    Il presente regolamento si applica:

    a)

    ai pescherecci dell’Unione che esercitano attività di pesca nella zona di distribuzione del tonno australe nell’ambito della convenzione e

    b)

    agli Stati membri che importano, esportano o riesportano tonno australe.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

    1)

    «SBF»: il tonno australe o i prodotti a base di pesce da esso derivati;

    2)

    «registro delle navi»: il registro delle navi autorizzate a pescare SBF o a effettuare catture accessorie di tale specie, istituito dalla CCSBT;

    3)

    «peschereccio dell’Unione»: qualsiasi nave battente bandiera di uno Stato membro, utilizzata o destinata a essere utilizzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine, comprese le navi ausiliarie, le navi officina, le navi che partecipano a operazioni di trasbordo e le navi da trasporto attrezzate per il trasporto di prodotti della pesca, escluse le navi portacontainer;

    4)

    «trasbordo»: lo scarico, per intero o in parte, del prodotto o dei prodotti della pesca tenuti a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio;

    5)

    «targhetta SBF»: l’etichetta esterna apposta sul tonno australe intero, contenente informazioni sul singolo esemplare;

    6)

    «SDC»: il sistema di documentazione delle catture specifico per l’SBF istituito dalla CCSBT, comprendente il modulo di monitoraggio delle catture, il modulo di marcatura delle catture e il modulo di esportazione o riesportazione;

    7)

    «modulo di monitoraggio delle catture»: il documento di cui all’allegato I che registra le informazioni relative alla cattura, al trasbordo, all’esportazione e all’importazione di SBF;

    8)

    «modulo di marcatura delle catture»: il documento di cui all’allegato II che registra le informazioni relative ai singoli pesci etichettati mediante apposizione di targhetta;

    9)

    «importazione»: l’introduzione di SBF nel territorio dell’Unione, anche a fini di trasbordo nei porti ivi situati;

    10)

    «modulo di esportazione o riesportazione»: il documento di cui all’allegato III contenente informazioni sull’SBF già figuranti nel modulo di monitoraggio delle catture per un’importazione che, in tutto o in parte, è esportata o riesportata;

    11)

    «esportazione»: qualsiasi spostamento verso un paese terzo di SBF catturato da pescherecci dell’Unione;

    12)

    «riesportazione»: qualsiasi spostamento dal territorio dell’Unione di SBF precedentemente importato nel territorio dell’Unione;

    13)

    «SBF intero»: SBF che non è stato sottoposto a sfilettatura o tranciatura;

    14)

    «SBF trasformato»: SBF che è stato sottoposto a pulizia, asportazione delle branchie, eviscerazione, congelamento, asportazione delle pinne, degli opercoli (squame branchiali) e della coda e asportazione della testa o di parti della testa;

    15)

    «parti di SBF diverse dalla carne»: testa, occhi, uova, interiora e coda;

    16)

    «dichiarazione di trasbordo»: il documento di cui all’allegato IV;

    17)

    «misure di conservazione e di gestione»: le risoluzioni e le altre misure vincolanti adottate dalla CCSBT;

    18)

    «relazione di sintesi annuale VMS»: il documento, il cui formato figura nell’allegato A della risoluzione CCSBT-CC/0910/06 o in qualsiasi documento che lo sostituisca, in cui sono fornite le informazioni VMS pertinenti;

    19)

    «comitato di conformità»: l’organo ausiliario della CCSBT che monitora, esamina e valuta il rispetto delle misure di conservazione e di gestione;

    20)

    «elenco provvisorio delle navi INN»: l’elenco inizialmente predisposto dal segretariato.

    Articolo 4

    Divieto generale di pesca mirata dell’SBF

    È vietata la pesca mirata dell’SBF da parte dei pescherecci dell’Unione. Qualsiasi SBF conservato a bordo di pescherecci dell’Unione costituisce esclusivamente una cattura accessoria.

    Articolo 5

    Registro delle navi

    1.   Ciascuno Stato membro di bandiera presenta alla Commissione l’elenco dei pescherecci dell’Unione che ha autorizzato a effettuare catture accessorie di SBF e che devono essere inseriti nel registro delle navi. Tale elenco comprende per ciascun peschereccio le informazioni seguenti:

    a)

    numero Lloyds/Organizzazione marittima internazionale (IMO);

    b)

    nome/i del peschereccio/dei pescherecci, numero/i di registro;

    c)

    nome/i precedente/i (se del caso);

    d)

    bandiera/e precedente/i (se del caso);

    e)

    informazioni relative a precedenti radiazioni da altri registri (se del caso);

    f)

    indicativo/i internazionale/i di chiamata (se del caso);

    g)

    tipo/i di nave/i, lunghezza fuori tutto e tonnellate di stazza lorda (TSL);

    h)

    nome/i e indirizzo/i del proprietario/dei proprietari;

    i)

    nome/i e indirizzo/i dell’operatore/degli operatori;

    j)

    attrezzo/i utilizzato/i; e

    k)

    periodo autorizzato per la pesca o il trasbordo di SBF.

    2.   Ai pescherecci dell’Unione non inclusi nel registro delle navi è fatto divieto di conservare a bordo, trasbordare o esportare SBF.

    3.   All’atto della presentazione dell’elenco delle navi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri indicano le navi che sono state aggiunte ex novo e quelle che sostituiscono le navi attualmente figuranti nell’elenco.

    4.   Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione qualsiasi modifica del loro elenco delle navi. La Commissione inoltra senza indugio le suddette informazioni al segretariato.

    5.   Se un peschereccio dell’Unione ha partecipato a pesca INN, uno Stato membro trasmette alla Commissione le informazioni richieste a norma del paragrafo 1 solo dopo aver ricevuto dal proprietario del peschereccio interessato l’impegno sufficiente a non svolgere più tale pesca.

    Articolo 6

    Marcatura dell’SBF

    1.   Se l’SBF che è stato pescato come cattura accessoria da pescherecci dell’Unione è destinato all’esportazione o alla riesportazione, una targhetta SBF è apposta su ciascun esemplare intero al momento della cattura. In circostanze eccezionali, se una targhetta si stacca accidentalmente e non può essere riattaccata, è apposta una targhetta sostitutiva il più presto possibile e comunque al più tardi al momento del trasbordo o dell’esportazione.

    2.   Gli SBF interi non trasformati non sono importati, esportati o riesportati senza targhetta SBF, tranne quando questa non è più necessaria a causa di un’ulteriore trasformazione.

    3.   La targhetta SBF rimane attaccata a ciascun pesce fintantoché la carcassa rimane intera e riporta il mese, la zona e il metodo di cattura, il peso e la lunghezza di ciascun esemplare.

    4.   Ogni targhetta SBF è dotata di un numero unico preregistrato in un formato facilmente leggibile, che comprende l’identificativo univoco dello Stato di bandiera e l’identificativo della campagna di pesca e:

    a)

    deve poter essere fissata saldamente all’SBF;

    b)

    deve essere non riutilizzabile;

    c)

    deve essere a prova di manomissione;

    d)

    deve essere a prova di contraffazione o duplicazione;

    e)

    deve poter resistere a temperature di almeno meno sessanta gradi Celsius, all’acqua salata e a movimentazioni violente; e

    f)

    deve essere sicura per gli alimenti.

    5.   Gli Stati membri di bandiera registrano la distribuzione delle targhette SBF alle navi battenti la loro bandiera e provvedono affinché le navi battenti la loro bandiera, gli operatori di tali navi e le autorità competenti dispongano di procedure e formati di comunicazione che consentano la raccolta delle informazioni richieste sulla marcatura.

    Articolo 7

    Modulo di marcatura delle catture

    1.   Se le catture accessorie di SBF da parte di pescherecci dell’Unione sono destinate all’esportazione o alla riesportazione, un modulo di marcatura delle catture è compilato il prima possibile dopo aver pescato ciascun singolo esemplare. La lunghezza e il peso dell’SBF sono misurati prima che l’SBF sia congelato.

    2.   Se la lunghezza e il peso dell’SBF non possono essere misurati con precisione a bordo della nave, tali misurazioni sono effettuate e il relativo modulo di marcatura delle catture è compilato al momento del trasbordo e, in ogni caso, prima di qualsiasi ulteriore trasferimento dell’SBF.

    3.   I comandanti dei pescherecci dell’Unione trasmettono alle autorità degli Stati membri di bandiera i moduli di marcatura delle catture compilati. Gli Stati membri trasmettono trimestralmente alla Commissione le informazioni contenute nei moduli di marcatura delle catture. La Commissione inoltra senza indugio le suddette informazioni al segretariato.

    Articolo 8

    Commercio di SBF

    1.   Tutte le importazioni, esportazioni e riesportazioni di SBF sono accompagnate dai documenti SDC e dalle targhette, come previsto dal presente regolamento.

    2.   Le parti di SBF diverse dalla carne possono essere importate, esportate e riesportate senza il modulo di esportazione o riesportazione, a seconda dei casi.

    Articolo 9

    Importazioni di SBF nell’Unione

    1.   L’SBF importato nell’Unione è accompagnato da un certificato di cattura conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1005/2008 e da un modulo di esportazione o riesportazione, a seconda dei casi.

    2.   Gli Stati membri non accettano per l’importazione partite di SBF che non siano accompagnate dai documenti SDC e dalle targhette.

    3.   Gli Stati membri non accettano per l’importazione partite complete o parziali di SBF intero non trasformato non provvisto di targhetta.

    Articolo 10

    Esportazioni o riesportazioni di SBF

    1.   Fatta salva la convalida, conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, dei certificati di cattura relativi all’esportazione delle catture effettuate da pescherecci dell’Unione, le esportazioni o le riesportazioni di SBF da parte degli Stati membri sono accompagnate da un modulo di esportazione o riesportazione, a seconda dei casi.

    2.   Gli Stati membri non convalidano per l’esportazione o la riesportazione partite di SBF che non siano accompagnate dai documenti SDC e dalle targhette.

    3.   Gli Stati membri non convalidano per l’esportazione o la riesportazione partite complete o parziali di SBF intero non trasformato e non provvisto di targhetta.

    Articolo 11

    Convalida dei documenti SDC rilasciati dagli Stati membri di bandiera o dagli Stati membri

    1.   Le autorità competenti dello Stato membro di bandiera o dello Stato membro, a seconda dei casi, verificano le informazioni contenute nei documenti SDC. Esse non convalidano i documenti SDC che sono incompleti o che contengono informazioni inesatte.

    2.   Qualora le autorità competenti dello Stato membro di bandiera responsabile della convalida dei documenti CDS di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano diverse dalle autorità di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, lo Stato membro di bandiera notifica alla Commissione tali autorità competenti. La Commissione trasmette senza indugio le suddette informazioni al segretariato.

    3.   Gli Stati membri effettuano verifiche, comprese ispezioni dei pescherecci, degli sbarchi e, se possibile, dei mercati, nella misura necessaria a convalidare le informazioni contenute nei documenti SDC. Gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni dettagliate in merito alle misure adottate per garantire il rispetto del presente paragrafo.

    Articolo 12

    Verifica dei documenti SDC ricevuti dagli Stati membri

    1.   Gli Stati membri effettuano verifiche, comprese ispezioni dei pescherecci, degli sbarchi e, se possibile, dei mercati, nella misura necessaria a convalidare le informazioni contenute nei documenti SDC. Gli Stati membri non convalidano i documenti SDC che sono incompleti o che contengono informazioni inesatte.

    2.   Fatte salve le verifiche richieste ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti identifichino ciascuna partita di SBF importata nell’Unione, o esportata o riesportata dall’Unione, ed esaminino i documenti SDC per ciascuna partita di SBF. Le autorità competenti possono inoltre esaminare il contenuto della partita al fine di verificare le informazioni figuranti nei documenti SDC e nei documenti ad essi collegati e, se del caso, effettuano verifiche insieme agli operatori interessati.

    3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni dettagliate in merito alle misure adottate per garantire il rispetto dei paragrafi 1 e 2.

    4.   Non appena possibile, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione le partite di SBF per le quali sussistono dubbi in merito alle informazioni contenute nei documenti SDC o nei documenti ad essi collegati, o risultano documenti SDC incompleti, mancanti o non convalidati. La Commissione comunica senza indugio le suddette informazioni al segretariato.

    Articolo 13

    Riesame e indagine sulle relazioni SDC

    1.   Qualora riceva dal segretariato una relazione sull’attuazione delle disposizioni SDC contenente informazioni che devono essere riesaminate da uno Stato membro, la Commissione trasmette senza indugio tale relazione allo Stato membro interessato, il quale riesamina le informazioni e indaga sulle eventuali irregolarità riscontrate.

    2.   Lo Stato membro coopera e adotta tutte le misure necessarie per indagare sulle questioni relative all’attuazione dell’SDC e notifica alla Commissione l’esito di tali azioni.

    3.   Gli Stati membri cooperano per garantire che i documenti SDC non siano falsificati e/o non contengano false informazioni.

    Articolo 14

    Registri dei documenti SDC

    1.   Gli Stati membri conservano per un periodo di almeno tre anni o superiore, se richiesto dalla legislazione nazionale, tutti i documenti SDC originali da essi ricevuti o le copie elettroniche scannerizzate dei documenti originali.

    2.   Gli Stati membri conservano per un periodo di tre anni o superiore, se richiesto dal diritto nazionale, una copia dei documenti SDC da essi rilasciati.

    3.   Copie dei documenti di cui ai paragrafi 1 e 2, ad eccezione del modulo di marcatura delle catture, sono trasmesse senza indugio alla Commissione e al più tardi entro la fine del trimestre successivo alla data in cui tali documenti sono stati rilasciati o ricevuti. La Commissione trasmette senza indugio tali documenti al segretariato.

    Articolo 15

    Porti di trasbordo

    1.   Tutti i trasbordi di SBF hanno luogo nei porti.

    2.   Gli Stati membri di bandiera designano i porti per il trasbordo dell’SBF per le navi battenti la loro bandiera e comunicano con gli Stati di approdo designati per scambiarsi le informazioni necessarie ai fini di un monitoraggio efficace.

    Articolo 16

    Notifica di trasbordo

    1.   Prima di effettuare il trasbordo, il comandante del peschereccio dell’Unione coinvolto in un trasbordo di SBF comunica le informazioni seguenti alle autorità dello Stato di approdo, con almeno 48 ore di anticipo o secondo quanto specificato dalle autorità dello Stato di approdo o, se il tempo necessario per raggiungere il porto è inferiore alle 48 ore, immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di pesca:

    a)

    il nome del peschereccio dell’Unione e il relativo numero nel registro delle navi;

    b)

    il prodotto SBF e i quantitativi da trasbordare;

    c)

    la data e il luogo del trasbordo;

    d)

    la zona o la sottozona FAO delle catture accessorie di SBF.

    2.   Al momento del trasbordo, il comandante del peschereccio dell’Unione comunica al proprio Stato membro di bandiera le informazioni seguenti:

    a)

    il nome, il numero di immatricolazione e la bandiera della nave da trasporto ricevente e il relativo numero nel registro delle navi;

    b)

    i prodotti SBF e i quantitativi trasbordati;

    c)

    la data e il luogo del trasbordo;

    d)

    il codice FAO alfa-3 e la zona o la sottozona FAO delle catture di SBF.

    Articolo 17

    Dichiarazione di trasbordo

    1.   Il comandante del peschereccio dell’Unione coinvolto in un trasbordo di SBF compila e trasmette al proprio Stato membro di bandiera la dichiarazione di trasbordo, unitamente al numero di tale peschereccio dell’Unione nel registro delle navi.

    2.   In deroga all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la dichiarazione di trasbordo è trasmessa allo Stato membro di bandiera al più tardi entro i 15 giorni successivi al trasbordo.

    Articolo 18

    Sistema di controllo dei pescherecci (VMS)

    1.   Qualora riceva da un membro della commissione allargata o da un non-membro cooperante di quest’ultima una richiesta di dati VMS riguardanti un peschereccio dell’Unione in relazione ad un episodio in cui tale peschereccio dell’Unione è sospettato di aver violato le misure di conservazione e di gestione, la Commissione trasmette senza indugio tali dati VMS allo Stato membro interessato.

    2.   Lo Stato membro di bandiera del peschereccio dell’Unione indaga sull’episodio e fornisce i dettagli dell’indagine alla Commissione, la quale trasmette senza indugio l’esito dell’indagine al membro della commissione allargata o al non-membro cooperante di quest’ultima che ha chiesto i dati VMS.

    3.   Gli Stati membri di bandiera delle navi che hanno conservato a bordo catture accessorie di SBF in un determinato anno trasmettono alla Commissione, sei settimane prima della riunione del comitato di conformità, la relazione di sintesi annuale VMS per tale anno. La Commissione trasmette senza indugio tale relazione di sintesi al segretariato.

    Articolo 19

    Elenco provvisorio delle navi INN

    1.   Qualora il segretariato notifichi alla Commissione l’inclusione di un peschereccio dell’Unione nell’elenco provvisorio delle navi INN, la Commissione ne dà a sua volta notifica allo Stato membro di bandiera insieme agli elementi di prova e alle altre informazioni documentate trasmessi dal segretariato e invita lo Stato membro di bandiera a presentare osservazioni relative a tali informazioni almeno otto settimane prima della riunione del comitato di conformità. La Commissione esamina le osservazioni presentate dallo Stato membro di bandiera e le trasmette al segretariato almeno sei settimane prima della riunione del comitato di conformità.

    2.   Una volta ricevuta la notifica dalla Commissione, le autorità dello Stato membro di bandiera informano senza indugio il proprietario del peschereccio dell’Unione dell’inclusione di tale peschereccio nell’elenco provvisorio delle navi INN e delle conseguenze che possono derivare dall’inclusione nell’elenco delle navi INN adottato dalla CCSBT.

    Articolo 20

    Possibile violazione

    1.   Qualora riceva dal segretariato informazioni relative a una possibile violazione, da parte di uno Stato membro o di un peschereccio dell’Unione, della convenzione o delle misure di conservazione e di gestione, la Commissione trasmette senza indugio tali informazioni allo Stato membro interessato.

    2.   Lo Stato membro comunica alla Commissione, almeno otto settimane prima della riunione annuale del comitato di conformità, l’esito delle indagini eventualmente realizzate con riguardo alla possibile violazione e alle eventuali misure adottate per porvi rimedio.

    Articolo 21

    Punti di contatto e rapporti di ispezione in porto

    1.   Gli Stati membri di approdo designano un punto di contatto per la ricezione dei rapporti di ispezione in porto trasmessi dai membri della CCSBT.

    2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione eventuali modifiche del punto di contatto designato almeno 21 giorni prima che esse prendano effetto. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato almeno 14 giorni prima che le modifiche in questione prendano effetto.

    3.   Se il punto di contatto designato da uno Stato membro riceve da un membro della CCSBT un rapporto di ispezione che fornisce la prova che un peschereccio battente bandiera di tale Stato membro ha violato le misure di conservazione e di gestione, lo Stato membro di bandiera indaga immediatamente sulla presunta violazione e informa la Commissione di tale indagine e delle azioni di esecuzione eventualmente adottate. La Commissione informa il segretariato entro tre mesi dalla ricezione della notifica da parte dello Stato membro.

    4.   Lo Stato membro di bandiera fornisce alla Commissione una relazione sullo stato dell’indagine entro sei mesi dalla ricezione del rapporto di ispezione. Se non può fornire la relazione sullo stato dell’indagine in tempo, tale Stato membro comunica alla Commissione, prima della fine di tale periodo di sei mesi, i motivi del ritardo e la data entro cui la relazione sarà presentata. La Commissione trasmette senza indugio al segretariato tutte le informazioni relative allo stato o al ritardo dell’indagine.

    Articolo 22

    Comunicazione mensile delle catture accessorie

    Gli Stati membri di bandiera le cui navi battenti bandiera abbiano conservato a bordo catture accessorie di SBF notificano alla Commissione, il giorno 15 di ogni mese, i dati relativi alle catture accessorie del mese precedente conformemente all’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009. I dati da notificare alla Commissione comprendono dati riguardanti eventuali rigetti, compresi quelli che precisano se le catture accessorie rigettate in mare erano vive o morte, e il totale cumulativo delle catture accessorie di SBF per l’anno in questione. La Commissione trasmette tali dati al segretariato entro e non oltre l’ultimo giorno di ogni mese.

    Articolo 23

    Relazione annuale

    Gli Stati membri presentano alla Commissione, almeno sei settimane prima della riunione annuale del comitato di conformità, le informazioni seguenti:

    a)

    i dettagli sulle verifiche effettuate conformemente all’articolo 12 per convalidare le informazioni contenute nei documenti SDC;

    b)

    i quantitativi e le percentuali di SBF trasbordati in porto durante la precedente campagna di pesca e l’elenco delle navi battenti la loro bandiera che hanno effettuato trasbordi in porto durante la precedente campagna di pesca.

    Gli Stati membri di bandiera le cui navi battenti bandiera hanno conservato a bordo catture accessorie di SBF notificano alla Commissione almeno sei settimane prima della riunione annuale del comitato di conformità i dati relativi alle catture accessorie annuali effettuate in un dato anno conformemente all’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009, compresi eventuali rigetti e informazioni indicanti se le catture accessorie rigettate in mare erano vive o morte, nonché la relazione di sintesi annuale VMS.

    Articolo 24

    Riservatezza e protezione dei dati

    1.   Oltre agli obblighi previsti agli articoli 112 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri e la Commissione garantiscono la riservatezza nel trattamento delle relazioni e dei messaggi elettronici trasmessi al segretariato e pervenuti dal medesimo.

    2.   La raccolta, il trasferimento, la conservazione o altro trattamento di dati a norma del presente regolamento sono conformi ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.

    I dati personali trattati a norma del presente regolamento non sono conservati per un periodo superiore a dieci anni, a meno che non siano necessari per dare seguito a una violazione, a un’ispezione o a procedure giudiziarie o amministrative. In tal caso, i dati personali possono essere conservati fino a 20 anni. Se conservati per un periodo più lungo, i dati personali sono resi anonimi.

    Articolo 25

    Delega di potere

    1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che modifichino il presente regolamento conformemente all’articolo 26 per quanto riguarda:

    a)

    la pesca mirata dell’SBF da parte dei pescherecci dell’Unione di cui all’articolo 4;

    b)

    le informazioni da fornire di cui all’articolo 5, paragrafo 1;

    c)

    le tempistiche o le scadenze per quanto riguarda:

    i)

    la trasmissione delle informazioni nei moduli di marcatura delle catture di cui all’articolo 7, paragrafo 3;

    ii)

    la conservazione dei documenti SDC di cui all’articolo 14, paragrafo 2;

    iii)

    la trasmissione delle notifiche di trasbordo di cui all’articolo 16, paragrafo 1;

    iv)

    la trasmissione delle informazioni al segretariato di cui all’articolo 19, paragrafo 1 e all’articolo 20, paragrafo 1;

    v)

    la trasmissione delle informazioni sui punti di contatto per le ispezioni in porto di cui all’articolo 21, paragrafo 2;

    vi)

    la trasmissione delle notifiche di catture accessorie di cui all’articolo 22; e

    vii)

    la presentazione delle informazioni di cui all’articolo 23;

    d)

    settori contemplati dagli allegati da I a IV.

    2.   Gli atti delegati di cui al paragrafo 1 si limitano rigorosamente al recepimento delle modifiche delle misure di conservazione e di gestione nel diritto dell’Unione.

    Articolo 26

    Esercizio della delega

    1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 25 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 13 aprile 2023.

    3.   La delega di potere di cui all’articolo 25 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

    5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 25 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Articolo 27

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Strasburgo, il 15 marzo 2023

    Per il Parlamento europeo

    La presidente

    R. METSOLA

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. ROSWALL


    (1)  GU C 105 del 4.3.2022, pag. 151.

    (2)  Posizione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 21 febbraio 2023.

    (3)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

    (4)  Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell’accordo del 28 luglio 1994 relativo all’attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).

    (5)  Decisione 98/414/CE del Consiglio, dell’8 giugno 1998, relativa alla ratifica, da parte della Comunità europea, dell’accordo ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 14).

    (6)  Decisione (UE) 2015/2437 del Consiglio, del 14 dicembre 2015, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la commissione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT) relativo all’adesione dell’Unione alla commissione allargata della convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 27).

    (7)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

    (8)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell’8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

    (9)  Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

    (10)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

    (11)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

    (12)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).


    ALLEGATO I

    Commissione per la conservazione del tonno australe

    MODULO DI MONITORAGGIO DELLE CATTURE

    Sistema di documentazione delle catture

    Numero del documento

    CM —


     

    Numeri di documenti del modulo di marcatura delle catture

     

    SEZIONE RELATIVA ALLE CATTURE/AI PRELIEVI - barrare e compilare solo una parte

    Per la pesca selvatica

    Nome della nave da cattura

    Numero di immatricolazione

    Stato di bandiera/Entità di pesca

    o

     

     

     

     

    Per il tonno australe (SBF) di allevamento

    Numero di serie CCSBT dell’azienda

    Nome dell’azienda

     

     

     

     

    Numero/i di documento/i del/dei relativo/i modulo/i di magazzinaggio nell’azienda

     

     

    Descrizione del pesce

    Prodotto F (Fresco)

    FR (Congelato)

    Tipo: RD/GGO/GGT/DRO/DRT/FL/OT*

    Mese di cattura/prelievo (mm/aa)

    Codice attrezzo

    Zona statistica della CCSBT

    Peso netto (kg)

    Numero totale di pesci interi (compresi RD/GGO/GGT/DRO/DRT)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    *

    Se si indica Altro (OT): descrivere il tipo di prodotto

     

    *

    Se si indica Altro (OT): precisare il fattore di conversione

     

     

    Nome dello stabilimento di trasformazione (se del caso)

    Indirizzo dello stabilimento di trasformazione (se del caso)

     

     

     

     

    Convalida dell’autorità (non richiesta per le esportazioni trasbordate in mare): certifico che le informazioni di cui sopra sono complete, autentiche ed esatte.

    TIMBRO DEL FUNZIONARIO

    Nome e qualifica

     

    Firma

     

    Data

     


    SEZIONE RELATIVA ALLA DESTINAZIONE INTERMEDIA DEL PRODOTTO — solo per i trasbordi e/o le esportazioni — barrare e compilare la parte o le parti richieste

    Trasbordo

    Certificazione del comandante del peschereccio: certifico che a quanto mi consta le informazioni relative alle catture/ai prelievi sono complete, autentiche ed esatte.

     

    Nome

     

    Data

     

    Firma

     

    e/

    o

    Nome della nave ricevente

    Numero di immatricolazione

    Stato di bandiera/Entità di pesca

     

     

     

     

     

    Certificazione del comandante della nave ricevente: certifico che a quanto mi consta le informazioni di cui sopra sono complete, autentiche ed esatte.

     

    Nome

     

    Data

     

    Firma

     

     

    Firma dell’osservatore (solo per i trasbordi in mare):

     

    Nome

     

    Data

     

    Firma

     

    Esportazione

    Punto di esportazione*

    Destinazione

    (Stato/Entità di pesca)

     

    Città

     

    Stato o provincia

     

    Stato/Entità di pesca

     

    *

    Per i trasbordi in alto mare, indicare la zona statistica della CCSBT anziché lo Stato/l’entità di pesca e lasciare vuoti gli altri campi.

     

     

    Certificazione dell’esportatore: certifico che a quanto mi consta le informazioni di cui sopra sono complete, autentiche ed esatte.

     

    Nome

    Licenza n./Ragione sociale

    Data

    Firma

     

     

     

     

     


     

    Convalida dell’autorità: certifico che a quanto mi consta le informazioni di cui sopra sono complete, autentiche ed esatte.

    TIMBRO DEL FUNZIONARIO

     

    Nome e qualifica

     

    Firma

     

     

    Data

     

    SEZIONE RELATIVA ALLA DESTINAZIONE FINALE DEL PRODOTTO — barrare e compilare solo una destinazione

    Sbarco del prodotto nazionale per la vendita sul mercato interno

    Certificazione della vendita sul mercato interno: certifico che a quanto mi consta le informazioni di cui sopra sono complete, autentiche ed esatte.

     

    Nome

    Indirizzo

    Data

    Firma

    Tipo: RD/GGO/GGT/DRO/DRT/FL/OT

    Peso (kg)

    o

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Importazione

    Punto di importazione finale

    Città

     

    Stato o provincia

     

    Stato/Entità di pesca

     

    Certificazione dell’importatore: certifico che a quanto mi consta le informazioni di cui sopra sono complete, autentiche ed esatte.

    Nome

    Indirizzo

    Data

    Firma

    Tipo: RD/GGO/GGT/DRO/DRT/FL/OT

    Peso (kg)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Commissione per la conservazione del tonno australe

    MODULO DI MONITORAGGIO DELLE CATTURE

    Istruzioni

     

    Il presente modulo deve essere rilasciato dallo Stato/dall’entità di pesca titolare del contingente nazionale sulla base del quale è avvenuto il prelievo di SBF.

    Il presente modulo deve accompagnare tutti i trasbordi, sbarchi di prodotti nazionali, esportazioni, importazioni e riesportazioni di SBF e una copia di tale modulo deve essere fornita allo Stato/all’entità di pesca di rilascio. L’unica eccezione è che l’esportazione/l’importazione di parti di pesce diverse dalla carne (ossia testa, occhi, uova, interiora, code e pinne) può essere consentita senza il presente documento. Si noti che:

    per le aziende, il/i modulo/i di magazzinaggio nell’azienda deve/devono essere stato/i elaborato/i dallo Stato/dall’entità di pesca per tutti gli SBF figuranti nel modulo di monitoraggio delle catture e il numero di documento di tale/i modulo/i di magazzinaggio nell’azienda deve essere registrato in tale modulo di monitoraggio.

    Il/I modulo/i di marcatura delle catture deve/devono essere stato/i compilato/i per tutti gli SBF figuranti nel modulo di monitoraggio delle catture e copie devono essere fornite allo Stato/all’entità di pesca di rilascio. I numeri di documenti di questo/i modulo/i di marcatura delle catture devono essere registrati nel modulo di monitoraggio delle catture.

    Se il modulo è compilato in una lingua diversa da una delle lingue ufficiali della CCSBT (inglese e giapponese), si prega di aggiungere la traduzione inglese o giapponese sul documento. Il modulo di monitoraggio delle catture consta di tre sezioni principali: (1) catture/prelievi; (2) destinazione intermedia del prodotto; e (3) destinazione finale del prodotto. Le sezioni relative alle catture/ai prelievi e alla destinazione finale del prodotto devono essere sempre compilate. Tuttavia la sezione relativa alla destinazione intermedia del prodotto deve essere compilata solo se il prodotto è esportato e/o trasbordato.

    La parte superiore del modulo è riservata a due informazioni supplementari che devono sempre essere fornite, ossia:

    Numero del documento: inserire il numero unico di documento assegnato per il presente modulo dallo Stato/dall’entità di pesca di origine.

    Numeri di documenti del modulo di marcatura delle catture: inserire il numero unico di documento di ogni modulo di marcatura delle catture associato al presente modulo. Se lo spazio riservato non è sufficiente per inserire tutti i numeri di documenti, inserire queste informazioni su una pagina distinta e allegarla al modulo.

    SEZIONE RELATIVA ALLE CATTURE/AI PRELIEVI - barrare e compilare solo una parte

    Barrare la casella per precisare se la cattura riguarda la pesca selvatica o l’SBF di allevamento.

    Occorre compilare la parte della sezione relativa alle catture/ai prelievi corrispondente alla casella contrassegnata e poi compilare la parte restante della sezione.

    Per la pesca selvatica — Compilare solo per la pesca selvatica (non per l’SBF di allevamento)

    Nome della nave da cattura: inserire il nome della nave da cattura.

    Numero di immatricolazione: inserire il numero di immatricolazione della nave da cattura.

    Stato di bandiera/Entità di pesca: indicare lo Stato di bandiera o l’entità di pesca della nave da cattura.

    Per l’SBF di allevamento — Compilare solo per l’SBF di allevamento

    Numero di serie CCSBT dell’azienda: inserire il numero di serie dell’azienda come registrato nell’elenco CCSBT delle aziende autorizzate.

    Nome dell’azienda: inserire il nome dell’azienda.

    Numero/i di documento/i del/dei relativo/i modulo/i di magazzinaggio nell’azienda: inserire il numero unico di documento di ogni modulo di magazzinaggio nell’azienda associato al presente modulo. Il/I numero/i del modulo di magazzinaggio nell’azienda associati al presente modulo deve/devono essere tutti relativi al pesce immagazzinato nella stessa campagna di pesca. Se lo spazio riservato non è sufficiente per inserire tutti i numeri di documenti, inserire queste informazioni su una pagina distinta e allegarla al modulo.

    Descrizione del pesce

    Tutto l’SBF descritto in questa sezione deve essere inviato alla destinazione finale del prodotto. Le spedizioni frazionate non sono consentite; pertanto, se l’SBF deve essere inviato a due o più destinazioni diverse, un modulo di monitoraggio delle catture distinto deve essere compilato per le catture inviate a ciascuna destinazione.

    La spedizione di SBF deve essere descritta, con la massima precisione, utilizzando le informazioni che seguono.

    NOTA: va indicato un solo tipo di prodotto per riga

    Prodotto: indicare il tipo di prodotto spedito (FRESCO (F) o CONGELATO (FR)].

    Tipo: indicare il codice tipo della tabella sottostante che corrisponde maggiormente al tipo di SBF. Quando il tipo è OT, descrivere il tipo di prodotto e specificare un fattore di conversione.

    CODICE

    DENOMINAZIONE

    DESCRIZIONE

    RD

    Intero

    SBF non trasformato in alcun modo

    GGO

    Eviscerato e senza branchie — senza asportazione della coda

    Trasformato con asportazione di branchie e interiora. Gli opercoli (squame branchiali) e le pinne dorsali, ventrali e anali possono essere asportate o meno

    GGT

    Eviscerato e senza branchie — con asportazione della coda

    Trasformato con asportazione di branchie, interiora e coda. Gli opercoli (squame branchiali) e le pinne dorsali, ventrali e anali possono essere asportate o meno

    DRO

    Rifilato — senza asportazione della coda

    Trasformato con asportazione di branchie, interiora, opercoli (squame branchiali) e testa. Le pinne dorsali, ventrali e anali possono essere asportate o meno

    DRT

    Rifilato — con asportazione della coda

    Trasformato con asportazione di branchie, interiora, opercoli (squame branchiali), testa e coda. Le pinne dorsali, ventrali e anali possono essere asportate o meno

    FL

    Sfilettato

    Trasformato ulteriormente rispetto al codice DRT, tronco tagliato in filetti

    OT

    Altro

    Nessuna delle risposte precedenti

    Mese di cattura/prelievo (mm/aa): indicare il mese e l’anno di prelievo del tonno australe; nel caso dei pesci di allevamento, occorre considerare il mese di abbattimento e non il mese del prelievo iniziale.

    Codice attrezzo: indicare, usando l’elenco che figura in appresso, il tipo di attrezzo impiegato per effettuare il prelievo di tonno australe; se si indica ALTRO TIPO, descrivere il tipo di attrezzo. Nel caso dei pesci di allevamento, indicare «AZIENDA».

    CODICE ATTREZZO

    TIPO DI ATTREZZO

    BB

    Tonniera con lenze a canna

    GILL

    Rete da imbrocco

    HAND

    Lenza a mano

    HARP

    Arpione

    LL

    Palangaro

    MWT

    Rete da traino pelagica

    PS

    Rete a cianciolo

    RR

    Canna/mulinello

    SPHL

    Lenza a mano per pesca sportiva

    SPOR

    Pesca sportiva non classificata

    SURF

    Pesca di superficie non classificata

    TL

    Lenza in pesca

    TRAP

    Trappola

    TROL

    Lenza trainata

    UNCL

    Metodo non precisato

    OT

    Altro tipo

    Zona statistica della CCSBT: indicare la zona in cui il tonno australe è stato prelevato utilizzando le principali zone statistiche della CCSBT (da 1 a 10 e da 14 a 15) o le altre zone statistiche della CCSBT (da 11 a 13) quando non esiste una zona principale corrispondente. Nel caso dei pesci di allevamento, non è necessario compilare questa colonna. A pagina 8 di queste istruzioni è fornita una mappa delle zone statistiche.

    Peso netto (kg): indicare il peso netto del prodotto in chilogrammi. Nel caso di SBF di allevamento, si tratta del peso al momento del prelievo nell’azienda (diversamente dal peso al momento della cattura iniziale).

    Numero totale di pesci interi (compresi RD, GGO, GGT, DRO, DRT): inserire il numero di pesci che rimangono interi. Un pesce rimane intero nonostante la pulizia, l’asportazione delle branchie, l’eviscerazione, il congelamento, l’asportazione delle pinne, degli opercoli (squame branchiali) e della coda e l’asportazione della testa o di parti della testa. Un pesce non è più considerato intero se è stato sottoposto a processi quali la sfilettatura o tranciatura.

    Se si indica Altro (OT), descrivere il tipo di prodotto: se il tipo di prodotto è Altro (OT), fornire la descrizione del prodotto.

    Se si indica Altro (OT), specificare il fattore di conversione: se il tipo di prodotto è Altro (OT), specificare il fattore di conversione da utilizzare per convertire questo peso in equivalente peso intero.

    Nome dello stabilimento di trasformazione (se del caso): inserire il nome dello stabilimento che ha trasformato il tonno australe (se del caso).

    Indirizzo dello stabilimento di trasformazione (se del caso): inserire l’indirizzo dello stabilimento che ha trasformato il tonno australe (se del caso).

    Convalida

    Convalida dell’autorità (non richiesta per le esportazioni trasbordate in mare): se non si tratta di un’esportazione trasbordata in mare, inserire il nome e la qualifica completa del funzionario (1) che firma il documento, unitamente alla firma del funzionario, alla data (gg/mm/aaaa) e al timbro del funzionario. Per l’SBF trasbordato in mare e successivamente sbarcato a livello nazionale, la convalida dovrebbe avvenire nel punto di sbarco interno (ossia dopo il trasbordo).

    SEZIONE RELATIVA ALLA DESTINAZIONE DEL PRODOTTO INTERMEDIO — solo per i trasbordi e/o le esportazioni — barrare e compilare la parte o le parti richieste

    Questa sezione deve essere compilata solo se il prodotto è esportato e/o trasbordato.

    Barrare la casella per specificare se il prodotto è trasbordato o esportato. Se si tratta sia di trasbordo che di esportazione, barrare entrambe le caselle.

    Occorre quindi compilare le parti della sezione relativa alla destinazione del prodotto intermedio corrispondenti alle caselle contrassegnate.

    Trasbordo

    Certificazione del comandante del peschereccio: per tutti i trasbordi, il comandante del peschereccio compila questa sezione, inserendo il proprio nome completo, la firma e la data (gg/mm/aaaa) per certificare che il modulo registra correttamente le informazioni sulle catture/sui prelievi.

    La parte successiva deve essere compilata dal comandante della nave che riceve il tonno australe.

    Nome della nave ricevente: inserire il nome della nave ricevente.

    Numero di immatricolazione: inserire il numero di immatricolazione della nave ricevente.

    Stato di bandiera/Entità di pesca: indicare lo Stato di bandiera o l’entità di pesca della nave ricevente.

    Certificazione del comandante della nave ricevente: il comandante della nave ricevente compila questa sezione, inserendo il proprio nome completo, la firma e la data (gg/mm/aaaa) per certificare che il modulo registra correttamente i dati sui pesci trasferiti sulla nave ricevente.

    Firma dell’osservatore (solo per i trasbordi in mare): se un trasbordo rientra nell’ambito di applicazione della risoluzione della CCSBT sull’istituzione di un programma per il trasbordo da parte di pescherecci di grandi dimensioni (ossia si tratta di trasbordo in mare), l’osservatore deve inserire il proprio nome completo, la firma e la data (gg/mm/aaaa). In caso di discrepanze tra il trasbordo oggetto dell’osservazione e le informazioni registrate nel modulo di monitoraggio delle catture, il rapporto di trasbordo dell’osservatore deve documentare tali discrepanze.

    Esportazione

    Punto di esportazione

    Città: indicare la città di esportazione.

    Stato o provincia: indicare lo Stato o la provincia di esportazione.

    Stato/Entità di pesca: indicare lo Stato/l’entità di pesca di esportazione. Per i trasbordi in alto mare, indicare la zona statistica della CCSBT in cui si è verificato il trasbordo e lasciare vuoti gli altri campi.

    Destinazione

    Stato/Entità di pesca: indicare lo Stato/l’entità di pesca verso cui è esportato il tonno australe.

    Certificazione dell’esportatore: l’esportatore (2) deve inserire il proprio nome, la firma, la data (gg/mm/aaaa) e il numero di licenza o la ragione sociale per certificare la correttezza delle informazioni fornite in relazione alla spedizione destinata all’esportazione (ossia che nel modulo sia correttamente registrato ciò che viene esportato). Se l’esportatore non dispone di un numero di licenza o della ragione sociale, deve scrivere il proprio nome in questo campo.

    Convalida dell’autorità: inserire il nome e la qualifica completa del funzionario (1)che firma il documento, unitamente alla firma del funzionario, alla data (gg/mm/aaaa) e al timbro del funzionario.

    SEZIONE RELATIVA ALLA DESTINAZIONE DEL PRODOTTO FINALE — barrare e compilare una sola destinazione

    Barrare la casella per specificare se la destinazione finale del prodotto è per lo sbarco del prodotto nazionale o per l’importazione.

    Occorre quindi compilare la parte della sezione relativa alla destinazione del prodotto finale corrispondente alla casella barrata.

    Sbarco del prodotto nazionale per la vendita sul mercato interno

    Certificazione della vendita sul mercato interno: la persona o la società che riceve inizialmente tonno australe da una nave nazionale ai fini della vendita sul mercato interno deve fornire il proprio nome e indirizzo e inserire la data (gg/mm/aaaa) in cui il tonno australe è stato sbarcato/ricevuto, la firma, il tipo (3) e il peso (kg) dello sbarco completo di SBF sul mercato interno.

    Importazione

    Punto di importazione finale

    Città: indicare la città di importazione.

    Stato o provincia: indicare lo Stato o la provincia di importazione.

    Stato/Entità di pesca: indicare lo Stato/l’entità di pesca di importazione.

    Certificato dell’importatore: la persona o la società che importa tonno australe deve fornire il proprio nome e indirizzo e inserire la data (gg/mm/aaaa) in cui il tonno australe è stato importato, la firma, il tipo (3) e il peso (kg). Per i prodotti freschi e refrigerati, la firma dell’importatore può essere sostituita da quella di una persona che lavora presso una società di sdoganamento allorché l’autorità preposta alla firma sia debitamente accreditata dall’importatore.

    MAPPA DELLE ZONE STATISTICHE DELLA CCSBT

    Image 1


    (1)  Il funzionario deve essere in servizio o delegato dall’autorità competente del membro o di un non-membro cooperante che ha rilasciato il modulo di monitoraggio delle catture. Il membro o il non-membro cooperante che si avvale di un organismo delegato presenta una copia certificata conforme di tale delega al segretario esecutivo.

    (2)  La persona certificata quale «esportatore» deve essere un’autorità competente autorizzata dalla società esportatrice a rendere tale dichiarazione per conto della società, ma non deve essere la stessa persona dell’autorità che convalida l’esportazione.

    (3)  Un elenco dei tipi è fornito nella sezione «Descrizione dei pesci».


    ALLEGATO II

    Commissione per la conservazione del tonno australe

    MODULO DI MARCATURA DELLE CATTURE

    Sistema di documentazione delle catture

    Numero del documento

    T –

    Animali selvatici OPPURE Animali di allevamento (barrare una sola casella)

    Numero di documento del relativo modulo di monitoraggio delle catture

     


    SEZIONE RELATIVA ALLE CATTURE

    Nome del peschereccio (o dell’azienda)

    Numero di immatricolazione del peschereccio (o numero di serie CCSBT dell’azienda)

    Stato di bandiera/Entità di pesca

     

     

     

    Informazioni su altri modi di cattura (ad esempio trappola)

     

    Informazioni di marcatura

    Numero di marcatura CCSBT

    Tipo:

    RD/GGO/GGT/DRO/DRT

    Peso

    (kg)

    Lunghezza alla forca

    (cm)

    Codice attrezzo (se del caso)

    Zona statistica CCSBT di cattura (se del caso)

    Mese di prelievo

    (mm/aa)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Certificazione: certifico che a quanto mi consta le informazioni di cui sopra sono complete, autentiche ed esatte.

    Nome

    Firma

    Data

    Qualifica

     

     

     

     


    Commissione per la conservazione del tonno australe

    MODULO DI MARCATURA DELLE CATTURE

    Istruzioni

     

    Il presente modulo deve essere rilasciato dallo Stato/dall’entità di pesca titolare del contingente nazionale sulla base del quale è avvenuto il prelievo di SBF.

    Il presente modulo deve essere compilato e trasmesso allo Stato/all’entità di pesca di emissione al momento della compilazione del relativo modulo di monitoraggio delle catture.

    Se il modulo è compilato in una lingua diversa da una delle lingue ufficiali della CCSBT (inglese e giapponese), si prega di aggiungere la traduzione inglese o giapponese sul documento.

    I moduli di marcatura delle catture compilati sono trasmessi allo Stato di bandiera/all’entità di pesca, che fornisce al segretario esecutivo della CCSBT, in formato elettronico e su base trimestrale, le informazioni contenute nel modulo di marcatura delle catture.

    Il modulo di marcatura delle catture consta di una sezione principale: (1) catture.

    La parte superiore del modulo è riservata a tre informazioni supplementari che devono sempre essere fornite, ossia:

    Numero del documento: inserire il numero unico di documento assegnato per il presente modulo dallo Stato/dall’entità di pesca di origine.

    Animali selvatici o di allevamento: barrare una sola casella per specificare se le informazioni riguardano animali selvatici o di allevamento.

    Numero di documento del relativo modulo di monitoraggio delle catture: inserire il numero unico di documento del modulo di monitoraggio delle catture che si riferisce al presente modulo.

    SEZIONE RELATIVA ALLE CATTURE

    Nome del peschereccio (o dell’azienda): per l’SBF di allevamento, indicare il nome dell’azienda in cui è avvenuto il prelievo; per altro SBF indicare il nome del peschereccio.

    Numero di immatricolazione del peschereccio (o numero di serie CCSBT dell’azienda): inserire il numero di immatricolazione del peschereccio (o numero di serie CCSBT dell’azienda di cui al registro CCSBT delle aziende autorizzate).

    Stato di bandiera/Entità di pesca: indicare lo Stato o l’entità di pesca del peschereccio o dell’azienda.

    Informazioni su altri modi di cattura: inserire tutte le informazioni pertinenti sul modo di cattura (ad esempio trappola).

    Informazioni di marcatura:

    per ciascun pesce devono essere registrate le informazioni relative alla marcatura.

    NOTA: una riga descrive un tonno australe marcato.

    Numero di marcatura CCSBT: indicare il numero unico di marcatura che è stato inserito nel pesce.

    Tipo: inserire il codice tipo della tabella sottostante che corrisponde maggiormente al tipo di SBF.

    CODICE

    DENOMINAZIONE

    DESCRIZIONE

    RD

    Intero

    SBF non trasformato in alcun modo

    GGO

    Eviscerato e senza branchie — senza asportazione della coda

    Trasformato con asportazione di branchie e interiora. Gli opercoli (squame branchiali) e le pinne dorsali, ventrali e anali possono essere asportate o meno

    GGT

    Eviscerato e senza branchie — con asportazione della coda

    Trasformato con asportazione di branchie, interiora e coda. Gli opercoli (squame branchiali) e le pinne dorsali, ventrali e anali possono essere asportate o meno

    DRO

    Rifilato — senza asportazione della coda

    Trasformato con asportazione di branchie, interiora, opercoli (squame branchiali) e testa. Le pinne dorsali, ventrali e anali possono essere asportate o meno

    DRT

    Rifilato — con asportazione della coda

    Trasformato con asportazione di branchie, interiora, opercoli (squame branchiali), testa e coda. Le pinne dorsali, ventrali e anali possono essere asportate o meno

    Peso (kg): indicare il peso (kg) del pesce.

    Lunghezza alla forca (cm): indicare la lunghezza alla forca del pesce, arrotondando al centimetro intero più vicino.

    Nei casi in cui l’SBF può essere misurato al momento dell’abbattimento: misurare la lunghezza del pesce lungo la linea orizzontale retta (non incurvata sul corpo) dalla bocca chiusa alla forca della coda, prima del congelamento e come indicato nel diagramma sottostante.

    Nei casi in cui la lunghezza non può essere misurata immediatamente dopo l’abbattimento, ma è misurata al momento dello sbarco, dopo il taglio della coda e prima del congelamento: misurare la lunghezza del pesce lungo la linea orizzontale retta (non incurvata sul corpo) dalla bocca chiusa fino al punto in cui è stata asportata la coda, e quindi applicare un fattore di conversione adeguato a questa misurazione della lunghezza per convertirla in una misurazione della lunghezza alla forca.

    Image 2

    Codice attrezzo (se del caso): indicare, usando l’elenco che figura in appresso, il tipo di attrezzo impiegato per effettuare il prelievo di tonno australe; se si indica ALTRO TIPO, descrivere il tipo di attrezzo; nel caso dei pesci di allevamento, scrivere «AZIENDA»:

    CODICE ATTREZZO

    TIPO DI ATTREZZO

    BB

    Peschereccio con lenze e canne

    GILL

    Rete da imbrocco

    HAND

    Lenza a mano

    HARP

    Arpone

    LL

    Palangaro

    MWT

    Rete da traino pelagica

    PS

    Rete a cianciolo

    RR

    Canna/mulinello

    SPHL

    Lenza a mano per pesca sportiva

    SPOR

    Pesca sportiva non classificata

    SURF

    Pesca di superficie non classificata

    TL

    Lenza in pesca

    TRAP

    Trappola

    TROL

    Lenza trainata

    UNCL

    Metodo non precisato

    OT

    Altro tipo

    Zona statistica CCSBT di cattura (se del caso): indicare la zona in cui il tonno australe è stato prelevato utilizzando le principali zone statistiche della CCSBT (da 1 a 10 e da 14 a 15) o le altre zone statistiche della CCSBT (da 11 a 13) quando non esiste una zona principale corrispondente. Nel caso dei pesci di allevamento, non è necessario compilare questa colonna.

    Mese di prelievo (mm/aa): indicare il mese e l’anno di prelievo del tonno australe marcato; nel caso dei pesci di allevamento, occorre considerare il momento dell’abbattimento e non il momento del prelievo iniziale.

    Certificazione e convalida

    Certificazione: questa sezione deve essere compilata da un’autorità competente, che inserisce il proprio nome completo, la propria qualifica, la data e la firma per certificare che il modulo registra correttamente le informazioni di marcatura.


    ALLEGATO III

    Commissione per la conservazione del tonno australe

    MODULO DI RIESPORTAZIONE/ESPORTAZIONE DOPO LO SBARCO DEL PRODOTTO NAZIONALE

    Sistema di documentazione delle catture

    Numero del documento

    RE –

    Riesportazione o Esportazione dopo lo sbarco del prodotto nazionale (barrare una sola casella)

    In questo modulo, il termine «esportazione» comprende sia le esportazioni che le riesportazioni

    Spedizione completa o Spedizione parziale (barrare solo una casella)

    Numero di modulo del documento precedente (modulo di monitoraggio delle catture o modulo di riesportazione/esportazione dopo lo sbarco del prodotto nazionale)

     

    SEZIONE RELATIVA ALL’ESPORTAZIONE

    Stato di bandiera/Entità di pesca di esportazione

    Punto di esportazione

    Città

    Stato o provincia

    Stato/Entità di pesca

     

     

     

     

    Nome dello stabilimento di trasformazione (se del caso)

    Indirizzo dello stabilimento di trasformazione (se del caso)

     

     

    Numeri di documenti del modulo di marcatura delle catture (se del caso)

     

    Descrizione del pesce del documento SDC precedente

    Descrizione del pesce esportato

    Stato di bandiera/Entità di pesca

    Data di importazione/sbarco precedente

     

     

    Prodotto: F (Fresco)/FR (Congelato)

    Tipo: RD/GGO/

    GGT/DRO/DRT/

    FL/OT*

    Peso (kg)

    Numero totale di

    pesci interi (compresi RD/GGO/GGT/ DRO/DRT/

    Prodotto: F (Fresco)/FR (Congelato)

    Tipo: RD/GGO/

    GGT/DRO/DRT/

    FL/OT*

    Peso (kg)

    Numero totale di

    pesci interi (compresi RD/GGO/GGT/ DRO/DRT/

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    *

    Se si indica Altro (OT): descrivere il tipo di prodotto

     

    *

    Se si indica Altro (OT): descrivere il tipo di prodotto

     

    Destinazione (Stato/Entità di pesca)

     

     

     

    Certificazione dell’esportatore: certifico che a quanto mi consta le informazioni di cui sopra sono complete, autentiche ed esatte.

    Nome

    Firma

    Data

    Licenza n./Ragione sociale

     

     

     

     

    Convalida dell’autorità: certifico che a quanto mi consta le informazioni di cui sopra sono complete, autentiche ed esatte.

    TIMBRO DEL FUNZIONARIO

    Nome e qualifica

    Firma

     

     

    Data

     

    SEZIONE RELATIVA ALL’IMPORTAZIONE

    Punto di importazione finale

    Città

    Stato o provincia

    Stato/Entità di pesca

     

     

     

    Certificazione dell’importatore: certifico che a quanto mi consta le informazioni di cui sopra sono complete, autentiche ed esatte.

    Nome

    Indirizzo

    Firma

    Data

     

     

     

     

    NOTA:

    l’organizzazione/la persona che convalida la sezione relativa all’esportazione verifica la copia del documento SDC originale della CCSBT. Tale copia verificata del documento SDC originale della CCSBT deve essere allegata al modulo di riesportazione/esportazione dopo lo sbarco del prodotto nazionale. Quando l’SBF è esportato, devono essere allegate tutte le copie verificate dei moduli in questione.


    Commissione per la conservazione del tonno australe

    MODULO DI RIESPORTAZIONE/ESPORTAZIONE DOPO LO SBARCO DEL PRODOTTO NAZIONALE

    Istruzioni

     

    Il presente modulo deve accompagnare tutte le riesportazioni di SBF e tutte le esportazioni di SBF precedentemente sbarcate come prodotto nazionale e una copia deve essere fornita allo Stato/all’entità di pesca di rilascio.

    Deve essere rilasciato un modulo di riesportazione/esportazione per:

    ogni modulo di monitoraggio delle catture precedentemente sbarcate come prodotto nazionale ma attualmente esportate, OPPURE

    ogni modulo di riesportazione/esportazione di spedizione importata e riesportata, unitamente a una copia del/i modulo/i di riesportazione/esportazione e di monitoraggio delle catture precedentemente associati.

    Inoltre, ogni modulo di riesportazione/esportazione deve essere accompagnato da una copia del relativo modulo di monitoraggio delle catture e da copie di qualsiasi modulo di riesportazione/esportazione dopo lo sbarco del prodotto nazionale precedentemente rilasciato per l’SBF da esportare.

    Il presente modulo non è richiesto per la «prima» esportazione dell’SBF specifico se tale SBF è sbarcato al solo scopo di esportazione. In questo caso è necessario redigere solo un modulo di monitoraggio delle catture che deve accompagnare il prodotto.

    Se il modulo è compilato in una lingua diversa da una delle lingue ufficiali della CCSBT (inglese e giapponese), si prega di aggiungere la traduzione inglese o giapponese sul documento.

    Il modulo di riesportazione/esportazione dopo lo sbarco del prodotto nazionale consta di due sezioni principali: (1) esportazione; e (2) importazione.

    In questo modulo, il termine «esportazione» comprende sia le esportazioni che le riesportazioni.

    La parte superiore del modulo è riservata a quattro informazioni supplementari che devono sempre essere fornite, ossia:

    Riesportazione o esportazione dopo lo sbarco del prodotto nazionale: barrare solo una casella per indicare se si tratta di una riesportazione o di un’esportazione dopo lo sbarco di un prodotto nazionale.

    Numero del documento: inserire il numero unico di documento assegnato per il presente modulo dallo Stato/dall’entità di pesca di origine.

    Spedizione completa o parziale: barrare una sola casella per specificare se le informazioni riguardano una spedizione completa o parziale. Una spedizione completa è quella in cui tutto l’SBF registrato nel documento precedente è esportato.

    Numero di modulo del documento precedente: inserire il numero unico di documento del modulo SDC che precede. (Modulo di monitoraggio delle catture o modulo di riesportazione/esportazione dopo lo sbarco del prodotto nazionale).

    SEZIONE RELATIVA ALL’ESPORTAZIONE

    Stato/Entità di pesca di esportazione: indicare lo Stato/l’entità di pesca di esportazione.

    Punto di esportazione: indicare la città, lo Stato o la provincia e lo Stato/l’entità di pesca del punto di esportazione.

    Nome dello stabilimento di trasformazione (se del caso): inserire il nome completo dello stabilimento di trasformazione (richiesto solo se è stata effettuata un’ulteriore trasformazione dopo il precedente modulo SDC).

    Indirizzo dello stabilimento di trasformazione (se del caso): inserire l’indirizzo completo dello stabilimento di trasformazione (richiesto solo se è stata effettuata un’ulteriore trasformazione dopo il precedente modulo SDC).

    Numero/i di documento/i del modulo di marcatura delle catture (se del caso): inserire il numero del documento di tutti i moduli di marcatura delle catture associati al presente modulo. Ciò costituirà un sottoinsieme dei moduli di marcatura delle catture registrati nel precedente documento SDC. Il sottoinsieme dovrebbe comprendere i moduli di marcatura delle catture per tutti gli SBF interi (compresi RD, GG, DR ecc.) che sono esportati utilizzando questo modulo. Se non è esportato l’intero SBF, questo campo può essere lasciato vuoto.

    Descrizione del pesce del documento SDC precedente

    Questa sezione deve descrivere tutto l’SBF del documento SDC precedente.

    Stato di bandiera/Entità di pesca: indicare lo Stato di bandiera/l’entità di pesca della cattura/del prelievo originali.

    Data di importazione/sbarco precedente: inserire la data (gg/mm/aaaa) dell’importazione o dello sbarco del documento SDC precedente.

    NOTA: va indicato un solo tipo di prodotto per ogni riga

    Prodotto: indicare il prodotto (FRESCO (F) o CONGELATO (FR)].

    Tipo: indicare il codice tipo della tabella sottostante che corrisponde maggiormente al tipo di SBF. Quando il tipo è OT, descrivere il tipo di prodotto e specificare un fattore di conversione.

    CODICE

    DENOMINAZIONE

    DESCRIZIONE

    RD

    Intero

    SBF non trasformato in alcun modo

    GGO

    Eviscerato e senza branchie — senza asportazione della coda

    Trasformato con asportazione di branchie e interiora. Gli opercoli (squame branchiali) e le pinne dorsali, ventrali e anali possono essere asportate o meno

    GGT

    Eviscerato e senza branchie — con asportazione della coda

    Trasformato con asportazione di branchie, interiora e coda. Gli opercoli (squame branchiali) e le pinne dorsali, ventrali e anali possono essere asportate o meno

    DRO

    Rifilato — senza asportazione della coda

    Trasformato con asportazione di branchie, interiora, opercoli (squame branchiali) e testa. Le pinne dorsali, ventrali e anali possono essere asportate o meno

    DRT

    Rifilato — con asportazione della coda

    Trasformato con asportazione di branchie, interiora, opercoli (squame branchiali), testa e coda. Le pinne dorsali, ventrali e anali possono essere asportate o meno

    FL

    Sfilettato

    Trasformato ulteriormente rispetto al codice DRT, tronco tagliato in filetti

    OT

    Altro

    Nessuna delle risposte precedenti

    Peso (kg): indicare il peso (kg) del pesce.

    Numero totale di pesci interi (compresi RD/GGO/GGT/DRO/DRT): inserire il numero di pesci che rimangono interi. Un pesce rimane intero nonostante la pulizia, l’asportazione delle branchie, l’eviscerazione, il congelamento, l’asportazione delle pinne, degli opercoli (squame branchiali) e della coda e l’asportazione della testa o di parti della testa. Un pesce non è più considerato intero se è stato sottoposto a processi quali la sfilettatura o tranciatura.

    Altro: descrivere il tipo di prodotto (se il tipo è Altro).

    Descrizione del pesce esportato

    L’esportazione di SBF deve essere descritta, con la massima precisione, utilizzando le informazioni che seguono.

    NOTA: va indicato un solo tipo di prodotto per ogni riga.

    Prodotto: indicare il prodotto esportato (FRESCO (F) o CONGELATO (FR)].

    Tipo: indicare il codice tipo della tabella relativa ai tipi presentata nella precedente sezione delle presenti istruzioni che corrisponde maggiormente al tipo di SBF. Quando il tipo è OT, descrivere il tipo di prodotto e specificare un fattore di conversione.

    Peso (kg): indicare il peso (kg) del pesce esportato.

    Numero totale di pesci interi (compresi RD/GGO/GGT/DRO/DRT): inserire il numero di pesci che rimangono interi. Un pesce rimane intero nonostante la pulizia, l’asportazione delle branchie, l’eviscerazione, il congelamento, l’asportazione delle pinne, degli opercoli (squame branchiali) e della coda e l’asportazione della testa o di parti della testa. Un pesce non è più considerato intero se è stato sottoposto a processi quali la sfilettatura o tranciatura.

    Altro: descrivere il tipo di prodotto (se il tipo è Altro).

    Destinazione (Stato/Entità di pesca): indicare lo Stato/l’entità di pesca verso cui è esportato il tonno australe.

    Certificazione e convalida

    Certificazione dell’esportatore: l’esportatore (1) deve inserire il proprio nome, la firma, la data (gg/mm/aaaa) e il numero di licenza o la ragione sociale per certificare la correttezza delle informazioni fornite in relazione alla spedizione destinata all’esportazione (ossia che nel modulo sia correttamente registrato ciò che viene esportato). Se l’esportatore non dispone di un numero di licenza o della ragione sociale, deve scrivere il proprio nome in questo campo.

    Convalida dell’autorità: inserire il nome e la qualifica completa del funzionario (2) che firma il documento, unitamente alla firma del funzionario, alla data (gg/mm/aaaa) e al timbro del funzionario.

    SEZIONE RELATIVA ALL’IMPORTAZIONE

    Punto di importazione finale

    Città: indicare la città di importazione.

    Stato o provincia: indicare lo Stato o la provincia di importazione.

    Stato/Entità di pesca: indicare lo Stato/l’entità di pesca di importazione.

    Certificazione

    Certificazione dell’importatore: La persona o la società che importa tonno australe deve fornire il proprio nome e indirizzo e inserire la firma e la data (gg/mm/aaaa) in cui il tonno australe è stato importato. Per i prodotti freschi e refrigerati, la firma dell’importatore può essere sostituita da quella di una persona che lavora presso una società di sdoganamento allorché l’autorità preposta alla firma sia debitamente accreditata dall’importatore.


    (1)  La persona certificata quale «esportatore» deve essere un’autorità competente autorizzata dalla società esportatrice a rendere tale dichiarazione per conto della società, ma non deve essere la stessa persona dell’autorità che convalida l’esportazione.

    (2)  Il funzionario deve essere in servizio o delegato dall’autorità competente dello Stato/dell’entità di pesca che ha esportato l’SBF che figura nel documento. Il membro, il non-membro cooperante o un altro Stato/un’altra entità di pesca cooperanti nel SDC che si avvale di un organismo delegato presenta una copia certificata conforme di tale delega al segretario esecutivo.


    ALLEGATO IV

    DICHIARAZIONE DI TRASBORDO DELLA CCSBT

    Nave da trasporto

    Nave da pesca

    Nome della nave e segnale radio di chiamata:

    Bandiera:

    Numero di licenza dello Stato di bandiera/dell’entità di pesca:

    Numero di registro nazionale, se disponibile:

    Numero di registro CCSBT, se disponibile:

    Nome della nave e segnale radio di chiamata:

    Bandiera:

    Numero di licenza dello Stato di bandiera/dell’entità di pesca:

    Numero di registro nazionale, se disponibile:

    Numero di registro CCSBT, se disponibile:


     

    Giorno

    Mese

    Ora

     

    Anno

    Nome dell’agente:

    Nome del comandante della nave da pesca:

    Nome del comandante della nave da trasporto:

    Partenza

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Ritorno

     

     

     

     

     

     

     

    da (nome del porto):

    Firma:

    Firma:

    Firma:

    Trasbordo

     

     

     

     

     

     

     

    a (nome del porto):

    Indicare il peso in chilogrammi o l’unità utilizzata (casse, cesti ecc.) e il peso sbarcato in chilogrammi di tale unità: |____ | chilogrammi

    LUOGO DEL TRASBORDO

    Specie

    Porto

     

    Mare

     

     

     

     

    Tipo di prodotto

     

     

     

     

     

    RD1

    GGO1 (kg)

    GGT1 (kg)

    DRO1 (kg)

    DRT1 (kg)

    Sfilettato1

    Altro1 (kg)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    In caso di trasbordo in mare, nome e firma dell’osservatore della CCSBT:

    1

    Il tipo di prodotto deve essere indicato come Intero (RD), Eviscerato e senza branchie — senza asportazione della coda (GGO), Eviscerato e senza branchie — con asportazione della coda, (GGT), Rifilato — senza asportazione della coda (DRO), Rifilato — con asportazione della coda (DRT), Sfilettato (FL) o Altro (OT).

    Nel compilare una dichiarazione di trasbordo dell’ICCAT, dell’IOTC o della WCPFC, registrare il peso di SBF (kg) nel campo pertinente del tipo di prodotto che corrisponde maggiormente al tipo di prodotto SBF della CCSBT (come sopra elencato).


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