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Document 32023R0430
Council Implementing Regulation (EU) 2023/430 of 25 February 2023 implementing Regulation (EU) 2020/1998 concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/430 del Consiglio del 25 febbraio 2023 che attua il regolamento (UE) 2020/1998 relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/430 del Consiglio del 25 febbraio 2023 che attua il regolamento (UE) 2020/1998 relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani
ST/6350/2023/INIT
GU L 59I del 25.2.2023, p. 423–433
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
25.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
LI 59/423 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/430 DEL CONSIGLIO
del 25 febbraio 2023
che attua il regolamento (UE) 2020/1998 relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/1998 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
L’8 dicembre 2020 nella dichiarazione dell’alto rappresentante a nome dell’Unione europea relativa al regime globale di sanzioni dell’UE in materia di diritti umani, l’Unione e i suoi Stati membri hanno ribadito il loro forte impegno a favore della promozione e protezione dei diritti umani in tutto il mondo. Il regime globale di sanzioni dell’UE in materia di diritti umani sottolinea la determinazione dell’Unione a rafforzare il proprio ruolo nella lotta contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani in tutto il mondo. Far sì che tutti possano godere dei propri diritti umani è un obiettivo strategico dell’Unione. Il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l’uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani sono valori fondamentali dell’Unione e della sua politica estera e di sicurezza comune. |
(2) |
Il 13 dicembre 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/2197 (2) e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2195 (3), con cui sono stati designati il Wagner Group e tre dei suoi membri coinvolti in gravi violazioni dei diritti umani in varie parti del mondo. |
(3) |
L’Unione continua a nutrire profonda preoccupazione per le violazioni e gli abusi gravi dei diritti umani, tra cui torture e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti ed esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, perpetrati dal Wagner Group in diversi paesi, tra cui l’Ucraina, la Libia, la Repubblica centrafricana (RCA), il Mali e il Sudan. |
(4) |
Tenuto conto della dimensione internazionale e della gravità delle attività del Wagner Group, nonché del suo impatto destabilizzante nei suddetti paesi, l’Unione ritiene che le azioni del Wagner Group compromettano gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune di cui all’articolo 21 TUE, in particolare l’obiettivo di consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell’uomo e i principi del diritto internazionale in conformità del paragrafo 2, lettera b), di tale articolo. |
(5) |
In tale contesto, otto persone e sette entità dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive che figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998. |
(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2020/1998, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998 del Consiglio è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL
(1) GU L 410 I del 7.12.2020, pag. 1.
(2) Decisione (PESC) 2021/2197 del Consiglio, del 13 dicembre 2021, che modifica la decisione (PESC) 2020/1999 relativa a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani (GU L 445 I del 13.12.2021, pag. 17).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2195 del Consiglio, del 13 dicembre 2021, che attua il regolamento (UE) 2020/1998 relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani (GU L 445 I del 13.12.2021, pag. 10).
ALLEGATO
1. |
Nell’elenco delle persone fisiche che figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998, alla sezione A («Persone fisiche») sono aggiunte le voci seguenti:
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2. |
Nell’elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi che figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998, alla sezione B. («Persone giuridiche, entità e organismi») sono aggiunte le voci seguenti:
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