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Document 32023R0103

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/103 della Commissione del 12 gennaio 2023 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1242/2014 e (UE) n. 1243/2014 per quanto riguarda le specifiche tecniche e le disposizioni per la presentazione dei dati cumulativi sugli interventi e le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri

C/2023/37

GU L 12 del 13.1.2023, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/103/oj

13.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 12/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/103 DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 2023

che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1242/2014 e (UE) n. 1243/2014 per quanto riguarda le specifiche tecniche e le disposizioni per la presentazione dei dati cumulativi sugli interventi e le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (1), in particolare l’articolo 97, paragrafo 2, e l’articolo 107, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 508/2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca prevede misure specifiche volte ad attenuare le conseguenze dell’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina sulle attività di pesca e gli effetti della perturbazione del mercato causata da tale aggressione militare sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (di seguito «misure specifiche»).

(2)

Al fine di consentire un monitoraggio e una comunicazione affidabili degli interventi relativi alle misure specifiche, è opportuno apportare adeguamenti alle specifiche tecniche e alle disposizioni per la presentazione dei dati cumulativi sugli interventi e le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere a norma dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 1242/2014 (2) e (UE) n. 1243/2014 della Commissione (3).

(3)

Poiché il termine per la presentazione dei dati cumulativi sugli interventi, entro il 31 marzo di ogni anno, a norma dell’articolo 97, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014 è già scaduto per il 2022, gli Stati membri dovrebbero trasmettere tali informazioni nel formato modificato solo a partire dal 2023, in modo da garantire una comunicazione coerente e armonizzata.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1242/2014 e (UE) n. 1243/2014.

(5)

Al fine di garantire che gli Stati membri dispongano di tempo sufficiente per comunicare i dati cumulativi sugli interventi relativi alle misure specifiche entro il termine del 31 marzo 2023, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 della Commissione, del 20 novembre 2014, recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi (GU L 334 del 21.11.2014, pag. 11).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 della Commissione, del 20 novembre 2014, recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati (GU L 334 del 21.11.2014, pag. 39).


ALLEGATO I

Nella tabella dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014, alla voce 25, il testo della seconda colonna («Contenuto del campo») è sostituito dal seguente:

«Misure di attenuazione della pandemia di COVID-19 o volte ad attenuare le conseguenze dell’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina sulle attività di pesca e gli effetti della perturbazione del mercato causata da tale aggressione sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura».


ALLEGATO II

All’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014, la parte F è sostituita dalla seguente:

«PARTE F

Attenuazione della pandemia di COVID-19 e attenuazione degli effetti della perturbazione del mercato causata dall’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura e delle conseguenze di tale aggressione sulle attività di pesca

Campo

Contenuto del campo

Osservazioni

Dati necessari e sinergie

25

Misure di attenuazione della pandemia di COVID-19 o volte ad attenuare le conseguenze dell’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina sulle attività di pesca e gli effetti della perturbazione del mercato causata da tale aggressione sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura

Codice 0 = non connesso alla pandemia di Covid-19 o a misure volte ad attenuare le conseguenze dell’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina sulle attività di pesca e gli effetti della perturbazione del mercato causata da tale aggressione sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura

Codice 1 = connesso alla pandemia di Covid-19

Codice 2 = connesso alle misure volte ad attenuare le conseguenze dell’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina sulle attività di pesca e gli effetti della perturbazione del mercato causata da tale aggressione sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura

Specifico FEAMP».


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