Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D2921

    Decisione (UE) 2023/2921 del Consiglio, del 21 dicembre 2023, che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di partenariato istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, per quanto riguarda le regole transitorie specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici

    ST/16357/2023/ADD/1

    GU L, 2023/2921, 28.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2921/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2921/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2023/2921

    28.12.2023

    DECISIONE (UE) 2023/2921 DEL CONSIGLIO

    del 21 dicembre 2023

    che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di partenariato istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, per quanto riguarda le regole transitorie specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione») è stato concluso dall’Unione e approvato mediante decisione (UE) 2021/689 del Consiglio del 29 aprile 2021 (1), ed è entrato in vigore il 1o maggio 2021.

    (2)

    La parte seconda, rubrica prima, titolo I, capo 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e i relativi allegati da 2 a 9 stabiiliscono disposizioni sulla definizione della nozione di «prodotti originari» e sui metodi di cooperazione amministrativa.

    (3)

    In virtù degli articoli 7 e 68 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il consiglio di partenariato può modificare la parte seconda «Commercio, trasporti, pesca e altri accordi», rubrica prima «Commericio», titolo I «Scambi di merci», capo 2 «Regole di origine», e i relativi allegati.

    (4)

    È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di partenariato, poiché la decisione sulle regole transitorie specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici vincolerà l’Unione.

    (5)

    L’allegato 5 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede l’entrata in vigore graduale di regole di origine specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici.

    (6)

    Il contesto globale della sicurezza, dell’economia e del commercio, comprese la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, la pandemia di COVID-19 e la concorrenza dei nuovi regimi di sovvenzionamento sul piano internazionale, ha determinato la sospensione o il rinvio di alcuni investimenti nell’ecosistema europeo delle batterie e rallentamenti nella realizzazione degli ingenti piani d’investimento mantenuti nonostante la situazione generale. Le conseguenze dirette di tali eventi esterni, quali l’impennata dei costi dell’energia e gli elevati tassi di inflazione, hanno ostacolato ulteriormente lo sviluppo dell’ecosistema delle batterie nell’Unione.

    (7)

    Lo sviluppo più lento del previsto dell’ecosistema delle batterie ha indotto l’industria dell’Unione a temere che le esportazioni automobilistiche europee verso il Regno Unito non fossero in grado di rispettare le subentranti regole di origine specifiche al prodotto, comportando l’imposizione di dazi su tali esportazioni e un deterioramento della competitività dell’industria europea sul mercato automobilistico del Regno Unito.

    (8)

    È pertanto opportuno fornire un meccanismo ponte all’industria dell’Unione. Tale meccanismo dovrebbe consentire all’industria delle batterie di espandersi ulteriormente così da sostenere una solida base di produzione di veicoli elettrici nell’Unione in grado di competere sul piano internazionale. Ciò farà sì che le esportazioni automobilistiche dell’Unione verso il Regno Unito rispettino in ultima analisi le regole di origine previste dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

    (9)

    Il meccanismo ponte permetterà di continuare ad applicare fino al 31 dicembre 2026 le attuali regole di origine specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici. Dal 1o gennaio 2027 si applicheranno le regole di origine specifiche per prodotto previste all’allegato 3 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

    (10)

    L’obiettivo delle regole di origine per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici previste nell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è quello di incentivare gli investimenti in una capacità di produzione di batterie nell’Unione e nel Regno Unito. Non è ipotizzato alcun ulteriore rinvio delle regole subentranti. È pertanto opportuno introdurre una limitazione relativa alla possibilità di apportare ulteriori modifiche alle regole di origine specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici.

    (11)

    L’Unione è impegnata nello sviluppo e nel potenziamento delle filiere dell’Unione e di un ecosistema delle batterie e dei veicoli elettrici. È opportuno pertanto affiancare alla proroga una tantum delle regole di origine applicabili attualmente il sostegno strategico del comparto delle batterie e un’interazione più intensa con gli operatori del settore. È importante in particolare che l’industria automobilistica dell’Unione aumenti i propri investimenti lungo l’intera catena del valore delle batterie, concludendo contratti di impegno di acquisto (off-take) al fine di soddisfare con l’approvvigionamento interno almeno il 70 % della domanda di batterie e contribuire a rafforzare la sostenibilità, la tracciabilità e la circolarità delle batterie in conformità con l’acquis vigente, in particolare il regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

    (12)

    Al fine di intensificare la rapidità e l’efficienza in termini di costi del sostegno alla fabbricazione negli Stati membri di batterie del tipo più sostenibile, il Consiglio prende atto del fatto che la Commissione istituirà uno strumento specifico nell’ambito del Fondo per l’innovazione (3). Lo strumento, che sarà avviato nel 2024, nel pieno rispetto degli obiettivi e dei criteri stabiliti nel regolanento delegato (UE) 2019/856 della Commissione (4), metterà a disposizione finanziamenti fino a 3 miliardi di EUR nei prossimi tre anni, che saranno assegnati, eventualmente come premio fisso alla capacità di fabbricazione di batterie, ai produttori dell’Unione delle batterie più sostenibili, determinando rilevanti effetti di ricaduta sull’intera catena del valore delle batterie nell’Unione, in particolare sul segmento a monte. Il meccanismo dovrebbe sostenere sia le spese in conto capitale sia le spese operative, in conformità dei trattati, e dovrebbe potersi cumulare con il sostegno ricevuto dai soggetti ammissibili in altra forma. La dotazione dei bandi, i criteri di ammissibilità e le altre condizioni applicabili allo strumento saranno stabiliti nel 2024.

    (13)

    Il Consiglio prende atto del fatto che la Commissione estenderà lo strumento per consentire agli Stati membri di usare le risorse del bilancio nazionale per sostenere progetti d’interesse per lo sviluppo nei loro territori di capacità dell’Unione di fabbricazione sostenibile di batterie, individuando i progetti più competitivi tramite un meccanismo d’asta a livello di Unione. Mediante tale approccio sarà evitata la frammentazione del mercato delle batterie nell’Unione evitando nel contempo i costi amministrativi legati allo sviluppo di regimi di sostegno diversi in tutti gli Stati membri.

    (14)

    La Commissione seguirà attentamente l’impegno dell’industria automobilistica dell’Unione nello sviluppo di un ecosistema dell’Unione per le batterie. In particolare terrà dialoghi semestrali con l’industria automobilistica e gli operatori del comparto delle batterie ai fini di una valutazione continua dei progressi compiuti verso il conseguimento dell’obiettivo principale di soddisfare con l’approvvigionamento interno almeno il 70 % della domanda di batterie e del grado di preparazione dell’industria a rispettare le regole di origine permanenti previste dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, che si applicheranno a partire dal 2027. Sulla scorta delle sue valutazioni la Commissione prenderà in considerazione le ulteriori misure eventualmente necessarie per migliorare la conformità.

    (15)

    Sebbene la decisione del consiglio di partenariato elimini una tappa dell’introduzione graduale di regole di origine più rigorose in virtù dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, prorogando pertanto le regole attuali sino a fine 2026, l’Unione mantiene l’impegno nei confronti della conformità alle regole che entreranno in vigore nel 2027. La decisione del consiglio di partenariato, che è oggetto della presente decisione, limita pertanto la possibilità che una ulteriore decisione del consiglio di partenariato apporti ulteriori modifiche alle regole di origine specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici. La Commissione continuerà a riesaminare costantemente la situazione dei mercati mondiali ed europei delle batterie,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di partenariato figura nell’allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2023

    Per il Consiglio

    Il presidente

    P. NAVARRO RÍOS


    (1)  Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, e dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2).

    (2)  Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1).

    (3)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

    (4)  Regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione, del 26 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del fondo per l’innovazione (GU L 140 del 28.5.2019, pag. 6).


    PROGETTO

    DECISIONE N. …/2023/ DEL CONSIGLIO DI PARTENARIATO ISTITUITO DALL’ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L’UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL’ALTRA

    del …

    per quanto riguarda le regole transitorie specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici

    IL CONSIGLIO DI PARTENARIATO,

    visto l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), in particolare l’articolo 68 e l’allegato 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato 5 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede l’entrata in vigore graduale di regole di origine specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici.

    (2)

    Sono stati manifestati timori circa i problemi posti dall’applicazione di tali regole all’assemblaggio di veicoli elettrici nell’Unione europea e nel Regno Unito.

    (3)

    È opportuno pertanto prorogare fino al 31 dicembre 2026 le regole di origine specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici attualmente applicabili fino al 31 dicembre 2023. Dal 1o gennaio 2027 si applicheranno le regole di origine specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici previste all’allegato 3 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

    (4)

    L’obiettivo delle regole specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici previste nell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è quello di incentivare gli investimenti in una capacità di produzione di batterie nell’Unione europea e nel Regno Unito. Non è opportuno ipotizzare alcun ulteriore rinvio delle regole subentranti. È pertanto opportuno che la prevista modifica precluda la possibilità di apportare ulteriori modifiche alle regole di origine specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici fino al 1o gennaio 2032,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’articolo 68 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è sostituito dal seguente:

    «Articolo 68

    Modifica del presente capo e dei suoi allegati

    1.   Il consiglio di partenariato può modificare il presente capo e i suoi allegati fatto salvo il paragrafo 2.

    2.   Il paragrafo 1 non si applica:

    a)

    all’allegato 5 del presente accordo;

    b)

    fino al 1o gennaio 2032, alle regole di origine specifiche per prodotto previste all’allegato 3 per i prodotti elencati nell’allegato 5;

    c)

    fino al 1o gennaio 2032, al presente articolo per quanto riguardi l’allegato 3 per i prodotti elencati nell’allegato 5, e l’allegato 5.

    Tuttavia, il paragrafo 1 si applica laddove le regole di origine specifiche per prodotto previste all’allegato 3 per i prodotti elencati nell’allegato 5 o previste all’allegato 5 siano modificate a seguito di aggiornamenti del sistema armonizzato.».

    Articolo 2

    L’allegato 5 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è sostituito dall’allegato della presente decisione.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a …,

    Per il consiglio di partenariato

    I copresidenti


    ALLEGATO

    “ALLEGATO 5

    REGOLE TRANSITORIE SPECIFICHE PER PRODOTTO PER GLI ACCUMULATORI ELETTRICI E I VEICOLI ELETTRICI

    Regole provvisorie specifiche per prodotto applicabili dall’entrata in vigore del presente accordo fino al 31 dicembre 2026

    Per i prodotti elencati nella colonna 1, la regola specifica per prodotto di cui alla colonna 2 si applica per il periodo compreso tra l’entrata in vigore del presente accordo e il 31 dicembre 2026.

    Colonna 1

    Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica

    Colonna 2

    Regola di origine specifica per prodotto applicabile dall’entrata in vigore del presente accordo fino al 31 dicembre 2026

    85.07

     

    Accumulatori contenenti una o più celle di batteria o uno o più moduli di batteria e i circuiti per interconnetterli tra loro, spesso denominati «gruppi batterie», del tipo utilizzato come fonte primaria di energia elettrica per la propulsione di veicoli delle voci 87.02, 87.03 e 87.04

    CTSH;

    assemblaggio di gruppi batterie da celle di batteria o moduli di batteria non originari;

    o

    MaxNOM 70 % (EXW)

    Celle di batteria, moduli di batteria e loro parti, destinati a essere incorporati in un accumulatore elettrico del tipo utilizzato come fonte primaria di energia elettrica per la propulsione di veicoli delle voci 87.02, 87.03 e 87.04

    CTH;

    o

    MaxNOM 70 % (EXW)

    87.02-87.04

     

    veicoli azionati da motore a combustione interna e da motore elettrico utilizzati per la propulsione, diversi da quelli caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna («veicoli elettrici ibridi»);

    veicoli azionati da motore a pistone a combustione interna e da motore elettrico utilizzati per la propulsione, caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna («veicoli elettrici ibridi ricaricabili»);

    veicoli azionati esclusivamente da un motore elettrico utilizzato per la propulsione

    MaxNOM 60 % (EXW)

    «.

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2921/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


    Top