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Document 32023D2907

    Decisione di esecuzione (UE) 2023/2907 del Consiglio, del 21 dicembre 2023, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/512, che autorizza il Regno Unito ad applicare nei confronti dell'Irlanda del Nord una misura speciale di deroga agli articoli 16 e 168 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda una proroga dell'autorizzazione

    ST/16425/2023/INIT

    GU L, 2023/2907, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2907/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2907/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2023/2907

    27.12.2023

    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2907 DEL CONSIGLIO

    del 21 dicembre 2023

    che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/512, che autorizza il Regno Unito ad applicare nei confronti dell'Irlanda del Nord una misura speciale di deroga agli articoli 16 e 168 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda una proroga dell'autorizzazione

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione di esecuzione (UE) 2021/512 del Consiglio (2) autorizza il Regno Unito ad applicare, nei confronti dell'Irlanda del Nord, fino al 31 dicembre 2023, una misura speciale di deroga agli articoli 16 e 168 della direttiva 2006/112/CE al fine di fissare, su base forfettaria, la proporzione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alla spesa per il carburante destinato agli autoveicoli aziendali utilizzati per fini privati («misura speciale»).

    (2)

    A norma dell'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE il soggetto passivo ha il diritto di detrarre l'IVA addebitata sugli acquisti effettuati ai fini di operazioni soggette a imposta. L'articolo 16 di detta direttiva stabilisce tuttavia che è assimilato a una cessione di beni a titolo oneroso il prelievo di un bene dalla propria impresa da parte di un soggetto passivo il quale lo destina al proprio uso privato o all'uso del suo personale, quando detto bene o gli elementi che lo compongono hanno dato diritto a una detrazione totale o parziale dell'IVA. Questo sistema consente il recupero dell'IVA inizialmente detratta in relazione all'uso privato.

    (3)

    Con lettera protocollata dalla Commissione il 13 luglio 2023 il Regno Unito ha chiesto l'autorizzazione di continuare ad applicare, nei confronti dell'Irlanda del Nord, la misura speciale oltre il 31 dicembre 2023.

    (4)

    A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettere del 7 agosto 2023 la Commissione ha trasmesso la domanda presentata dal Regno Unito agli Stati membri, ad eccezione di Cipro, che è stata informata con lettera dell'8 agosto 2023. Con lettera dell'8 agosto 2023, la Commissione ha comunicato al Regno Unito che disponeva di tutte le informazioni necessarie all'esame della richiesta.

    (5)

    In base alle informazioni fornite dal Regno Unito nella sua richiesta, non è cambiata la situazione di fatto che giustificava l'applicazione della misura speciale. Inoltre, l’illustrazione del funzionamento della misura speciale inclusa nella richiesta indica che tale misura si è rivelata efficace nel semplificare, sia per i soggetti passivi che per l'amministrazione tributaria, la procedura di riscossione dell'IVA in relazione alle spese per il carburante utilizzato in parte per uso privato negli autoveicoli aziendali.

    (6)

    È pertanto opportuno prorogare l'applicazione della misura speciale. Tale proroga dovrebbe essere limitata nel tempo per consentire al Regno Unito di verificare adeguatamente se la proporzione dell'IVA, fissata su base forfettaria, rifletta ancora correttamente le spese per il carburante per gli autoveicoli aziendali utilizzati a fini privati. L'autorizzazione della misura speciale dovrebbe pertanto scadere il 31 dicembre 2026.

    (7)

    L'eventuale domanda di ulteriore proroga della misura speciale oltre il 31 dicembre 2026 dovrebbe essere presentata dal Regno Unito alla Commissione entro il 31 marzo 2026, corredata di una relazione.

    (8)

    In conformità dell'articolo 8, secondo comma, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (3), le entrate risultanti da operazioni imponibili nell'Irlanda del Nord non devono essere versate all'Unione. La misura speciale non avrà, pertanto, alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

    (9)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/512,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2021/512 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 1

    In deroga agli articoli 16 e 168 della direttiva 2006/112/CE, il Regno Unito è autorizzato dal 1o gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2026 a fissare, nei confronti dell'Irlanda del Nord, su base forfettaria la proporzione dell'IVA relativa alla spesa per il carburante destinato agli autoveicoli aziendali utilizzati per fini privati.

    L'eventuale domanda di proroga della misura disposta dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2026, corredata di una relazione attestante l'efficacia della misura speciale e il conseguimento dei suoi obiettivi. La relazione valuta inoltre se la proporzione dell'IVA rifletta ancora correttamente la spesa per il carburante per gli autoveicoli aziendali utilizzati a fini privati.».

    Articolo 2

    Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

    Articolo 3

    Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nei confronti dell'Irlanda del Nord, è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2023

    Per il Consiglio

    Il presidente

    P. NAVARRO RÍOS


    (1)   GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

    (2)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/512 del Consiglio del 22 marzo 2021 che autorizza il Regno Unito ad applicare nei confronti dell’Irlanda del Nord una misura speciale di deroga agli articoli 16 e 168 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 103 del 24.3.2021, pag. 4).

    (3)   GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.


    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2907/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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