Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D2416

    Decisione (UE) 2023/2416 del Consiglio, del 24 ottobre 2023, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di terza quota per il 2023

    ST/13955/2023/INIT

    GU L, 2023/2416, 25.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2416/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2416/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2023/2416

    25.10.2023

    DECISIONE (UE) 2023/2416 DEL CONSIGLIO

    del 24 ottobre 2023

    relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di terza quota per il 2023

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’UE (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 3,

    visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11o Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 (2), in particolare l’articolo 19, paragrafo 5,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Conformemente all’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877, la Banca europea per gli investimenti (BEI) deve comunicare alla Commissione le previsioni aggiornate di impegni e di pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

    (2)

    Conformemente all’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1877, la Commissione deve presentare entro il 10 ottobre 2023 una proposta che specifica l’importo della terza quota del contributo per il 2023.

    (3)

    A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi previsti nei precedenti fondi europei di sviluppo. È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la BEI e per la Commissione.

    (4)

    A norma dell’articolo 152 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») deve rimanere parte del Fondo europeo di sviluppo (FES) fino alla chiusura dell’11o FES e di tutti i FES non ancora chiusi. Tuttavia, a norma dell’articolo 153 dell’accordo di recesso, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati da progetti a titolo dell’11o FES, se tali fondi sono stati disimpegnati dopo il 31 dicembre 2020, o di FES precedenti, non deve essere riutilizzata.

    (5)

    La decisione (UE) 2022/2242 del Consiglio (3) fissa l’importo annuo del contributo che le parti del FES sono tenute a versare per il 2023 a 1 800 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI.

    (6)

    Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure da essa previste, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’importo dei contributi che le parti del FES devono versare come terza quota per il 2023 è fissato a 500 000 000 EUR, così ripartiti: 400 000 000 EUR per la Commissione e 100 000 000 EUR per la BEI.

    Articolo 2

    I contributi individuali al FES sono versati alla Commissione europea e alla BEI dalle parti del FES a titolo di terza quota per il 2023, conformemente all’allegato.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Lussemburgo, il 24 ottobre 2023

    Per il Consiglio

    Il presidente

    P. NAVARRO RÍOS


    (1)   GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.

    (2)   GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1.

    (3)  Decisione (UE) 2022/2242 del Consiglio del 14 novembre 2022, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2024, l’importo annuo per il 2023, l’importo della prima quota per il 2023 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2025 e 2026 (GU L 294, del 15.11.2022, pag. 17).


    ALLEGATO

    Terza quota dei contributi del FES per il 2023 (EUR) da versare alla Commissione e alla BEI

    STATI MEMBRI E REGNO UNITO

    Ripartizione 11o FES (%)

    Terza quota 2023 (EUR)

    Totale

    Commissione

    11o FES

    BEI

    11o FES

    BELGIO

    3,24927

    12 997 080

    3 249 270

    16 246 350

    BULGARIA

    0,21853

    874 120

    218 530

    1 092 650

    CECHIA

    0,79745

    3 189 800

    797 450

    3 987 250

    DANIMARCA

    1,98045

    7 921 800

    1 980 450

    9 902 250

    GERMANIA

    20,57980

    82 319 200

    20 579 800

    102 899 000

    ESTONIA

    0,08635

    345 400

    86 350

    431 750

    IRLANDA

    0,94006

    3 760 240

    940 060

    4 700 300

    GRECIA

    1,50735

    6 029 400

    1 507 350

    7 536 750

    SPAGNA

    7,93248

    31 729 920

    7 932 480

    39 662 400

    FRANCIA

    17,81269

    71 250 760

    17 812 690

    89 063 450

    CROAZIA

    0,22518

    900 720

    225 180

    1 125 900

    ITALIA

    12,53009

    50 120 360

    12 530 090

    62 650 450

    CIPRO

    0,11162

    446 480

    111 620

    558 100

    LETTONIA

    0,11612

    464 480

    116 120

    580 600

    LITUANIA

    0,18077

    723 080

    180 770

    903 850

    LUSSEMBURGO

    0,25509

    1 020 360

    255 090

    1 275 450

    UNGHERIA

    0,61456

    2 458 240

    614 560

    3 072 800

    MALTA

    0,03801

    152 040

    38 010

    190 050

    PAESI BASSI

    4,77678

    19 107 120

    4 776 780

    23 883 900

    AUSTRIA

    2,39757

    9 590 280

    2 397 570

    11 987 850

    POLONIA

    2,00734

    8 029 360

    2 007 340

    10 036 700

    PORTOGALLO

    1,19679

    4 787 160

    1 196 790

    5 983 950

    ROMANIA

    0,71815

    2 872 600

    718 150

    3 590 750

    SLOVENIA

    0,22452

    898 080

    224 520

    1 122 600

    SLOVACCHIA

    0,37616

    1 504 640

    376 160

    1 880 800

    FINLANDIA

    1,50909

    6 036 360

    1 509 090

    7 545 450

    SVEZIA

    2,93911

    11 756 440

    2 939 110

    14 695 550

    REGNO UNITO (*1)

    14,67862

    58 714 480

    14 678 620

    73 393 100

    TOTALE UE-27 E REGNO UNITO

    100,00

    400 000 000

    100 000 000

    500 000 000


    (*1)  A norma dell’articolo 153 dell’accordo di recesso, nel marzo 2023 il Regno Unito ha richiesto formalmente che la Commissione rimborsi nel 2023 la sua quota residua della riserva del 10o e dell’11o FES attraverso un calcolo su base netta del contributo residuo del Regno Unito al FES per il 2023 (2a e 3a quota, pari complessivamente a 154,12 milioni di EUR). Di tale calcolo su base netta si deve tenere conto nelle rispettive istruzioni di pagamento.


    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2416/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


    Top