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Document 32023D2377

    Decisione di esecuzione (UE) 2023/2377 della Commissione, del 28 settembre 2023, che non approva la zeolite di argento e di rame come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 4 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

    C/2023/6423

    GU L, 2023/2377, 3.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2377/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2377/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2023/2377

    3.10.2023

    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2377 DELLA COMMISSIONE

    del 28 settembre 2023

    che non approva la zeolite di argento e di rame come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 4 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende la zeolite di argento e di rame (n. CAS: 130328-19-7) per il tipo di prodotto 4.

    (2)

    La Svezia è stata designata come Stato membro relatore. La zeolite di argento e di rame è stata valutata dall'autorità competente della Svezia ("autorità di valutazione competente") ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 4, disinfettanti per il settore dell'alimentazione umana e animale, di cui all'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

    (3)

    Il 12 giugno 2017 l'autorità di valutazione competente ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche ("ECHA") la relazione di valutazione della domanda e le conclusioni della sua valutazione. L'ECHA ha discusso la relazione di valutazione e le conclusioni nel corso di riunioni tecniche.

    (4)

    In conformità all'articolo 75, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, il comitato sui biocidi prepara il parere dell'ECHA in merito alle domande di approvazione dei principi attivi. In conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, in combinato disposto con l'articolo 75, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 3 marzo 2021 il comitato sui biocidi ha adottato il parere dell'ECHA (3), tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

    (5)

    Nel suo parere l'ECHA ha concluso che non è stata dimostrata un'efficacia sufficiente per l'uso che consiste nell'incorporazione del biocida rappresentativo nei materiali a contatto con i prodotti alimentari. Non si prevede pertanto che i biocidi del tipo di prodotto 4 contenenti zeolite di argento e di rame soddisfino il criterio di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 528/2012.

    (6)

    L'ECHA ha inoltre concluso che sono stati individuati rischi inaccettabili per la salute umana derivanti dal consumo di prodotti alimentari che sono stati a contatto con polimeri trattati e che non è stato possibile individuare una misura adeguata di mitigazione del rischio per attenuare tali rischi. Non si prevede pertanto che i biocidi del tipo di prodotto 4 contenenti zeolite di argento e di rame soddisfino il criterio di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 528/2012.

    (7)

    Tenuto conto del parere dell'ECHA, è opportuno non approvare la zeolite di argento e di rame come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 4.

    (8)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La zeolite di argento e di rame (n. CAS: 130328-19-7) non è approvata come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 4.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2023

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

    (2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

    (3)  Parere del comitato sui biocidi relativo alla domanda di approvazione del principio attivo: zeolite di argento e di rame; tipo di prodotto: 4, ECHA/BPC/277/2021, adottato il 3 marzo 2021.


    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2377/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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