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Document 32023D2209
Council Decision (EU) 2023/2209 of 9 October 2023 on the signing, on behalf of the Union, of the Sustainable Investment Facilitation Agreement between the European Union and the Republic of Angola
Decisione (UE) 2023/2209 del Consiglio, del 9 ottobre 2023, relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo sull’agevolazione degli investimenti sostenibili tra l’Unione europea e la Repubblica d’Angola
Decisione (UE) 2023/2209 del Consiglio, del 9 ottobre 2023, relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo sull’agevolazione degli investimenti sostenibili tra l’Unione europea e la Repubblica d’Angola
ST/10940/2023/INIT
GU L, 2023/2209, 17.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2209/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2023/2209 |
17.10.2023 |
DECISIONE (UE) 2023/2209 DEL CONSIGLIO
del 9 ottobre 2023
relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo sull’agevolazione degli investimenti sostenibili tra l’Unione europea e la Repubblica d’Angola
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 maggio 2021 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Angola sull’agevolazione degli investimenti sostenibili. |
(2) |
Il 18 novembre 2022 i negoziati per l’accordo sull’agevolazione degli investimenti sostenibili tra l’Unione europea e la Repubblica d’Angola («accordo») si sono conclusi con esito positivo. |
(3) |
È pertanto opportuno firmare l’accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo sull’agevolazione degli investimenti sostenibili tra l’Unione europea e la Repubblica d’Angola («accordo»), con riserva della sua conclusione (1).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 9 ottobre 2023…
Per il Consiglio
Il presidente
Y. DÍAZ PÉREZ
(1) Il testo dell’accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2209/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)