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Document 32023D1977

    Decisione (UE) 2023/1977 del Consiglio del 18 settembre 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale riguardo alle condizioni di adesione del governo della Bosnia-Erzegovina all'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola

    ST/11909/2023/ADD/1

    GU L 235 del 25.9.2023, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1977/oj

    25.9.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 235/10


    DECISIONE (UE) 2023/1977 DEL CONSIGLIO

    del 18 settembre 2023

    relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale riguardo alle condizioni di adesione del governo della Bosnia-Erzegovina all'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola («accordo») è stato firmato a nome dell'Unione il 18 novembre 2016 in conformità della decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio (1), fatta salva la sua conclusione in una data successiva. L'accordo è entrato in vigore a titolo provvisorio il 1° gennaio 2017, in conformità dell'articolo 31, paragrafo 2, dello stesso.

    (2)

    L'accordo è stato approvato a nome dell'Unione il 17 maggio 2019 mediante decisione (UE) 2019/848 del Consiglio (2).

    (3)

    A norma dell'articolo 29 dell'accordo, il Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale («Consiglio dei membri») deve stabilire le condizioni di adesione di un governo all'accordo.

    (4)

    Il governo della Bosnia-Erzegovina ha presentato domanda formale di adesione all'accordo. Il Consiglio dei membri dovrebbe pertanto essere invitato, in occasione di una sua sessione futura o nell'ambito di una procedura di adozione di decisioni da parte dello stesso Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, a stabilire le condizioni di adesione della Bosnia-Erzegovina per quanto riguarda le sue quote di partecipazione al Consiglio oleicolo internazionale e il termine per il deposito del suo strumento di adesione.

    (5)

    Considerando che la Bosnia-Erzegovina sta sviluppando i settori oleicoli a livello di consumi e intende incrementare la produzione, l'adesione del paese, a determinate condizioni, potrebbe rafforzare il Consiglio oleicolo internazionale, in particolare in riferimento alla normalizzazione delle legislazioni nazionali e internazionali relative alle caratteristiche dei prodotti oleicoli al fine di evitare ostacoli agli scambi.

    (6)

    È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio dei membri, poiché le decisioni che saranno adottate avranno effetti giuridici sull'Unione, incidendo sull'equilibrio decisionale all'interno del Consiglio dei membri nel caso in cui le decisioni non siano adottate per consenso a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale in occasione di una sessione futura dello stesso o nell'ambito di una procedura di adozione di decisioni da parte del Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, per quanto riguarda le condizioni di adesione all'accordo da parte del governo della Bosnia-Erzegovina, figura nell'allegato.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2023

    Per il Consiglio

    Il presidente

    L. PLANAS PUCHADES


    (1)  Decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio, del 10 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (GU L 293 del 28.10.2016, pag. 2).

    (2)  Decisione (UE) 2019/848 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (GU L 139 del 27.5.2019, pag. 1).


    ALLEGATO

    L’Unione sosterrà l’adesione del governo della Bosnia-Erzegovina all’accordo in occasione di una sessione futura del Consiglio dei membri o nell’ambito di una procedura di adozione di decisioni da parte del Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, a condizione che le quote di partecipazione della Bosnia-Erzegovina siano calcolate secondo la formula indicata all’articolo 11 dell’accordo e che il termine per il deposito dello strumento di adesione non sia superiore a 18 mesi dalla data della decisione del Consiglio dei membri. Se il deposito dello strumento sarà ritardato, l’Unione potrà pronunciarsi a favore di una proroga del termine per il deposito dello strumento in decisioni successive adottate dal Consiglio dei membri.


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