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Document 32023D1628

    Decisione di esecuzione (UE) 2023/1628 della Commissione del 10 agosto 2023 che rigetta la domanda di protezione di un nome in quanto indicazione geografica a norma dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [«Лидский квас/Lidski kvas» (IGP)] [notificata con il numero C(2023) 5371] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

    C/2023/5371

    GU L 201 del 11.8.2023, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1628/oj

    11.8.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 201/7


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1628 DELLA COMMISSIONE

    del 10 agosto 2023

    che rigetta la domanda di protezione di un nome in quanto indicazione geografica a norma dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

    [«Лидский квас/Lidski kvas» (IGP)]

    [notificata con il numero C(2023) 5371]

    (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), e in particolare l’articolo 52, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    In conformità dell’articolo 50 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda di registrazione dei nomi «Лидский квас/Lidski kvas» in quanto indicazione geografica protetta (IGP). La domanda si riferisce a una bevanda fermentata prodotta nella città di Lida in Bielorussia ed è stata presentata dalla società per azioni «Lidskoe Pivo» della Bielorussia il 21 luglio 2021 (PGI-BY-02788).

    (2)

    In seguito all’esame, la Commissione ha inviato una lettera per chiedere chiarimenti su alcuni aspetti del fascicolo. In particolare, tenendo conto che l’acqua per la produzione della «Лидский квас/Лiдскi квас» deve provenire da particolari sorgenti situate su terreni di proprietà del richiedente, e la produzione del prodotto viene effettuata secondo una «istruzione tecnica unica e separata», come indicato nel disciplinare di produzione, il cui titolare e unico utilizzatore è il richiedente, al richiedente è stato chiesto di spiegare se è possibile la partecipazione di altri produttori conformemente ai principi del regime delle indicazioni geografiche nell’UE.

    (3)

    La Commissione ha inoltre spiegato che una singola persona fisica o giuridica può essere equiparata a un gruppo, al momento della presentazione di una domanda, qualora sia dimostrato che sono soddisfatte entrambe le condizioni dell’articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012: a) la persona in questione è il solo produttore che desideri presentare una domanda; e b) per quanto riguarda le indicazioni geografiche protette, la zona geografica delimitata possiede caratteristiche che differiscono notevolmente da quelle delle zone limitrofe ovvero le caratteristiche del prodotto sono differenti da quelle dei prodotti delle zone limitrofe. Al richiedente è stato chiesto di fornire tali giustificazioni.

    (4)

    Nella risposta il richiedente ha fornito un Documento unico e un Disciplinare di produzione aggiornati, secondo i quali la società per azioni «Lidskoe Pivo» è l’unico proprietario e gestore dei pozzi che devono essere utilizzati per la produzione di «Лидский квас/Lidski kvas», e l’intero processo di produzione è svolto sul territorio della città di Lida dal richiedente e secondo una «istruzione tecnica unica e separata», il cui titolare e unico utilizzatore è il richiedente.

    (5)

    Sulla scorta delle informazioni fornite, la Commissione ha concluso che la domanda non soddisfa le prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 e, nella lettera di rifiuto, ha comunicato al richiedente che se non saranno pervenute osservazioni entro due mesi dal ricevimento della lettera, intende avviare la procedura per l’adozione di una decisione formale della Commissione che respinga la domanda ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

    (6)

    La Commissione ha tenuto conto del fatto che il sistema delle IG è stato sviluppato e concepito per consentire ai produttori di una determinata zona, il cui prodotto si differenzia da qualsiasi altro prodotto sul mercato per effetto dell’ambiente naturale/sociale in cui è stato prodotto, di proteggere i propri prodotti.

    (7)

    Ha ritenuto che le indicazioni geografiche protette conferiscano, a differenza dei marchi individuali, diritti collettivi e, contrariamente ai marchi di proprietà di titolari chiaramente identificabili, le IG sono considerate di proprietà di una comunità collettiva astratta, che comprende tutti i produttori, attuali o potenziali, che si attengono al relativo disciplinare. Ciò significa che qualsiasi produttore che rispetti le prescrizioni del disciplinare può utilizzare la denominazione protetta.

    (8)

    La Commissione ha concluso che la partecipazione di altri produttori è chiaramente impossibile nel caso della «Лидский квас/Lidski kvas», nel quale il richiedente è l’unico proprietario e gestore dei pozzi che devono essere utilizzati per la produzione del prodotto in questione.

    (9)

    La Commissione ha inoltre tenuto conto del fatto che il proprietario e unico utilizzatore della «istruzione tecnica unica e separata» in base alla quale il prodotto viene realizzato, è il richiedente. Le caratteristiche del prodotto non sono pertanto attribuibili alla sua origine geografica, come richiesto dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, bensì a un «metodo di produzione speciale», come descritto dal richiedente, che è in suo esclusivo possesso. Le tecniche di produzione sono descritte in modo generico, menzionando un mero elenco delle fasi di produzione, senza fornire alcun dettaglio che consenta la partecipazione di altri potenziali produttori.

    (10)

    Inoltre l’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede che le domande di protezione delle IG siano presentate, di norma, da gruppi di produttori. Solo se sono soddisfatte le condizioni aggiuntive dell’articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, un singolo produttore può richiedere tale protezione. La Commissione ha rilevato che il richiedente non ha fornito alcuna giustificazione al riguardo.

    (11)

    Il richiedente non ha risposto alla lettera di rifiuto inviata dalla Commissione entro il termine stabilito.

    (12)

    Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene che la domanda di registrazione della «Лидский квас/Lidski kvas» in quanto IGP non soddisfi le prescrizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012, vale a dire l’articolo 5, paragrafo 2, e l’articolo 49, paragrafo 1, del medesimo.

    (13)

    La domanda di protezione del nome «Лидский квас/Lidski kvas» in quanto indicazione geografica protetta deve pertanto essere rigettata.

    (14)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La domanda di registrazione del nome «Лидский квас/Lidski kvas» è rigettata.

    Articolo 2

    Il legale rappresentante del richiedente è destinatario della presente decisione:

    EUROMARKPAT GERMANY

    v.Füner Ebbinghaus Finck Hano

    European Patent, Trademark and Design Attorneys

    Mariahilfplatz 3

    81541 München

    DEUTSCHLAND

    Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2023

    Per la Commissione

    Janusz WOJCIECHOWSKI

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


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