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Document 32023D1553

    Decisione di esecuzione (UE) 2023/1553 del Consiglio del 25 luglio 2023 che autorizza la Romania a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

    ST/11330/2023/INIT

    GU L 188 del 27.7.2023, p. 48–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1553/oj

    27.7.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 188/48


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1553 DEL CONSIGLIO

    del 25 luglio 2023

    che autorizza la Romania a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con lettera protocollata dalla Commissione il 14 gennaio 2022 la Romania ha chiesto un’autorizzazione ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 178, 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE al fine di introdurre la fatturazione elettronica obbligatoria per tutte le operazioni effettuate tra soggetti passivi stabiliti sul territorio nazionale («misura speciale»). La misura speciale è stata richiesta per il periodo dal 1o luglio 2022 al 31 dicembre 2025.

    (2)

    Con lettera protocollata dalla Commissione il 30 settembre 2022 la Romania ha informato la Commissione che la deroga richiesta all’articolo 178 della direttiva 2006/112/CE non era più necessaria. La Romania ha inoltre chiesto che l’autorizzazione sia concessa per il periodo compreso fra il 1o gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, anziché per il periodo richiesto inizialmente.

    (3)

    Conformemente all’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso agli altri Stati membri la domanda presentata dalla Romania con lettere dell’8 dicembre 2022. Con lettera del 9 dicembre 2022 la Commissione ha comunicato alla Romania che disponeva di tutti i dati necessari per la valutazione della domanda.

    (4)

    La Romania sostiene che la fatturazione elettronica obbligatoria fra soggetti passivi stabiliti in Romania, abbinata all’obbligo di comunicare i dati in merito a tali operazioni alle autorità fiscali, sarebbe vantaggiosa nella lotta alle frodi e all’evasione dell’IVA. Ciò consentirebbe alle autorità fiscali di verificare tempestivamente e automaticamente la coerenza fra l’IVA dichiarata e l’IVA dovuta. Tale verifica automatica migliorerebbe notevolmente le capacità analitiche delle autorità fiscali nazionali. L’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria costituirebbe inoltre uno strumento efficace per il tracciamento in tempo reale delle catene di frode all’IVA, consentendo alle autorità fiscali di adottare azioni immediate per individuare e bloccare i soggetti passivi dalla partecipazione a tali attività fraudolente.

    (5)

    La Romania ritiene che l’introduzione della misura speciale sarebbe altresì vantaggiosa per i soggetti passivi attraverso la digitalizzazione della fatturazione e la riduzione dei loro oneri amministrativi, garantendo nel contempo un ambiente caratterizzato da una concorrenza leale per i soggetti passivi. La digitalizzazione della fatturazione comporterà pagamenti più rapidi, risparmi sui costi di trasmissione e un’elaborazione rapida e a basso costo dei dati di fatturazione con spese di archiviazione ridotte per i soggetti passivi. L’introduzione della misura speciale comporterebbe inoltre la soppressione del vigente obbligo di comunicare le informazioni in merito alle forniture nazionali, riducendo gli oneri amministrativi per i soggetti passivi.

    (6)

    L’8 dicembre 2022 la Commissione ha adottato la proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l’era digitale. La Commissione propone di modificare l’articolo 218 e di sopprimere l’articolo 232 della direttiva 2006/112/CE. È pertanto possibile che sia adottata una direttiva volta a modificare tali articoli, la quale consentirebbe agli Stati membri di attuare la fatturazione elettronica obbligatoria ed eliminare la necessità di richiedere ulteriori misure speciali di deroga alla direttiva 2006/112/CE. Pertanto, a decorrere dalla data alla quale gli Stati membri sarebbero tenuti ad applicare le disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva volta a modificare tali articoli, la presente decisione dovrebbe cessare di applicarsi.

    (7)

    Data l’estensione dell’ambito di applicazione e la novità della misura speciale, è importante valutarne l’impatto sulla lotta alla frode e all’evasione dell’IVA nonché sui soggetti passivi. La Romania, se ritiene necessario prorogare la misura speciale, insieme alla domanda di proroga dovrebbe pertanto presentare alla Commissione una relazione contenente la valutazione dell’efficacia della misura nella lotta alla frode e all’evasione dell’IVA e nella semplificazione della riscossione dell’imposta.

    (8)

    La misura speciale non dovrebbe incidere sul diritto dei consumatori di ricevere fatture in formato cartaceo nel caso di operazioni intracomunitarie.

    (9)

    La misura speciale dovrebbe essere limitata nel tempo in modo da poter valutare se sia idonea ed efficace rispetto agli obiettivi.

    (10)

    La misura speciale è proporzionata agli obiettivi perseguiti in quanto è limitata nel tempo e nella portata. Inoltre la misura speciale non comporta il rischio che la frode si sposti in altri settori o in altri Stati membri.

    (11)

    La misura speciale non inciderà sull’importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    In deroga all’articolo 218 della direttiva 2006/112/CE, la Romania è autorizzata ad accettare soltanto le fatture emesse da soggetti passivi stabiliti nel territorio rumeno sotto forma di documenti o messaggi in formato elettronico.

    Articolo 2

    In deroga all’articolo 232 della direttiva 2006/112/CE, la Romania è autorizzata a disporre che l’uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti nel territorio nazionale non sia subordinato all’accordo del destinatario stabilito nel medesimo territorio.

    Articolo 3

    La Romania notifica alla Commissione le misure nazionali di esecuzione delle misure speciali di cui agli articoli 1 e 2.

    Articolo 4

    1.   Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

    2.   La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2024 fino alla prima delle due date seguenti:

    a)

    31 dicembre 2026; o

    b)

    la data a decorrere dalla quale gli Stati membri devono applicare le disposizioni nazionali che sono tenuti ad adottare qualora sia adottata una direttiva che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l’era digitale, in particolare i relativi articoli 218 e 232.

    3.   Se ritiene necessaria una proroga della misura speciale di cui all’articolo 1 e all’articolo 2, la Romania presenta alla Commissione una richiesta di proroga corredata di una relazione che valuta in che misura le misure nazionali di cui all’articolo 3 sono risultate efficaci ai fini della lotta alla frode e all’evasione dell’IVA e della semplificazione della riscossione dell’imposta. Tale relazione valuta altresì l’incidenza di tali misure sui soggetti passivi e, in particolare, se tali misure aumentino gli oneri amministrativi e i costi che ne derivano.

    Articolo 5

    La Romania è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2023

    Per il Consiglio

    Il presidente

    L. PLANAS PUCHADES


    (1)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.


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