EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D1307

Decisione (UE) 2023/1307 del Consiglio del 26 giugno 2023 relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare, a titolo di seconda frazione per il 2023

ST/10612/2023/INIT

GU L 161 del 27.6.2023, p. 77–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1307/oj

27.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 161/77


DECISIONE (UE) 2023/1307 DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2023

relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare, a titolo di seconda frazione per il 2023

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’UE (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11° Fondo europeo di sviluppo, e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 (2), in particolare l’articolo 19, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877, la Banca europea per gli investimenti (BEI) comunica alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

(2)

Conformemente all’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1877, la Commissione deve presentare entro il 15 giugno 2023 una proposta che fissa l’importo della seconda frazione del contributo per il 2023.

(3)

A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi stabiliti per i precedenti fondi europei di sviluppo (FES). È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la BEI e per la Commissione.

(4)

A norma dell’articolo 152 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») deve rimanere parte del FES fino alla chiusura dell’11° FES e di tutti i FES non ancora chiusi. Tuttavia, a norma dell’articolo 153 dell’accordo di recesso, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati da progetti a titolo dell’11° FES, se tali fondi sono stati disimpegnati dopo il 31 dicembre 2020, o di FES precedenti non deve essere riutilizzata.

(5)

La decisione (UE) 2022/2242 del Consiglio (3) fissa l’importo annuo dei contributi che le parti del FES sono tenute a versare per il 2023 a 1 800 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI.

(6)

Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure da essa previste, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’importo dei contributi che le parti del FES devono versare come seconda frazione per il 2023 è fissato a 750 000 000 EUR, così ripartiti: 650 000 000 EUR per la Commissione e 100 000 000 EUR per la BEI.

Articolo 2

I contributi individuali al FES sono versati alla Commissione e alla BEI dalle parti del FES a titolo di seconda frazione per il 2023, conformemente all’allegato.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 26 giugno 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.

(2)  GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1.

(3)  Decisione (UE) 2022/2242 del Consiglio, del 14 novembre 2022, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2024, l’importo annuo per il 2023, l’importo della prima quota per il 2023 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2025 e 2026 (GU L 294 del 15.11.2022, pag. 17).


ALLEGATO

SECONDA FRAZIONE DEI CONTRIBUTI DEL FES PER IL 2023 (EUR) DA VERSARE ALLA COMMISSIONE E ALLA BEI

STATI MEMBRI E REGNO UNITO

Ripartizione 11° FES (%)

Seconda frazione 2023 (EUR)

Totale

Commissione

BEI

11° FES

11° FES

BELGIO

3,24927

21 120 255

3 249 270

24 369 525

BULGARIA

0,21853

1 420 445

218 530

1 638 975

CECHIA

0,79745

5 183 425

797 450

5 980 875

DANIMARCA

1,98045

12 872 925

1 980 450

14 853 375

GERMANIA

20,57980

133 768 700

20 579 800

154 348 500

ESTONIA

0,08635

561 275

86 350

647 625

IRLANDA

0,94006

6 110 390

940 060

7 050 450

GRECIA

1,50735

9 797 775

1 507 350

11 305 125

SPAGNA

7,93248

51 561 120

7 932 480

59 493 600

FRANCIA

17,81269

115 782 485

17 812 690

133 595 175

CROAZIA

0,22518

1 463 670

225 180

1 688 850

ITALIA

12,53009

81 445 585

12 530 090

93 975 675

CIPRO

0,11162

725 530

111 620

837 150

LETTONIA

0,11612

754 780

116 120

870 900

LITUANIA

0,18077

1 175 005

180 770

1 355 775

LUSSEMBURGO

0,25509

1 658 085

255 090

1 913 175

UNGHERIA

0,61456

3 994 640

614 560

4 609 200

MALTA

0,03801

247 065

38 010

285 075

PAESI BASSI

4,77678

31 049 070

4 776 780

35 825 850

AUSTRIA

2,39757

15 584 205

2 397 570

17 981 775

POLONIA

2,00734

13 047 710

2 007 340

15 055 050

PORTOGALLO

1,19679

7 779 135

1 196 790

8 975 925

ROMANIA

0,71815

4 667 975

718 150

5 386 125

SLOVENIA

0,22452

1 459 380

224 520

1 683 900

SLOVACCHIA

0,37616

2 445 040

376 160

2 821 200

FINLANDIA

1,50909

9 809 085

1 509 090

11 318 175

SVEZIA

2,93911

19 104 215

2 939 110

22 043 325

REGNO UNITO (*1)

14,67862

95 411 030  (*1)

14 678 620

110 089 650  (*1)

TOTALE UE-27 E REGNO UNITO

100,00

650 000 000

100 000 000

750 000 000


(*1)  A norma dell’articolo 153 dell’accordo di recesso, nel marzo 2023 il Regno Unito ha richiesto formalmente che la Commissione rimborsi nel 2023 la sua quota residua della riserva del 10° e dell’11° FES attraverso un calcolo su base netta del contributo residuo del Regno Unito al FES per il 2023 (2a e 3a frazione, pari complessivamente a 154,12 milioni di EUR). Tale calcolo su base netta sarà rispecchiato nelle rispettive istruzioni di pagamento.


Top