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Document 32023D1209

    Decisione di esecuzione (EU) 2023/1209 della Commissione del 21 giugno 2023 che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DP4114 x MON89034 x MON87411 x DAS-40278-9 e delle relative sottocombinazioni DAS-40278-9 x DP4114 x MON 87411, MON 89034 x DP4114 x MON 87411, MON 89034 x DAS-40278-9 x MON 87411, MON 89034 x DAS-40278-9 x DP4114, DP4114 x MON 87411, DAS-40278-9 x MON 87411, DAS-40278-9 x DP4114, MON 89034 x DP4114, in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2023) 3937] (I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2023/3937

    GU L 159 del 22.6.2023, p. 87–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1209/oj

    22.6.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 159/87


    DECISIONE DI ESECUZIONE (EU) 2023/1209 DELLA COMMISSIONE

    del 21 giugno 2023

    che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DP4114 x MON89034 x MON87411 x DAS-40278-9 e delle relative sottocombinazioni DAS-40278-9 x DP4114 x MON 87411, MON 89034 x DP4114 x MON 87411, MON 89034 x DAS-40278-9 x MON 87411, MON 89034 x DAS-40278-9 x DP4114, DP4114 x MON 87411, DAS-40278-9 x MON 87411, DAS-40278-9 x DP4114, MON 89034 x DP4114, in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

    [notificata con il numero C(2023) 3937]

    (I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3, e l’articolo 19, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 9 dicembre 2020 Pioneer Overseas Corporation, con sede in Belgio, ha presentato all’autorità nazionale competente dei Paesi Bassi, per conto di Pioneer Hi-Bred International, Inc., con sede negli Stati Uniti, e conformemente agli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda relativa all’immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DP4114 x MON89034 x MON87411 x DAS-40278-9 («domanda»). La domanda riguardava anche l’immissione in commercio di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato DP4114 x MON89034 x MON87411 x DAS-40278-9 per usi diversi dagli alimenti e dai mangimi, ad eccezione della coltivazione.

    (2)

    La domanda riguardava inoltre l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da dieci sottocombinazioni dei singoli eventi di trasformazione che costituiscono il granturco geneticamente modificato DP4114 x MON89034 x MON87411 x DAS-40278-9. Due sottocombinazioni incluse nella domanda, MON 89034 x MON 87411 e MON 89034 x DAS-40278-9 sono già state autorizzate rispettivamente con le decisioni di esecuzione (UE) 2021/65 (2) e (UE) 2019/2086 (3) della Commissione.

    (3)

    La presente decisione riguarda il granturco DP4114 x MON89034 x MON87411 x DAS-40278-9 e tutte le sottocombinazioni non autorizzate dei singoli eventi di trasformazione che costituiscono tale granturco: DAS-40278-9 x DP4114 x MON 87411, MON 89034 x DP4114 x MON 87411, MON 89034 x DAS-40278-9 x MON 87411, MON 89034 x DAS-40278-9 x DP4114, DP4114 x MON 87411, DAS-40278-9 x MON 87411, DAS-40278-9 x DP4114, MON 89034 x DP4114.

    (4)

    Conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, e all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003 la domanda comprendeva le informazioni e conclusioni sulla valutazione del rischio effettuata conformemente ai principi di cui all’allegato II della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Essa comprendeva inoltre le informazioni richieste negli allegati III e IV di tale direttiva nonché un piano di monitoraggio degli effetti ambientali conformemente all’allegato VII della medesima direttiva.

    (5)

    Il 9 novembre 2022 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha espresso un parere scientifico (5) favorevole conformemente agli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003. L’Autorità ha concluso che il granturco geneticamente modificato DP4114 x MON89034 x MON87411 x DAS-40278-9 e le relative sottocombinazioni, come descritti nella domanda, sono sicuri quanto la loro versione tradizionale e le varietà di riferimento non geneticamente modificate sottoposte a test per quanto riguarda i potenziali effetti sulla salute umana e animale e sull’ambiente. L’Autorità ha inoltre concluso che il consumo di granturco geneticamente modificato DP4114 x MON89034 x MON87411 x DAS-40278-9 e delle relative sottocombinazioni non costituisce una preoccupazione sul piano nutrizionale.

    (6)

    Nel suo parere l’Autorità ha preso in considerazione tutte le domande e le preoccupazioni sollevate dagli Stati membri nell’ambito della consultazione delle autorità nazionali competenti, come previsto all’articolo 6, paragrafo 4, e all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1829/2003.

    (7)

    L’Autorità ha inoltre concluso che il piano di monitoraggio degli effetti ambientali presentato dal richiedente, consistente in un piano generale di sorveglianza, è conforme agli usi cui sono destinati i prodotti.

    (8)

    Tenendo conto di tali conclusioni, è opportuno autorizzare, per gli usi elencati nella domanda, l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granoturco geneticamente modificato DP4114 x MON89034 x MON87411 x DAS-40278-9 e delle relative sottocombinazioni DAS-40278-9 x DP4114 x MON 87411, MON 89034 x DP4114 x MON 87411, MON 89034 x DAS-40278-9 x MON 87411, MON 89034 x DAS-40278-9 x DP4114, DP4114 x MON 87411, DAS-40278-9 x MON 87411, DAS-40278-9 x DP4114, MON 89034 x DP4114.

    (9)

    Con lettera del 24 gennaio 2022 Pioneer Hi-Bred International, Inc. ha chiesto alla Commissione di trasferire a Corteva Agriscience LLC, con sede negli Stati Uniti, i diritti e gli obblighi di Pioneer Hi-Bred International, Inc. riguardanti tutte le domande pendenti per i prodotti geneticamente modificati. Corteva Agriscience LLC ha confermato il proprio accordo alla modifica del titolare dell’autorizzazione proposta da Pioneer Hi-Bred International, Inc. Corteva Agriscience LLC è rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium B.V., con sede in Belgio.

    (10)

    In conformità al regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione (6) è opportuno assegnare un identificatore unico al granturco geneticamente modificato DP4114 x MON89034 x MON87411 x DAS-40278-9 e a ciascuna delle sue sottocombinazioni DAS-40278-9 x DP4114 x MON 87411, MON 89034 x DP4114 x MON 87411, MON 89034 x DAS-40278-9 x MON 87411, MON 89034 x DAS-40278-9 x DP4114, DP4114 x MON 87411, DAS-40278-9 x MON 87411, DAS-40278-9 x DP4114, MON 89034 x DP4114.

    (11)

    Per i prodotti oggetto della presente decisione non risultano necessari requisiti specifici in materia di etichettatura diversi da quelli di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 e all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Tuttavia, al fine di garantire che l’uso di tali prodotti rimanga entro i limiti dell’autorizzazione rilasciata con la presente decisione, sull’etichettatura di tali prodotti, ad eccezione degli alimenti e degli ingredienti alimentari, dovrebbe figurare una dicitura che indichi chiaramente che essi non sono destinati alla coltivazione.

    (12)

    Il titolare dell’autorizzazione dovrebbe presentare relazioni annuali sull’attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio degli effetti ambientali. Tali risultati dovrebbero essere presentati conformemente ai requisiti stabiliti dalla decisione 2009/770/CE della Commissione (8).

    (13)

    Il parere dell’Autorità non giustifica l’imposizione di ulteriori condizioni specifiche o restrizioni all’immissione in commercio, all’uso e alla manipolazione, o per la tutela di particolari ecosistemi/ambienti o aree geografiche, secondo quanto disposto dall’articolo 6, paragrafo 5, lettera e), e dall’articolo 18, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (CE) n. 1829/2003.

    (14)

    Tutte le informazioni pertinenti relative all’autorizzazione dei prodotti oggetto della presente decisione dovrebbero essere iscritte nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003.

    (15)

    La presente decisione deve essere notificata alle parti del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica attraverso il centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing-House) in conformità all’articolo 9, paragrafo 1, e dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

    (16)

    Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. Il presente atto di esecuzione è stato ritenuto necessario e il presidente lo ha sottoposto al comitato di appello per una nuova delibera. Il comitato di appello non ha espresso alcun parere,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Organismo geneticamente modificato e identificatori unici

    Al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.), come specificato nell’allegato, lettera b), della presente decisione, sono assegnati i seguenti identificatori unici, conformemente al regolamento (CE) n. 65/2004:

    a)

    l’identificatore unico DP-ØØ4114-3 x MON-89Ø34-3 x MON-87411-9 x DAS-4Ø278-9 per il granturco geneticamente modificato DP4114 x MON89034 x MON87411 x DAS-40278-9;

    b)

    l’identificatore unico DAS-4Ø278-9 x DP-ØØ4114-3 x MON-87411-9 per il granturco geneticamente modificato DAS-40278-9 x DP4114 x MON 87411;

    c)

    l’identificatore unico MON-89Ø34-3 x DP-ØØ4114-3 x MON-87411-9 per il granturco geneticamente modificato MON 89034 x DP4114 x MON 87411;

    d)

    l’identificatore unico MON-89Ø34-3 x DAS-4Ø278-9 x MON-87411-9 per il granturco geneticamente modificato MON 89034 x DAS-40278-9 x MON 87411;

    e)

    l’identificatore unico MON-89Ø34-3 x DAS-4Ø278-9 x DP-ØØ4114-3 per il granturco geneticamente modificato MON 89034 x DAS-40278-9 x DP4114;

    f)

    l’identificatore unico DP-ØØ4114-3 x MON-87411-9 per il granturco geneticamente modificato DP4114 x MON 87411;

    g)

    l’identificatore unico DAS-4Ø278-9 x MON-87411-9 per il granturco geneticamente modificato DAS-40278-9 x MON 87411;

    h)

    l’identificatore unico DAS-4Ø278-9 x DP-ØØ4114-3 per il granturco geneticamente modificato DAS-40278-9 x DP4114;

    i)

    l’identificatore unico MON-89Ø34-3 x DP-ØØ4114-3 per il granturco geneticamente modificato 89034 x DP4114.

    Articolo 2

    Autorizzazione

    I seguenti prodotti sono autorizzati ai fini dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione:

    a)

    alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato e relative sottocombinazioni di cui all’articolo 1;

    b)

    mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato e relative sottocombinazioni di cui all’articolo 1;

    c)

    prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato e relative sottocombinazioni di cui all’articolo 1 per usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.

    Articolo 3

    Etichettatura

    1.   Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il nome dell’organismo è «granturco».

    2.   La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta dei prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato e delle relative sottocombinazioni di cui all’articolo 1, ad eccezione dei prodotti di cui all’articolo 2, lettera a), e nei documenti che li accompagnano.

    Articolo 4

    Metodo di rilevamento

    Per il rilevamento del granturco geneticamente modificato e delle relative sottocombinazioni di cui all’articolo 1 si applica il metodo indicato alla lettera d) dell’allegato.

    Articolo 5

    Monitoraggio degli effetti ambientali

    1.   Il titolare dell’autorizzazione provvede affinché sia avviato e attuato il piano di monitoraggio degli effetti ambientali di cui alla lettera h) dell’allegato.

    2.   Il titolare dell’autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sull’attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio, conformemente al formulario riportato nella decisione 2009/770/CE.

    Articolo 6

    Registro comunitario

    Le informazioni indicate nell’allegato sono inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003.

    Articolo 7

    Titolare dell’autorizzazione

    Il titolare dell’autorizzazione è Corteva Agriscience LLC, rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium B.V.

    Articolo 8

    Validità

    La presente decisione si applica per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di notifica.

    Articolo 9

    Destinatario

    Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium B.V., Rue Montoyer 25, 1000 Bruxelles, Belgio, è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2023

    Per la Commissione

    Stella KYRIAKIDES

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

    (2)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/65 della Commissione, del 22 gennaio 2021, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 e dal granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 e MON 87411 a norma al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 26 del 26.1.2021, pag. 37).

    (3)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/2086 della Commissione, del 28 novembre 2019, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro dei singoli eventi MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 e DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 6.12.2019, pag. 87).

    (4)  Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).

    (5)  Gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sugli organismi geneticamente modificati (OGM), 2022. Parere scientifico sulla valutazione del granturco geneticamente modificato DP4114 × MON 89034 × MON 87411 × DAS-40278-9 e sottocombinazioni, a fini di alimentazione umana e animale, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003) (domanda EFSA-GMO-NL-2020-171). EFSA Journal 2022; 20(11):7619, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7619.

    (6)  Regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l’assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati (GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5).

    (7)  Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).

    (8)  Decisione 2009/770/CE della Commissione, del 13 ottobre 2009, che istituisce formulari standard per la comunicazione dei risultati del monitoraggio dell’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, come prodotti o all’interno di prodotti, ai fini della loro immissione sul mercato, ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 275 del 21.10.2009, pag. 9).

    (9)  Regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati (GU L 287 del 5.11.2003, pag. 1).


    ALLEGATO

    a)   Richiedente e titolare dell’autorizzazione

    Nome

    :

    Corteva Agriscience LLC

    Indirizzo

    :

    9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Stati Uniti

    rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium BV, Rue Montoyer 25, 1000 Bruxelles, Belgio

    b)   Designazione e specifica dei prodotti

    1)

    alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato di cui alla lettera e);

    2)

    mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato di cui alla lettera e);

    3)

    prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato di cui alla lettera e); per usi diversi da quelli indicati ai punti 1) e 2), ad eccezione della coltivazione.

    Il granturco geneticamente modificato DP-ØØ4114-3 esprime i geni cry1F, cry34Ab1 e cry35Ab1, che conferiscono protezione da determinate specie di lepidotteri e coleotteri nocivi, e il gene pat, che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di ammonio glufosinato.

    Il granturco geneticamente modificato MON-89Ø34-3 esprime i geni cry1 A.105 e cry2Ab2, che conferiscono protezione da determinate specie di lepidotteri nocivi.

    Il granturco geneticamente modificato MON-87411-9 esprime il gene dvSnf7 dsRNA, che conferisce protezione contro la diabrotica del mais, il gene cry3Bb1, che conferisce protezione da determinate specie di coleotteri nocivi, e la proteina CP4 EPSPS, che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di glifosato.

    Il granturco geneticamente modificato DAS-4Ø278-9 esprime il gene aad-1, che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di acido 2, 4 diclorofenossiacetico (2,4-D) e di arilossifenossipropionato (AOPP).

    c)   Etichettatura

    1)

    Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 e all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell’organismo» è «granturco»;

    2)

    la dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta dei prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato di cui alla lettera e), ad eccezione dei prodotti di cui alla lettera b), punto 1), e nei documenti che li accompagnano.

    d)   Metodo di rilevamento

    1)

    I metodi quantitativi di rilevamento evento-specifici basati sulla PCR sono quelli convalidati individualmente per gli eventi del granturco geneticamente modificato DP-ØØ4114-3, MON-89Ø34-3, MON-87411-9, DAS-4Ø278-9 e ulteriormente verificati nel granturco DP-ØØ4114-3 x MON-89Ø34-3 x MON-87411-9 x DAS-4Ø278-9;

    2)

    convalidato dal laboratorio di riferimento dell’UE istituito con regolamento (CE) n. 1829/2003, pubblicato all’indirizzo http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx;

    3)

    materiale di riferimento: AOCS 0906-E2 (per MON-89Ø34-3) e AOCS 0215-B (per MON-87411-9), accessibili tramite la American Oil Chemists Society all’indirizzo https://www.aocs.org/crm#maize; ERM®-BF439 a-e (per DP-ØØ4114-3) ed ERM®-BF433 a-d (per DAS-4Ø278-9), accessibili tramite il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea all’indirizzo https://crm.jrc.ec.europa.eu/.

    e)   Identificatore unico

     

    DP-ØØ4114-3 x MON-89Ø34-3 x MON-87411-9 x DAS-4Ø278-9;

     

    DAS-4Ø278-9 x DP-ØØ4114-3 x MON-87411-9;

     

    MON-89Ø34-3 x DP-ØØ4114-3 x MON-87411-9;

     

    MON-89Ø34-3 x DAS-4Ø278-9 x MON-87411-9;

     

    MON-89Ø34-3 x DAS-4Ø278-9 x DP-ØØ4114-3;

     

    DP-ØØ4114-3 x MON-87411-9;

     

    DAS-4Ø278-9 x MON-87411-9;

     

    DAS-4Ø278-9 x DP-ØØ4114-3;

     

    MON-89Ø34-3 x DP-ØØ4114-3.

    f)   Informazioni richieste a norma dell’allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica

    [Centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing-House), numero di registro: [pubblicato alla notifica nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati].

    g)   Condizioni o restrizioni per l’immissione in commercio, l’utilizzo o la manipolazione dei prodotti

    Non applicabile.

    h)   Piano di monitoraggio degli effetti ambientali

    Piano di monitoraggio degli effetti ambientali conformemente all’allegato VII della direttiva 2001/18/CE.

    [Link: piano pubblicato nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati]

    i)   Requisiti relativi al monitoraggio successivo all’immissione in commercio dell’utilizzo degli alimenti destinati al consumo umano

    Non applicabile.

    Nota:

    in futuro potrà essere necessario modificare i link ai documenti pertinenti. Tali modifiche saranno rese pubbliche mediante aggiornamento del registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.

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