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Document 32023D1138
Council Decision (CFSP) 2023/1138 of 8 June 2023 amending Decision (CFSP) 2016/1693 concerning restrictive measures against ISIL (Da’esh) and Al-Qaeda and persons, groups, undertakings and entities associated with them
Decisione (PESC) 2023/1138 del Consiglio dell’8 giugno 2023 che modifica la decisione (PESC) 2016/1693 concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Da'esh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati
Decisione (PESC) 2023/1138 del Consiglio dell’8 giugno 2023 che modifica la decisione (PESC) 2016/1693 concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Da'esh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati
ST/8298/2023/INIT
GU L 149 del 9.6.2023, p. 89–90
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
9.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 149/89 |
DECISIONE (PESC) 2023/1138 DEL CONSIGLIO
dell’8 giugno 2023
che modifica la decisione (PESC) 2016/1693 concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Da'esh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 20 settembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/1693 (1) . |
(2) |
Il 26 aprile 2023 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma delle risoluzioni 1267(1999), 1989(2011) e 2253(2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiunto due persone all'elenco delle persone ed entità oggetto di misure restrittive. |
(3) |
Il 3 maggio 2023 tali persone sono state aggiunte all'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio (2) . |
(4) |
Poiché una di tali persone era già stata designata a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, e articolo 3, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2016/1693, tale persona dovrebbe essere rimossa dall'allegato della decisione. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/1693, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione (PESC) 2016/1693 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, l’8 giugno 2023
Per il Consiglio
Il presidente
M. MALMER STENERGARD
(1) Decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio, del 20 settembre 2016, concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Da'esh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati e che abroga la posizione comune 2002/402/PESC (GU L 255 del 21.9.2016, pag. 25).
(2) Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9).
ALLEGATO
La voce seguente è soppressa dall'allegato della decisione (PESC) 2016/1693, rubrica «A. Persone di cui agli articoli 2 e 3»:
«9. |
Sultan Aziz AZAM (alias Aziz Azam, Sultan Aziz, Sultan Azziz Azzam, Sultan Aziz Ezzam); data di nascita: 1985; luogo di nascita: Afghanistan; cittadinanza: afghana.» |