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Document 32023D1086
Commission Implementing Decision (EU) 2023/1086 of 2 June 2023 postponing the expiry date of the approval of metofluthrin for use in biocidal products of product-type 18 in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Decisione di esecuzione (UE) 2023/1086 della Commissione del 2 giugno 2023 che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del metofluthrin ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Decisione di esecuzione (UE) 2023/1086 della Commissione del 2 giugno 2023 che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del metofluthrin ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2023/3480
GU L 144 del 5.6.2023, p. 96–97
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2024
5.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 144/96 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1086 DELLA COMMISSIONE
del 2 giugno 2023
che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del metofluthrin ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,
previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,
considerando quanto segue:
(1) |
Il metofluthrin è stato iscritto nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18. A norma dell'articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, esso era pertanto considerato approvato fino al 30 aprile 2021, ai sensi del medesimo regolamento, fatti salvi i requisiti di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE. |
(2) |
Il 25 ottobre 2019 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione del metofluthrin ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (la "domanda"), in conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(3) |
Il 15 ottobre 2020 l'autorità di valutazione competente dell'Irlanda ha informato la Commissione della propria decisione, adottata a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo cui era necessaria una valutazione completa della domanda. A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, l'autorità di valutazione competente è tenuta a svolgere una valutazione completa della domanda entro 365 giorni dalla sua convalida. |
(4) |
L'autorità di valutazione competente può, se del caso, esigere che il richiedente fornisca dati sufficienti per effettuare la valutazione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. In tal caso il termine di 365 giorni è sospeso per un periodo che non può superare complessivamente 180 giorni, a meno che una sospensione di durata maggiore sia giustificata dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali. |
(5) |
Entro 270 giorni dalla ricezione della raccomandazione dell'autorità di valutazione competente, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche ("Agenzia") prepara un parere sul rinnovo dell'approvazione del principio attivo e lo trasmette alla Commissione, in conformità all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(6) |
A norma della decisione di esecuzione (UE) 2021/327 (3) della Commissione, la data di scadenza dell'approvazione del metofluthrin ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 è stata posticipata al 31 ottobre 2023 al fine di concedere tempo sufficiente a consentire l'esame della domanda. |
(7) |
Il 2 febbraio 2023 l'autorità competente ha comunicato alla Commissione che la valutazione sarà posticipata per esaminare i dati supplementari richiesti al richiedente. L’autorità di valutazione competente prevede di presentare all'Agenzia la relazione di valutazione del rinnovo nel corso del quarto trimestre del 2023. |
(8) |
Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l'approvazione scada prima che sia stata adottata una decisione in merito al suo rinnovo. È pertanto opportuno posticipare la data di scadenza dell'approvazione per un periodo di tempo sufficiente a consentire l'esame della domanda. Considerati i termini previsti per la valutazione da parte dell’autorità di valutazione competente, per la preparazione e la trasmissione del parere da parte dell'Agenzia, e il tempo necessario alla Commissione per decidere se l'approvazione del metofluthrin ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 possa essere rinnovata, è opportuno posticipare la data di scadenza al 31 ottobre 2024. |
(9) |
Dopo il posticipo della data di scadenza dell'approvazione, il metofluthrin rimane approvato ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 alle condizioni di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La data di scadenza dell'approvazione del metofluthrin ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/327 è posticipata al 31 ottobre 2024.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2021/327 della Commissione, del 23 febbraio 2021, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del metofluthrin ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 64 del 24.2.2021, pag. 10).