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Document 32023D0925

    Decisione (UE) 2023/925 del Consiglio del 24 aprile 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica degli allegati II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e XIII (Trasporti) dell’accordo SEE (Regolamento AESA) (Testo rilevante ai fini del SEE)

    ST/7360/2023/INIT

    GU L 123 del 8.5.2023, p. 13–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/925/oj

    8.5.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 123/13


    DECISIONE (UE) 2023/925 DEL CONSIGLIO

    del 24 aprile 2023

    relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica degli allegati II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e XIII (Trasporti) dell’accordo SEE (Regolamento AESA)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

    visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

    (2)

    A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l’altro, gli allegati II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e XIII (Trasporti) dello stesso.

    (3)

    È opportuno integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

    (4)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e XIII (Trasporti) dell’accordo SEE.

    (5)

    La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica degli allegati II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e XIII (Trasporti) dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Lussemburgo, il 24 aprile 2023

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. BORRELL FONTELLES


    (1)   GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

    (2)   GU L 001 del 3.1.1994, pag. 3.

    (3)  Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).


    PROGETTO

    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. […] del …

    che modifica gli allegati II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1).

    (2)

    Le attività dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea ("Agenzia") possono incidere sul livello di sicurezza dell’aviazione civile all'interno dello Spazio economico europeo.

    (3)

    È pertanto opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/1139 al fine di consentire la partecipazione a pieno titolo degli Stati EFTA alle attività dell'Agenzia.

    (4)

    Alcune disposizioni in materia di servizi di gestione del traffico aereo/navigazione aerea contenuti nel regolamento (UE) 2018/1139 e negli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base dello stesso derivano dagli annessi della convenzione sull'aviazione civile internazionale (convenzione di Chicago), dalle procedure per i servizi di navigazione aerea (Procedures for Air Navigation Services – PANS) e dalle procedure regionali supplementari (SUPP) applicabili alle regioni Europa (EUR) e/o Africa (AFI) dell'ICAO e possono essere poco adatte o incompatibili con le disposizioni applicabili alla regione dell'Atlantico settentrionale (NAT) dell'ICAO. Se da un lato l'Islanda si è impegnata a rispettare e adempiere le disposizioni del regolamento (UE) 2018/1139, dall'altro la sua ubicazione nella regione NAT implica il rispetto e l'adempimento delle SUPP applicabili in tale regione. Le SUPP della regione NAT e il materiale di orientamento specifico per la regione NAT possono quindi essere considerati metodi accettabili di rispondenza (Acceptable Means of Compliance – AMC) e materiale di orientamento (Guidance Material – GM) adatti per l'Islanda.

    (5)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati II e XIII dell'accordo SEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

    1.

    al punto 7e (Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capo X è aggiunto quanto segue:

    ", modificato da:

    32018 R 1139: Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018 (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).";

    2.

    al punto 4zzr (Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capo XVIII è aggiunto quanto segue:

    ", modificato da:

    32018 R 1139: Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018 (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).".

    Articolo 2

    L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

    1.

    il punto 64a (Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) è così modificato:

    i)

    è aggiunto il trattino seguente:

    "—

    32018 R 1139: Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018 (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).";

    ii)

    dopo l'adattamento c) è aggiunto l'adattamento seguente:

    "d)

    all'articolo 25 è aggiunto il paragrafo seguente:

    "3.   Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al comitato istituito a norma del paragrafo 1 e al suo interno hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto. L'Autorità di vigilanza EFTA partecipa in veste di osservatore ai lavori del comitato.""

    ;

    2.

    ai punti 66a (Regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio), 66n (Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) e 66w (Regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:

    "—

    32018 R 1139: Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018 (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).";

    3.

    ai punti 66d (Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio) e 66gc (Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:

    ", modificato da:

    32018 R 1139: Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018 (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).";

    4.

    il punto 66za (Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) è così modificato:

    i)

    è aggiunto il testo seguente:

    ", modificato da:

    32018 R 1139: Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018 (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).";

    ii)

    il testo dell'adattamento c) è sostituito dal testo seguente:

    "all'articolo 15 è aggiunto il paragrafo seguente:

    "6.   Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al comitato istituito a norma del paragrafo 1 e al suo interno hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto. L'Autorità di vigilanza EFTA partecipa in veste di osservatore ai lavori del comitato.""

    ;

    5.

    dopo il punto 66zab (Regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione) è inserito il testo seguente:

    "66zb.

    32018 R 1139: Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).

    Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

    a)

    se non altrimenti stipulato di seguito e ferme restando le disposizioni del protocollo 1 dell'accordo, va inteso che i termini "Stato/i membro/i" e altri termini che si riferiscono ai loro enti pubblici contenuti nel regolamento comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e i loro enti pubblici. Si applica il paragrafo 11 del protocollo 1;

    b)

    per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Agenzia assiste, all'occorrenza, l'Autorità di vigilanza EFTA o il comitato permanente degli Stati EFTA, a seconda dei casi, nello svolgimento dei loro rispettivi compiti. L'Agenzia e l'Autorità di vigilanza EFTA o il comitato permanente degli Stati EFTA, a seconda dei casi, collaborano e si scambiano informazioni, qualora sia necessario;

    c)

    nessuna disposizione del presente regolamento deve essere interpretata nel senso di un trasferimento all'Agenzia il potere di agire a nome degli Stati EFTA nell'ambito di accordi internazionali per scopi diversi dall'assistenza nell'esecuzione degli obblighi che incombono loro in conformità di tali accordi;

    d)

    i requisiti pertinenti in materia di servizi di gestione del traffico aereo/navigazione aerea contenuti nel regolamento e nei relativi atti delegati e di esecuzione, derivanti dalle disposizioni applicabili alle regioni Europa (EUR) e/o Africa (AFI) dell'ICAO, non dovrebbero essere intesi come un requisito per l'Islanda, qualora l'Islanda si conformi alle procedure supplementari regionali dell'Atlantico settentrionale (NAT). Queste ultime possono essere considerate metodi accettabili di rispondenza (AMC) e materiale di orientamento (GM) per l'Islanda.

    I riferimenti in materia di servizi di gestione del traffico aereo/navigazione aerea, contenuti nel regolamento o nei relativi atti delegati e di esecuzione, ad altri regolamenti dell'UE il cui ambito di applicazione geografico è limitato alle regioni EUR e/o AFI dell'ICAO non sono vincolanti per l'Islanda, a meno che tale paese non abbia espressamente dichiarato che tali regolamenti sono applicabili all'Islanda;

    e)

    qualora l'Islanda si conformi alle procedure supplementari regionali (SUPP) della NAT e/o al materiale di orientamento (GM) specifico per la regione NAT, l'uso di metodi alternativi di rispondenza (AltMOC) e la successiva notifica degli stessi non sono richiesti;

    f)

    gli Stati EFTA partecipano al repertorio di informazioni istituito dall'Agenzia in cooperazione con la Commissione, l'Autorità di vigilanza EFTA e le autorità nazionali competenti di cui all'articolo 74;

    g)

    all'articolo 62:

    i)

    al paragrafo 1, dopo i termini "la Commissione" sono inseriti i termini "l'Autorità di vigilanza EFTA";

    ii)

    al paragrafo 5, lettera a), dopo i termini "tali Stati membri" sono inseriti i termini "e uno Stato EFTA";

    iii)

    per quanto riguarda gli Stati EFTA, il secondo comma del paragrafo 5 va letto come segue:

    "Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. .../... del... [la presente decisione], gli Stati EFTA interessati notificano alla Commissione, all'Agenzia e all'Autorità di vigilanza EFTA la loro decisione sulla competenza congiunta e forniscono loro tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'accordo di cui alla lettera a) e le misure adottate per garantire che tali compiti siano svolti efficacemente conformemente alla lettera b). La Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA cooperano per la valutazione della notifica.";

    iv)

    al terzo comma del paragrafo 5, dopo i termini "la Commissione" sono inseriti i termini "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA", e dopo i termini "informa la Commissione" sono inseriti i termini ", l'Autorità di vigilanza EFTA";

    v)

    al paragrafo 9, dopo i termini "la Commissione," sono inseriti i termini "l'Autorità di vigilanza EFTA";

    h)

    all'articolo 66:

    i)

    al paragrafo 1, dopo i termini "la Commissione" sono inseriti i termini "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA";

    ii)

    al paragrafo 3, dopo i termini "la Commissione" sono inseriti i termini ", l'Autorità di vigilanza EFTA";

    iii)

    al paragrafo 4, dopo i termini "la Commissione" sono inseriti i termini "o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,";

    i)

    all'articolo 68:

    i)

    al paragrafo 1, lettera a), dopo i termini "l'Unione" sono inseriti i termini ", uno Stato EFTA o gli Stati EFTA";

    ii)

    al paragrafo 1, lettera c), dopo i termini "uno Stato membro" sono inseriti i termini ", uno Stato EFTA o gli Stati EFTA";

    iii)

    al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:

    "Ogniqualvolta l'Unione avvii consultazioni con un paese terzo al fine di concludere accordi relativi al riconoscimento di certificati o concluda siffatti accordi, gli Stati EFTA sono tenuti debitamente informati e l'Unione e i suoi Stati membri si adopereranno affinché sia offerta agli Stati EFTA la possibilità di aderire a tale accordo o sia proposto loro di concludere un accordo analogo con tale paese terzo. Gli Stati EFTA si adoperano a loro volta per concludere con i paesi terzi accordi corrispondenti a quelli dell'Unione.";

    j)

    all'articolo 72:

    i)

    ai paragrafi 1 e 6, dopo i termini "la Commissione" sono inseriti i termini ", l'Autorità di vigilanza EFTA";

    ii)

    al paragrafo 4, dopo i termini "la Commissione" sono inseriti i termini "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA";

    iii)

    è aggiunto il paragrafo seguente:

    "8.   Le informazioni o i dati provenienti dagli Stati EFTA e dall'Autorità di vigilanza EFTA dovrebbero beneficiare in qualsiasi momento di una protezione equivalente a quella garantita alle informazioni o ai dati provenienti dagli Stati membri dell'UE, dall'Agenzia e dalla Commissione."

    ;

    k)

    all'articolo 74, paragrafi da 1 a 7, dopo i termini "la Commissione" sono inseriti i termini "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA";

    l)

    all'articolo 75 è aggiunto il paragrafo seguente:

    "3.   L'Agenzia assiste inoltre l'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda le misure e i compiti di cui al presente articolo."

    ;

    m)

    all'articolo 76:

    i)

    al paragrafo 2, dopo i termini "la Commissione" sono inseriti i termini "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA";

    ii)

    al paragrafo 4, terzo comma, dopo i termini "la Commissione" sono inseriti i termini ", l'Autorità di vigilanza EFTA";

    n)

    all'articolo 84:

    i)

    al paragrafo 1 è aggiunti il comma seguente:

    "Il potere di infliggere sanzioni pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento alla persona fisica o giuridica cui l'Agenzia ha rilasciato un certificato o che le ha reso una dichiarazione, a norma del presente regolamento, è conferito all'Autorità di vigilanza EFTA se tale persona fisica o giuridica ha il principale luogo di attività in uno Stato EFTA o, qualora non abbia un luogo principale di attività, se tale persona ha il suo luogo di residenza o di stabilimento in uno Stato EFTA.";

    ii)

    al paragrafo 3, dopo i termini "la Commissione" sono inseriti i termini "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA";

    iii)

    al paragrafo 5, dopo i termini "la Corte di giustizia" sono inseriti i termini "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, la Corte EFTA", e dopo i termini "la Commissione" sono inseriti i termini "e, per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA";

    iv)

    al paragrafo 6, dopo i termini "la Commissione" sono inseriti i termini "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA";

    o)

    all'articolo 85, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

    "L'Agenzia assiste anche l'Autorità di vigilanza EFTA e le fornisce lo stesso sostegno, se tali misure e compiti rientrano fra le competenze dell'Autorità di vigilanza EFTA in virtù dell'accordo EFTA. L'Agenzia riferisce all'Autorità di vigilanza EFTA in merito alle ispezioni e alle altre attività di monitoraggio condotte in uno Stato EFTA.";

    p)

    all'articolo 88:

    i)

    al paragrafo 1, dopo i termini "la Commissione" sono inseriti i termini ", l'Autorità di vigilanza EFTA";

    ii)

    al paragrafo 2, dopo i termini "la Commissione" sono inseriti i termini "e l'Autorità di vigilanza EFTA";

    iii)

    al paragrafo 3, dopo i termini "la Commissione" sono inseriti i termini "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA";

    q)

    all'articolo 89, paragrafo 1, dopo i termini "la Commissione" sono inseriti i termini "", l'Autorità di vigilanza EFTA";

    r)

    all'articolo 90, paragrafo 4, dopo i termini "la Commissione" sono inseriti i termini ", l'Autorità di vigilanza EFTA";

    s)

    all'articolo 93, dopo i termini "la Commissione" sono inseriti i termini "e l'Autorità di vigilanza EFTA";

    t)

    all'articolo 95 è aggiunto il paragrafo seguente:

    "3.   In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti, i cittadini degli Stati EFTA che godono pienamente dei loro diritti civili e politici possono essere assunti con contratto dal direttore esecutivo dell'Agenzia.

    In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 82, paragrafo 3, lettera e), e all'articolo 85, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, le lingue di cui all'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo SEE sono considerate dall'Agenzia, in relazione al suo personale, come lingue dell'Unione ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea."

    ;

    u)

    all'articolo 96 è aggiunto quanto segue:

    "Gli Stati EFTA concedono all'Agenzia e al suo personale privilegi e immunità equivalenti a quelli contenuti nel protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE.";

    v)

    all'articolo 99 è aggiunto il paragrafo seguente:

    "6.   Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al consiglio di amministrazione e, al suo interno, hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto. L'Autorità di vigilanza EFTA, in qualità di osservatore, nomina un rappresentante e un supplente."

    ;

    w)

    all'articolo 106 è aggiunto il paragrafo seguente:

    "7.   I cittadini degli Stati EFTA possono essere nominati nella commissione di ricorso come membri o anche come presidenti. Nel redigere l'elenco delle persone di cui al paragrafo 1, la Commissione prende in considerazione anche le persone idonee di nazionalità degli Stati EFTA."

    ;

    x)

    all'articolo 114, paragrafo 3, dopo i termini "gli Stati membri" sono inseriti i termini ", l'Autorità di vigilanza EFTA e gli Stati EFTA";

    y)

    all'articolo 119:

    i)

    al paragrafo 1, dopo i termini "detenuti dall'Agenzia." è inserita la frase seguente:

    "Il regolamento (CE) n. 1049/2001 si applica anche, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, a qualsiasi documento dell'Agenzia riguardante gli Stati EFTA.";

    ii)

    al paragrafo 3, dopo i termini "l'Unione" sono inserite le parole ", islandese e norvegese";

    iii)

    al paragrafo 5, dopo i termini "l'Unione" sono inserite le parole "o in islandese o norvegese";

    z)

    all'articolo 120 è aggiunto il paragrafo seguente:

    "13.   Gli Stati EFTA partecipano al contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1, lettera a). A tal fine si applicano, mutatis mutandis, le procedure di cui all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo."

    ;

    za)

    all'articolo 127 è aggiunto il paragrafo seguente:

    "5.   Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al comitato istituito a norma del paragrafo 1 e al suo interno hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto. L'Autorità di vigilanza EFTA partecipa in veste di osservatore ai lavori del comitato."

    ;

    zb)

    all'articolo 128, paragrafo 4, dopo i termini "ciascuno Stato membro" sono inseriti i termini "e Stato EFTA";

    zc)

    l'articolo 140, paragrafo 6, non si applica agli Stati EFTA.

    zd)

    ove opportuno e salvo altrimenti disposto, i suddetti adattamenti si applicano, mutatis mutandis, agli altri atti normativi dell'Unione che conferiscono poteri all'Agenzia e che sono stati integrati nell'accordo.".

    Articolo 3

    Il testo del regolamento (UE) 2018/1139 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il … o, se posteriore, il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

    Articolo 5

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il …

    Per il comitato misto SEE

    Il presidente

    I segretari

    del comitato misto SEE


    (1)   GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

    (*)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]


    Dichiarazione congiunta delle parti contraenti relativa alla decisione n. .../... che integra nell'accordo il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio

    Le parti riconoscono che l'integrazione di tale atto lascia impregiudicata l'applicazione diretta del protocollo 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea ai cittadini degli Stati EFTA nel territorio di ciascuno Stato membro dell'Unione europea, a norma dell'articolo 11 di tale protocollo.


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