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Document 32023D0925
Council Decision (EU) 2023/925 of 24 April 2023 on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) and Annex XIII (Transport) to the EEA Agreement (EASA Regulation) (Text with EEA relevance)
Decisione (UE) 2023/925 del Consiglio del 24 aprile 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica degli allegati II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e XIII (Trasporti) dell’accordo SEE (Regolamento AESA) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Decisione (UE) 2023/925 del Consiglio del 24 aprile 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica degli allegati II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e XIII (Trasporti) dell’accordo SEE (Regolamento AESA) (Testo rilevante ai fini del SEE)
ST/7360/2023/INIT
GU L 123 del 8.5.2023, p. 13–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
8.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 123/13 |
DECISIONE (UE) 2023/925 DEL CONSIGLIO
del 24 aprile 2023
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica degli allegati II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e XIII (Trasporti) dell’accordo SEE (Regolamento AESA)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994. |
(2) |
A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l’altro, gli allegati II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e XIII (Trasporti) dello stesso. |
(3) |
È opportuno integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e XIII (Trasporti) dell’accordo SEE. |
(5) |
La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica degli allegati II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e XIII (Trasporti) dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 24 aprile 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(1) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
(2) GU L 001 del 3.1.1994, pag. 3.
(3) Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).
PROGETTO
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. […] del …
che modifica gli allegati II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e XIII (Trasporti) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1). |
(2) |
Le attività dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea ("Agenzia") possono incidere sul livello di sicurezza dell’aviazione civile all'interno dello Spazio economico europeo. |
(3) |
È pertanto opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/1139 al fine di consentire la partecipazione a pieno titolo degli Stati EFTA alle attività dell'Agenzia. |
(4) |
Alcune disposizioni in materia di servizi di gestione del traffico aereo/navigazione aerea contenuti nel regolamento (UE) 2018/1139 e negli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base dello stesso derivano dagli annessi della convenzione sull'aviazione civile internazionale (convenzione di Chicago), dalle procedure per i servizi di navigazione aerea (Procedures for Air Navigation Services – PANS) e dalle procedure regionali supplementari (SUPP) applicabili alle regioni Europa (EUR) e/o Africa (AFI) dell'ICAO e possono essere poco adatte o incompatibili con le disposizioni applicabili alla regione dell'Atlantico settentrionale (NAT) dell'ICAO. Se da un lato l'Islanda si è impegnata a rispettare e adempiere le disposizioni del regolamento (UE) 2018/1139, dall'altro la sua ubicazione nella regione NAT implica il rispetto e l'adempimento delle SUPP applicabili in tale regione. Le SUPP della regione NAT e il materiale di orientamento specifico per la regione NAT possono quindi essere considerati metodi accettabili di rispondenza (Acceptable Means of Compliance – AMC) e materiale di orientamento (Guidance Material – GM) adatti per l'Islanda. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati II e XIII dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:
1. |
al punto 7e (Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capo X è aggiunto quanto segue: ", modificato da:
|
2. |
al punto 4zzr (Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capo XVIII è aggiunto quanto segue: ", modificato da:
|
Articolo 2
L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:
1. |
il punto 64a (Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) è così modificato:
|
2. |
ai punti 66a (Regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio), 66n (Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) e 66w (Regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:
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3. |
ai punti 66d (Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio) e 66gc (Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente: ", modificato da:
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4. |
il punto 66za (Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) è così modificato:
|
5. |
dopo il punto 66zab (Regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione) è inserito il testo seguente:
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Articolo 3
Il testo del regolamento (UE) 2018/1139 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il … o, se posteriore, il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il …
Per il comitato misto SEE
Il presidente
I segretari
del comitato misto SEE
(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.
(*) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]
Dichiarazione congiunta delle parti contraenti relativa alla decisione n. .../... che integra nell'accordo il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio
Le parti riconoscono che l'integrazione di tale atto lascia impregiudicata l'applicazione diretta del protocollo 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea ai cittadini degli Stati EFTA nel territorio di ciascuno Stato membro dell'Unione europea, a norma dell'articolo 11 di tale protocollo.