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Document 32023D0855

    Decisione (PESC) 2023/855 del Consiglio del 24 aprile 2023 relativa a una missione di partenariato dell’Unione europea in Moldova (EUPM Moldova)

    ST/7418/2023/INIT

    GU L 110 del 25.4.2023, p. 30–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/05/2023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/855/oj

    25.4.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 110/30


    DECISIONE (PESC) 2023/855 DEL CONSIGLIO

    del 24 aprile 2023

    relativa a una missione di partenariato dell’Unione europea in Moldova (EUPM Moldova)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,

    vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nelle sue conclusioni del 24 giugno 2022 il Consiglio europeo ha riconosciuto la prospettiva europea della Repubblica di Moldova, così come di altri Stati, ha affermato che il futuro della Repubblica di Moldova e dei suoi cittadini è nell’Unione europea e ha deciso di concedere alla Repubblica di Moldova, unitamente all’Ucraina, lo status di paese candidato.

    (2)

    Nelle sue conclusioni del 15 dicembre 2022 il Consiglio europeo ha affermato che l’Unione continuerà a fornire tutto il sostegno del caso alla Repubblica di Moldova, che si trova a far fronte alle molteplici ripercussioni della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina.

    (3)

    Con lettera del 28 gennaio 2023 indirizzata all’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, la prima ministra della Repubblica di Moldova ha invitato l’Unione a schierare una missione civile nella Repubblica di Moldova nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC).

    (4)

    Il 31 gennaio 2023 il comitato politico e di sicurezza ha approvato un quadro politico per l’approccio alle crisi nella Repubblica di Moldova.

    (5)

    Il 5 aprile 2023 il Consiglio ha approvato un concetto di gestione della crisi per un’eventuale missione civile in ambito PSDC nella Repubblica di Moldova. È pertanto opportuno che sia istituita tale missione.

    (6)

    La missione in ambito PSDC nella Repubblica di Moldova sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione enunciati nell’articolo 21 del trattato,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Missione

    L’Unione istituisce una missione civile di partenariato dell’Unione europea nella Repubblica di Moldova (EUPM Moldova) nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune.

    Articolo 2

    Mandato

    1.   L’EUPM Moldova contribuisce a rafforzare la resilienza del settore della sicurezza della Repubblica di Moldova negli ambiti della gestione delle crisi e delle minacce ibride, compresi la cibersicurezza e il contrasto alla manipolazione delle informazioni e alle ingerenze da parte di attori stranieri.

    2.   A tal fine, EUPM Moldova:

    a)

    contribuisce a rafforzare le strutture moldove di gestione delle crisi incentrate sul settore della sicurezza mediante:

    i)

    l’individuazione delle esigenze in termini di organizzazione, formazione e attrezzature;

    ii)

    l’attuazione graduale delle azioni proposte e delle soluzioni individuate;

    b)

    contribuisce a rafforzare la resilienza alle minacce ibride:

    i)

    fornendo consulenza a livello strategico sullo sviluppo di strategie e politiche volte a contrastare le minacce ibride, la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri, compresa la disinformazione, a rafforzare la cibersicurezza e alla protezione delle informazioni classificate;

    ii)

    individuando le esigenze in termini di sviluppo di capacità nel settore della sicurezza per quanto riguarda l’allarme rapido, il rilevamento, l’individuazione e l’attribuzione delle minacce e la risposta a tali minacce;

    iii)

    contribuendo all’attuazione delle azioni proposte e delle soluzioni individuate.

    c)

    sostiene l’attuazione dei suddetti compiti mediante una cellula di progetto che offra un sostegno operativo mirato, se necessario, in linea con l’approccio integrato e, per quanto possibile, in stretto coordinamento con altri attori.

    3.   Il diritto internazionale umanitario, i diritti umani e il principio della parità di genere, la protezione dei civili e le agende nell’ambito delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1325 (2000) su donne, pace e sicurezza, 2250 (2015) in materia di giovani, pace e sicurezza e 1612 (2005) sul tema dei bambini coinvolti nei conflitti armati sono pienamente integrati e inseriti in maniera proattiva nella pianificazione strategica e operativa, nelle attività e nell’elaborazione di relazioni della EUPM Moldova.

    Articolo 3

    Catena di comando e struttura

    1.   In quanto operazione di gestione delle crisi, EUPM Moldova dispone di una catena di comando unificata.

    2.   EUPM Moldova si compone di un comando avente sede nella Repubblica di Moldova.

    3.   EUPM Moldova è strutturata conformemente ai relativi documenti di pianificazione.

    Articolo 4

    Comandante dell’operazione civile

    1.   Il direttore esecutivo della capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) funge da comandante dell’operazione civile di EUPM Moldova. La CPCC è messa a disposizione del comandante dell’operazione civile per la pianificazione e la condotta di EUPM Moldova.

    2.   Il comandante dell’operazione civile, sotto il controllo politico e la direzione strategica del comitato politico e di sicurezza (CPS) e l’autorità generale dell’alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), esercita il comando e il controllo a livello strategico di EUPM Moldova.

    3.   Il comandante dell’operazione civile garantisce l’attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, con riguardo alla condotta delle operazioni, anche impartendo istruzioni a livello strategico, ove necessario, e fornendo consulenza e sostegno tecnico al capomissione.

    4.   Il comandante dell’operazione civile riferisce al Consiglio attraverso l’alto rappresentante.

    5.   Tutto il personale distaccato resta pienamente subordinato, rispettivamente, alle autorità nazionali dello Stato d’origine conformemente alla normativa nazionale, all’istituzione dell’Unione interessata o al servizio europeo per l’azione esterna (SEAE). Tali autorità trasferiscono al comandante dell’operazione civile il controllo operativo (OPCON) del loro personale.

    6.   Il comandante dell’operazione civile ha la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell’Unione sia correttamente assolto.

    7.   Se necessario, il comandante dell’operazione civile e il capo della delegazione dell’UE nella Repubblica di Moldova si consultano reciprocamente.

    Articolo 5

    Capomissione

    1.   Il capomissione assume la responsabilità di EUPM Moldova ed esercita il comando e il controllo della stessa a livello di teatro delle operazioni. Il capomissione risponde direttamente al comandante dell’operazione civile e agisce conformemente alle sue istruzioni.

    2.   Il capomissione rappresenta EUPM Moldova per quanto di sua competenza.

    3.   Il capomissione esercita la responsabilità amministrativa e logistica della missione, anche per quanto riguarda la responsabilità dei mezzi, delle risorse e delle informazioni messi a disposizione della missione. Il capomissione può delegare compiti di gestione riguardanti il personale e le questioni finanziarie a membri del personale di EUPM Moldova, sotto la sua responsabilità generale.

    4.   Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale di. EUPM Moldova. Per quanto concerne il personale distaccato, l’azione disciplinare è esercitata, rispettivamente, dalle autorità nazionali dello Stato di origine conformemente alla normativa nazionale, dall’istituzione dell’Unione interessata o dal SEAE.

    5.   Il capomissione assicura un’adeguata visibilità di EUPM Moldova.

    6.   Fatta salva la catena di comando, il capomissione riceve orientamenti politici a livello locale dal capo della delegazione dell’Unione nella Repubblica di Moldova.

    Articolo 6

    Personale

    1.   Il personale di EUPM Moldova è costituito essenzialmente da personale distaccato dagli Stati membri, dalle istituzioni dell’Unione o dal SEAE. Ogni Stato membro, ogni istituzione dell’Unione e il SEAE sostengono i costi connessi con ciascun membro del personale che hanno distaccato, incluse le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità diverse da quelle giornaliere.

    2.   Lo Stato membro, l’istituzione dell’Unione o il SEAE, rispettivamente, sono competenti per eventuali azioni connesse al distacco proposte dai membri del personale distaccato o che li riguardano, nonché a proporre eventuali azioni nei confronti di tali persone.

    3.   EUPM Moldova può assumere personale internazionale e locale su base contrattuale se le mansioni richieste non possono essere fornite da personale distaccato dagli Stati membri. In via eccezionale, in casi debitamente giustificati, laddove non siano disponibili candidati qualificati provenienti dagli Stati membri, i cittadini degli Stati terzi partecipanti possono essere assunti su base contrattuale, ove opportuno.

    4.   Le condizioni d’impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra EUPM Moldova e i membri del personale interessati.

    Articolo 7

    Status di EUPM Moldova e del relativo personale

    Lo status di EUPM Moldova e del relativo personale compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento dell’EUPM Moldova missione, è oggetto di un accordo concluso ai sensi dell’articolo 37 del trattato sull’Unione europea (TUE) e secondo la procedura di cui all’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

    Articolo 8

    Controllo politico e direzione strategica

    1.   Il CPS esercita, sotto la responsabilità del Consiglio e dell’alto rappresentante, il controllo politico e la direzione strategica di EUPM Moldova. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a tal fine in conformità dell’articolo 38, terzo comma, TUE. Tale autorizzazione include la facoltà di nominare un capomissione, su proposta dell’alto rappresentante, e di modificare il piano operativo (OPLAN). I poteri di decisione riguardanti gli obiettivi e la conclusione di EUPM Moldova restano attribuiti al Consiglio. Le decisioni del CPS relative alla nomina del capomissione sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    2.   Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

    3.   Il CPS riceve periodicamente e secondo necessità relazioni dal comandante dell’operazione civile e dal capomissione sulle questioni che rientrano nelle loro aree di competenza.

    Articolo 9

    Partecipazione di Stati terzi

    1.   Fatta salva l’autonomia decisionale dell’Unione e il quadro istituzionale unico della stessa, Stati terzi possono essere invitati a contribuire a EUPM Moldova, a condizione che sostengano i costi relativi al distacco dei loro membri del personale, inclusi gli stipendi, l’assicurazione che copre tutti i rischi, le indennità giornaliere e le spese di viaggio per e dalla Repubblica di Moldova, e contribuiscano, ove opportuno, ai costi correnti di EUPM Moldova.

    2.   Gli Stati terzi che contribuiscono a EUPM Moldova hanno diritti e obblighi identici a quelli degli Stati membri, riguardo alla gestione quotidiana di tale missione.

    3.   Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni pertinenti in merito all’accettazione dei contributi proposti e a istituire un comitato dei contributori.

    4.   Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione degli Stati terzi sono oggetto di accordi conclusi conformemente all’articolo 37 TUE e, se necessario, di disposizioni tecniche supplementari. Se l’Unione e uno Stato terzo concludono o hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale Stato terzo a operazioni dell’Unione di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell’ambito di EUPM Moldova.

    Articolo 10

    Sicurezza

    1.   Il comandante dell’operazione civile dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l’attuazione corretta ed efficace di tali misure da parte di EUPM Moldova conformemente all’articolo 4.

    2.   Il capomissione è responsabile della sicurezza di EUPM Moldova della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili a tale missione, in linea con la politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V TUE e relativi documenti giustificativi.

    3.   Il capomissione è assistito da un responsabile della sicurezza della missione, che riferisce al capomissione e mantiene anche uno stretto rapporto funzionale con il SEAE.

    4.   Il personale di EUPM Moldova è sottoposto a una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le proprie funzioni, conformemente all’OPLAN. Riceve altresì corsi periodici di aggiornamento nel teatro delle operazioni, organizzati dal responsabile della sicurezza della missione.

    5.   Il capomissione assicura la protezione delle informazioni classificate dell’UE conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio (1).

    Articolo 11

    Capacità di vigilanza

    La capacità di vigilanza è attivata per EUPM Moldova.

    Articolo 12

    Disposizioni giuridiche

    EUPM Moldova ha la capacità di procurarsi servizi e forniture, stipulare contratti e concludere accordi amministrativi, assumere personale, detenere conti bancari, acquisire beni e disporne nonché liquidare il suo passivo e stare in giudizio, nella misura necessaria per l’attuazione della presente decisione.

    Articolo 13

    Disposizioni finanziarie

    1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse a EUPM Moldova per i quattro mesi successivi all’entrata in vigore della presente decisione è pari a 3 529 889,20 EUR. L’importo di riferimento finanziario per eventuali periodi successivi è deciso dal Consiglio.

    2.   Tutte le spese sono gestite in conformità delle regole e secondo le procedure applicabili al bilancio generale dell’Unione. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche all’aggiudicazione di contratti d’appalto da parte di EUPM Moldova è aperta senza limitazioni. Inoltre, non si applica alcuna regola di origine per i beni acquistati dalla EUPM Moldova. Con l’approvazione della Commissione, EUPM Moldova può concludere accordi tecnici con gli Stati membri, lo Stato ospitante, gli Stati terzi partecipanti e altri attori internazionali per quanto riguarda la fornitura di attrezzature, servizi e locali a EUPM Moldova.

    3.   EUPM Moldova è responsabile dell’esecuzione del suo bilancio. A tal fine EUPM Moldova firma un accordo con la Commissione. Le disposizioni finanziarie rispettano la catena di comando di cui agli articoli 3, 4 e 5 e i requisiti operativi di EUPM Moldova.

    4.   EUPM Moldova riferisce dettagliatamente alla Commissione, ed è soggetta al controllo della stessa, sulle attività finanziarie intraprese nell’ambito dell’accordo di cui al paragrafo 3.

    5.   Le spese connesse a EUPM Moldova sono ammissibili a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

    Articolo 14

    Cellula di progetto

    1.   EUPM Moldova dispone di una cellula di progetto per individuare e attuare i progetti. Ove opportuno, EUPM Moldova agevola progetti attuati dagli Stati membri e da Stati terzi sotto la loro responsabilità in settori connessi a EUPM Moldova e a sostegno dei suoi obiettivi, e fornisce consulenza in merito.

    2.   Fatto salvo il paragrafo 3, EUPM Moldova è autorizzata a far ricorso ai contributi finanziari degli Stati membri o di Stati terzi per l’attuazione di progetti individuati che completino in modo coerente le altre azioni di EUPM Moldova, se i progetti sono:

    a)

    previsti nella scheda finanziaria della presente decisione; o

    b)

    integrati nel corso del mandato mediante una modifica della scheda finanziaria su richiesta del capomissione.

    EUPM Moldova conclude un accordo con gli Stati contributori, riguardante in particolare le modalità specifiche concernenti la risposta a qualsiasi azione emanante da terzi in merito a danni subiti a causa di atti od omissioni di EUPM Moldova nell’utilizzo dei fondi messi a sua disposizione da tali Stati. Né l’Unione né l’AR sono in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati contributori per atti od omissioni di EUPM Moldova nell’utilizzo dei fondi messi a disposizione da tali Stati.

    3.   contributi finanziari dell’Unione, degli Stati membri o di Stati terzi alla cellula di progetto sono soggetti all’accettazione del CPS.

    Articolo 15

    Coerenza della risposta dell’Unione e coordinamento

    1.   L’alto rappresentante garantisce la coerenza nell’attuazione della presente decisione con l’azione esterna dell’Unione nel suo complesso, inclusi i programmi di assistenza dell’Unione.

    2.   Fatta salva la catena di comando, il capo della delegazione dell’Unione nella Repubblica di Moldova fornisce al capomissione orientamenti politici a livello locale.

    3.   Il capomissione garantisce uno stretto coordinamento con i rappresentanti degli Stati membri e i partner internazionali che condividono gli stessi principi nella Repubblica di Moldova.

    Articolo 16

    Comunicazione di informazioni

    1.   L’alto rappresentante è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, se opportuno e in funzione delle esigenze di EUPM Moldova, informazioni classificate dell’UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» prodotte ai fini di EUPM Moldova, in conformità della decisione 2013/488/UE.

    2.   Qualora insorgano necessità operative specifiche e immediate, l’alto rappresentante è parimenti autorizzato a comunicare allo Stato ospitante le informazioni classificate dell’UE fino al livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» che sono prodotte ai fini di EUPM Moldova, in conformità della decisione 2013/488/UE. A tale effetto sono adottate disposizioni tra l’alto rappresentante e le competenti autorità dello Stato ospitante.

    3.   L’alto rappresentante è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell’UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative a EUPM Moldova, coperti dall’obbligo del segreto professionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (2).

    4.   L’alto rappresentante può delegare i poteri di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo, nonché la competenza a concludere le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a persone poste sotto la sua autorità, al comandante dell’operazione civile e al capomissione, in conformità dell’allegato VI, sezione VII, della decisione 2013/488/UE.

    Articolo 17

    Avvio di EUPM Moldova

    1.   EUPM Moldova è avviata con decisione del Consiglio alla data raccomandata dal comandante dell’operazione civile di EUPM Moldova, non appena quest’ultima ha raggiunto la sua capacità operativa iniziale.

    2.   Il nucleo avanzato di EUPM Moldova effettua i preparativi necessari per consentire alla missione di raggiungere la sua capacità operativa iniziale.

    Articolo 18

    Entrata in vigore e durata

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Essa si applica per un periodo di due anni a decorrere dall’avvio di EUPM Moldova.

    Fatto a Lussemburgo, il 24 aprile 2023

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. BORRELL FONTELLES


    (1)  Decisione del Consiglio 2013/488/UE, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

    (2)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35).


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