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Document 32023D0829

    Decisione (UE) 2023/829 della Commissione del 17 aprile 2023 relativa alla franchigia dai dazi all’importazione e all’esenzione dall’IVA concesse all’importazione delle merci destinate a essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone in fuga dall’aggressione militare in Ucraina e alle persone che ne hanno bisogno in Ucraina [notificata con il numero C(2023) 2490] (Solo i testi in lingua estone, francese, lettone, lituana, neerlandese, polacca, rumena, slovacca e tedesca fanno fede)

    C/2023/2490

    GU L 104 del 19.4.2023, p. 25–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/829/oj

    19.4.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 104/25


    DECISIONE (UE) 2023/829 DELLA COMMISSIONE

    del 17 aprile 2023

    relativa alla franchigia dai dazi all’importazione e all’esenzione dall’IVA concesse all’importazione delle merci destinate a essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone in fuga dall’aggressione militare in Ucraina e alle persone che ne hanno bisogno in Ucraina

    [notificata con il numero C(2023) 2490]

    (Solo i testi in lingua estone, francese, lettone, lituana, neerlandese, polacca, rumena, slovacca e tedesca fanno fede)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l’ambito d’applicazione dell’articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto delle importazioni definitive di taluni beni (1), in particolare l’articolo 53, primo comma,

    visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (2), in particolare l’articolo 76, primo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 24 febbraio 2022 la Russia ha avviato un’aggressione militare non provocata e ingiustificata nei confronti dell’Ucraina. Di conseguenza milioni di persone sono fuggiti dall’Ucraina e gli Stati membri dell’UE hanno concesso la protezione temporanea (3) a circa quattro milioni di persone. L’afflusso di persone in fuga dall’aggressione militare in Ucraina continua a rappresentare una sfida per gli Stati membri interessati per quanto riguarda l’erogazione di una sufficiente assistenza umanitaria e il soddisfacimento dei bisogni primari di queste persone.

    (2)

    Il 24 febbraio 2022 l’Ucraina ha chiesto assistenza a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) in materia di forniture per la protezione civile.

    (3)

    In un’espressione di solidarietà e sostegno, gli Stati membri e la comunità internazionale hanno risposto con la fornitura di merci per l’assistenza umanitaria destinate a essere distribuite alle persone in fuga dall’aggressione militare che arrivano nell’Unione e alle altre persone colpite dalla guerra in Ucraina.

    (4)

    Il 1o luglio 2022 è stata adottata la decisione (UE) 2022/1108 della Commissione (5). La presente decisione concede a taluni Stati membri la franchigia dai dazi all’importazione e l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto («IVA») all’importazione delle merci destinate a essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone in fuga dall’aggressione militare in Ucraina e alle persone che ne hanno bisogno in loco, dal 24 febbraio 2022 fino al 31 dicembre 2022.

    (5)

    Il 25 novembre 2022 la Commissione ha consultato gli Stati membri in merito alla necessità di prorogare la validità delle misure previste da tale decisione. In seguito a tale consultazione, richieste di applicare o di continuare ad applicare tali misure sono state presentate da Estonia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Polonia e Romania il 2 dicembre 2022, dalla Slovacchia il 5 dicembre 2022 e dalla Francia il 30 dicembre 2022 («Stati membri richiedenti»).

    (6)

    Poiché incide gravemente non solo sull’Ucraina, bensì su diversi altri Stati membri, la crisi umanitaria in corso causata dall’invasione russa in Ucraina rappresenta una catastrofe che colpisce il territorio di diversi Stati membri ai sensi del titolo II, capo XVII, sezione C, del regolamento (CE) n. 1186/2009, e del titolo VIII, capo 4, della direttiva 2009/132/CE.

    (7)

    È pertanto appropriato autorizzare gli Stati membri richiedenti a concedere la franchigia dai dazi all’importazione imponibili sulle merci importate ai fini di cui all’articolo 74 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e l’esenzione dall’IVA imponibile sulle merci importate ai fini di cui all’articolo 51 della direttiva 2009/132/CE da o per conto di organizzazioni pubbliche, di enti caritativi o filantropici autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri richiedenti. Tenuto conto della situazione senza precedenti, è appropriato autorizzare gli Stati membri richiedenti a concedere la franchigia dai dazi all’importazione e l’esenzione dall’IVA per le merci destinate all’assistenza umanitaria importate per l’immissione in libera pratica anche da organizzazioni pubbliche, enti caritativi o filantropici autorizzati che svolgono attività analoghe in un altro Stato membro richiedente nel quale le merci sono destinate a essere usate. Al fine di rispondere alle richieste degli Stati membri di fornire assistenza alle persone rimaste in Ucraina e gravemente colpite dall’aggressione militare, è altresì necessario autorizzare ulteriori trasferimenti di tali merci a organizzazioni pubbliche ucraine oppure a enti caritativi o filantropici autorizzati dalle autorità competenti ucraine per la distribuzione gratuita delle merci alle persone che ne hanno bisogno in loco. È pertanto appropriato autorizzare inoltre gli Stati membri richiedenti a concedere la franchigia dai dazi all’importazione imponibili sulle merci importate ai fini di cui all’articolo 74 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e l’esenzione dall’IVA imponibile sulle merci importate ai fini di cui all’articolo 51 della direttiva 2009/132/CE, se tali merci sono importate per l’immissione in libera pratica da o per conto delle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento in soccorso delle persone in fuga dall’aggressione militare in Ucraina.

    (8)

    Al fine di monitorare le importazioni per le quali è concessa la franchigia dai dazi all’importazione o l’esenzione dall’IVA, gli Stati membri richiedenti dovrebbero informare la Commissione della natura, dei quantitativi e del valore delle merci ammesse in franchigia dai dazi doganali all’importazione e in esenzione dall’IVA per la distribuzione o la messa a disposizione gratuita alle persone in fuga dall’aggressione militare in Ucraina, delle organizzazioni approvate ai fini della distribuzione o della messa a disposizione di dette merci e delle misure adottate al fine di evitare che le merci siano usate a fini diversi dal far fronte alle esigenze delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina.

    (9)

    Al fine di garantire la conformità con le condizioni stabilite dalla presente decisione, prevenire le irregolarità e tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e degli Stati membri, gli Stati membri richiedenti dovrebbero garantire l’applicazione di misure pertinenti in materia di gestione del rischio e di controlli doganali per quanto attiene all’immissione in libera pratica nonché all’uso e al successivo trasferimento verso l’Ucraina di merci per le quali è concesso il beneficio della franchigia dai dazi all’importazione o dell’esenzione dall’IVA. Le misure dovrebbero essere comunicate alla Commissione entro i termini stabiliti dalla presente decisione.

    (10)

    Tenuto conto delle difficoltà che gli Stati membri richiedenti affrontano, si dovrebbe concedere la franchigia dai dazi all’importazione e l’esenzione dall’IVA per le importazioni effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2023. La franchigia e l’esenzione dovrebbero rimanere in vigore fino al 31 dicembre 2023.

    (11)

    Il 16 gennaio 2023 gli Stati membri sono stati consultati conformemente a quanto disposto all’articolo 76, primo comma, del regolamento (CE) n. 1186/2009, e all’articolo 53, primo comma, della direttiva 2009/132/CE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   Le merci sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 e in esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/132/CE, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

    a)

    le merci sono destinate a uno dei seguenti usi:

    i)

    distribuzione gratuita da parte degli enti e delle organizzazioni di cui alla lettera c) a favore delle persone in fuga dall’aggressione militare in Ucraina;

    ii)

    messa a disposizione gratuita a favore delle persone in fuga dall’aggressione militare in Ucraina, laddove le merci restano di proprietà degli enti e delle organizzazioni di cui alla lettera c);

    b)

    le merci soddisfano i requisiti di cui agli articoli 75, 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e agli articoli 52, 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/CE;

    c)

    le merci sono importate per l’immissione in libera pratica da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico, oppure da o per conto di enti caritativi o filantropici autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri richiedenti nei quali si intende usare tali merci.

    2.   Le merci di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono altresì essere ammesse in franchigia dai dazi all’importazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009, e in esenzione dall’IVA all’importazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/132/CE in uno Stato membro richiedente diverso dallo Stato membro richiedente in cui si intende usare le merci, a condizione che le merci siano importate per l’immissione in libera pratica da parte di organizzazioni pubbliche o di altri enti caritativi o filantropici autorizzati dalle autorità competenti che svolgono attività analoghe nello Stato membro nel quale le merci sono destinate a essere usate.

    3.   Il trasferimento delle merci fra due Stati membri è soggetto a una notifica preventiva da parte di un ente caritativo o filantropico autorizzato alle autorità competenti dello Stato membro richiedente che concede la franchigia dai dazi all’importazione e l’esenzione dall’IVA.

    4.   Subordinatamente a notifica preventiva alle autorità competenti dello Stato membro richiedente che concede la franchigia dai dazi all’importazione, le organizzazioni che beneficiano di tale franchigia nonché dell’esenzione dall’IVA, a norma dei paragrafi 1 e 2, possono trasferire le merci di cui al paragrafo 1, per le quali sono state concesse la franchigia dai dazi all’importazione e l’esenzione dall’IVA, a organizzazioni pubbliche ucraine oppure a enti caritativi o filantropici autorizzati dalle autorità competenti ucraine per la distribuzione gratuita delle merci alle persone che ne hanno bisogno in loco.

    5.   Fatti salvi gli articoli da 75 a 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e gli articoli da 52 a 57 della direttiva 2009/132/CE, le merci sono inoltre ammesse in franchigia dai dazi all’importazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 e in esenzione dall’IVA all’importazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/132/CE, se sono importate per l’immissione in libera pratica da o per conto delle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento in soccorso delle persone in fuga dall’aggressione militare in Ucraina.

    Articolo 2

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione in merito alla natura, ai quantitativi e al valore delle merci ammesse in franchigia dai dazi all’importazione e in esenzione dall’IVA a norma dell’articolo 1, con cadenza mensile, il quindicesimo giorno del mese seguente il mese di comunicazione.

    Entro il 31 marzo 2024 gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni:

    a)

    un elenco delle organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c);

    b)

    le seguenti informazioni consolidate concernenti le merci ammesse in franchigia dai dazi all’importazione e in esenzione dall’IVA a norma dell’articolo 1;

    i)

    numero di dichiarazione doganale;

    ii)

    la data di accettazione della dichiarazione doganale;

    iii)

    il codice del regime doganale;

    iv)

    lo Stato membro richiedente o il paese di destinazione in cui si intende utilizzare le merci;

    v)

    il codice della nomenclatura combinata;

    vi)

    il codice della tariffa integrata delle Comunità europee (TARIC);

    vii)

    la massa netta,

    viii)

    l’unità supplementare, se del caso;

    ix)

    il valore dei beni;

    x)

    il dazio;

    xi)

    l’aliquota IVA;

    xii)

    l’importo dei dazi e dell’IVA non riscossi;

    xiii)

    l’origine delle merci;

    xiv)

    i nominativi degli enti e delle organizzazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c);

    c)

    le misure adottate per garantire la conformità con gli articoli 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e con gli articoli 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/CE e, se del caso, le misure in materia di gestione del rischio e di controlli doganali adottate a norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), per quanto riguarda le merci che rientrano nell’ambito di applicazione della presente decisione.

    Articolo 3

    L’articolo 1 si applica alle importazioni effettuate verso Estonia, Francia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, i Paesi Bassi, Austria, Polonia, Romania e Slovacchia dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

    Articolo 4

    La Repubblica di Estonia, la Repubblica francese, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Romania e la Repubblica slovacca, sono destinatari della presente decisione.

    Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.

    Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2023

    Per la Commissione

    Paolo GENTILONI

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 292 del 10.11.2009, pag. 5.

    (2)  GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23.

    (3)  Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l’introduzione di una protezione temporanea (GU L 71 del 4.3.2022, pag. 1).

    (4)  Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

    (5)  Decisione (UE) 2022/1108 della Commissione, del 1o luglio 2022, relativa alla franchigia dai dazi all’importazione e all’esenzione dall’IVA concesse all’importazione delle merci destinate a essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina e alle persone che ne hanno bisogno in Ucraina (GU L 178 del 5.7.2022, pag. 57).

    (6)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).


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