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Document 32023D0460

    Decisione di esecuzione (UE) 2023/460 della Commissione del 2 marzo 2023 che posticipa la data di scadenza dell’approvazione dell’imidacloprid ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2023/1365

    GU L 67 del 3.3.2023, p. 58–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/460/oj

    3.3.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 67/58


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/460 DELLA COMMISSIONE

    del 2 marzo 2023

    che posticipa la data di scadenza dell’approvazione dell’imidacloprid ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,

    previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’imidacloprid è stato iscritto nell’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18. Conformemente all’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, esso è pertanto considerato approvato a norma del medesimo regolamento alle condizioni di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE.

    (2)

    L’approvazione dell’imidacloprid ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 («approvazione») scadrà il 30 giugno 2023. Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 23 e il 24 dicembre 2021 sono state presentate due domande di rinnovo dell’approvazione («domande»).

    (3)

    Il 27 aprile 2022 l’autorità di valutazione competente della Germania ha informato la Commissione della propria decisione, adottata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo cui era necessaria una valutazione completa delle domande. A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, l’autorità di valutazione competente è tenuta a svolgere una valutazione completa della domanda entro 365 giorni dalla sua convalida.

    (4)

    L’autorità di valutazione competente può, se del caso, esigere che il richiedente fornisca dati sufficienti per effettuare la valutazione, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. In tal caso il termine di 365 giorni è sospeso per un periodo che non può superare complessivamente 180 giorni, a meno che una sospensione di durata maggiore sia giustificata dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali.

    (5)

    Entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell’autorità di valutazione competente, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche prepara un parere sul rinnovo dell’approvazione del principio attivo e lo trasmette alla Commissione, conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.

    (6)

    Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che l’approvazione scada prima che sia stata presa una decisione in merito al suo rinnovo. È pertanto opportuno posticipare la data di scadenza dell’approvazione per un periodo di tempo sufficiente a consentire l’esame delle domande. Considerati i termini previsti per la valutazione da parte dell’autorità di valutazione competente e per la preparazione e la trasmissione del parere da parte dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, come pure il tempo necessario per decidere se l’approvazione dell’imidacloprid ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 possa essere rinnovata, è opportuno posticipare la data di scadenza al 31 dicembre 2025.

    (7)

    Dopo il posticipo della data di scadenza dell’approvazione, l’imidacloprid rimane approvato ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 alle condizioni di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La data di scadenza dell’approvazione dell’imidacloprid ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE è posticipata al 31 dicembre 2025.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2023

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

    (2)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).


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