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Document 32023D0231

    Decisione (PESC) 2023/231 del Consiglio del 2 febbraio 2023 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace volta a sostenere le forze armate ucraine formate dalla missione dell’Unione europea di assistenza militare a sostegno dell’Ucraina

    ST/5333/2023/INIT

    GU L 32 del 3.2.2023, p. 64–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/11/2023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/231/oj

    3.2.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 32/64


    DECISIONE (PESC) 2023/231 DEL CONSIGLIO

    del 2 febbraio 2023

    relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace volta a sostenere le forze armate ucraine formate dalla missione dell’Unione europea di assistenza militare a sostegno dell’Ucraina

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,

    vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione (PESC) 2021/509 (1), istituisce lo strumento europeo per la pace («EPF») per il finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), della decisione (PESC) 2021/509, l’EPF deve essere utilizzato per finanziare misure di assistenza come le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.

    (2)

    Approfondire il dialogo e la cooperazione nel settore della sicurezza e della difesa è uno dei principali obiettivi dell’accordo di associazione con l’Ucraina (2). La cooperazione rafforzata nel settore della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) e l’allineamento con la PESC tra l’Unione e l’Ucraina sono stati uno dei risultati conseguiti nel 22o vertice tra l’Unione europea e l’Ucraina del 6 ottobre 2020, e sono stati ulteriormente rafforzati in occasione del 23o vertice tra l’Unione europea e l’Ucraina, svoltosi a Kiev il 12 ottobre 2021.

    (3)

    L’aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina dal 2014 si è drammaticamente intensificata nel febbraio 2022 con l’invasione non provocata dell’Ucraina. Le forze armate ucraine (UAF) continuano a difendere l’integrità territoriale dell’Ucraina e a proteggere la popolazione civile del paese con le limitate risorse disponibili.

    (4)

    Il 30 settembre 2022 il ministro degli Affari esteri e il ministro della Difesa dell’Ucraina hanno accolto congiuntamente con favore il sostegno dell’Unione alle UAF e hanno chiesto all’Unione di avviare una missione di assistenza militare dell’Unione europea a sostegno dell’Ucraina (EUMAM Ucraina) per rafforzare le capacità delle UAF.

    (5)

    Il 17 ottobre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1968 relativa a una missione di assistenza militare dell’Unione europea a sostegno dell’Ucraina (EUMAM Ucraina) (3). Come sottolineato in tale decisione, la missione fa parte dell’approccio integrato dell’UE inteso a fornire sostegno all’Ucraina che comprende misure di assistenza a sostegno delle UAF.

    (6)

    L’EUMAM Ucraina sarà incaricata di attuare la misura di assistenza. È responsabile del rimborso dei kit di formazione personale e di qualsiasi altra attrezzatura e fornitura non concepita per l’uso letale della forza forniti dagli Stati membri a sostegno delle attività di formazione. Sarà necessario uno stretto coordinamento tra lo Stato maggiore dell’UE, l’EUMAM Ucraina e gli altri comandi della missione, come anche tra gli Stati membri impegnati nelle attività di formazione.

    (7)

    A norma dell’articolo 11, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2022/1968, i kit di formazione personale non devono più essere considerati costi comuni una volta forniti nell’ambito di una misura di assistenza dell’EPF.

    (8)

    La misura di assistenza deve essere attuata tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (4), e in conformità delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF.

    (9)

    Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

    1.   È istituita una misura di assistenza a favore dell’Ucraina («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).

    2.   L’obiettivo della misura di assistenza è il sostegno, da parte della missione di assistenza militare dell’Unione europea a sostegno dell’Ucraina (EUMAM Ucraina), allo sviluppo delle capacità delle forze armate ucraine (UAF) per consentire loro di difendere l’integrità territoriale e la sovranità dell’Ucraina nonché proteggere la popolazione civile dall’aggressione militare in corso.

    3.   Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia la fornitura, da parte degli Stati membri, di:

    a)

    attrezzature e forniture non concepite per l’uso letale della forza necessarie per soddisfare i requisiti operativi dell’EUMAM Ucraina e richieste dall’Ucraina;

    b)

    servizi, ivi compresi il trasporto, il deposito, la manutenzione e la riparazione dei materiali di cui alla lettera a) messi a disposizione dagli Stati membri, ai fini della formazione nel quadro dell’EUMAM Ucraina.

    4.   Al termine della formazione o alla cessazione dell’EUMAM Ucraina, il beneficiario sarà nuovamente responsabile del deposito delle attrezzature e forniture non concepite per l’uso letale della forza che erano state fornite a titolo della presente misura di assistenza. Sulla base delle esigenze dell’Ucraina, i materiali contenuti nei kit personali possono essere ritrasferiti al beneficiario una volta utilizzati nella formazione.

    5.   La durata della misura di assistenza è di 24 mesi dalla data di adozione della presente decisione o, se precedente, fino alla data di scadenza della decisione che istituisce l’EUMAM Ucraina.

    Articolo 2

    Disposizioni finanziarie

    1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 45 000 000 EUR.

    2.   Tutte le spese sono gestite in conformità delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese per le operazioni finanziate a titolo dell’EPF.

    3.   Conformemente all’articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l’amministratore delle operazioni può chiedere contributi a seguito dell’adozione della presente decisione fino a 45 000 000 EUR. I fondi richiesti dall’amministratore delle operazioni possono essere utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel bilancio rettificativo corrispondente alla misura di assistenza.

    4.   Le spese relative all’attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dalla data di avvio dell’EUMAM Ucraina. Le spese relative ai kit di formazione personale sono ammissibili a titolo della presente misura di assistenza a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

    Articolo 3

    Accordi con il beneficiario

    1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione quale condizione per la concessione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza.

    2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 includono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire:

    a)

    la conformità delle unità delle UAF sostenute nell’ambito della misura di assistenza con il pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario;

    b)

    l’uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza per gli scopi per i quali sono stati forniti;

    c)

    l’opportuna manutenzione di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita;

    d)

    che i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza non vadano perduti né siano trasferiti senza il consenso del comitato dello strumento istituito nell’ambito della decisione (PESC) 2021/509 a persone o entità diverse da quelle individuate negli accordi di cui al paragrafo 1, al termine del loro ciclo di vita.

    3.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2.

    Articolo 4

    Attuazione

    1.   L’alto rappresentante è responsabile di assicurare l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e alle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF, in linea con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF.

    2.   Le attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3, relative al rimborso e alla sorveglianza delle attrezzature e delle forniture non concepite per l’uso letale della forza, fornite dagli Stati membri, sono attuate dall’EUMAM Ucraina.

    Articolo 5

    Sorveglianza, controllo e valutazione

    1.   L’alto rappresentante provvede alla sorveglianza del rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi di cui all’articolo 3. Tale sorveglianza consente di conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi istituiti a norma dell’articolo 3 e contribuisce a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte di unità delle UAF sostenute nell’ambito della misura di assistenza.

    2.   Il controllo post-spedizione delle attrezzature è organizzato in modo conforme al quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF.

    3.   Al termine della misura di assistenza l’alto rappresentante effettua una valutazione finale per stabilire se la misura di assistenza abbia contribuito a conseguire l’obiettivo di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

    Articolo 6

    Relazioni

    Durante il periodo di attuazione l’alto rappresentante presenta al comitato politico e di sicurezza (CPS) relazioni semestrali sull’attuazione della misura di assistenza, conformemente all’articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L’amministratore delle operazioni, con il sostegno del comandante della missione, informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all’esecuzione delle entrate e delle spese conformemente all’articolo 38 di tale decisione.

    Articolo 7

    Sospensione e cessazione

    1.   Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509.

    2.   Il CPS può anche raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza.

    Articolo 8

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2023

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. ROSWALL


    (1)  Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).

    (2)  Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3).

    (3)  Decisione (PESC) 2022/1968 del Consiglio, del 17 ottobre 2022, relativa a una missione di assistenza militare dell’Unione europea a sostegno dell’Ucraina (EUMAM Ucraina) (GU L 270 del 18.10.2022, pag. 85).

    (4)  Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).


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