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Document 32023D0106

    Decisione di esecuzione (UE) 2023/106 della Commissione dell’11 gennaio 2023 che stabilisce le ripartizioni indicative dell’aiuto dell’Unione agli Stati membri per la frutta e la verdura e per il latte destinati alle scuole per il periodo dal 1o agosto 2023 al 31 luglio 2029

    C/2023/15

    GU L 12 del 13.1.2023, p. 84–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/106/oj

    13.1.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 12/84


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/106 DELLA COMMISSIONE

    dell’11 gennaio 2023

    che stabilisce le ripartizioni indicative dell’aiuto dell’Unione agli Stati membri per la frutta e la verdura e per il latte destinati alle scuole per il periodo dal 1o agosto 2023 al 31 luglio 2029

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 23 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) fissa l’importo totale di aiuto dell’Unione per anno scolastico nell’ambito del programma destinato alle scuole per l’intera Unione e i criteri oggettivi per la ripartizione di tale importo totale tra gli Stati membri.

    (2)

    L’allegato I del regolamento (UE) n. 1370/2013 fissa le ripartizioni indicative dell’aiuto dell’Unione agli Stati membri per i programmi di distribuzione di frutta e verdura e di latte nelle scuole per il periodo dal 1o agosto 2017 al 31 luglio 2023. Dopo tale periodo transitorio di 6 anni, a decorrere dal 1o agosto 2023, la Commissione è tenuta a fissare le ripartizioni indicative dell’aiuto dell’Unione per ciascuno Stato membro in base ai criteri di cui all’articolo 23 bis, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Nel fissare le ripartizioni indicative si deve tener conto dell’importo minimo dell’aiuto dell’Unione che gli Stati membri hanno diritto di ricevere, al fine di consentire agli Stati membri con una limitata dimensione demografica di attuare un programma efficace in termini di costi.

    (3)

    A norma dell’articolo 23, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/40 della Commissione (3), gli Stati membri devono elaborare le loro strategie per il periodo di 6 anni dal 1o agosto 2023 al 31 luglio 2029 e comunicarle alla Commissione entro il 30 aprile 2023. Per consentire agli Stati membri di pianificare efficacemente l’attuazione del regime nel periodo coperto dalle loro strategie, le ripartizioni indicative dell’aiuto dell’Unione dovrebbero coprire lo stesso periodo di tempo. Tali ripartizioni indicative lasciano impregiudicate le decisioni future relative al quadro finanziario pluriennale dell’Unione per il periodo successivo al 2027.

    (4)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Le ripartizioni indicative dell’aiuto dell’Unione per la frutta e la verdura e per il latte destinati alle scuole per ciascuno Stato membro per anno scolastico nel periodo dal 1o agosto 2023 al 31 luglio 2029 sono stabilite nell’allegato.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, l’11 gennaio 2023

    Per la Commissione

    Janusz WOJCIECHOWSKI

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12.

    (2)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

    (3)  Regolamento delegato (UE) 2017/40 della Commissione, del 3 novembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’aiuto dell’Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici e che modifica il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (GU L 5 del 10.1.2017, pag. 11).


    ALLEGATO

    RIPARTIZIONE INDICATIVA DELL’AIUTO DELL’UNIONE PER ANNO SCOLASTICO NEL PERIODO DAL 1o AGOSTO 2023 AL 31 LUGLIO 2029 DI CUI ALL’ARTICOLO 1

    Stato membro

    Ripartizione indicativa per la frutta e la verdura destinate alle scuole

    in EUR

    Ripartizione indicativa per il latte destinato alle scuole

    in EUR

    Belgio

    3 648 727

    1 600 475

    Bulgaria

    2 110 411

    1 800 090

    Cechia

    3 349 886

    3 048 057

    Danimarca

    1 671 583

    1 632 431

    Germania

    20 373 277

    8 910 720

    Estonia

    396 340

    754 955

    Irlanda

    1 889 775

    826 537

    Grecia

    3 149 503

    1 464 086

    Spagna

    13 407 407

    6 023 462

    Francia

    22 720 501

    9 979 209

    Croazia

    1 278 964

    610 533

    Italia

    15 293 816

    6 910 347

    Cipro

    290 000

    252 652

    Lettonia

    649 309

    868 581

    Lituania

    891 870

    1 236 781

    Lussemburgo

    290 000

    193 000

    Ungheria

    2 894 429

    2 970 122

    Malta

    290 000

    193 000

    Paesi Bassi

    4 977 290

    2 176 932

    Austria

    2 320 736

    1 015 027

    Polonia

    12 138 186

    12 791 591

    Portogallo

    2 804 412

    1 301 261

    Romania

    6 178 236

    11 303 390

    Slovenia

    665 306

    305 638

    Slovacchia

    1 851 325

    1 659 402

    Finlandia

    1 672 943

    2 731 455

    Svezia

    3 404 234

    7 635 935

    Totale

    130 608 466

    90 195 669


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