Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023A0516(01)

    Parere della Commissione del 10 maggio 2023 relativo al piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dal nuovo laboratorio AMC2, ubicato nel sito industriale di Tricastin in Francia (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) 2023/C 174/01

    C/2023/2979

    GU C 174 del 16.5.2023, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.5.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 174/1


    PARERE DELLA COMMISSIONE

    del 10 maggio 2023

    relativo al piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dal nuovo laboratorio AMC2, ubicato nel sito industriale di Tricastin in Francia

    (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

    (2023/C 174/01)

    La valutazione che segue è stata effettuata conformemente alle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali valutazioni supplementari effettuate ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea né gli obblighi che derivano da detto trattato e dal diritto derivato (1).

    Il 6 luglio 2022, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom, la Commissione europea ha ricevuto dal governo della Francia i dati generali del piano per lo smaltimento dei residui radioattivi (2) provenienti dal nuovo laboratorio AMC2.

    Sulla base di tali dati e delle informazioni complementari richieste dalla Commissione il 29 settembre 2022, trasmesse dalle autorità francesi il 31 gennaio 2023, dopo aver consultato il gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:

    1.

    la distanza tra il sito e il confine più vicino con un altro Stato membro, nella fattispecie l’Italia, è di 170 km;

    2.

    in condizioni normali d’esercizio gli scarichi di effluenti radioattivi liquidi o gassosi non comportano un’esposizione rilevante sotto il profilo sanitario per la popolazione di un altro Stato membro, tenuto conto dei limiti di dose stabiliti dalla direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza (3).

    3.

    I rifiuti radioattivi solidi saranno trasferiti all’impianto di trattamento autorizzato (laboratorio TRIDENT ubicato nel sito industriale di Tricastin) o ad impianti di smaltimento situati in Francia.

    4.

    in caso di rilasci non programmati di effluenti radioattivi, a seguito di incidenti del tipo e dell’entità contemplati nei dati generali, tali rilasci non sono tali da comportare una contaminazione radioattiva, rilevante sotto il profilo sanitario, delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro, tenuto conto delle disposizioni della direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza;

    In conclusione, la Commissione è del parere che l'attuazione del piano di smaltimento di rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, provenienti dal nuovo laboratorio AMC2, ubicato nel sito industriale di Tricastin in Francia, non sia tale da comportare, né in condizioni operative normali, né in caso di incidenti del tipo e della portata contemplati nei dati generali, una contaminazione radioattiva rilevante sotto il profilo sanitario delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro, tenuto conto delle disposizioni stabilite nella direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza.

    Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2023

    Per la Commissione

    Kadri SIMSON

    Membro della Commissione


    (1)  Ad esempio, ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli aspetti ambientali devono essere ulteriormente esaminati. A titolo indicativo, la Commissione richiama l'attenzione sulle disposizioni della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla direttiva 2014/52/UE; della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

    (2)  Smaltimento di rifiuti radioattivi ai sensi del punto 1 della raccomandazione 2010/635/Euratom della Commissione, dell'11 ottobre 2010, sull'applicazione dell'articolo 37 del trattato Euratom (GU L 279 del 23.10.2010, pag. 36).

    (3)  Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).


    Top