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Document 32022R2584

Regolamento (UE) 2022/2584 del Consiglio dell’8 novembre 2022 relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca nell’ambito del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio (2022-2026)

ST/12786/2022/INIT

GU L 338 del 30.12.2022, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2584/oj

30.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 338/2


REGOLAMENTO (UE) 2022/2584 DEL CONSIGLIO

dell’8 novembre 2022

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca nell’ambito del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio (2022-2026)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio (1) («accordo») è stato concluso con decisione 2014/146/UE del Consiglio (2) ed è entrato in vigore il 28 gennaio 2014.

(2)

Il primo protocollo (3) dell’accordo fissava, per un periodo di tre anni, le possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell’Unione nelle acque di Maurizio e la contropartita finanziaria concessa dall’Unione. Il periodo di applicazione di tale protocollo è scaduto il 27 gennaio 2017.

(3)

Il secondo protocollo (4) dell’accordo fissava, per un periodo di quattro anni, le possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell’Unione nelle acque di Maurizio e la contropartita finanziaria concessa dall’Unione. Il periodo di applicazione di tale protocollo è scaduto il 7 dicembre 2021.

(4)

Un accordo in forma di scambio di lettere fra l’Unione e Maurizio (5) ha prorogato l’applicazione del secondo protocollo dell’accordo fino al 4 ottobre 2022.

(5)

Il 28 settembre 2021 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con Maurizio per la conclusione di un nuovo protocollo di attuazione dell’accordo.

(6)

A seguito di tali negoziati il 7 maggio 2022 è stato siglato un nuovo protocollo («protocollo») per un periodo di quattro anni.

(7)

L’8 novembre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2022/2585 (6) relativa alla firma e all’applicazione provvisoria del nuovo protocollo, con riserva della sua conclusione in una data successiva.

(8)

È opportuno ripartire tra gli Stati membri le possibilità di pesca previste dal protocollo per tutto il periodo di applicazione dello stesso.

(9)

Il protocollo dovrebbe essere attuato quanto prima, tenuto conto dell’importanza economica delle attività di pesca dell’Unione nella zona di pesca di Maurizio e della necessità di ridurre il più possibile la durata dell’interruzione di tali attività.

(10)

Il protocollo si applicherà in via provvisoria a decorrere dalla sua firma per consentire il proseguimento delle attività di pesca dei pescherecci dell’Unione. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla medesima data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le possibilità di pesca stabilite a norma del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e Maurizio (2022-2026) sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

1)

40 pescherecci con reti a circuizione:

Spagna:

22 pescherecci

Francia:

16 pescherecci

Italia:

2 pescherecci

2)

45 pescherecci con palangari di superficie:

Spagna:

12 pescherecci

Francia:

29 pescherecci

Portogallo

4 pescherecci

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall’8 novembre 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

Z. STANJURA


(1)   GU L 79 del 18.3.2014, pag. 3.

(2)  Decisione 2014/146/UE del Consiglio, del 28 gennaio 2014, relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio (GU L 79 del 18.3.2014, pag. 2).

(3)  Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio (GU L 79 del 18.3.2014, pag. 9).

(4)  Protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio (GU L 279 del 28.10.2017, pag. 3).

(5)  Accordo in forma di scambio di lettere fra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio (GU L 115 del 13.4.2022, pag. 45).

(6)  Decisione (UE) 2022/2585 del Consiglio dell’8 novembre 2022, riguardante la firma, a nome dell’Unione, e l’applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio (2022-2026) (cfr. pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale).


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