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Document 32022R2500
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2500 of 13 December 2022 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Keleméri bárányhús’ (PGI))
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2500 della Commissione del 13 dicembre 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Keleméri bárányhús» (IGP)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2500 della Commissione del 13 dicembre 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Keleméri bárányhús» (IGP)
C/2022/9617
GU L 325 del 20.12.2022, p. 52–52
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
20.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 325/52 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2500 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 2022
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Keleméri bárányhús» (IGP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Keleméri bárányhús» presentata dall’Ungheria è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Keleméri bárányhús» deve essere registrato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Keleméri bárányhús» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie) dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2022
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 315 del 19.8.2022, pag. 21.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).