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Document 32022R2405

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2405 della Commissione del 7 dicembre 2022 che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1044 per quanto riguarda il periodo di validità dell’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo «Pesguard® Gel» (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2022/8817

GU L 317 del 9.12.2022, pp. 54–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2405/oj

9.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 317/54


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2405 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2022

che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1044 per quanto riguarda il periodo di validità dell’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo «Pesguard® Gel»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 44, paragrafo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Con regolamento di esecuzione (UE) 2021/1044 della Commissione (2) è rilasciata un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo «Pesguard® Gel» contenente clotianidina come principio attivo candidato alla sostituzione, identificato nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/985 della Commissione (3) conformemente all’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(2)

A norma dell’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 528/2012, l’autorizzazione di un biocida contenente un principio attivo candidato alla sostituzione deve essere rilasciata per un periodo non superiore a cinque anni.

(3)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1044 la Commissione ha erroneamente rilasciato l’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo «Pesguard® Gel» per un periodo di dieci anni.

(4)

È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1044.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1044 è così rettificato:

1)

all’articolo 1, secondo comma, la data «30 giugno 2031» è sostituita dalla data «30 giugno 2026»;

2)

nell’allegato, punto 1.2, nella tabella, riga «Data di scadenza dell’autorizzazione», la data «30 giugno 2031» è sostituita dalla data «30 giugno 2026».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1044 della Commissione, del 22 giugno 2021, che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo «Pesguard® Gel» (GU L 225 del 25.6.2021, pag. 54).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/985 della Commissione, del 24 giugno 2015, che approva la clotianidina come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 46).


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