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Document 32022R2383
Commission Regulation (EU) 2022/2383 of 6 December 2022 amending Regulation (EU) No 582/2011 as regards the emissions type-approval of heavy duty vehicles using pure biodiesel (Text with EEA relevance)
Regolamento (UE) 2022/2383 della Commissione del 6 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 582/2011 per quanto riguarda l’omologazione riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti che utilizzano biodiesel puro (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) 2022/2383 della Commissione del 6 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 582/2011 per quanto riguarda l’omologazione riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti che utilizzano biodiesel puro (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2022/8775
GU L 315 del 7.12.2022, p. 63–70
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 315/63 |
REGOLAMENTO (UE) 2022/2383 DELLA COMMISSIONE
del 6 dicembre 2022
che modifica il regolamento (UE) n. 582/2011 per quanto riguarda l’omologazione riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti che utilizzano biodiesel puro
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e all’accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo, che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, l’articolo 5, paragrafo 4 e l’articolo 12,
considerando quanto segue:
(1) |
I veicoli omologati nell’UE devono poter funzionare con biodiesel puro e con diverse miscele di biodiesel e combustibili fossili, in caso di necessità. |
(2) |
A norma dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione (2), per l’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni è necessario che il fabbricante garantisca la conformità alle specifiche relative ai carburanti di riferimento indicate nell’allegato IX di tale regolamento utilizzati per le prove di omologazione. |
(3) |
Il biodiesel puro (FAME B100) non è riportato nell’elenco, contenuto nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 582/2011, dei carburanti di riferimento per l’omologazione dei veicoli pesanti riguardo alle emissioni. Le prove di omologazione ai fini della conformità alle prescrizioni riguardanti le emissioni devono essere effettuate tanto per il diesel (B7) che per il biodiesel puro (B100). Per ridurre al minimo le ripetizioni delle prove e facilitare la certificazione per l’uso di biodiesel puro e miscele di biodiesel (come il FAME B20/B30), è necessario introdurre le specifiche per il biodiesel puro come carburante di riferimento, sulla base delle pertinenti norme internazionali ed europee. Dovrebbe essere consentito dimostrare la conformità alle prescrizioni relative alle prove delle emissioni per l’omologazione B100 sottoponendo alla prova delle emissioni il motore capostipite con biodiesel puro. Per le necessarie prove di conformità in servizio si può invece scegliere una qualsiasi miscela di biocarburanti. |
(4) |
Per l’omologazione dei veicoli dotati di motore omologato è necessario un addendum per le specifiche del certificato di omologazione. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico — Veicoli a motore, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I, II e IX del regolamento (UE) 582/2011 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1).
ALLEGATO
1) |
L’allegato I del regolamento (UE) n. 582/2011 è così modificato:
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2) |
nell’allegato II, al punto 4.4.2 è aggiunta la seguente frase: «Nel caso delle omologazioni B100, le autorità di omologazione possono chiedere di sottoporre a prova il veicolo con biodiesel con qualsiasi tenore di FAME.»; |
3) |
nell’allegato IX, sotto il titolo «Dati tecnici sui carburanti per la prova dei motori ad accensione spontanea e a doppia alimentazione», dopo la tabella «Tipo: diesel (B7)» è inserita la seguente tabella: «Tipo: biodiesel puro (B100) per motori ad accensione spontanea
|
(*1) Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58).»;»
(1) Se il CFPP è – 20 °C o inferiore, la viscosità deve essere misurata a – 20 °C. Il valore misurato non deve superare 48 mm2/s. In tale caso sono applicabili i metodi di prova standard senza i dati di precisione a causa del comportamento non newtoniano in un sistema a due fasi.
(2) Occorre utilizzare un campione da 2 ml e un’apparecchiatura dotata di un dispositivo di rilevamento termico.
(3) La determinazione del numero di cetano derivato per il FAME non è inclusa nelle determinazioni di precisione di alcuni metodi di prova.».