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Document 32022R2304

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2304 della Commissione del 24 novembre 2022 che designa il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la febbre della Rift Valley (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2022/8383

GU L 305 del 25.11.2022, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2304/oj

25.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 305/51


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2304 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2022

che designa il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la febbre della Rift Valley

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 93, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) 2021/2156 della Commissione (2) ha istituito il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la febbre della Rift Valley.

(2)

In seguito all’istituzione del laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la febbre della Rift Valley e a norma dell’articolo 93, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, la Commissione ha seguito una procedura di selezione pubblica per la designazione del laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la febbre della Rift Valley.

(3)

È stato nominato un comitato di valutazione e selezione per il processo di selezione pubblica volto alla designazione del laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la febbre della Rift Valley. Tale comitato ha concluso che il laboratorio italiano Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise «G. Caporale» soddisfa i requisiti di cui all’articolo 93, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625 e ha la capacità di eseguire i compiti di cui all’articolo 94 di detto regolamento.

(4)

È pertanto opportuno designare il laboratorio italiano Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise «G. Caporale» come laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la febbre della Rift Valley. Il suo programma di lavoro dovrebbe essere conforme agli obiettivi e alle priorità dei programmi di lavoro pertinenti adottati dalla Commissione ai sensi del regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(5)

Al fine di garantire il mantenimento del livello adeguato dei metodi di analisi, prova o diagnosi, dello sviluppo dei metodi convalidati e dell’assistenza coordinata del laboratorio ufficiale, e conformemente all’articolo 93, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, la designazione come laboratorio di riferimento dell’Unione europea dovrebbe essere riesaminata a intervalli regolari.

(6)

È opportuno che il presente regolamento sia applicabile dal 1o gennaio 2023, data in cui il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la febbre della Rift Valley dovrebbe iniziare le proprie attività,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il seguente laboratorio è designato come laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la febbre della Rift Valley:

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise «G. Caporale», via Campo Boario, 64100 Teramo (TE), Italia.

Articolo 2

La designazione di cui all’articolo 1 è riesaminata a intervalli regolari.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2021/2156 della Commissione, del 17 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la febbre della Rift Valley (GU L 436 del 7.12.2021, pag. 26).

(3)  Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 1).


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