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Document 32022R2289
Commission Delegated Regulation (EU) 2022/2289 of 18 August 2022 amending Delegated Regulation (EU) 2020/2014 as regards exemptions to the landing obligation for certain fisheries in the North Sea for 2023
Regolamento delegato (UE) 2022/2289 della Commissione del 18 agosto 2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/2014 per quanto riguarda le esenzioni dall’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nel Mare del Nord per il 2023
Regolamento delegato (UE) 2022/2289 della Commissione del 18 agosto 2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/2014 per quanto riguarda le esenzioni dall’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nel Mare del Nord per il 2023
C/2022/5800
GU L 303 del 23.11.2022, pp. 6–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2023
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23.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 303/6 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2289 DELLA COMMISSIONE
del 18 agosto 2022
recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/2014 per quanto riguarda le esenzioni dall’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nel Mare del Nord per il 2023
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell’attuazione dell’obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 11,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/2014 (2) della Commissione stabilisce le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nel Mare del Nord per il periodo 2021-2023. |
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(2) |
A norma del regolamento delegato (UE) 2020/2014, alcune esenzioni dall’obbligo di sbarco sono applicabili fino al 31 dicembre 2022. In questi casi, gli Stati membri con un interesse di gestione diretto dovevano presentare prima possibile, e comunque entro il 1o maggio 2022, ulteriori informazioni scientifiche a sostegno di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca («CSTEP») doveva valutare, entro il 31 luglio 2022, gli elementi di prova presentati. |
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(3) |
Il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania, i Paesi Bassi e la Svezia («gruppo Scheveningen»), previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mare del Nord («NSAC») e del Consiglio consultivo per gli stock pelagici («PELAC»), hanno presentato una raccomandazione comune alla Commissione il 2 maggio 2022. |
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(4) |
Lo CSTEP ha esaminato (3) la raccomandazione comune tra il 16 e il 20 maggio 2022. Il 20 luglio 2022 la Commissione ha presentato il progetto di atto delegato al gruppo di esperti nel settore della pesca e dell’acquacoltura, composto dai rappresentanti degli Stati membri, in una riunione cui il Parlamento europeo ha partecipato in veste di osservatore. |
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(5) |
L’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/2014 concede, fino al 31 dicembre 2022, un’esenzione legata al tasso di sopravvivenza per il rombo chiodato (Scophthalmus maximus) per le catture effettuate con sfogliare dotate di sacco con dimensioni di maglia pari o superiori a 80 mm (TBB) nelle acque dell’Unione della sottozona 4 del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare («CIEM»). |
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(6) |
Nella raccomandazione comune è stata chiesta una proroga di tale esenzione fino al 31 dicembre 2023. |
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(7) |
Lo CSTEP ha osservato negli ultimi anni si evidenzia una tendenza alla diminuzione sia nelle catture sia nei rigetti. Lo CSTEP ha preso atto che dal parere del CIEM emerge che lo stock di rombo chiodato nel Mare del Nord è in buono stato e che l’impatto dell’esenzione fino al 31 dicembre 2023 sarebbe limitato, dato il modesto livello dei rigetti e ipotizzando tassi di sopravvivenza compresi tra il 38 e il 75 %. Lo CSTEP sottolinea inoltre che è stato avviato un progetto di ricerca sulla sopravvivenza del rombo chiodato, i cui risultati preliminari nel 2023 dovrebbero essere pertinenti ai fini di tale esenzione. |
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(8) |
Per i motivi addotti dallo CSTEP, con cui la Commissione concorda, è pertanto opportuno concedere l’esenzione fino al 31 dicembre 2023, cosa che consentirà inoltre di disporre di tempo sufficiente per il completamento del progetto di ricerca in corso volto a migliorare le informazioni sui rigetti e la sopravvivenza del rombo chiodato. Gli Stati membri sono invitati a presentare allo CSTEP i risultati di tale progetto entro il 1o maggio 2023. |
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(9) |
L’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/2014 concede, fino al 31 dicembre 2022, un’esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di sgombri e aringhe nella pesca con ciancioli, se sono soddisfatte determinate condizioni relative alle apparecchiature del peschereccio, alla presenza di un sistema elettronico di registrazione e di documentazione, all’armamento del cianciolo e al rilascio delle catture nelle divisioni CIEM 2° e 3a e nella sottozona CIEM 4. |
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(10) |
Nella raccomandazione comune è stata chiesta una proroga di tale esenzione fino al 31 dicembre 2023. |
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(11) |
Lo CSTEP ha osservato che, in assenza di nuove informazioni pertinenti, restano valide le stime di sopravvivenza del 70 % per lo sgombro e l’aringa riportate nello CSTEP PLEN 14-02. Lo CSTEP ha inoltre riconosciuto l’importanza di rispettare la coerenza temporale nella proroga di esenzioni analoghe tra le acque nordoccidentali limitrofe e il Mare del Nord. Lo CSTEP ha inoltre sottolineato che la concessione dell’esenzione fino al 31 dicembre 2023 dovrebbe essere oggetto di un’ulteriore valutazione nell’ambito del più ampio riesame dell’obbligo di sbarco previsto per il 2023, al fine di valutare se le stime della sopravvivenza siano ancora valide e di stimare l’impatto dell’esenzione sugli stock e l’utilizzo di tale esenzione da parte delle flotte interessate. |
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(12) |
Per i motivi addotti dallo CSTEP, con cui la Commissione concorda, l’esenzione dovrebbe pertanto essere concessa fino al 31 dicembre 2023, garantendo in tal modo anche l’allineamento e la coerenza temporale tra il Mare del Nord e le acque nordoccidentali. Gli Stati membri sono invitati a presentare dati supplementari sulla sopravvivenza dello sgombro e dell’aringa da sottoporre alla valutazione dello CSTEP entro il 1o maggio 2023, al fine di contribuire alla valutazione di tale esenzione per il riesame dell’obbligo di sbarco nel 2023. |
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(13) |
L’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento delegato (UE) 2020/2014 concede, fino al 31 dicembre 2022, un’esenzione de minimis per un quantitativo di merlano di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione per catture effettuate nella pesca demersale multispecifica nelle acque dell’Unione delle divisioni CIEM 4a e 4b, utilizzando reti a strascico o sciabiche (OTB, OTT, SDN, SSC) aventi dimensioni di maglia comprese tra 70 e 99 mm (TR2). |
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(14) |
Nella raccomandazione comune è stata chiesta una proroga di tale esenzione fino al 31 dicembre 2023. |
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(15) |
Lo CSTEP ha osservato che, sebbene i dati forniti si riferiscano a una zona molto più ampia di quella delle divisioni CIEM 4a e 4b, l’esenzione sembra riguardare solo una parte delle catture indesiderate e pertanto il miglioramento della selettività dovrebbe rimanere prioritario. Lo CSTEP ha inoltre riconosciuto che gli studi in corso sulla reazione dei pesci alla luce realizzati da vari Stati membri in diverse attività di pesca creano nuove possibilità di sperimentazione della selettività per ridurre le catture indesiderate e incoraggiano a proseguire il lavoro in questo ambito di ricerca, i cui risultati dovrebbero essere assemblati per individuare le attività di pesca in cui sia possibile utilizzare al meglio tale tecnologia. |
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(16) |
Per i motivi addotti dallo CSTEP, con cui la Commissione concorda, è pertanto opportuno concedere l’esenzione fino al 31 dicembre 2023, cosa che consentirà inoltre di disporre di tempo sufficiente per il completamento degli studi in corso sulla reazione dei pesci alla luce. Gli Stati membri sono invitati a presentare allo CSTEP i risultati di tali studi entro il 1o maggio 2023. |
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(17) |
L’articolo 11, paragrafo 12, del regolamento delegato (UE) 2020/2014 concede, fino al 31 dicembre 2022, un’esenzione de minimis per un quantitativo combinato di sgombro, suro, aringa e merlano per le catture effettuate nelle attività di pesca pelagica da pescherecci da traino pelagico di lunghezza fuori tutto fino a 25 metri dotati di reti da traino pelagiche (OTM/PTM) e che praticano la pesca dello sgombro, del suro e dell’aringa nelle divisioni CIEM 4b e 4c a sud del 54o parallelo di latitudine nord. |
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(18) |
Nella raccomandazione comune è stata chiesta una proroga di tale esenzione fino al 31 dicembre 2023. |
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(19) |
Lo CSTEP ha riconosciuto la difficoltà di migliorare ulteriormente la selettività e l’entità dei costi che la cernita delle catture potrebbe comportare a causa della natura delle specie e delle attività di pesca interessate. Ha inoltre fatto presente la variabilità interannuale della composizione delle catture e dei livelli di rigetto, sottolineando la difficoltà di monitorare i rigetti nell’ambito di tale esenzione, dato che i pescherecci possono utilizzare attrezzi diversi durante la stessa bordata di pesca. |
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(20) |
Per i motivi addotti dallo CSTEP, con cui la Commissione concorda, è pertanto opportuno concedere l’esenzione fino al 31 dicembre 2023, cosa che consentirà inoltre di disporre di tempo sufficiente per migliorare il monitoraggio e raccogliere informazioni supplementari sulle catture e i rigetti separatamente per ciascun tipo di attrezzo utilizzato dalla flotta in questione. Gli Stati membri sono invitati a presentare allo CSTEP tali informazioni supplementari entro il 1o maggio 2023. |
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(21) |
L’articolo 11, paragrafo 13, del regolamento delegato (UE) 2020/2014 concede, fino al 31 dicembre 2022, un’esenzione de minimis per un quantitativo combinato di spratto, cicerello, busbana norvegese e melù per catture effettuate nell’ambito della pesca demersale multispecifica con reti da traino (OTB, OTM, OTT, PTB, PTM, SDN, SPR, SSC, TB, TBN) aventi dimensioni di maglia superiori a 80 mm nella divisione CIEM 3a e nella sottozona CIEM 4 e della pesca del gamberetto boreale effettuata utilizzando attrezzi dotati di una griglia di selezione con distanza massima tra le sbarre di 19 mm o di un dispositivo di selettività equivalente e di un dispositivo di trattenimento del pesce avente dimensioni di maglia superiori a 35 mm nella divisione CIEM 3a e a 32 mm nella sottozona CIEM 4. |
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(22) |
Nella raccomandazione comune è stata chiesta una proroga di tale esenzione fino al 31 dicembre 2023. |
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(23) |
Lo CSTEP ha osservato che il livello delle catture accessorie di tali specie industriali è molto basso nelle attività di pesca demersali il cui prodotto è destinato al consumo umano. Ha inoltre riconosciuto la difficoltà di migliorare ulteriormente la selettività nell’attività di pesca in questione. |
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(24) |
Per i motivi addotti dallo CSTEP, con cui la Commissione concorda, è pertanto opportuno concedere l’esenzione fino al 31 dicembre 2023. |
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(25) |
L’articolo 11, paragrafo 14, del regolamento delegato (UE) 2020/2014 concede, fino al 31 dicembre 2022, un’esenzione de minimis per un quantitativo di molva (Molva) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione per catture effettuate nella pesca demersale del nasello praticata utilizzando palangari (LLS) nella sottozona CIEM 4. |
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(26) |
Nella raccomandazione comune è stata chiesta una proroga di tale esenzione fino al 31 dicembre 2023. |
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(27) |
Lo CSTEP ha osservato che, secondo le informazioni fornite, i rigetti di molva nella pesca con palangari sono modesti, il che indica uno scarso impatto sullo stock. Ha inoltre riconosciuto che le difficoltà di un ulteriore miglioramento della selettività sono credibili data la natura dell’attività di pesca e i rigetti piuttosto modesti connessi all’esenzione. |
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(28) |
Per i motivi addotti dallo CSTEP, con cui la Commissione concorda, è pertanto opportuno concedere l’esenzione fino al 31 dicembre 2023. |
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(29) |
L’articolo 11, paragrafo 15, del regolamento delegato (UE) 2020/2014 concede, fino al 31 dicembre 2022, un’esenzione de minimis per un quantitativo di suro (Trachurus spp.) per catture effettuate nella pesca demersale multispecifica nelle divisioni CIEM 4b e 4c, con reti a strascico (OTB, OTT, PTB) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 99 mm (TR2). |
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(30) |
Nella raccomandazione comune è stata chiesta una proroga di tale esenzione fino al 31 dicembre 2023. |
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(31) |
Secondo lo CSTEP, poiché i rigetti in queste attività di pesca sono elevati e tale esenzione sembra riguardare solo una parte delle catture indesiderate, un ulteriore miglioramento della selettività dovrebbe rimanere la priorità. Lo CSTEP ha inoltre riconosciuto che, sebbene si basino sulla media dei rigetti nel periodo 2013-2016, i costi stimati per lo sbarco delle catture indesiderate di suro sono significativi. |
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(32) |
Per i motivi addotti dallo CSTEP, con cui la Commissione concorda, è pertanto opportuno concedere l’esenzione fino al 31 dicembre 2023, cosa che consentirà inoltre di disporre di tempo sufficiente per testare ulteriori miglioramenti della selettività degli attrezzi e valutarne l’applicazione da parte delle flotte impegnate in tali attività di pesca multispecifica. Gli Stati membri sono invitati ad effettuare nuovi test in materia di selettività e a sottoporre alla valutazione dello CSTEP informazioni pertinenti e aggiornate entro il 1o maggio 2023, al fine di contribuire alla valutazione di tale esenzione per il riesame dell’obbligo di sbarco nel 2023. |
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(33) |
L’articolo 11, paragrafo 16, del regolamento delegato (UE) 2020/2014 concede, fino al 31 dicembre 2022, un’esenzione de minimis per un quantitativo di sgombro (Scomber scombrus) per catture effettuate nella pesca demersale multispecifica nelle divisioni CIEM 4b e 4c con reti a strascico (OTB, OTT, PTB) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 99 mm (TR2). |
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(34) |
Nella raccomandazione comune è stata chiesta una proroga di tale esenzione fino al 31 dicembre 2023. |
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(35) |
Secondo lo CSTEP, poiché i rigetti in queste attività di pesca sono elevati, un ulteriore miglioramento della selettività dovrebbe rimanere la priorità. Tuttavia, lo CSTEP ha altresì riconosciuto la difficoltà di migliorare la selettività senza causare perdite commerciali significative per i pescherecci operanti in tali attività di pesca multispecifica. |
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(36) |
Per i motivi addotti dallo CSTEP, con cui la Commissione concorda, è pertanto opportuno concedere l’esenzione fino al 31 dicembre 2023, cosa che consentirà inoltre di disporre di tempo sufficiente per testare ulteriori miglioramenti della selettività degli attrezzi e valutarne l’applicazione da parte delle flotte impegnate in tali attività di pesca multispecifica. Gli Stati membri sono invitati ad effettuare nuovi test in materia di selettività e a sottoporre alla valutazione dello CSTEP informazioni pertinenti e aggiornate entro il 1o maggio 2023, al fine di contribuire alla valutazione di tale esenzione per il riesame dell’obbligo di sbarco nel 2023. |
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(37) |
L’articolo 11, paragrafo 17, del regolamento delegato (UE) 2020/2014 concede, fino al 31 dicembre 2022, un’esenzione de minimis per un quantitativo di melù (Micromesistius poutassou) per catture effettuate nella pesca industriale di tale specie con pescherecci da traino pelagico nella sottozona CIEM 4, con trasformazione a bordo delle catture per ottenere base di surimi. |
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(38) |
Nella raccomandazione comune è stata chiesta una proroga di tale esenzione fino al 31 dicembre 2023. |
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(39) |
Lo CSTEP ha osservato che le catture indesiderate di melù nella pesca pelagica industriale sono relativamente modeste e non incideranno sullo stock nel suo complesso. Ha inoltre riconosciuto che un ulteriore miglioramento della selettività può portare a una mortalità non contabilizzata a causa del probabile basso tasso di sopravvivenza del melù. Ha altresì preso atto dei costi di gestione delle catture indesiderate a bordo. |
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(40) |
Per i motivi addotti dallo CSTEP, con cui la Commissione concorda, è pertanto opportuno concedere l’esenzione fino al 31 dicembre 2023. |
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(41) |
La raccomandazione comune ha chiesto una nuova esenzione de minimis per un quantitativo di gamberetto boreale (Pandalus borealis) per catture effettuate nella pesca demersale con reti da traino (OTB, OTM, OTT, PTB, PTM, SDN, SPR, SSC, TB, TBN) aventi dimensioni di maglia superiori a 70 mm nella divisione CIEM 3a, munite di una griglia di selezione con una distanza massima tra le sbarre di 35 mm o di un dispositivo di selettività equivalente, e superiori a 80 mm nella sottozona CIEM 4. |
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(42) |
Lo CSTEP ha osservato che, dati i bassi tassi e volumi di rigetti, l’impatto dell’esenzione è probabilmente minimo nel contesto generale dell’attività di pesca. Ha inoltre riconosciuto che è difficile, nella pratica, migliorare ulteriormente la selettività per ridurre tali piccole catture accessorie. |
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(43) |
Per i motivi addotti dallo CSTEP, con cui la Commissione concorda, è pertanto opportuno concedere l’esenzione fino al 31 dicembre 2023, data di scadenza del piano in materia di rigetti. |
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(44) |
Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell’Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) 2020/2014 è così modificato:
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1) |
L’articolo 8, paragrafo 2, e l’articolo 10, paragrafo 6, sono soppressi. |
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2) |
L’articolo 11 è così modificato:
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica dal 1o gennaio al 31 dicembre 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del ConsiglioGU L 179 del 16.7.2018, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/2014 della Commissione, del 21 agosto 2020, che specifica le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nel Mare del Nord per il periodo 2021-2023 (GU L 415 del 10.12.2020, pag. 10).
(3) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/26710926/STECF+22-05+-+Eval+JRs+Lo+and+TM.pdf/68ecb905-d160-41d8-b784-70ec5ce74c15