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Document 32022R2180

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2180 del Consiglio dell'8 novembre 2022 che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

ST/13799/2022/INIT

GU L 288 del 9.11.2022, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2180/oj

9.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 288/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2180 DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 2022

che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 (1), in particolare l'articolo 47, paragrafo 5,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 30 agosto 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1509.

(2)

Il 14 settembre 2022 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») istituito a norma della risoluzione UNSC 1718 (2006) ha aggiornato le informazioni relative a due entità oggetto di misure restrittive.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/1509,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

Z. STANJURA


(1)  GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1.


ALLEGATO

Nell'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509, rubrica «b) Persone giuridiche, entità e organismi», le voci 36 e 74 sono sostituite dalle seguenti:

 

Nome

Pseudonimi

Ubicazione

Data di designazione da parte dell'ONU

Altre informazioni

«36.

Singwang Economics and Trading General Corporation

 

Indirizzo: RPDC

30.11.2016

È una società nordcoreana che commercia carbone. La RPDC genera una quota considerevole dei fondi utilizzati per i programmi connessi al nucleare e ai missili balistici estraendo risorse naturali e vendendole all'estero.

74.

Weihai World-Shipping Freight

 

Indirizzo: 419-201, Tongyi Lu, Huancui Qu, Weihai, Shandong 264200, Cina;

numero IMO: 5905801

30.3.2018

Armatore e gestore commerciale della XIN GUANG HAI, nave che ha caricato carbone a Taean (RPDC) il 27 ottobre 2017 e il cui arrivo era previsto a Cam Pha (Vietnam) per il 14 novembre 2017, senza che però vi sia giunta.».


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