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Document 32022R2180
Council Implementing Regulation (EU) 2022/2180 of 8 November 2022 implementing Regulation (EU) 2017/1509 concerning restrictive measures against the Democratic People’s Republic of Korea
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2180 del Consiglio dell'8 novembre 2022 che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2180 del Consiglio dell'8 novembre 2022 che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
ST/13799/2022/INIT
GU L 288 del 9.11.2022, p. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
9.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 288/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2180 DEL CONSIGLIO
dell'8 novembre 2022
che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 (1), in particolare l'articolo 47, paragrafo 5,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 30 agosto 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1509. |
(2) |
Il 14 settembre 2022 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») istituito a norma della risoluzione UNSC 1718 (2006) ha aggiornato le informazioni relative a due entità oggetto di misure restrittive. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/1509, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
Z. STANJURA
ALLEGATO
Nell'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509, rubrica «b) Persone giuridiche, entità e organismi», le voci 36 e 74 sono sostituite dalle seguenti:
|
Nome |
Pseudonimi |
Ubicazione |
Data di designazione da parte dell'ONU |
Altre informazioni |
«36. |
Singwang Economics and Trading General Corporation |
|
Indirizzo: RPDC |
30.11.2016 |
È una società nordcoreana che commercia carbone. La RPDC genera una quota considerevole dei fondi utilizzati per i programmi connessi al nucleare e ai missili balistici estraendo risorse naturali e vendendole all'estero. |
74. |
Weihai World-Shipping Freight |
|
Indirizzo: 419-201, Tongyi Lu, Huancui Qu, Weihai, Shandong 264200, Cina; numero IMO: 5905801 |
30.3.2018 |
Armatore e gestore commerciale della XIN GUANG HAI, nave che ha caricato carbone a Taean (RPDC) il 27 ottobre 2017 e il cui arrivo era previsto a Cam Pha (Vietnam) per il 14 novembre 2017, senza che però vi sia giunta.». |