This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32022R2113
Commission Delegated Regulation (EU) 2022/2113 of 13 July 2022 supplementing Regulation (EU) 2020/1503 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the exchange of information between competent authorities in relation to investigation, supervision and enforcement activities in relation to European crowdfunding service providers for business (Text with EEA relevance)
Regolamento delegato (UE) 2022/2113 della Commissione del 13 luglio 2022 che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di scambio di informazioni tra autorità competenti ai fini delle attività di indagine, di vigilanza e di contrasto delle violazioni riguardanti i fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento delegato (UE) 2022/2113 della Commissione del 13 luglio 2022 che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di scambio di informazioni tra autorità competenti ai fini delle attività di indagine, di vigilanza e di contrasto delle violazioni riguardanti i fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2022/4860
GU L 287 del 8.11.2022, p. 22–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
8.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 287/22 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2113 DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 2022
che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di scambio di informazioni tra autorità competenti ai fini delle attività di indagine, di vigilanza e di contrasto delle violazioni riguardanti i fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 8, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Le informazioni da scambiare tra autorità competenti a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503 dovrebbero consentire a tali autorità di svolgere efficacemente le proprie attività di indagine, di vigilanza e di contrasto delle violazioni a norma di tale regolamento. È pertanto necessario specificare le informazioni che le autorità competenti sono tenute a scambiarsi al fine di svolgere i rispettivi compiti. |
(2) |
Per garantire un monitoraggio efficace dei fornitori di servizi di crowdfunding da parte delle autorità competenti, queste dovrebbero scambiarsi informazioni di carattere generale e i documenti costitutivi, compresi gli atti costitutivi nazionali, o altri documenti che forniscano informazioni sulla struttura e sulle attività operative dei fornitori di servizi di crowdfunding. Per lo stesso motivo, le autorità competenti dovrebbero scambiarsi anche informazioni riguardanti il processo di autorizzazione e gli organi di gestione dei fornitori di servizi di crowdfunding, comprese informazioni sull’idoneità a gestire un fornitore di servizi di crowdfunding e sulla reputazione dei membri dell’organo di gestione, come pure informazioni riguardanti gli azionisti, le sanzioni e le misure amministrative irrogate, le azioni adottate per far rispettare la normativa, nonché la relativa condotta e i precedenti in materia di conformità dei fornitori di servizi di crowdfunding. |
(3) |
Per adempiere in modo completo ai compiti di vigilanza loro assegnati, le autorità competenti dovrebbero anche scambiarsi informazioni pertinenti riguardanti altre persone fisiche o giuridiche e terzi collegati al crowdfunding che siano rilevanti ai fini della prestazione dei servizi offerti dai fornitori di servizi di crowdfunding, comprese informazioni riguardanti terzi designati a svolgere funzioni operative in relazione alla prestazione di servizi di crowdfunding. |
(4) |
Lo scambio di informazioni tra autorità competenti sarà particolarmente utile nelle circostanze in cui potrebbero sorgere problemi di rilevanza regolamentare riguardanti i soggetti disciplinati dal regolamento (UE) 2020/1503 che comprendono informazioni in merito alla domanda di autorizzazione iniziale dei fornitori di servizi di crowdfunding, la vigilanza continua sul rispetto di tale regolamento da parte di un soggetto, nonché le azioni di vigilanza e di contrasto alle violazioni che possono incidere sulle attività di un soggetto in un’altra giurisdizione. |
(5) |
Lo scambio di informazioni tra autorità competenti ai fini delle attività di indagine, di vigilanza e di contrasto delle violazioni dovrebbe essere effettuato nel rispetto del diritto alla protezione dei dati di carattere personale delle persone interessate, sancito rispettivamente dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e deve essere conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
(6) |
Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione. |
(7) |
L’ESMA non ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, né ha analizzato i potenziali costi e benefici, in quanto ciò sarebbe stato decisamente sproporzionato rispetto alla portata e all’impatto di tali norme, tenendo conto del fatto che esse riguardano principalmente le autorità competenti. |
(8) |
L’ESMA ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(9) |
Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e ha espresso un parere il 1o giugno 2022, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Informazioni riguardanti i fornitori di servizi di crowdfunding che devono essere oggetto di scambio
La autorità competenti si scambiano le informazioni seguenti relative a un fornitore di servizi di crowdfunding:
a) |
informazioni generali e documenti relativi al fornitore di servizi di crowdfunding:
|
b) |
informazioni sulle persone fisiche responsabili della gestione del fornitore di servizi di crowdfunding fornite nell’ambito del processo di autorizzazione, che comprendono:
|
c) |
informazioni necessarie per valutare l’onorabilità e l’idoneità delle persone fisiche responsabili della gestione del fornitore di servizi di crowdfunding, incluse, se disponibili:
|
d) |
informazioni sugli azionisti che detengono una quota pari o superiore al 20 % del capitale sociale o dei diritti di voto del fornitore di servizi di crowdfunding, comprese le informazioni sull’assenza di precedenti penali o di sanzioni amministrative o civili e informazioni su indagini penali avviate nei confronti di tali azionisti riguardanti violazioni di norme nazionali nei settori del diritto commerciale, del diritto fallimentare, della normativa sui servizi finanziari, della normativa antiriciclaggio, della normativa antifrode o degli obblighi in materia di responsabilità professionale, nonché una descrizione dettagliata di eventuali sanzioni civili o amministrative irrogate; |
e) |
informazioni sulla struttura organizzativa del fornitore di servizi di crowdfunding, sulle condizioni operative e sulla conformità agli obblighi di cui al regolamento (UE) 2020/1503, che sono state fornite nell’ambito del processo di autorizzazione ed aggiornate attraverso le attività di vigilanza dell’autorità competente che riceve la richiesta di informazioni, tra cui, ma non solo:
|
f) |
informazioni riguardanti l’autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding o la revoca dell’autorizzazione a norma degli articoli 12, 13 e 17 del regolamento (UE) 2020/1503; |
g) |
informazioni su eventuali sanzioni, comprese sanzioni penali, misure amministrative irrogate ai fornitori di servizi di crowdfunding o azioni volte a far rispettare la normativa adottate nei loro confronti; |
h) |
ogni altra informazione necessaria ai fini della cooperazione nelle attività di indagine, di vigilanza e di contrasto delle violazioni a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503. |
Articolo 2
Informazioni riguardanti altre persone o soggetti senza personalità giuridica che devono essere oggetto di scambio
1. Per quanto riguarda i terzi collegati al crowdfunding che sono rilevanti ai fini della prestazione dei servizi offerti dai fornitori di servizi di crowdfunding e che sono persone fisiche, le autorità competenti scambiano i seguenti dati della persona: nome, data e luogo di nascita, numero di identificazione personale, se disponibile nello Stato membro interessato, indirizzo e informazioni di contatto.
2. Per quanto riguarda terzi collegati al crowdfunding che sono rilevanti ai fini della prestazione dei servizi offerti dai fornitori di servizi di crowdfunding e che sono persone giuridiche, un’autorità competente può richiedere anche i documenti attestanti le seguenti informazioni della persona giuridica:
a) |
la ragione sociale; |
b) |
l’indirizzo della sede legale o principale e indirizzo postale, se diverso; |
c) |
le informazioni di contatto e il numero di identificazione nazionale o il codice LEI, se disponibile; |
d) |
la registrazione della forma giuridica secondo la legislazione nazionale applicabile; |
e) |
l’elenco completo delle persone che dirigono effettivamente l’attività della persona giuridica e il nome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo, le informazioni di contatto e il numero di identificazione nazionale di tali persone (se disponibile negli Stati membri interessati). |
3. Le autorità competenti si scambiano ogni altra informazione necessaria ai fini della cooperazione nelle attività di indagine, di vigilanza e di contrasto delle violazioni a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(4) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).