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Document 32022R2060

    Regolamento delegato (UE) 2022/2060 della Commissione del 14 giugno 2022 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per valutare la modellizzabilità dei fattori di rischio nell’ambito del metodo dei modelli interni nonché la frequenza di tale valutazione a norma dell’articolo 325 octoquinquagies, paragrafo 3, di tale regolamento (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2022/3801

    GU L 276 del 26.10.2022, p. 60–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2060/oj

    26.10.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 276/60


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2060 DELLA COMMISSIONE

    del 14 giugno 2022

    che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per valutare la modellizzabilità dei fattori di rischio nell’ambito del metodo dei modelli interni nonché la frequenza di tale valutazione a norma dell’articolo 325 octoquinquagies, paragrafo 3, di tale regolamento

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 325 octoquinquagies, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La valutazione della modellizzabilità dei fattori di rischio di cui all’articolo 325 octoquinquagies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbe determinare la misura del rischio appropriata che gli enti devono utilizzare per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di ciascun fattore di rischio incluso, o in corso di inclusione, nel metodo alternativo dei modelli interni dell’ente di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 ter, del regolamento (UE) n. 575/2013. I fattori di rischio modellizzabili dovrebbero essere soggetti alla misura del rischio di perdita attesa, calcolata a norma dell’articolo 325 quinquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013, mentre i fattori di rischio non modellizzabili dovrebbero essere soggetti alla misura del rischio di scenario di stress, calcolata conformemente all’articolo 325 quatersexagies di tale regolamento.

    (2)

    La misura del rischio di perdita attesa dovrebbe riflettere la distribuzione di probabilità dei fattori di rischio su un periodo storico sufficientemente lungo in cui siano osservabili i dati di mercato pertinenti per tali fattori di rischio. Pertanto un fattore di rischio dovrebbe essere considerato modellizzabile se è disponibile un numero sufficiente di prezzi verificabili osservabili che sono rappresentativi di tale fattore di rischio. Per effettuare tale valutazione, dovrebbe essere appropriato un periodo di osservazione di 12 mesi che termina alla precedente data di riferimento per le segnalazioni. Tuttavia, per tenere conto di eventuali ritardi nella disponibilità dei dati, gli enti dovrebbero essere autorizzati a sostituire tale periodo di osservazione di 12 mesi con un periodo di 12 mesi traslato. Per garantire la comparabilità delle pratiche in tutta l’Unione, tale spostamento dovrebbe essere limitato a un mese. Per lo stesso motivo gli enti dovrebbero applicare tali periodi traslati in modo coerente per tutti i fattori di rischio dello stesso tipo e fornire alla rispettiva autorità competente una documentazione dettagliata in merito all’applicazione di tali periodi traslati.

    (3)

    Si prevede che gli enti potrebbero non disporre di tutte le informazioni sui prezzi necessarie per valutare la modellizzabilità della propria attività di negoziazione. Pertanto, nel valutare se i fattori di rischio siano modellizzabili, gli enti dovrebbero essere autorizzati a utilizzare anche le informazioni sui prezzi ottenute da fornitori esterni, a condizione che tali prezzi siano verificabili e che tali fornitori esterni siano soggetti a un audit indipendente per quanto riguarda la validità delle loro informazioni sui prezzi.

    (4)

    Un passaggio fondamentale nella valutazione della modellizzabilità dei fattori di rischio consiste nel valutare la rappresentatività dei prezzi verificabili individuati per tali fattori di rischio. Un prezzo verificabile dovrebbe essere considerato rappresentativo di un fattore di rischio di un ente se l’ente è in grado di estrarre il valore del fattore di rischio dal valore del prezzo verificabile avvalendosi di metodologie quantitative comunemente utilizzate. Il fatto che alcune di queste metodologie necessitino di dati supplementari per consentire agli enti di estrarre il valore di un fattore di rischio rende più complesso dimostrare la rappresentatività dei prezzi verificabili. Pertanto tali metodologie, così come i dati supplementari, ove necessari, dovrebbero basarsi su informazioni oggettive e adeguatamente documentate, in modo da evitare che gli enti facciano ricorso a ipotesi inadeguate. A causa della mancanza di verificabilità e rappresentatività, in linea con le norme internazionali, le riconciliazioni o le valutazioni delle garanzie reali non dovrebbero essere considerate fonti ammissibili di prezzi verificabili.

    (5)

    Se i fattori di rischio sono punti di una curva, di una superficie o di un cubo, la modellizzabilità di tali fattori di rischio dovrebbe essere valutata secondo la modellizzabilità di ciascuna categoria di tale curva, superficie o cubo, in ragione delle caratteristiche condivise dei fattori di rischio appartenenti a una data categoria. La modellizzabilità di tale categoria dovrebbe pertanto essere valutata con riferimento a tutti i prezzi verificabili ad essa assegnati, mentre i prezzi verificabili rappresentativi di un fattore di rischio in una categoria dovrebbero essere considerati rappresentativi di tutti i fattori di rischio appartenenti alla stessa categoria. Gli enti dovrebbero inoltre essere autorizzati a scegliere categorie standard o, se ritenuto più appropriato per una determinata curva, superficie o cubo, categorie alternative da essi stessi sviluppate.

    (6)

    Inoltre i criteri per la modellizzabilità dei fattori di rischio dovrebbero comprendere i casi in cui un ente utilizza una funzione parametrica per rappresentare una curva, una superficie o un cubo e fissa i parametri di funzione come fattori di rischio nel suo modello di misurazione del rischio. In tali casi i criteri dovrebbero specificare le modalità di esecuzione della valutazione della modellizzabilità, tenendo conto delle specificità di tali funzioni parametriche e dei parametri di funzione.

    (7)

    Per aiutare le autorità competenti a valutare la conformità al presente regolamento, è necessario specificare in che modo gli enti devono applicare l’obbligo generale di documentazione di cui all’articolo 325 duosexagies, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 nel valutare se un fattore di rischio sia modellizzabile.

    (8)

    Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.

    (9)

    L’Autorità bancaria europea ha effettuato consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Criteri per la valutazione della modellizzabilità dei fattori di rischio che non appartengono a una curva, a una superficie o a un cubo

    1.   I fattori di rischio delle posizioni di cui all’articolo 325 octoquinquagies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 che non appartengono a una curva, a una superficie o a un cubo sono considerati modellizzabili se è soddisfatto uno dei criteri seguenti:

    a)

    nell’arco di un periodo di osservazione di 12 mesi che termina alla precedente data di riferimento per le segnalazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione (3), sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

    i)

    l’ente ha individuato per tale fattore di rischio l’esistenza di almeno 24 prezzi verificabili a norma dell’articolo 2 del presente regolamento, che hanno date di osservazione distinte e che sono considerati rappresentativi di tale fattore di rischio conformemente all’articolo 3 del presente regolamento;

    ii)

    non vi è stato un periodo pari o superiore a 90 giorni durante il quale vi erano meno di quattro dei prezzi verificabili di cui al punto i);

    b)

    nell’arco del periodo di osservazione di 12 mesi di cui alla lettera a), l’ente ha individuato per tale fattore di rischio l’esistenza di almeno 100 prezzi verificabili a norma dell’articolo 2 del presente regolamento, che hanno date di osservazione distinte e che sono considerati rappresentativi di tale fattore di rischio conformemente all’articolo 3 del presente regolamento.

    2.   Un ente può sostituire il periodo di 12 mesi di cui al paragrafo 1 con un periodo di 12 mesi che termina non prima di un mese prima della precedente data di riferimento per le segnalazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 («periodo traslato»), se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

    a)

    l’ente applica il periodo traslato in modo coerente per tutti i fattori di rischio dello stesso tipo del fattore di rischio interessato;

    b)

    l’ente applica il periodo traslato in modo coerente nel tempo;

    c)

    l’ente fornisce all’autorità competente una descrizione dettagliata dell’applicazione del periodo traslato.

    Articolo 2

    Prezzi verificabili

    1.   Un prezzo è considerato verificabile se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

    a)

    il prezzo è ottenuto da un’operazione in cui l’ente era una delle parti e che è stata conclusa alle normali condizioni di mercato;

    b)

    il prezzo è ottenuto da un’operazione conclusa da terzi alle normali condizioni di mercato e che soddisfa tutte le condizioni di cui al paragrafo 5;

    c)

    il prezzo è ottenuto dalle quotazioni effettive competitive in buona fede di denaro e lettera fornite dall’ente stesso o da terzi alle normali condizioni di mercato, i valori ai quali l’ente o i terzi si sono impegnati a eseguire un’operazione secondo la prassi commerciale e che soddisfa tutte le condizioni di cui al paragrafo 5.

    2.   Fatto salvo il paragrafo 1, un prezzo non è considerato verificabile se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

    a)

    il prezzo è ottenuto da un’operazione o da quotazioni di denaro e lettera tra due soggetti dello stesso gruppo;

    b)

    il prezzo è ottenuto da un’operazione o da quotazioni di denaro e lettera di un volume trascurabile rispetto al volume abituale delle operazioni o delle quotazioni che rispecchiano le attuali condizioni di mercato;

    c)

    il prezzo è ottenuto da quotazioni con uno scarto denaro/lettera che si discosta in modo sostanziale dagli scarti denaro/lettera che rispecchiano le attuali condizioni di mercato;

    d)

    il prezzo è ottenuto da un’operazione effettuata al solo scopo di individuare un numero sufficiente di prezzi verificabili che soddisfino i criteri di cui all’articolo 1 del presente regolamento;

    e)

    il prezzo è ottenuto da quotazioni irrevocabili al solo scopo di individuare un numero sufficiente di prezzi verificabili che soddisfino i criteri di cui all’articolo 1 del presente regolamento.

    3.   La data di osservazione di un prezzo verificabile è identica alla data di esecuzione dell’operazione o alla data in cui è stato assunto un impegno irrevocabile per le quotazioni di denaro e lettera. Le date di osservazione dei prezzi verificabili sono registrate sulla base di un unico fuso orario coerente in tutte le fonti di dati.

    4.   Ai fini del presente articolo, per fornitore esterno si intende un’impresa che fornisce agli enti dati sulle operazioni o quotazioni ai fini dell’articolo 1 del presente regolamento, compresi i fornitori di servizi di comunicazione dati quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, punto 36 bis, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e i sistemi multilaterali quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 19, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

    5.   Un’operazione o le quotazioni di denaro e lettera sono utilizzate ai fini del paragrafo 1, lettere b) e c), solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

    a)

    l’operazione o le quotazioni sono state trattate o raccolte mediante un fornitore esterno;

    b)

    il fornitore esterno o l’ente ha accettato di fornire all’autorità competente dell’ente, su richiesta, la prova dell’operazione o delle quotazioni e la prova della verificabilità del prezzo ottenuto da tale operazione o da tali quotazioni;

    c)

    il fornitore esterno ha comunicato all’ente la data in cui l’operazione o le quotazioni sono state osservate e una serie minima di informazioni sull’operazione o sulle quotazioni per consentire all’ente di associare il prezzo verificabile ai fattori di rischio dei quali tale prezzo ottenuto dall’operazione o dalle quotazioni è rappresentativo a norma dell’articolo 3 del presente regolamento;

    d)

    l’ente ha verificato che il fornitore esterno sia sottoposto, almeno una volta all’anno, a un audit indipendente da parte di un’impresa terza, ai sensi dell’articolo 325 duosexagies, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, per quanto riguarda la validità delle informazioni sui prezzi, della governance e dei processi, e abbia accesso ai risultati e alle relazioni di audit, per poter comunicare alla sua autorità competente, se richiesto, tali risultati e relazioni.

    6.   Ai fini del paragrafo 5, lettera d), l’audit indipendente valuta tutti gli elementi seguenti:

    a)

    se il fornitore esterno dispone delle informazioni necessarie per accertare che il prezzo sia verificabile e per associare il prezzo verificabile ai fattori di rischio dei quali tale prezzo è rappresentativo a norma dell’articolo 3 del presente regolamento;

    b)

    se il fornitore esterno è in grado di dimostrare l’integrità delle informazioni di cui alla lettera a);

    c)

    se il fornitore esterno dispone di processi interni e di sufficiente personale qualificato a un livello adeguato per la gestione delle informazioni di cui alla lettera a);

    d)

    se, nel caso in cui un fornitore esterno non fornisca all’ente le informazioni necessarie per accertare la verificabilità del prezzo, il fornitore esterno è contrattualmente obbligato ad accertare la verificabilità del prezzo.

    7.   Qualora un fornitore esterno non fornisca all’ente le informazioni necessarie per accertare la verificabilità del prezzo, l’ente è in grado di dimostrare alla propria autorità competente che il fornitore esterno è contrattualmente obbligato ad accertare la verificabilità del prezzo.

    Articolo 3

    Rappresentatività dei prezzi verificabili per i fattori di rischio

    1.   Un prezzo verificabile è considerato rappresentativo di un fattore di rischio a decorrere dalla data di osservazione se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

    a)

    esiste una stretta relazione tra il fattore di rischio e il prezzo verificabile;

    b)

    l’ente ha specificato una metodologia concettualmente solida per estrarre il valore del fattore di rischio dal valore del prezzo verificabile.

    Ai fini della lettera b), i dati o i fattori di rischio utilizzati nella metodologia diversi dal prezzo verificabile si basano su dati oggettivi.

    2.   Qualsiasi prezzo verificabile può essere considerato come osservazione ai fini dell’articolo 1 per tutti i fattori di rischio dei quali è rappresentativo a norma del paragrafo 1.

    3.   Quando un ente utilizza un fattore del rischio di credito o azionario sistematico per riflettere i movimenti a livello di mercato per determinati attributi di un insieme di emittenti, compreso il paese, la regione o il settore di tali emittenti, i prezzi verificabili degli indici di mercato o degli strumenti di singoli emittenti sono considerati rappresentativi di tale fattore di rischio sistematico solo se condividono gli stessi attributi di tale fattore di rischio sistematico.

    Articolo 4

    Criteri per la valutazione della modellizzabilità dei fattori di rischio che appartengono a una curva, a una superficie o a un cubo

    1.   I fattori di rischio delle posizioni di cui all’articolo 325 octoquinquagies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 che appartengono a una curva, a una superficie o a un cubo sono considerati modellizzabili applicando i passaggi seguenti nell’ordine sotto riportato:

    a)

    per ogni curva, superficie o cubo, l’ente determina le pertinenti categorie di fattori di rischio conformemente all’articolo 5 del presente regolamento;

    b)

    l’ente determina la modellizzabilità delle categorie pertinenti di cui alla lettera a) conformemente al paragrafo 2;

    c)

    l’ente considera modellizzabile qualsiasi fattore di rischio appartenente a una categoria considerata modellizzabile conformemente al paragrafo 2.

    2.   Per valutare se una categoria è modellizzabile si applica uno dei criteri seguenti:

    a)

    nell’arco di un periodo di osservazione di 12 mesi che termina alla precedente data di riferimento per le segnalazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione:

    i)

    l’ente ha individuato per tale categoria l’esistenza di almeno 24 prezzi verificabili a norma dell’articolo 2 del presente regolamento, che hanno date di osservazione distinte e che sono assegnati a tale categoria, e

    ii)

    non vi è stato un periodo pari o superiore a 90 giorni durante il quale vi erano meno di quattro dei prezzi verificabili di cui al punto i);

    b)

    nell’arco del periodo di osservazione di 12 mesi di cui alla lettera a), l’ente ha individuato per tale categoria l’esistenza di almeno 100 prezzi verificabili a norma dell’articolo 2 del presente regolamento, che hanno date di osservazione distinte e che sono assegnati a tale categoria.

    3.   Un ente può sostituire il periodo di 12 mesi di cui al paragrafo 2 con un periodo di 12 mesi che termina non prima di un mese prima della precedente data di riferimento per le segnalazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 («periodo traslato»), se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

    a)

    l’ente applica il periodo traslato in modo coerente per tutte le categorie di una curva, di una superficie o di un cubo;

    b)

    l’ente applica il periodo traslato in modo coerente nel tempo;

    c)

    l’ente fornisce all’autorità competente una descrizione dettagliata dell’applicazione del periodo traslato.

    4.   Un prezzo verificabile è assegnato a una categoria se a norma dell’articolo 3 del presente regolamento è rappresentativo di un fattore di rischio appartenente a tale categoria.

    5.   Ai fini del paragrafo 4, un ente può considerare come fattore di rischio qualsiasi punto della curva, della superficie o del cubo appartenente alla categoria, indipendentemente dal fatto che tale punto sia un fattore di rischio incluso nel suo modello di misurazione del rischio.

    Articolo 5

    Metodi di categorizzazione per i fattori di rischio appartenenti a curve, superfici o cubi

    1.   Per ciascuna curva, superficie o cubo a cui appartiene un fattore di rischio, gli enti determinano le categorie di tale curva, superficie o cubo utilizzando le categorie standard predefinite di cui al paragrafo 2 o le categorie definite dagli enti stessi, a condizione che tali enti soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 3.

    2.   Ai fini del paragrafo 1, le categorie standard predefinite sono le seguenti:

    a)

    le nove categorie di cui al paragrafo 3, tabella 1, riga i, per i fattori di rischio con una dimensione durata «t», espressa in anni, che sono state assegnate alle seguenti categorie generali dei fattori di rischio:

    i)

    «tasso di interesse», tranne i fattori di rischio assegnati alla sottocategoria generale dei fattori di rischio «volatilità»;

    ii)

    «cambio», tranne i fattori di rischio assegnati alla sottocategoria generale dei fattori di rischio «volatilità»;

    iii)

    «merce», tranne i fattori di rischio assegnati alle sottocategorie generali dei fattori di rischio «volatilità dell’energia e volatilità delle emissioni di carbonio», «volatilità dei metalli preziosi e volatilità dei metalli non ferrosi» e «volatilità di altre merci»;

    b)

    le sei categorie di cui al paragrafo 3, tabella 1, riga ii, per ciascuna dimensione durata «t» dei fattori di rischio con più di una dimensione durata, espressa in anni, che sono state assegnate alle seguenti categorie generali dei fattori di rischio:

    i)

    «tasso di interesse», tranne i fattori di rischio assegnati alla sottocategoria generale dei fattori di rischio «volatilità»;

    ii)

    «cambio», tranne i fattori di rischio assegnati alla sottocategoria generale dei fattori di rischio «volatilità»;

    iii)

    «merce», tranne per i fattori di rischio assegnati alle sottocategorie generali dei fattori di rischio «volatilità dell’energia e volatilità delle emissioni di carbonio», «volatilità dei metalli preziosi e volatilità dei metalli non ferrosi» e «volatilità di altre merci»;

    c)

    le cinque categorie di cui al paragrafo 3, tabella 1, riga iii, per ciascuna dimensione durata «t» dei fattori di rischio con una o più dimensioni durata, espresse in anni, che sono state assegnate alle seguenti categorie generali dei fattori di rischio:

    i)

    «differenziale creditizio», tranne i fattori di rischio assegnati alla sottocategoria generale dei fattori di rischio «volatilità»;

    ii)

    «azioni», tranne i fattori di rischio assegnati alle sottocategorie generali dei fattori di rischio «volatilità (alta capitalizzazione di mercato)» e «volatilità (bassa capitalizzazione di mercato)»;

    d)

    le cinque categorie di cui al paragrafo 3, tabella 1, riga iv, per tutti i fattori di rischio con una o più dimensioni di carattere monetario, espresse utilizzando il delta delle opzioni («δ»);

    e)

    le cinque categorie di cui al paragrafo 3, tabella 1, riga iii, e le cinque categorie di cui al paragrafo 3, tabella 1, riga iv, per i fattori di rischio che sono stati assegnati alle seguenti categorie generali dei fattori di rischio:

    i)

    «cambio», per i fattori di rischio assegnati alla sottocategoria generale dei fattori di rischio «volatilità»;

    ii)

    «differenziale creditizio», per i fattori di rischio assegnati alla sottocategoria generale dei fattori di rischio «volatilità»;

    iii)

    «azioni», per i fattori di rischio assegnati alle sottocategorie generali dei fattori di rischio «volatilità (alta capitalizzazione di mercato)» e «volatilità (bassa capitalizzazione di mercato)»;

    iv)

    «merce», per i fattori di rischio assegnati alle sottocategorie generali dei fattori di rischio «volatilità dell’energia e volatilità delle emissioni di carbonio», «volatilità dei metalli preziosi e volatilità dei metalli non ferrosi» e «volatilità di altre merci»;

    f)

    le sei categorie di cui al paragrafo 3, tabella 1, riga ii, le cinque categorie di cui al paragrafo 3, tabella 1, riga iii, e le cinque categorie di cui al paragrafo 3, tabella 1, riga iv, per i fattori di rischio assegnati alla categoria generale dei fattori di rischio «tasso di interesse» e alla sottocategoria generale dei fattori di rischio «volatilità» con dimensione durata, scadenza e carattere monetario.

    Ai fini della lettera d), per i mercati delle opzioni che utilizzano convenzioni diverse dal delta dell’opzione per la definizione del carattere monetario, gli enti convertono le categorie di cui al paragrafo 3, tabella 1, riga iv, nelle convenzioni prevalenti in tali mercati delle opzioni utilizzando tecniche quantitative derivate dai modelli di determinazione del prezzo propri dell’ente, a condizione che tali modelli di determinazione del prezzo siano stati ben documentati e sottoposti a verifica indipendente.

    3.   Ai fini del paragrafo 2, una categoria standard può essere suddivisa in categorie più piccole.

    Tabella 1

    Categoria n.

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    i.

    0 ≤ t < 0,75

    0,75 ≤ t <1,5

    1,5 ≤ t <4

    4 ≤ t < 7

    7 ≤ t < 12

    12 ≤ t < 18

    18 ≤ t < 25

    25 ≤ t < 35

    35 ≤ t

    ii.

    0 ≤ t <0,75

    0,75 ≤ t < 4

    4 ≤ t < 10

    10 ≤ t < 18

    18 ≤ t < 30

    30 ≤ t

     

     

     

    iii.

    0 ≤ t < 1,5

    1,5 ≤ t < 3,5

    3,5 ≤ t < 7,5

    7,5 ≤ t < 15

    15 ≤ t

     

     

     

     

    iv.

    0 ≤ δ < 0,05

    0,05 ≤ δ < 0,3

    0,3 ≤ δ < 0.7

    0,7 ≤ δ < 0,95

    0,95 ≤ δ ≤ 1

     

     

     

     

    4.   Ai fini del paragrafo 1, gli enti possono stabilire categorie per una determinata curva, superficie o cubo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

    a)

    le categorie coprono la curva, la superficie o il cubo nella sua interezza;

    b)

    le categorie non si sovrappongono;

    c)

    ciascuna categoria contiene esattamente un fattore di rischio che rientra nel calcolo delle variazioni teoriche del valore del portafoglio di una delle unità di negoziazione dell’ente al fine di valutare la conformità ai requisiti relativi all’assegnazione di profitti e perdite di cui all’articolo 325 sexagies del regolamento (UE) n. 575/2013.

    5.   Ai fini della valutazione della modellizzabilità dei fattori di rischio della categoria generale dei fattori di rischio «differenziale creditizio» appartenenti a una determinata categoria di durata, l’ente può riassegnare i prezzi verificabili di una categoria alla categoria adiacente relativa a durate più brevi solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

    a)

    l’ente non è esposto ad alcun fattore di rischio appartenente alla categoria corrispondente alle durate più lunghe e pertanto non utilizza nessuno di tali fattori di rischio nell’ambito del suo modello di gestione del rischio;

    b)

    qualsiasi prezzo verificabile è considerato solo in un’unica categoria di durata;

    c)

    qualsiasi prezzo verificabile viene riassegnato una sola volta.

    Articolo 6

    Criteri per la valutazione della modellizzabilità dei fattori di rischio che rappresentano parametri di funzione di una curva parametrica, di una superficie o di un cubo

    1.   Gli enti che utilizzano una o più funzioni parametriche per rappresentare una curva, una superficie o un cubo e incorporano i parametri di funzione come fattori di rischio nei loro modelli interni di misurazione del rischio valutano la modellizzabilità di tali parametri di funzione applicando per ciascuna funzione parametrica i passaggi seguenti nell’ordine sotto riportato:

    a)

    tali enti individuano la serie di punti della curva, della superficie o del cubo utilizzati per calibrare la funzione parametrica;

    b)

    tali enti applicano il metodo di categorizzazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, come se i fattori di rischio nel loro modello di misurazione del rischio fossero i punti individuati a norma della lettera a);

    c)

    tali enti valutano, conformemente all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, la modellizzabilità delle categorie risultanti dall’applicazione del metodo di categorizzazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, come se i fattori di rischio nel loro modello di misurazione del rischio fossero i punti individuati a norma della lettera a).

    2.   La modellizzabilità di un parametro della funzione parametrica di cui al paragrafo 1 è valutata individuando la serie di punti della curva, della superficie o del cubo utilizzati per calibrare tale parametro di funzione. Se i punti individuati appartengono solo a categorie valutate come modellizzabili a norma del paragrafo 1, lettera c), il parametro di funzione è considerato modellizzabile.

    Articolo 7

    Documentazione

    1.   Gli enti documentano nelle loro politiche interne tutti gli elementi seguenti:

    a)

    l’insieme e la descrizione dei fattori di rischio nel loro modello interno di misurazione del rischio soggetti alla valutazione della modellizzabilità;

    b)

    le fonti di informazioni sui prezzi verificabili utilizzate per valutare la modellizzabilità dei fattori di rischio;

    c)

    i criteri in base ai quali un prezzo deve essere considerato verificabile conformemente all’articolo 2, compresa una descrizione del modo in cui l’ente valuta se il volume di un’operazione o di una quotazione irrevocabile è non trascurabile ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), e se lo scarto denaro/lettera di una quotazione è ragionevole ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera c);

    d)

    il processo di associazione e i criteri utilizzati per determinare la rappresentatività dei prezzi verificabili per i fattori di rischio di cui all’articolo 3, compresi una descrizione della metodologia specificata per l’estrazione del valore del fattore di rischio dai prezzi verificabili e gli ulteriori dati potenzialmente richiesti dalla metodologia;

    e)

    la valutazione della modellizzabilità per curve parametriche, superfici o cubi di cui all’articolo 6;

    f)

    l’uso dei metodi di categorizzazione di cui all’articolo 5, specificando anche se e in che modo l’ente applica l’articolo 5, paragrafo 5;

    g)

    l’uso del periodo di 12 mesi traslato a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, o dell’articolo 4, paragrafo 3.

    2.   Per ciascun fattore di rischio, gli enti tengono traccia di almeno un anno di risultati della loro valutazione della modellizzabilità, compresa la documentazione di cui al paragrafo 1. Per i fattori di rischio per i quali non sono ancora disponibili i risultati relativi a un intero anno, gli enti tengono traccia del maggior numero possibile di risultati.

    Articolo 8

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (GU L 97 del 19.3.2021, pag. 1).

    (4)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

    (5)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).


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