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Document 32022R1905

    Regolamento (UE) 2022/1905 del Consiglio del 6 ottobre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

    ST/12958/2022/INIT

    GU L 259I del 6.10.2022, p. 76–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1905/oj

    6.10.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    LI 259/76


    REGOLAMENTO (UE) 2022/1905 DEL CONSIGLIO

    del 6 ottobre 2022

    che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

    vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1),

    vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento del Consiglio (UE) n. 269/2014 (2) attua le misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC.

    (2)

    Il 6 ottobre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1907 (3) che modifica la decisione 2014/145/PESC, introducendo un nuovo criterio per l'inserimento nell'elenco di persone fisiche o giuridiche, entità od organismi oggetto di un congelamento dei beni e del divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione delle persone ed entità designate. La decisione (PESC) 2022/1907 ha inoltre introdotto ulteriori deroghe al congelamento dei beni e al divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione di determinate entità inserite nell'elenco nonché disposizioni supplementari relative agli obblighi degli Stati membri in materia di concessione di deroghe.

    (3)

    Poiché le modifiche apportate alla decisione 2014/145/PESC dalla decisione (PESC) 2022/1907 rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

    (4)

    È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 269/2014 di conseguenza,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE) n. 269/2014 è così modificato:

    1)

    all'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

    «h)

    le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che facilitano violazioni del divieto di aggirare le disposizioni del presente regolamento, dei regolamenti (UE) 692/2014 (*1), (UE) n. 833/2014 (*2), o (UE) 2022/263 (*3) del Consiglio o delle decisioni 2014/145/PESC (*4), 2014/386/PESC (*5), 2014/512/PESC (*6), o (PESC) 2022/266 (*7) del Consiglio,»;

    (*1)  Regolamento (UE) n. 692/2014 del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente restrizioni sulle importazioni nell'Unione di merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 9)."

    (*2)  Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1)."

    (*3)  Regolamento (UE) 2022/263 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e all'invio di forze armate russe in tali zone (GU L 42 I del 23.2.2022, pag. 77)."

    (*4)  Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16)."

    (*5)  Decisione 2014/386/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente restrizioni sulle merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 70)."

    (*6)  Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13)."

    (*7)  Decisione (UE) 2022/266 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e la conseguente decisione di inviare truppe russe in tali zone (GU L 42I del 23.2.2022, pag. 109).»;"

    2)

    l'articolo 6 bis è sostituito dal seguente:

    «Articolo 6 bis

    1.   In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare i pagamenti a favore di porti marittimi di Crimea per i servizi forniti al porto peschereccio di Kerch, al porto commerciale di Yalta e al porto commerciale di Evpatoria, nonché per i servizi forniti da Gosgidrografiya e dalle filiali di porti marittimi di Crimea nei terminali portuali.

    2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 entro due settimane dalla concessione dell'autorizzazione.»;

    3)

    all'articolo 6 ter sono inseriti i paragrafi seguenti:

    «4.   In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti all'entità di cui alla voce 91 dell'allegato I o la messa a disposizione di tale entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per il completamento delle operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il 31 dicembre 2022, di un'impresa in partecipazione o analogo dispositivo giuridico concluso prima del 16 marzo 2022 cui partecipa una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato XIX del regolamento (UE) n. 833/2014.

    5.   In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti all'entità di cui alla voce 101 dell'allegato I o la messa a disposizione di tale entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per porre termine, entro il 7 gennaio 2023, a operazioni, contratti, o altri accordi conclusi con tali entità o in cui tale entità era altrimenti coinvolta prima del 3 giugno 2022.

    6.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro due settimane dalla concessione dell'autorizzazione.».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2022

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. BEK


    (1)  GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.

    (2)  Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6).

    (3)  Decisione (PESC) 2022/1907 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (cfr. pag. 98 della presente Gazzetta ufficiale).


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