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Document 32022R1904

Regolamento (UE) 2022/1904 del Consiglio del 6 ottobre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

ST/12825/2022/INIT

GU L 259I del 6.10.2022, p. 3–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1904/oj

6.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

LI 259/3


REGOLAMENTO (UE) 2022/1904 DEL CONSIGLIO

del 6 ottobre 2022

che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2022/1909 del Consiglio, del 6 ottobre 2022 , che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014 (2).

(2)

Il regolamento (UE) n. 833/2014 attua alcune misure di cui alla decisione 2014/512/PESC del Consiglio (3).

(3)

In risposta all'ulteriore aggressione della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina, l'organizzazione, nelle parti delle regioni di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia attualmente occupate illegalmente dalla Federazione russia, di «referendum» fittizi illegali, l'annessione illegale di tali regioni ucraine da parte della Federazione russa, nonché la mobilitazione nella Federazione russa e la reiterata minaccia di usarele armi di distruzione di massa, il 6 ottobre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1909 che modifica la decisione 2014/512/PESC.

(4)

La decisione (PESC) 2022/1909 amplia l'elenco dei prodotti soggetti a restrizioni atti a contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Federazione russa o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza, includendovi determinate sostanze chimiche, agenti nervini e merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, o che potrebbero essere utilizzati a tali fini. Le merci soggette a tale divieto sono disciplinate anche dal regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). In questo contesto, il regolamento (UE) n. 833/2014 deve essere considerato una lex specialis e pertanto, in caso di conflitto, prevale sul regolamento (UE) 2019/125.

(5)

La decisione (PESC) 2022/1909 vieta la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni. Le merci soggette a tale divieto sono disciplinate anche dal regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). In questo contesto, il regolamento (UE) n. 833/2014 deve essere considerato lex specialis e pertanto, in caso di conflitto, prevale sul regolamento (UE) n. 258/2012.

(6)

La decisione (PESC) 2022/1909 proroga ulteriormente il divieto di importazione dei prodotti siderurgici originari della Federazione russa o esportati dalla Federazione russa. Impone inoltre restrizioni all'importazione di altri prodotti che generano entrate significative per la Federazione russa. Tale divieto si applica a beni che sono originari della Federazione russa o sono esportati dalla Federazione russa e comprende prodotti come la pasta di legno e la carta, alcuni elementi utilizzati nell'oreficeria, come pietre e metalli preziosi, alcuni macchinari e prodotti chimici, sigarette, prodotti di plastica e prodotti finiti di origine chimica come i cosmetici. Estende inoltre il divieto di esportazione aggiungendo nuovi prodotti all'elenco dei beni che possono contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe. Impone anche restrizioni alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di ulteriori beni utilizzati nel settore dell'aviazione.

(7)

L'Unione è impegnata a evitare minacce in materia di sicurezza e protezione nucleare. Pertanto, nessuna delle misure di cui al presente regolamento mira a compromettere la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile o la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo o a compromettere la pianificazione, la costruzione e l'ingegneria, l'attivazione, la manutenzione e l'approvvigionamento di combustibile dei progetti nucleari di nuova costruzione.

(8)

La decisione (PESC) 2022/1909 introduce un'esenzione dal divieto di fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto marittimo verso paesi terzi di petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia, acquistati a un prezzo pari o inferiore a un tetto prestabilito concordato dallacoalizione per il tetto sui prezzi. Tale esenzione dovrebbe attenuare le conseguenze negative sull'approvvigionamento energetico dei paesi terzi e ridurre i picchi di prezzo determinati da condizioni di mercato straordinarie, limitando nel contempo i proventi generati dal petrolio della Russia.

(9)

L'esenzione dal divieto di fornire servizi marittimi è subordinata all'introduzione da parte del Consiglio del tetto sui prezzi nell'allegato XI della decisione 2014/512/PESC 2022. Nel decidere se introdurre tale tetto sui prezzi, il Consiglio terrà conto dell'efficacia della misura in termini di risultati attesi, di adesione a livello internazionale e di allineamento informale al meccanismo del tetto sui prezzi e del suo potenziale impatto sull'Unione e sui suoi Stati membri.

(10)

La Commissione dovrebbe sostenere pienamente il Consiglio nell'effettuare la valutazione in merito all'introduzione o meno del tetto sui prezzi, anche convocando riunioni di coordinamento con gli Stati membri e i rappresentanti dei settori industriali interessati. In seguito all'entrata in vigore della prima decisione del Consiglio che rende applicabile il tetto sui prezzi, la Commissione continuerà a convocare tali riunioni per valutare, tra l'altro, le potenziali pratiche di aggiramento del tetto sui prezzi, quali la dismissione di bandiera delle navi, e il loro impatto sull'efficacia del meccanismo del tetto sui prezzi, e proporrà soluzioni adeguate.

(11)

Il tetto sui prezzi dovrebbe applicarsi al trasporto marittimo di petrolio greggio e di taluni prodotti petroliferi verso paesi terzi e alla prestazione dei servizi connessi. Non pregiudica in alcun modo le eccezioni che consentono ad alcuni Stati membri di continuare a importare petrolio greggio e prodotti petroliferi dalla Russia in ragione della loro situazione specifica o nel caso in cui l'approvvigionamento di petrolio greggio dalla Russia mediante oleodotto fosse interrotto per motivi al di fuori del loro controllo. Determinati progetti che sono fondamentali per la sicurezza energetica di alcuni paesi terzi possono essere esentati dal tetto in questione. Per garantirne l'adeguatezza, tale esenzione dovrebbe essere limitata nel tempo e potrà essere rinnovata, ove ciò sia giustificato dalle esigenze di sicurezza energetica del paese terzo.

(12)

Il meccanismo del tetto sui prezzi si baserebbe su un processo di attestazione che consentirebbe agli operatori della catena di approvvigionamento del petrolio russo trasportato per via marittima di dimostrare che è stato acquistato a un prezzo pari o inferiore al tetto sui prezzi. La Commissione, in stretta consultazione con il Consiglio, emetterebbe degli orientamenti per illustrare gli aspetti pratici dell'applicazione del tetto sui prezzi, al fine di agevolare un'applicazione uniforme e consentire condizioni di parità nell'Unione e a livello mondiale.

(13)

Oltre ai divieti esistenti relativi alla fornitura di servizi per il trasporto marittimo di petrolio greggio e di alcuni prodotti petroliferi verso i paesi terzi, la decisione (PESC) 2022/1909 estende il divieto relativo al trasporto marittimo di questi beni verso i paesi terzi. Tale divieto non dovrebbe essere applicabile a meno che e fino a quando il Consiglio non adotti le misure necessarie rendendo applicabile il tetto sui prezzi.

(14)

Nel caso in cui una nave battente bandiera di un paese terzo abbia trasportato petrolio greggio o prodotti petroliferi russi acquistati a un prezzo superiore al tetto sui prezzi, dovrebbe essere vietato fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresa un'assicurazione, connessi a qualsiasi trasporto futuro di petrolio greggio o di prodotti petroliferi mediante tale nave.

(15)

La decisione (PESC) 2022/1909 estende inoltre il divieto di avviare transazioni con determinati soggetti giuridici, entità o organismi russi di proprietà statale o controllati dallo Stato mediante l'inclusione del divieto per i cittadini dell'Unione di ricoprire cariche negli organi direttivi di tali soggetti giuridici, entità o organismi.

(16)

La decisione (PESC) 2022/1909 aggiunge nell'elenco delle entità russe statali o controllate dallo Stato soggette al divieto di transazione il registro del trasporto navale russo, un organismo interamente statale che svolge attività connesse alla classificazione e all'ispezione, anche nel settore della sicurezza, di navi e imbarcazioni russe e non russe. In virtù di tale integrazione è vietato qualsiasi tipo di beneficio economico per il registro del trasporto navale russo. La decisione (PESC) 2022/1909 impone inoltre la revoca delle autorizzazioni concesse dagli Stati membri al registro del trasporto navale russo a norma della direttiva 2005/65/CE (6), 2009/15/CE (7) o (UE) 2016/1629 (8) del Parlamento europeo e del Consiglio, o del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Per consentire agli Stati membri di effettuare tali revoche conformemente al regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e alla direttiva (UE) 2016/1629 è opportuno revocare il riconoscimento da parte dell'Unione del registro del trasporto navale russo.

(17)

La decisione (PESC) 2022/1909 estende il divieto di accesso ai porti e di utilizzo di chiuse nel territorio dell'Unione alle navi certificate dal registro del trasporto navale russo.

(18)

La decisione (PESC) 2022/1909 elimina il limite massimo previsto dal divieto vigente di fornire servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività a cittadini e residenti russi, vietando in tal modo la prestazione di questi servizi indipendentemente dal valore totale delle cripto-attività.

(19)

Inoltre, la decisione (PESC) 2022/1909 estende il divieto vigente di fornire determinati servizi alla Federazione russa vietando la prestazione di servizi di architettura e di ingegneria, nonché di servizi di consulenza informatica e di consulenza giuridica. In linea con la classificazione centrale dei prodotti che figura in Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov., 1991, i «servizi di architettura e di ingegneria» comprendono sia i servizi di architettura e di ingegneria sia i servizi integrati di ingegneria, urbanistica e architettura del paesaggio e i servizi di consulenza scientifica e tecnica connessi all'ingegneria. La fornitura di assistenza tecnica connessa a beni esportati in Russia rimane consentita, a condizione che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di detti beni non siano vietate a norma del presente regolamento nel momento in cui avviene la fornitura di tale assistenza tecnica. I «servizi di consulenza informatica» comprendono servizi di consulenza relativi all'installazione di hardware informatici, ivi compresi servizi di assistenza ai clienti per l'installazione di hardware informatici (ossia attrezzature fisiche) e reti informatiche, e servizi di realizzazioni informatiche, ivi compresi tutti i servizi che comportano servizi di consulenza relativi allo sviluppo e alla realizzazione di software.I «servizi di consulenza giuridica» includono l'offerta di consulenze legali ai clienti in materia di volontaria giurisdizione, comprese le transazioni commerciali, che riguardano l'applicazione o l'interpretazione della legge; la partecipazione con o per conto di clienti a transazioni commerciali, negoziati e altre trattative con terzi; e la preparazione, l'esecuzione e la verifica di documenti giuridici. I «servizi di consulenza giuridica» non comprendono la rappresentanza, la consulenza, la preparazione o la verifica di documenti nel contesto di servizi di rappresentanza legale, in particolare in materie o procedimenti dinanzi ad organi amministrativi, organi giurisdizionali o altri tribunali ufficiali debitamente costituiti, o in procedimenti arbitrali o di mediazione.

(20)

Infine, la decisione PESC 2022/1909 introduce alcune correzioni tecniche nel dispositivo e in alcuni allegati.

(21)

Queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato e, pertanto, al fine in particolare di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione.

(22)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 833/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

1)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 2 bis bis

1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia, armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), anche non originari dell'Unione.

2.   È vietato:

a)

prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.

(*1)  Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012 , che attua l’articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all’esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 1).»;"

2)

l'articolo 3 quater è così modifcato:

a)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XI, parte A, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 non si applicano all'esecuzione, fino al 28 marzo 2022, di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«5 bis.   Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XI, parte B, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 non si applicano all'esecuzione, fino al 6 novembre 2022, di contratti conclusi prima del 7 ottobre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»;

c)

è inserito il paragrafo seguente:

«6 bis.

In deroga ai paragrafi 1 e 4, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni elencati nell'allegato XI, parte B, o l'assistenza tecnica, i servizi di intermediazione, i finanziamenti o l'assistenza finanziaria connessi, dopo aver accertato che ciò è necessario per la produzione di beni in titanio necessari all'industria aeronautica per i quali non sono disponibili forniture alternative.»;

3)

L'articolo 3 sexies bis è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica altresì, dopo l'8 aprile 2023, a qualsiasi nave certificata dal registro navale russo.»;

b)

al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«3.   Ai fini del presente articolo, con l'eccezione del paragrafo 1 bis, si intende per nave:»;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   I paragrafi 1 e 1 bis non si applicano nel caso in cui una nave che necessita assistenza sia alla ricerca di un luogo di rifugio, di uno scalo di emergenza in un porto per ragioni di sicurezza marittima, oppure per salvare vite in mare.»;

d)

al paragrafo 5, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«5.   In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis, le autorità competenti possono autorizzare la nave ad accedere al porto o alla chiusa, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accesso è necessario per:»;

e)

è inserito il paragrafo seguente:

«5 ter.   In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'accesso al porto o alla chiusa a una nave che:

a)

abbia battuto bandiera della Federazione russa con una registrazione del contratto di locazione a scafo nudo inizialmente effettuata anteriormente al 24 febbraio 2022;

b)

abbia riacquistato il diritto di battere la bandiera del registro dello Stato membro sottostante anteriormente al 31 gennaio 2023; e

c)

non sia posseduta, noleggiata, gestita o altrimenti controllata da una persona fisica russa o persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Federazione russa.»;

4)

l'articolo 3 octies è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

importare o acquistare, a decorrere dal 30 settembre 2023, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici elencati nell'allegato XVII che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia elencati nell'allegato XVII. Per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato XVII che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia di cui al codice NC 7207 11 o 7207 12 10, tale divieto si applica a decorrere dal 1° aprile 2024 per il codice NC 7207 11 e dal 1° ottobre 2024 per il codice NC 7207 12 10;»;

b)

al paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«e)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, assicurazioni e riassicurazioni, pertinenti ai divieti di cui alle lettere a), b), c) e d).»;

c)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XVII, parte A, indipendentemente dal fatto che siano elencati nella parte B di tale allegato, i divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano all'esecuzione, fino al 17 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 16 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»;

d)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3.   Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XVII, parte B, che non sono elencati nella parte A di tale allegato, e fatto salvo il paragrafo 4, i divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano all'esecuzione, fino all'8 gennaio 2023, di contratti conclusi prima del 7 ottobre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. La presente disposizione non si applica ai beni che rientrano nei codici NC 7207 11 e 7207 12 10, cui si applicano i paragrafi 4 e 5.

4.   I divieti di cui alle lettera a), b), c) ed e) del paragrafo 1 non si applicano all'importazione, all'acquisto o al trasporto, o alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, delle seguenti quantità di beni che rientrano nel codice NC 7207 12 10:

a)

3 747 905 tonnellate metriche tra il 7 ottobre 2022 e il 30 settembre 2023;

b)

3 747 905 tonnellate metriche tra il 1o ottobre 2023 e il 30 settembre 2024.

5.   I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano all'importazione, all'acquisto o al trasporto, o alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, delle seguenti quantità di beni che rientrano nel codice NC 7207 11:

a)

487 202 tonnellate metriche tra il 7 ottobre 2022 e il 30 settembre 2023;

b)

85 260 tonnellate metriche tra il 1° ottobre 2023 e il 31 dicembre 2023;

c)

48 720 tonnellate metriche tra il 1o gennaio 2024 e il 31 marzo 2024.

6.   I volumi dei contingenti di importazione di cui ai paragrafi 4 e 5 sono gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in conformità del sistema di gestione dei contingenti tariffari di cui agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (*2).

7.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare l'acquisto, l'importazione o il trasferimento dei beni elencati nell'allegato XVII alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che ciò è necessario per la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.

8.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del paragrafo 7 entro due settimane dal rilascio.

(*2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).»;"

5)

l'articolo 3 decies è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XXI, parte A, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 10 luglio 2022, di contratti conclusi prima del 9 aprile 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»;

b)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«3 bis.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica agli acquisti in Russia necessari al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o destinati all'uso personale dei cittadini degli Stati membri e dei loro familiari diretti.

ter.   Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XXI, parte B, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino all'8 gennaio 2023, di contratti conclusi prima del 7 ottobre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

3 quater.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare l'acquisto, l'importazione o il trasferimento dei beni elencati nell'allegato XXI o la fornitura della relativa assistenza tecnica o finanziaria, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che ciò è necessario per la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.»;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«6.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del paragrafo 3 quater entro due settimane dal rilascio.»;

6)

all'articolo 3 undecies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   È vietato acquistare, importare o trasferire nell'Unione, direttamente o indirettamente, carbone e altri prodotti elencati nell'allegato XXII, se sono originari della Russia o sono esportati dalla Russia.»;

7)

l'articolo 3 duodecies, è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis.   Per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici NC 2701, 2702, 2703 e 2704 elencati nell'allegato XXIII, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino all'8 gennaio 2023, di contratti conclusi prima del 7 ottobre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»;

b)

al paragrafo 5 è aggiunta la lettera seguente:

«c)

la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo»;

8)

l'articolo 3 quindecies è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all'esecuzione di contratti conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, fino al:

a)

5 dicembre 2022, per il petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00,

b)

5 febbraio 2023, per i prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710.»;

b)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al pagamento di crediti assicurativi dopo il 5 dicembre 2022, per il petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00, o dopo il 5 febbraio 2023, per i prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710, sulla base di contratti di assicurazione conclusi prima del 4 giugno 2022 e a condizione che la copertura assicurativa sia cessata entro la data pertinente.

4.   È vietato il trasporto verso paesi terzi, anche mediante trasbordo da nave a nave, di petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00, a decorrere dal 5 dicembre 2022, o di prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710, a decorrere dal 5 febbraio 2023, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia.

5.   Il divieto di cui al paragrafo 4 si applica a partire dalla data di entrata in vigore della prima decisione del Consiglio che modifica l'allegato XI della decisione 2014/512/PESC in conformità dall'articolo 4 septdecies, paragrafo 9, lettera a), di detta decisione.

A decorrere dalla data di entrata in vigore di ogni successiva decisione del Consiglio che modifica l'allegato XI della decisione 2014/512/PESC, il divieto di cui al paragrafo 4 non si applica, per un periodo di 90 giorni, al trasporto dei prodotti elencati nell'allegato XXV del presente regolamento, originari della Russia o esportati dalla Russia, a condizione che:

a)

il trasporto sia basato su un contratto concluso anteriormente alla data di entrata in vigore; e

b)

il prezzo di acquisto al barile non superi il prezzo fissato nell'allegato XXVIII del presente regolamento alla data della conclusione di tale contratto.

6.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 non si applicano:

a)

dal 5 dicembre 2022, al petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00 e dal 5 febbraio 2023, ai prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710, originari della Russia o esportati dalla Russia, a condizione che il prezzo di acquisto al barile di tali prodotti non superi il prezzo fissato nell'allegato XXVIII;

b)

al petrolio greggio o ai prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l'origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi;

c)

al trasporto o all'assistenza tecnica, ai servizi di intermediazione, ai finanziamenti o all'assistenza finanziaria connessi a tale trasporto, dei prodotti di cui all'allegato XXIX verso i paesi terzi ivi menzionati, per la durata specificata in tale allegato.

7.   Qualora, dopo l'entrata in vigore di una decisione del Consiglio che modifica l'allegato XI della decisione 2014/512/PESC, una nave abbia trasportato il petrolio greggio o i prodotti petroliferi di cui al paragrafo 4, con prezzo di acquisto al barile superiore al prezzo fissato nell'allegato XXVIII del presente regolamento alla data della conclusione del contratto relativo a tale acquisto, è vietato in seguito fornire i servizi di cui al paragrafo 1 in relazione al trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi effettuato da tale nave.

8.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alla prestazione di servizi di pilotaggio necessari per motivi di sicurezza marittima.»;

9)

l'articolo 5 bis bis è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   È vietato a decorrere dal 22 ottobre 2022, ricoprire cariche negli organi direttivi di qualsivoglia persona giuridica, entità od organismo di cui al paragrafo 1.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all'esecuzione, fino al 15 maggio 2022, di contratti conclusi con una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato XIX, parte A, prima del 16 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»;

c)

il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:

«2 bis.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al ricevimento di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi di cui all'allegato XIX, parte A, in virtù di contratti eseguiti prima del 15 maggio 2022.»;

d)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«2 ter.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all'esecuzione, fino all'8 gennaio 2023, di contratti conclusi con una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato XIX, parte B, prima del 7 ottobre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

2 quater.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al ricevimento di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi di cui all'allegato XIX, parte B, in virtù di contratti eseguiti prima dell'8 gennaio 2023.»;

e)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   In deroga alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), e all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4), è revocato il riconoscimento da parte dell'Unione del registro navale russo a norma del regolamento (CE) n. 391/2009 e della direttiva (UE) 2016/1629.

(*3)  Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 131 28.5.2009, pag. 11)."

(*4)  Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (GU L 252, 16.9.2016, pag. 118).»;"

10)

all'articolo 5 ter, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   È vietato fornire servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività a cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia, o persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia.»;

11)

all'articolo 5 quaterdecies, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il trustor o il beneficiario è un cittadino di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, o una persona fisica titolare di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera.»;

12)

l'articolo 5 quindecies è sostituito dal seguente:

«Articolo 5 quindecies

1.   È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti, o di consulenza in materia fiscale ovvero servizi di consulenza amministrativo-gestionale o di pubbliche relazioni ai soggetti seguenti:

a)

governo russo; o

b)

persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.

2.   È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi di architettura e ingegneria, servizi di consulenza giuridica e informatica ai soggetti seguenti:

a)

governo russo; o

b)

persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.

3.   Il paragrafo 1 non si applica alla prestazione dei servizi strettamente necessari per la cessazione entro il 5 luglio 2022 di contratti non conformi al presente articolo conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

4.   Il paragrafo 2 non si applica alla prestazione dei servizi strettamente necessari per la cessazione entro l'8 gennaio 2023 di contratti non conformi al presente articolo conclusi prima del 7 ottobre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

5.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla prestazione dei servizi strettamente necessari per l'esercizio del diritto di difesa in un procedimento giudiziario e del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo.

6.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla prestazione dei servizi strettamente necessari per l'accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, purché tali prestazioni di servizi siano coerenti con gli obiettivi del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (*5).

7.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla prestazione di servizi destinati all'uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo, della Svizzera o di un paese partner compreso nell'elenco di cui all'allegato VIII.

8.   Il paragrafo 2 non si applica alla prestazione dei servizi necessari per emergenze di sanità pubblica, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali.

9.   Il paragrafo 2 non si applica alla prestazione di servizi necessari agli aggiornamenti di software, per un uso non militare e per utenti finali non militari, consentiti dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera d), e dall'articolo 2bis, paragrafo 3, lettera d), in relazione ai beni elencati nell'allegato VII.

10.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per:

a)

scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni; o

b)

attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia; o

c)

il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri o dei paesi partner in Russia, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o le organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù al diritto internazionale;

11.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per:

a)

garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione e l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro;

b)

garantire il funzionamento continuo di infrastrutture, hardware e software critici per la salute e la sicurezza delle persone o per la sicurezza dell'ambiente;

c)

la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo; o

d)

la prestazione di servizi di comunicazione elettronica da parte di operatori di telecomunicazioni dell'Unione necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza, compresa la cibersicurezza, dei servizi di comunicazione elettronica, in Russia, in Ucraina, nell'Unione, tra la Russia e l'Unione e tra l'Ucraina e l'Unione e per i servizi dei centri di dati nell'Unione.

12.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma dei paragrafi 10 e 11 entro due settimane dal rilascio.

(*5)  Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6).»;"

13)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 7 bis

La Commissione modifica:

a)

l'allegato XXVIII conformenente alle decisioni della decisione modificativa 2014/512/PESC del Consiglio per aggiornare i prezzi concordati dalla coalizione per il tetto sui prezzi; e

b)

l'allegato XXIX conformemente alle decisioni della decisione modificativa 2014/512/PESC del Consiglio per aggiornare l'elenco dei progetti energetici esentati sulla base dei criteri oggettivi di ammissibilità concordati dalla coalizione per il tetto sui prezzi.»;

14)

l'allegato VII è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

15)

l'allegato VIII è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;

16)

l'allegato XI è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento;

17)

l'allegato XVII è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento;

18)

l'allegato XIX è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento;

19)

l'allegato XXI è modificato conformemente all'allegato VI del presente regolamento;

20)

l'allegato XXIII è modificato conformemente all'allegato VII del presente regolamento;

21)

è aggiunto l'allegato XXVIII conformemente all'allegato VIII del presente regolamento;

22)

è aggiunto l'allegato XXIX conformemente all'allegato IX del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


(1)  Cfr. pag. 122 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).

(3)  Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).

(4)  Regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (GU L 30 del 31.1.2019, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012 , che attua l’articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all’esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 1).

(6)  Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 28).

(7)  Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (rifusione) (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 47).

(8)  Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 118).

(9)  Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6).

(10)  Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11).


ALLEGATO I

L'allegato VII del regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

1)

dopo il titolo «Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 1, e all'articolo 2 ter, paragrafo 1» è aggiunto il testo seguente:

«Parte A»;

2)

nella «categoria VIII – Varie» sono aggiunte le voci seguenti:

«X.A.VIII.020

Armi e dispositivi destinati a fini antisommossa o di autodifesa, come segue:

a.

armi portatili a scarica elettrica, capaci di colpire una sola persona per scarica, tra cui, ma non esclusivamente, manganelli e scudi a scarica elettrica, fucili con proiettili di gomma e storditori elettrici (taser);

b.

kit di tutti i componenti essenziali per l'assemblaggio di armi portatili a scarica elettrica sottoposte a autorizzazione da X.A.VIII.020.a; o

Nota: Sono considerati componenti essenziali:

1.

l'unità che produce la scarica elettrica;

2.

l'interruttore, telecomandato o no; e

3.

gli elettrodi o, se del caso, i fili su cui transita la scarica elettrica.

c.

armi a scarica elettrica fisse o montabili, capaci di coprire un'area estesa e di colpire più persone con le scariche.

X.A.VIII.021

Armi e materiale per la diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti a fini antisommossa o di autodifesa e talune sostanze connesse, come segue:

a.

armi e materiale portatili che, alla somministrazione o diffusione della sostanza chimica, somministrano una dose di sostanza chimica inabilitante o irritante a una sola persona oppure diffondono una dose di tale sostanza in un'area ristretta, ad esempio sotto forma di nebbia o nube vaporosa;

Nota 1: Questa voce non sottopone ad autorizzazione il materiale soggetto a controllo in base alla voce ML7(e) dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea.

Nota 2: Questa voce non sottopone ad autorizzazione il materiale portatile individuale, anche quando contiene una sostanza chimica, che l'utente porta con sé per autodifesa.

Nota 3: Oltre alle sostanze chimiche d'interesse, quali agenti chimici antisommossa o PAVA, le merci sottoposte ad autorizzazione da X.A.VIII.021.c e X.A.VIII.021.d sono considerate sostanze chimiche inabilitanti o irritanti.

b.

vanillilamide dell'acido pelargonico (PAVA) (CAS 2444-46-4);

c.

oleoresine di capsicum (OC) (CAS 8023-77-6);

d.

miscele contenenti almeno lo 0,3 % in peso di PAVA o OC e un solvente (ad esempio etanolo, 1-propanolo o esano) somministrabili allo stato come agenti inabilitanti o irritanti, in particolare sotto forma di aerosol e in forma liquida, o utilizzabili per la fabbricazione di agenti inabilitanti o irritanti;

Nota 1: Questa voce non sottopone ad autorizzazione le salse e i preparati per salse, le minestre e i preparati per minestre e i condimenti composti, a condizione che il PAVA o l'OC non ne sia l'unico aroma costituente.

Nota 2: Questa voce non sottopone ad autorizzazione i medicinali per i quali è stata rilasciata un'autorizzazione all'immissione in commercio a norma del diritto dell'Unione.

e.

materiale fisso di diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti, conficcabile nella parete o nel soffitto all'interno di un edificio, munito di bombola contenente agenti chimici inabilitanti o irritanti, telecomandato; o

Nota: Oltre alle sostanze chimiche d'interesse, quali agenti chimici antisommossa o PAVA, le merci sottoposte ad autorizzazione da X.A.VIII.021.c e X.A.VIII.021.d sono considerate sostanze chimiche inabilitanti o irritanti.

f.

materiale fisso o montabile di diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti, capace di coprire un'area estesa, non destinato ad essere conficcato nella parete o nel soffitto all'interno di un edificio.

Nota 1: Questa voce non sottopone ad autorizzazione il materiale soggetto a controllo in base alla voce ML7(e) dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea.

Nota 2: Oltre alle sostanze chimiche d'interesse, quali agenti chimici antisommossa o PAVA, le merci sottoposte ad autorizzazione da X.A.VIII.021.c e X.A.VIII.021.d sono considerate sostanze chimiche inabilitanti o irritanti.

X.A.VIII.022

Prodotti utilizzabili per l'esecuzione di esseri umani tramite iniezione letale, come segue:

a.

anestetici barbiturici ad azione breve e intermedia, tra cui, ma non esclusivamente:

1.

amobarbital (CAS 57-43-2);

2.

amobarbital sale sodico (CAS 64-43-7);

3.

pentobarbital (CAS 76-74-4);

4.

pentobarbital sale sodico (CAS 57-33-0);

5.

secobarbital (CAS 76-73-3);

6.

secobarbital sale sodico (CAS 309-43-3);

7.

tiopental (CAS 76-75-5); o

8.

tiopental sale sodico (CAS 71-73-8), detto anche tiopentone sodico;

b.

prodotti contenenti uno degli anestetici di cui a X.A.VIII.022.a.»;

3)

nella «categoria IX – Materiali speciali e relative apparecchiature», sezione «X.C.IX.001 Composti di costituzione chimica definita presentati isolatamente conformemente alla nota 1 dei capitoli 28 e 29 della nomenclatura combinata», punto «b: in concentrazioni uguali o superiori al 90 % del peso, come segue:», sono aggiunte le voci seguenti:

«39.

mercurio (CAS 7439-97-6);

40.

cloruro di bario (CAS 10361-37-2);

41.

acido solforico (CAS 7664-93-9);

42.

3,3-dimetil-1-butene (CAS 558-37-2);

43.

2,2-dimetilpropanale (CAS 630-19-3);

44.

2,2-dimetilpropilcloruro (CAS 753-89-9);

45.

2-metilbutene (CAS 26760-64-5);

46.

2-cloro-3-metilbutano (CAS 631-65-2);

47.

2,3-dimetil-2,3-butandiolo (CAS 76-09-5);

48.

2-metil-2-butene (CAS 513-35-9);

49.

butillitio (CAS 109-72-8);

50.

bromo(metil)magnesio (CAS 75-16-1);

51.

formaldeide (CAS 50-00-0);

52.

dietanolammina (CAS 111-42-2);

53.

dimetilcarbonato (CAS 616-38-6);

54.

cloridrato di metoldietanolammina (CAS 54060-15-0);

55.

cloridrato di dietilammina (CAS 660-68-4);

56.

cloridrato di diisopropilammina (CAS 819-79-4);

57.

cloridrato di 3-chinuclidinone (CAS 1193-65-3);

58.

cloridrato di 3-chinuclidinolo (CAS 6238-13-7);

59.

cloridrato di (R)-3-chinuclidinolo (CAS 42437-96-7); o

60.

cloridrato di N,N-dietilamminoetanolo (CAS 14426-20-1).»;

4)

è aggiunta la parte seguente:

«Parte B

1.   Dispositivi a semiconduttore

Codice NC

Descrizione

8541 10

Diodi, diversi dai fotodiodi e dai diodi emettitori di luce (LED)

8541 21

Transistor, diversi dai fototransistor, con potere di dissipazione inferiore a 1 W

8541 29

Altri transistor, diversi dai fototransistor

8541 49

Dispositivi fotosensibili a semiconduttore (escl. generatori e celle fotovoltaiche)

8541 51

Altri dispositivi a semiconduttore: trasduttori a semiconduttore

8541 59

Altri dispositivi a semiconduttore

8541 90

Dispositivi a semiconduttore: parti

2.   Circuiti integrati elettronici

Codice NC

Descrizione

8542 31

Processori e dispositivi di controllori (controllers), anche combinati con memorie, convertitori, circuiti logici, amplificatori, orologi, circuiti di sincronizzazione o altri circuiti

8542 32

Memorie

8542 33

Amplificatori

8542 39

Altri circuiti integrati elettronici

8542 90

Circuiti integrati elettronici: parti

3.   Apparecchi fotografici

Codice NC

Descrizione

9006 30

Apparecchi fotografici specialmente costruiti per la fotografia sottomarina o aerea o per l'endoscopia; apparecchi fotografici per i laboratori di medicina legale o di identità giudiziaria».


ALLEGATO II

Nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 833/2014, il titolo è sostituito dal seguente:

«Elenco dei paesi partner di cui all'articolo 2, paragrafo 4, all'articolo 2 bis, paragrafo 4, all'articolo 2 quinquies, paragrafo 4, all'articolo 3 nonies, paragrafo 3, all'articolo 3 duodecies, paragrafo 4, e all'articolo 5 quindecies, paragrafo 7».


ALLEGATO III

L'allegato XI del regolamento (UE) n. 833/2014 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO XI

Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 3 ter, paragrafo 1

Parte A

Codice NC

Descrizione

88

Veicoli di navigazione aerea o spaziale e loro parti

Parte B

Codice NC

Descrizione

ex 2710 19 83

Oli idraulici per l'uso nei veicoli del capitolo 88

2710 19 99

Altri oli lubrificanti e altri oli destinati all'uso nell'aviazione

4011 30 00

Pneumatici rigenerati, di gomma, dei tipi utilizzati per veicoli aerei

ex 6813 20 00

Dischi e pastiglie per freni destinati all'uso in veicoli di navigazione aerea

6813 81 00

Guarnizioni per freni

8517 71 00

Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate a essere utilizzate insieme a tali oggetti

8517 79 00

Altre parti relative alle antenne

9024 10 00

Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali: macchine ed apparecchi per prove su metalli

9026 00 00

Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014 , 9015 , 9028 o 9032 .

»

ALLEGATO IV

L'allegato XVII del regolamento (UE) n. 833/2014 è sostituito dai seguenti:

«ALLEGATO XVII

Elenco dei prodotti siderurgici di cui all'articolo 3 octies

Parte A

Codice NC/TARIC

Nome del prodotto

7208 10 00

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7208 25 00

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7208 26 00

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7208 27 00

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7208 36 00

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7208 37 00

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7208 38 00

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7208 39 00

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7208 40 00

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7208 52 99

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7208 53 90

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7208 54 00

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7211 14 00

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7211 19 00

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7212 60 00

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7225 19 10

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7225 30 10

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7225 30 30

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7225 30 90

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7225 40 15

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7225 40 90

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7226 19 10

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7226 91 20

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7226 91 91

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7226 91 99

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7209 15 00

Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7209 16 90

Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7209 17 90

Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7209 18 91

Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7209 25 00

Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7209 26 90

Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7209 27 90

Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7209 28 90

Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7209 90 20

Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7209 90 80

Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7211 23 20

Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7211 23 30

Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7211 23 80

Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7211 29 00

Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7211 90 20

Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7211 90 80

Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7225 50 20

Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7225 50 80

Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7226 20 00

Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7226 92 00

Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7209 16 10

Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)

7209 17 10

Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)

7209 18 10

Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)

7209 26 10

Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)

7209 27 10

Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)

7209 28 10

Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)

7225 19 90

Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)

7226 19 80

Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)

7210410020

Fogli rivestiti di metallo

7210410030

Fogli rivestiti di metallo

7210490020

Fogli rivestiti di metallo

7210490030

Fogli rivestiti di metallo

7210610020

Fogli rivestiti di metallo

7210610030

Fogli rivestiti di metallo

7210690020

Fogli rivestiti di metallo

7210690030

Fogli rivestiti di metallo

7212300020

Fogli rivestiti di metallo

7212300030

Fogli rivestiti di metallo

7212506120

Fogli rivestiti di metallo

7212506130

Fogli rivestiti di metallo

7212506920

Fogli rivestiti di metallo

7212506930

Fogli rivestiti di metallo

7225920020

Fogli rivestiti di metallo

7225920030

Fogli rivestiti di metallo

7225990011

Fogli rivestiti di metallo

7225990022

Fogli rivestiti di metallo

7225990023

Fogli rivestiti di metallo

7225990041

Fogli rivestiti di metallo

7225990045

Fogli rivestiti di metallo

7225990091

Fogli rivestiti di metallo

7225990092

Fogli rivestiti di metallo

7225990093

Fogli rivestiti di metallo

7226993010

Fogli rivestiti di metallo

7226993030

Fogli rivestiti di metallo

7226997011

Fogli rivestiti di metallo

7226997013

Fogli rivestiti di metallo

7226997091

Fogli rivestiti di metallo

7226997093

Fogli rivestiti di metallo

7226997094

Fogli rivestiti di metallo

7210 20 00

Fogli rivestiti di metallo

7210 30 00

Fogli rivestiti di metallo

7210 90 80

Fogli rivestiti di metallo

7212 20 00

Fogli rivestiti di metallo

7212 50 20

Fogli rivestiti di metallo

7212 50 30

Fogli rivestiti di metallo

7212 50 40

Fogli rivestiti di metallo

7212 50 90

Fogli rivestiti di metallo

7225 91 00

Fogli rivestiti di metallo

7226 99 10

Fogli rivestiti di metallo

7210410080

Fogli rivestiti di metallo

7210490080

Fogli rivestiti di metallo

7210610080

Fogli rivestiti di metallo

7210690080

Fogli rivestiti di metallo

7212300080

Fogli rivestiti di metallo

7212506180

Fogli rivestiti di metallo

7212506980

Fogli rivestiti di metallo

7225920080

Fogli rivestiti di metallo

7225990025

Fogli rivestiti di metallo

7225990095

Fogli rivestiti di metallo

7226993090

Fogli rivestiti di metallo

7226997019

Fogli rivestiti di metallo

7226997096

Fogli rivestiti di metallo

7210 70 80

Fogli a rivestimento organico

7212 40 80

Fogli a rivestimento organico

7209 18 99

Prodotti stagnati

7210 11 00

Prodotti stagnati

7210 12 20

Prodotti stagnati

7210 12 80

Prodotti stagnati

7210 50 00

Prodotti stagnati

7210 70 10

Prodotti stagnati

7210 90 40

Prodotti stagnati

7212 10 10

Prodotti stagnati

7212 10 90

Prodotti stagnati

7212 40 20

Prodotti stagnati

7208 51 20

Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati

7208 51 91

Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati

7208 51 98

Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati

7208 52 91

Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati

7208 90 20

Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati

7208 90 80

Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati

7210 90 30

Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati

7225 40 12

Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati

7225 40 40

Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati

7225 40 60

Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati

7219 11 00

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

7219 12 10

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

7219 12 90

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

7219 13 10

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

7219 13 90

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

7219 14 10

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

7219 14 90

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

7219 22 10

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

7219 22 90

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

7219 23 00

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

7219 24 00

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

7220 11 00

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

7220 12 00

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

7219 31 00

Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7219 32 10

Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7219 32 90

Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7219 33 10

Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7219 33 90

Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7219 34 10

Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7219 34 90

Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7219 35 10

Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7219 35 90

Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7219 90 20

Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7219 90 80

Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7220 20 21

Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7220 20 29

Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7220 20 41

Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7220 20 49

Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7220 20 81

Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7220 20 89

Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7220 90 20

Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7220 90 80

Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7219 21 10

Lamiere quarto laminate a caldo di acciai inossidabili

7219 21 90

Lamiere quarto laminate a caldo di acciai inossidabili

7214 30 00

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7214 91 10

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7214 91 90

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7214 99 31

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7214 99 39

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7214 99 50

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7214 99 71

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7214 99 79

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7214 99 95

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7215 90 00

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7216 10 00

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7216 21 00

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7216 22 00

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7216 40 10

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7216 40 90

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7216 50 10

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7216 50 91

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7216 50 99

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7216 99 00

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7228 10 20

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7228 20 10

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7228 20 91

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7228 30 20

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7228 30 41

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7228 30 49

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7228 30 61

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7228 30 69

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7228 30 70

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7228 30 89

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7228 60 20

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7228 60 80

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7228 70 10

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7228 70 90

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7228 80 00

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7214 20 00

Barre di rinforzo

7214 99 10

Barre di rinforzo

7222 11 11

Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7222 11 19

Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7222 11 81

Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7222 11 89

Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7222 19 10

Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7222 19 90

Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7222 20 11

Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7222 20 19

Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7222 20 21

Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7222 20 29

Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7222 20 31

Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7222 20 39

Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7222 20 81

Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7222 20 89

Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7222 30 51

Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7222 30 91

Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7222 30 97

Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7222 40 10

Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7222 40 50

Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7222 40 90

Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7221 00 10

Vergelle di acciai inossidabili

7221 00 90

Vergelle di acciai inossidabili

7213 10 00

Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

7213 20 00

Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

7213 91 10

Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

7213 91 20

Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

7213 91 41

Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

7213 91 49

Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

7213 91 70

Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

7213 91 90

Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

7213 99 10

Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

7213 99 90

Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

7227 10 00

Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

7227 20 00

Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

7227 90 10

Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

7227 90 50

Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

7227 90 95

Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

7216 31 10

Profilati di ferro o di acciai non legati

7216 31 90

Profilati di ferro o di acciai non legati

7216 32 11

Profilati di ferro o di acciai non legati

7216 32 19

Profilati di ferro o di acciai non legati

7216 32 91

Profilati di ferro o di acciai non legati

7216 32 99

Profilati di ferro o di acciai non legati

7216 33 10

Profilati di ferro o di acciai non legati

7216 33 90

Profilati di ferro o di acciai non legati

7301 10 00

Palancole

7302 10 22

Materiale ferroviario

7302 10 28

Materiale ferroviario

7302 10 40

Materiale ferroviario

7302 10 50

Materiale ferroviario

7302 40 00

Materiale ferroviario

7306 30 41

Altri tubi

7306 30 49

Altri tubi

7306 30 72

Altri tubi

7306 30 77

Altri tubi

7306 61 10

Profilati cavi

7306 61 92

Profilati cavi

7306 61 99

Profilati cavi

7304 11 00

Tubi di acciai inossidabili senza saldatura

7304 22 00

Tubi di acciai inossidabili senza saldatura

7304 24 00

Tubi di acciai inossidabili senza saldatura

7304 41 00

Tubi di acciai inossidabili senza saldatura

7304 49 83

Tubi di acciai inossidabili senza saldatura

7304 49 85

Tubi di acciai inossidabili senza saldatura

7304 49 89

Tubi di acciai inossidabili senza saldatura

7304 19 10

Altri tubi senza saldatura

7304 19 30

Altri tubi senza saldatura

7304 19 90

Altri tubi senza saldatura

7304 23 00

Altri tubi senza saldatura

7304 29 10

Altri tubi senza saldatura

7304 29 30

Altri tubi senza saldatura

7304 29 90

Altri tubi senza saldatura

7304 31 20

Altri tubi senza saldatura

7304 31 80

Altri tubi senza saldatura

7304 39 30

Altri tubi senza saldatura

7304 39 50

Altri tubi senza saldatura

7304 39 82

Altri tubi senza saldatura

7304 39 83

Altri tubi senza saldatura

7304 39 88

Altri tubi senza saldatura

7304 51 81

Altri tubi senza saldatura

7304 51 89

Altri tubi senza saldatura

7304 59 82

Altri tubi senza saldatura

7304 59 83

Altri tubi senza saldatura

7304 59 89

Altri tubi senza saldatura

7304 90 00

Altri tubi senza saldatura

7305 11 00

Grandi tubi saldati

7305 12 00

Grandi tubi saldati

7305 19 00

Grandi tubi saldati

7305 20 00

Grandi tubi saldati

7305 31 00

Grandi tubi saldati

7305 39 00

Grandi tubi saldati

7305 90 00

Grandi tubi saldati

7306 11 00

Altri tubi saldati

7306 19 00

Altri tubi saldati

7306 21 00

Altri tubi saldati

7306 29 00

Altri tubi saldati

7306 30 12

Altri tubi saldati

7306 30 18

Altri tubi saldati

7306 30 80

Altri tubi saldati

7306 40 20

Altri tubi saldati

7306 40 80

Altri tubi saldati

7306 50 21

Altri tubi saldati

7306 50 29

Altri tubi saldati

7306 50 80

Altri tubi saldati

7306 69 10

Altri tubi saldati

7306 69 90

Altri tubi saldati

7306 90 00

Altri tubi saldati

7215 10 00

Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7215 50 11

Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7215 50 19

Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7215 50 80

Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7228 10 90

Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7228 20 99

Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7228 50 20

Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7228 50 40

Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7228 50 61

Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7228 50 69

Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7228 50 80

Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7217 10 10

Fili di acciai non legati

7217 10 31

Fili di acciai non legati

7217 10 39

Fili di acciai non legati

7217 10 50

Fili di acciai non legati

7217 10 90

Fili di acciai non legati

7217 20 10

Fili di acciai non legati

7217 20 30

Fili di acciai non legati

7217 20 50

Fili di acciai non legati

7217 20 90

Fili di acciai non legati

7217 30 41

Fili di acciai non legati

7217 30 49

Fili di acciai non legati

7217 30 50

Fili di acciai non legati

7217 30 90

Fili di acciai non legati

7217 90 20

Fili di acciai non legati

7217 90 50

Fili di acciai non legati

7217 90 90

Fili di acciai non legati

Parte B

Codice NC/TARIC

Nome del prodotto

7206

Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua e il ferro della voce 7203 )

7207

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

7208

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti

7209

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a freddo, non placcati né rivestiti

7210

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti

7211

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, non placcati né rivestiti

7212

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti

7213

Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati

7214

Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, incl. quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione (escl. arrotolate in spire non ordinate)

7215

Barre di ferro o di acciai non legati, ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, o ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a.

7216

Profilati di ferro o di acciai non legati, n.n.a.

7217

Fili di ferro o di acciai non legati, arrotolati (escl. vergella o bordione)

7218

Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati e prodotti ottenuti per colata continua) semiprodotti di acciai inossidabili

7219

Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo o a freddo

7220

Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo

7221

Vergella o bordione di acciai inossidabili

7222

Barre e profilati di acciai inossidabili, n.n.a.

7223

Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. vergella o bordione)

7224

Acciai, acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie, semiprodotti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)

7225

Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo o a freddo

7226

Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo

7227

Vergella o bordione di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili

7228

Barre e profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

7229

Fili di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, arrotolati (escl. vergella o bordione)

7301

Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche “ganasce”, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

7303

Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa

7304

Tubi, condotti e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)

7305

Tubi a sezione circolare, con diametro esterno > 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, “p. es. saldati o ribaditi”

7306

Tubi e profilati cavi, “p.es. saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati”, di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura e tubi a sezione interna ed esterna circolari, con diametro esterno > 406,4 mm)

7307

Accessori per tubi, “p.es. raccordi, gomiti, manicotti”, di ghisa, ferro o acciaio

7308

Costruzioni e parti di costruzioni, “p.es. ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate”, di ghisa, ferro o acciaio; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (escl. costruzioni prefabbricate della voce 9406 )

7309

Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili, di ghisa, ferro o acciaio, per qualsiasi materia “escl. gas compressi o liquefatti”, di capacità > 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo (escl. contenitori appositamente costruiti o attrezzati per uno o più modi di trasporto)

7310

Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di ghisa, ferro o acciaio, per qualsiasi materia “escl. gas compressi o liquefatti”, di capacità ≤ 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo, n.n.a.

7311

Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o attrezzati per uno o più modi di trasporto)

7312

Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio (escl. articoli isolati per l'elettricità, reti di recinzione e fili spinati ritorti)

7313

Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti

7314

Tele metalliche, incl. tele continue o senza fine, griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio (escl. tessuti di filati metallici dei tipi utilizzati per rivestimenti, arredamento o per scopi analoghi)

7315

Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio (escl. catene per orologi, catene per ornamenti e simili, catene per frese e seghe, catene antisdrucciolevoli, catene di trascinamento per trasportatori, catene a tenaglia per macchine tessili e simili, dispositivi di sicurezza con catena per la chiusura di porte, catene per misurazioni)

7316

Ancore, ancorotti e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

7317

Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia (escl. quelli con capocchia di rame e i punti metallici presentati in barrette)

7318

Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle, incl. le rondelle destinate a funzionare da molla, ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio (escl. viti a legno, tappi e simili, filettati)

7319

Aghi da cucire, ferri da maglia, passalacci, uncinetti, punteruoli da ricamo ed articoli simili per lavori a mano, di ferro o di acciaio; spilli di sicurezza ed altri spilli di ferro o di acciaio, n.n.a.

7320

Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio (escl. molle per orologi, molle per bastoni e manici di ombrelli o parasole, ammortizzatori e molle per aste rotanti e barre di torsione della sezione 17)

7321

Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche, comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale, graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio (escl. caldaie e radiatori per il riscaldamento centrale, scaldacqua istantanei e scaldacqua normali)

7322

Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio; generatori e distributori di aria calda, compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata, a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

7323

Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio (escl. bidoni, scatole e recipienti simili della voce 7310 ; cestini dei rifiuti; pale, cavatappi e altri articoli aventi il carattere di utensili; oggetti di coltelleria, cucchiai, mestoli, forchette ecc. delle voci da 8211 a 8215 ; oggetti da ornamento; oggetti di igiene o da toeletta)

7324

Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio (escl. bidoni, scatole e recipienti simili della voce 7310 , armadietti di igiene e da toeletta e altri mobili del capitolo 94, e accessori)

7325

Lavori di ghisa, ferro o acciaio, gettati in forma (fusi), n.n.a.

7326

Lavori di ferro o acciaio, n.n.a. (escl. gettati in forma).

»

ALLEGATO V

L'allegato XIX del regolamento (UE) n. 833/2014 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO XIX

Elenco delle persone giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 5 bis bis

Parte A

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)

JSC PO SEVMASH

SOVCOMFLOT

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION

Parte B

REGISTRO NAVALE RUSSO (RUSSIAN MARITIME REGISTER OF SHIPPING – RMRS)

».

ALLEGATO VI

L'allegato XXI del regolamento (UE) n. 833/2014 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO XXI

Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 3 decies

Parte A

Codice NC

Nome del prodotto

0306

Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia

1604 31 00

Caviale

1604 32 00

Succedanei del caviale

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol.; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione

2303

Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets

2523

Cementi idraulici, compresi i cementi non polverizzati detti “clinkers”, anche colorati

ex 2825

Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli, a eccezione dei codici NC 2825 20 00 e 2825 30 00

ex 2835

Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no, a eccezione del codice NC 2835 26 00

ex 2901

Idrocarburi aciclici, a eccezione del codice NC 2901 10 00

2902

Idrocarburi ciclici

ex 2905

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, a eccezione del codice NC 2905 11 00

2907

Fenoli; fenoli-alcoli

2909

Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di acetali ed emiacetali, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

3104 20

Cloruro di potassio

3105 20

Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio

3105 60

Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio

ex 3105 90 20

Altri concimi contenenti cloruro di potassio

ex 3105 90 80

Altri concimi contenenti cloruro di potassio

3902

Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie

4011

Pneumatici nuovi, di gomma

44

Legno e lavori di legno; carbone di legna

4705

Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico

4804

Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803

6810

Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati

7005

Vetro flottato e levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato

7007

Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro

7019

Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), tessuti)

7106

Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere

7606

Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm

7801

Piombo greggio

ex 8411

Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas, esclusi pezzi di turboreattori o di turboeliche col codice NC 8411 91 00

8431

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430

8901

Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci

8904

Rimorchiatori e spintori

8905

Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili

9403

Altri mobili e loro parti

Parte B

Codice NC

Nome del prodotto

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

2811

Acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici (escl. cloruro di idrogeno “acido cloridrico”, acido clorosolforico, acido solforico, oleum, acido nitrico, acidi solfonitrici, pentaossido di difosforo, acido fosforico, acidi polifosforici, ossidi di boro e acidi borici)

2818

Corindone artificiale, anche definito chimicamente; ossido di alluminio; idrossido di alluminio

2834

Nitriti; nitrati

2836

Carbonati; perossocarbonati “percarbonati”, carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio

2903

Derivati alogenati degli idrocarburi

2905 11

Metanolo “alcole metilico”

2914

Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2917

Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2922

Composti amminici a funzioni ossigenate

2923

Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no

2931

Composti organo-inorganici di costituzione chimica definita presentati isolatamente (escl. tiocomposti organici e composti del mercurio)

2933

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto

3301

Oli essenziali, deterpenati o no, compresi quelli detti “concreti” o “assoluti” resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per “enfleurage” o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

3304

Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare (esclusi i medicamenti); preparazioni per manicure o pedicure

3305

Preparazioni per capelli

3306

Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l'adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti “fili interdentali”, in imballaggi singoli per la vendita al minuto

3307

Preparazioni da barba, compresi i prodotti prebarba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno e la doccia, prodotti depilatori e altri prodotti per profumeria o per toeletta o preparazioni cosmetiche n.n.a.; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti

3401

Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti

3402

Agenti organici di superficie (esclusi i saponi) preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie, comprese le preparazioni ausiliarie per lavare, e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, (escl. quelle della voce 3401 )

3404

Cere artificiali e cere preparate

3801

Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o di altri semiprodotti

3811

Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali, compresa la benzina, o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

3812

Preparazioni dette “acceleranti di vulcanizzazione”; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, n.n.a.; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche

3817

Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, prodotti con alchilici di benzene e di naftalene (escl. miscele di isomeri di idrocarburi ciclici)

3819

Liquidi per freni idraulici e altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi, oppure contenenti, in peso, < 70 % di oli di petrolio o di minerali bituminosi

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse, comprese le miscele di prodotti naturali, n.n.a.

3901

Polimeri di etilene, in forme primarie

3903

Polimeri di stirene, in forme primarie

3904

Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie

3907

Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie

3908

Poliammidi, in forme primarie

3916

Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche

3917

Tubi e loro accessori, p.es. giunti, gomiti e raccordi, di materie plastiche

3919

Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole e altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli (esclusi rivestimenti per pavimenti, per pareti o per soffitti della voce 3918 )

3920

Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto, non lavorati o lavorati solo in superficie o tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. autoadesivi, nonché rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918 )

3921

Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche, rinforzati, stratificati muniti di supporto o associati ad altre materie, o di materia plastica alveolare, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. autoadesivi, nonché rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918 )

3923

Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche

3925

Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, n.n.a.

3926

Lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914 , n.n.a.

4107

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e “cuoi e pelli pergamenati”, di bovini “compresi i bufali” o di equidi, depilati, anche spaccati (escl. cuoi e pelli scamosciati, cuoi e pelli verniciati o laccati e cuoi e pelli metallizzati)

4202

Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta

4301

Pelli da pellicceria gregge, comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria (escl. pelli gregge delle voci 4101 , 4102 o 4103 )

4703

Paste chimiche, di legno, alla soda o al solfato (escl. quelle per dissoluzione)

4801

Carta da giornale, come definito nella nota 4 del capitolo 48, in rotoli di larghezza > 28 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 28 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato

4802

Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato; carta e cartone fabbricati a mano (escl. carta da giornale della voce 4801 e carta della voce 4803 )

4803

Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o da toletta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli quadrati o rettangolari, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato

4805

Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare con almeno un lato > 36 cm e con l'altro lato > 15 cm a foglio spiegato, che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 del presente capitolo, n.n.a.

4810

Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. qualsiasi altra patinatura o spalmatura)

4811

Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. prodotti delle voci 4803 , 4809 o 4810 )

4818

Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toletta, d'igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa

4819

Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa n.n.a. cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili

4823

Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, in strisce o in rotoli di larghezza <= 36 cm, in fogli di forma quadrata o rettangolare con nessun lato > 36 cm a foglio spiegato oppure tagliati in altre forme che non siano quadrate o rettangolari nonché lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibra di cellulosa, n.n.a.

5402

Filati di filamenti sintetici, compresi i monofilamenti sintetici < 67 dtex (escl. filati per cucire e filati condizionati per la vendita al minuto)

5601

Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza <= 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili (escl. ovatte e manufatti di tali ovatte impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari, nonché impregnati, spalmati o ricoperti di profumo, cosmetici, saponi ecc.)

5603

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate n.n.a.

6204

Abiti a giacca “tailleur”, insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle “salopette”, pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e “shorts”, per donna o ragazza (escl. quelli a maglia, nonché giacche a vento e simili, sottovesti o sottabiti, slips e mutandine, tute sportive, vestiti o completi da sci e costumi da bagno)

6305

Sacchi e sacchetti da imballaggio, ottenuti con prodotti di materie tessili di ogni sorta

6403

Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale (escl. le calzature di ortopedia, le calzature alle quali sono fissati pattini da ghiaccio o a rotelle e le calzature aventi carattere di giocattolo)

6806

Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili; vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento (escl. lavori di cemento leggero, di amianto, amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili, miscele ed altri lavori di amianto o a base di amianto e prodotti ceramici)

6807

Lavori di asfalto o di prodotti simili, p.es. pece di petrolio, di carbone fossile

6808

Pannelli, tavole, quadrelli o piastrelle, blocchi ed articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o trucioli, lastrine, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali (escl. i lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili)

6814

Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone, o di altre materie (escl. isolatori per l'elettricità, pezzi isolanti, resistenze e condensatori; occhiali protettivi di mica e loro lenti; mica in forma di accessori per alberi di Natale)

6815

Lavori di pietre o di altre materie minerali, comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba, n.n.a.

6902

Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, (escl. quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili)

6907

Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento di ceramica; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di ceramica, anche su supporto (escl. farine silicee fossili o terre silicee simili, prodotti refrattari, piastrelle da usare come tovagliette, oggetti ornamentali e piastrelle specificamente realizzate per stufe)

7104

Pietre sintetiche o ricostituite, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate, né incastonate; pietre sintetiche o ricostituite non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

7112

Cascami e avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami e avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi (escl. cascami ed avanzi fusi in blocchi greggi, lingotti o forme simili)

7115

Lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi n.n.a.

8207

Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica, o per macchine utensili, p.es. per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare, incl. le filiere per trafilare ed estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio

8212

Rasoi non elettrici e loro lame, incl. gli sbozzi in nastri, di metalli comuni

8302

Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni

8309

Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio);

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione “motori diesel o semi-diesel”

8409

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone delle voci 8407 o 8408

8412

Motori e macchine motrici (escl. turbine a vapore, motori a pistone, turbine idrauliche, ruote idrauliche, turbine a gas, motori elettrici); loro parti

8413

Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore (escl. quelle di materie ceramiche, pompe mediche per l'aspirazione di secrezioni e pompe mediche applicabili o impiantabili al corpo); elevatori per liquidi (escl. pompe); loro parti

8414

Pompe per aria o per vuoto, (escl. correttori della miscela “emulsionatori”, elevatori e trasportatori pneumatici) compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti; loro parti

8418

Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore; loro parti (escl. macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415 )

8419

Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli apparecchi della voce 8514 ), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento (escl. quelli domestici); scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione; loro parti

8421

Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi (escl. quelle per la separazione isotopica); apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas; loro parti (escl. reni artificiali)

8422

Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine ed apparecchi per gassare le bevande loro parti

8424

Apparecchi meccanici, anche a mano, per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere, n.n.a.; estintori, anche carichi (escl. bombe antincendio e granate antincendio); pistole a spruzzo e apparecchi simili (escl. macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o carburi metallici sinterizzati della voce 8515 ); macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto; loro parti, n.n.a.

8426

Bighe; gru, comprese le gru a funi (escl. autogru e carrigru ferroviari); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti “cavaliers” e carrelli-gru

8450

Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare; loro parti

8455

Laminatoi per metalli e loro cilindri parti di laminatoi

8466

Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465 compresi i portapezzi ed i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie

8467

Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l'impiego a mano loro parti

8471

Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, n.n.a.

8474

Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia; loro parti

8477

Macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, n.n.a. in questo capitolo; loro parti

8479

Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; loro parti

8480

Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche (escl. quelle di grafite o di altro carbonio, di ceramica e di vetro, flani, matrici)

8481

Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, comprese le valvole di riduzione della pressione e le valvole termostatiche; loro parti

8482

Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi “a rullini” (escl. le sfere di acciaio della voce 7326 ); loro parti

8483

Alberi di trasmissione, compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito, e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento per macchine; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione; loro parti

8487

Parti di macchine o di apparecchi, n.n.a. nel capitolo 84 (non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti od altre caratteristiche elettriche)

8501

Motori e generatori elettrici (escl. gruppi elettrogeni)

8502

Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

8503

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente a motori e generatori elettrici, a gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici, n.n.a.

8504

Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici, p. es. raddrizzatori, bobine di reattanza e bobine di autoinduzione: loro parti

8511

Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione, p. es. magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori; generatori, p. es. dinamo, alternatori, e congiuntori-disgiuntori per detti motori; loro parti

8516

Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici: apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere, p. es. asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare, o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545 ; loro parti

8517

Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo [come una rete locale o estesa]; loro parti (escl. gli apparecchi trasmittenti o riceventi delle voci 8443 , 8525 , 8527 o 8528 )

8523

Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, “schede intelligenti” ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi (esclusi i prodotti del capitolo 37)

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali

8526

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando

8531

Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva, p.es. suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l'incendio (escl. quelli dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli, autoveicoli o per il traffico); loro parti

8535

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici, p.es. interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000  V (escl. armadi, banchi, comandi ecc. della voce 8537 )

8536

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento di circuiti elettrici, p.es. interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione, per una tensione ≤ 1 000 V (escl. armadi, banchi, comandi ecc. della voce 8537 )

8537

Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi e altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, incl. quelli incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico (escl. apparecchi di commutazione per la telefonia o la telegrafia su filo)

8538

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi di cui alla voce 8535 , 8536 o 8537 n.n.a.

8539

Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti “fari e proiettori sigillati” e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco; lampade con diodi emettitori di luce “LED”; loro parti

8541

Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli (escl. generatori fotovoltaici); diodi emettitori di luce “LED”; cristalli piezoelettrici montati; loro parti

8542

Circuiti integrati elettronici; loro parti

8543

Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove nel capitolo 85 e loro parti

8544

Fili, cavi, compresi i cavi coassiali, ed altri conduttori isolati per l'elettricità, anche laccati od ossidati anodicamente, muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

8545

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

8603

Automotrici ed elettromotrici (escl. quelle della voce 8604 )

8606

Carri per il trasporto di merci su rotaie (escl. semoventi, bagagliai e carri postali)

8701

Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709 )

8703

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di <10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo “station wagon” e le auto da corsa (escl. autoveicoli della voce 8702 )

8704

Autoveicoli per il trasporto di merci, incl. telai con motore e cabine

8716

Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli, non automobili (escl. veicoli ferroviari e tranviari); loro parti, n.n.a.

8802

Veicoli aerei a motore “ad esempio elicotteri e aeroplani”; veicoli spaziali, compresi i satelliti, e veicoli di lancio suborbitali e spaziali

8903

Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe

9001

Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche (escl. i cavi costituiti di fibre rivestite individualmente della voce 8544 ); materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti, comprese le lenti oftalmiche a contatto, prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati (escl. elementi di vetro non lavorato otticamente)

9006

Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia (escl. le lampade e i tubi a scarica della voce 8539 )

9013

Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificatamente altrove; laser (escl. diodi laser); altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati altrove nel capitolo 90

9014

Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione (escl. apparecchi di radionavigazione)

9026

Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas, p. es. misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore (escl. gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014 , 9015 , 9028 o 9032 )

9027

Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche, p. es. polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi; strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche, compresi gli indicatori dei tempi di posa, microtomi

9030

Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche (escl. i contatori della voce 9028 ); strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti

9031

Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati altrove nel capitolo 90; proiettori di profili

9032

Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo (escl. gli oggetti di rubinetteria della voce 8481 )

9401

Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti, e loro parti, n.n.a. (escl. i mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria della voce 9402 )

9404

Sommier (escl. con molle metalliche per sedili); oggetti letterecci ed oggetti simili, p. es. materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali, con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti (escl. materassi e guanciali da gonfiare con aria o con acqua, coperte e copriletto)

9405

Apparecchi per l'illuminazione, compresi i proiettori ed i riflettori e loro parti, n.n.a.; insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, n.n.a

9406

Costruzioni prefabbricate, anche incomplete o non ancora montate.

»

ALLEGATO VII

L'allegato XXIII del regolamento (UE) n. 833/2014 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO XXIII

Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 3 duodecies

Codice NC

Nome del prodotto

0601 10

Bulbi, cormi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo

0601 20

Bulbi, cormi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria

0602 30

Rododendri e azalee, anche innestati

0602 40

Rose, anche innestate

0602 90

Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio) – altri

0604 20

Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati – freschi

2508 40

Altre argille

2508 70

Terre di chamotte o di dinas

2509 00

Creta

2512 00

Farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) e altre terre silicee analoghe, con densità apparente non superiore ad 1, anche calcinate

2515 12

Semplicemente segato o altrimenti tagliato, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

2515 20

Calcare di Ecaussines e altre pietre calcaree da taglio o da costruzione; alabastro

2518 20

Dolomite calcinata o sinterizzata

2519 10

Carbonato di magnesio naturale (magnesite)

2520 10

Pietra da gesso; anidrite

2521 00

Pietre calcaree da fonderia (“castines”); pietre da calce o da cemento

2522 10

Calce viva

2522 30

Calce idraulica

2525 20

Mica in polvere

2526 20

Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; talco – frantumati o polverizzati

2530 20

Kieserite, epsomite (solfati di magnesio naturali)

2701 00

Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili

2702 00

Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo

2703 00

Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata

2704 00

Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta

2707 30

Xilolo (xileni)

2708 20

Coke di pece

2712 10

Vaselina

2712 90

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, “slack wax”, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

2715 00

Mastici bituminosi, “cut-backs” e altre miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale – altri

2804 10

Idrogeno

2804 30

Azoto

2804 40

Ossigeno

2804 61

Silicio – contenente, in peso, almeno 99,99 % di silicio

2804 80

Arsenico

2806 10

Cloruro di idrogeno (acido cloridrico)

2806 20

Acido clorosolforico

2811 29

Altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici – altri

2813 10

Disolfuro di carbonio

2814 20

Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)

2815 12

Idrossido di sodio (soda caustica) – in soluzione acquosa (liscivia di soda caustica)

2818 30

Idrossido di alluminio

2819 90

Ossidi e idrossidi di cromo – altri

2820 10

Diossido di manganese

2827 31

Altri cloruri – di magnesio

2827 35

Altri cloruri – di nichel

2828 90

Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti – altri

2829 11

Clorati – di sodio

2832 20

Solfiti (escl. sodio)

2833 24

Solfati di nichel

2833 30

Allumi

2834 10

Nitriti

2836 30

Idrogenocarbonato (bicarbonato) di sodio

2836 50

Carbonato di calcio

2839 90

Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio – altri

2840 30

Perossoborati (perborati)

2841 50

Altri cromati e dicromati; perossocromati

2841 80

Tungstati (volframati)

2843 10

Metalli preziosi allo stato colloidale

2843 21

Nitrato d'argento

2843 29

Composti dell'argento – altri

2843 30

Composti d'oro

2847 00

Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea

2901 23

Butene (butilene) e suoi isomeri

2901 24

Buta-1,3-diene e isoprene

2901 29

Idrocarburi aciclici – non saturi – altri

2902 11

Cicloesano

2902 30

Toluene

2902 41

o-Xilene

2902 43

p-Xilene

2902 44

Miscele di isomeri dello xilene

2902 50

Stirene

2903 11

Clorometano (cloruro di metile) e cloroetano (cloruro di etile)

2903 12

Diclorometano (cloruro di metilene)

2903 21

Cloruro di vinile (cloroetilene)

2903 23

Tetracloroetilene (percloroetilene)

2903 29

Derivati clorurati non saturi degli idrocarburi aciclici – altri

2903 76

Bromoclorodifluorometano (Halon-1211), bromotrifluorometano (Halon-1301) e dibromotetrafluoroetani (Halon-2402)

2903 81

1,2,3,4,5,6-Esaclorocicloesano [HCH (ISO)], compreso il lindano (ISO, DCI)

2903 91

Clorobenzene, o-diclorobenzene e p-diclorobenzene

2904 10

Derivati unicamente solfonati, loro sali e loro esteri etilici

2904 20

Derivati unicamente nitrati o unicamente nitrosi

2904 31

Acido perfluorottano sulfonato, suoi sali e floruro di perfluorottano e sulfonile

2905 13

Butan-1-olo (alcole n-butilico)

2905 16

Ottanolo (alcole ottilico) e suoi isomeri

2905 19

Monoalcoli saturi – altri

2905 41

2-Etil-2-(idrossimetil)propan-1,3-diolo (trimetilolpropano)

2905 59

Altri polialcoli – altri

2906 13

Steroli e inositoli

2906 19

Cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici – altri

2907 11

Fenolo (idrossibenzene) e suoi sali

2907 13

Ottilfenolo, nonilfenolo e loro isomeri; sali di tali prodotti

2907 19

Monofenoli – altri

2907 22

Idrochinone e suoi sali

2909 11

Pentaclorofenolo (ISO)

2909 20

Eteri cicloparaffinici, cicloolefinici, cicloterpenici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2909 41

2,2′-Ossidietanolo (dietilenglicole)

2909 43

Eteri monobutilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole

2909 49

Eteri-alcoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi – altri

2910 10

Ossirano (ossido di etilene)

2910 20

Metilossirano (ossido di propilene)

2911 00

Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2912 12

Etanale (acetaldeide)

2912 49

Aldeidi-alcoli, aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e aldeidi contenenti altre funzioni ossigenate – altri

2912 60

Paraformaldeide

2914 11

Acetone

2914 61

Antrachinone

2915 13

Esteri dell'acido formico

2915 90

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi – altri

2916 12

Esteri dell'acido acrilico

2916 13

Acido metacrilico e suoi sali

2916 14

Esteri dell'acido metacrilico

2916 15

Acido oleico, linoleico o linolenico, loro sali e loro esteri

2917 33

Ortoftalati di dinonile o di didecile

2920 11

Paration (ISO) e paration metile (ISO) (metil paration)

2921 22

Esametilendiammina e suoi sali

2921 41

Anilina e suoi sali

2922 11

Monoetanolammina e suoi sali

2922 43

Acido antranilico e suoi sali

2923 20

Lecitine e altri fosfoamminolipidi

2930 40

Metionina

2933 54

Altri derivati di malonilurea (acido barbiturico); sali di tali prodotti

2933 71

6-Esanolattame (epsilon-caprolattame)

3201 90

Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati

3202 10

Prodotti per concia organici sintetici

3202 90

Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; preparazioni enzimatiche per preconcia

3203 00

Sostanze coloranti di origine vegetale o animale, incl. gli estratti per tinta (escl. i neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti di origine vegetale o animale, dei tipi utilizzati per tingere tessuti oppure per fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 e 3215 ) – altre

3204 90

Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come “agenti fluorescenti di avvivaggio” o come “sostanze luminescenti”, anche di costituzione chimica definita

3205 00

Lacche coloranti (diverse dalle lacche e dai colori a lacca della Cina o del Giappone); preparazioni a base di lacche coloranti dei tipi utilizzati per tingere tessuti oppure per fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 e 3215 )

3206 41

Oltremare e sue preparazioni, dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale o per fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 e 3215 )

3206 49

Sostanze coloranti, inorganiche o minerali, n.n.a.; preparazioni a base di sostanze coloranti inorganiche o minerali, dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale o per fabbricare preparazioni coloranti, n.n.a. (escl. le preparazioni delle voci 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 e 3215 e i prodotti inorganici dei tipi utilizzati come “sostanze luminescenti”) – altre

3207 10

Pigmenti, opacizzanti e colori, preparati, e preparazioni simili

3207 20

Ingobbi

3207 30

Lustri liquidi e preparazioni simili

3207 40

Fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi

3208 10

Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 del capitolo 32 – a base di poliesteri

3208 20

Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 del capitolo 32 – a base di polimeri acrilici o vinilici

3208 90

Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 del capitolo 32

3209 10

Pitture e vernici a base di polimeri acrilici o vinilici, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso

3209 90

Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso (escl. quelle a base di polimeri acrilici o vinilici) – altre

3210 00

Altre pitture e vernici; pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio

3212 90

Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per le preparazioni di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture e altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto – altri

3214 10

Mastice da vetraio, cementi di resina e altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura

3214 90

Mastice da vetraio, cementi di resina e altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura; stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura – altri

3215 11

Inchiostri da stampa – neri

3215 19

Inchiostri da stampa – altri

3403 11

Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi – contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi – preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie

3403 19

Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi – contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi – altre

3403 91

Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie

3403 99

Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi – altre

3505 10

Destrina e altri amidi e fecole modificati

3506 99

Colle e altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg – altri

3701 20

Pellicole a sviluppo e stampa istantanei

3701 91

Per la fotografia a colori (policromia)

3702 32

Altre pellicole, con emulsioni agli alogenuri d'argento

3702 39

Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate – altre

3702 43

Altre pellicole, non perforate, di larghezza superiore a 105 mm – di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 200 m

3702 44

Altre pellicole, non perforate, di larghezza superiore a 105 mm – di larghezza superiore a 105 mm e uguale o inferiore a 610 mm

3702 55

Altre pellicole, per la fotografia a colori (policromia) – di larghezza superiore a 16 mm e inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 m

3702 56

Altre pellicole, per la fotografia a colori (policromia) – di larghezza superiore a 35 mm

3702 97

Altre pellicole, per la fotografia a colori (policromia) – di larghezza inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 mm

3702 98

Pellicole fotografiche, sensibilizzate, in rotoli, non impressionate, perforate, per la fotografia in bianco e nero, di larghezza > 35 mm (escl. quelle di carta, di cartone o di tessili; pellicole per raggi X)

3703 20

Carte, cartoni e tessili fotografici, sensibilizzati, non impressionati, per la fotografia a colori (policromia) (escl. i prodotti in rotoli, di larghezza > 610 mm)

3703 90

Carte, cartoni e tessili fotografici, sensibilizzati, non impressionati, per la fotografia in bianco e nero (escl. i prodotti in rotoli, di larghezza > 610 mm)

3705 00

Lastre e pellicole fotografiche, impressionate e sviluppate (escl. quelle di carta, di cartone o di tessili, nonché le pellicole cinematografiche e le lastre da stampa pronte all'uso)

3706 10

Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, anche portanti la registrazione del suono oppure portanti soltanto la registrazione del suono, di larghezza ≥ 35 mm

3801 20

Grafite colloidale o semicolloidale

3806 20

Sali di colofonie, di acidi resinici o di derivati di colofonie o di acidi resinici (escl. sali dei prodotti aggiuntivi delle colofonie)

3807 00

Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; alcole metilico greggio; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali (pece di Borgogna “pece dei Vosgi”, pece gialla, pece di stearina “catrame di stearina”, pece di grasso, catrame o grasso e pece di glicerina)

3809 10

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni, p. es. bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura, dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, n.n.a., a base di sostanze amidacee

3809 91

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni, p. es. bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura, dei tipi utilizzati nelle industrie tessili o simili, n.n.a. (escl. quelli a base di sostanze amidacee)

3809 92

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni, p. es. bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura, dei tipi utilizzati nelle industrie della carta o simili, n.n.a. (escl. quelli a base di sostanze amidacee)

3809 93

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni, p. es. bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura, dei tipi utilizzati nelle industrie del cuoio o simili, n.n.a. (escl. quelli a base di sostanze amidacee)

3810 10

Preparazioni per il decapaggio dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti

3811 21

Additivi per oli lubrificanti, preparati, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

3811 29

Additivi per oli lubrificanti, preparati, non contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

3811 90

Inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati per oli minerali, incl. la benzina, o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali (escl. preparazioni antidetonanti e additivi per oli lubrificanti)

3812 20

Plastificanti composti per gomma o materie plastiche, n.n.a.

3813 00

Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici (escl. estintori pieni o vuoti, anche mobili, nonché prodotti chimici puri uniformi aventi caratteristiche estintrici, presentati in altre forme)

3814 00

Solventi e diluenti organici composti, n.n.a.; preparazioni per togliere pitture o vernici (escl. solventi per smalti)

3815 11

Catalizzatori su supporti, aventi come sostanza attiva il nichel o un composto del nichel, n.n.a.

3815 12

Catalizzatori su supporti, aventi come sostanza attiva un metallo prezioso o un composto di un metallo prezioso, n.n.a.

3815 19

Catalizzatori su supporti, n.n.a. (escl. quelli aventi come sostanza attiva un metallo prezioso, un composto di un metallo prezioso, il nichel o un composto del nichel)

3815 90

Iniziatori di reazione, acceleranti di reazione e preparazioni catalitiche, n.n.a. (escl. acceleranti di vulcanizzazione e catalizzatori su supporti)

3816 00 10

Pigiata di dolomite

3817 00

Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, prodotti con alchilici di benzene e di naftalene (escl. miscele di isomeri di idrocarburi ciclici)

3819 00

Liquidi per freni idraulici e altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi, oppure contenenti, in peso, < 70 % di oli di petrolio o di minerali bituminosi

3820 00

Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento (escl. additivi preparati per oli minerali o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali)

3823 13

Acidi grassi del tallolio, industriali

3827 90

Miscugli contenenti derivati alogenati del metano, dell'etano o del propano (escl. quelli delle sottovoci da 3824.71.00 a 3824.78.00)

3824 81

Miscugli contenenti ossirano (ossido di etilene)

3824 84

Miscugli e preparati contenenti aldrina (ISO), camfecloro (ISO) (tossafene), clordano (ISO), clordecone (ISO), DDT (ISO) (clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)etano), dieldrina (ISO, DCI), endosulfan (ISO), endrin (ISO), eptacloro (ISO) o mirex (ISO)

3824 99

Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse, incl. quelli costituiti da miscele di prodotti naturali, n.n.a.

3825 90

Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, n.n.a. (escl. i rifiuti)

3826 00

Biodiesel e sue miscele, non contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi, oppure contenenti, in peso, < 70 % di oli di petrolio o di minerali bituminosi

3901 40

Copolimeri etilene-alfa-olefine, con densità < 0,94, in forme primarie

3902 20

Poliisobutilene, in forme primarie

3902 30

Copolimeri di propilene, in forme primarie

3902 90

Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie (escl. polipropilene, poliisobutilene e copolimeri di propilene)

3903 19

Polistirene, in forme primarie (escl. polistirene espansibile)

3903 90

Polimeri di stirene, in forme primarie (escl. polistirene, copolimeri di stirene-acrilonitrile “SAN” e copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene “ABS”)

3904 10

Poli“cloruro di vinile”, in forme primarie, non miscelato con altre sostanze

3904 50

Polimeri di cloruro di vinilidene, in forme primarie

3905 12

Poli“acetato di vinile”, in dispersione acquosa

3905 19

Poli“acetato di vinile”, in forme primarie (escl. in dispersione acquosa)

3905 21

Copolimeri di acetato di vinile, in dispersione acquosa

3905 29

Copolimeri di acetato di vinile, in forme primarie (escl. in dispersione acquosa)

3905 91

Copolimeri di vinile, in forme primarie (escl. copolimeri di cloruro di vinile-acetato di vinile e altri copolimeri di cloruro di vinile e copolimeri di acetato di vinile)

3906 10

Poli“metacrilato di metile”, in forme primarie

3906 90

Polimeri acrilici, in forme primarie (escl. poli“metacrilato di metile”)

3907 21

Polieteri, in forme primarie (escl. i poliacetali e i prodotti della sottovoce 3002 10)

3907 40

Policarbonati, in forme primarie

3907 70

Acido polilattico, in forme primarie

3907 91

Poliesteri allilici non saturi e altri poliesteri, in forme primarie (escl. policarbonati, resine alchidiche, poli“etilene tereftalato” e acido polilattico)

3908 10

Poliammide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 o -6,12, in forme primarie

3908 90

Poliammidi, in forme primarie (escl. poliammide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 e -6,12)

3909 20

Resine melamminiche, in forme primarie

3909 39

Resine amminiche, in forme primarie (escl. resine ureiche, resine di tiourea, resine melamminiche e MDI)

3909 40

Resine fenoliche, in forme primarie

3909 50

Poliuretani, in forme primarie

3912 11

Acetati di cellulosa non plastificati, in forme primarie

3912 90

Cellulosa e suoi derivati chimici, n.n.a., in forme primarie (escl. acetati di cellulosa, nitrati di cellulosa ed eteri di cellulosa)

3915 20

Cascami, ritagli e avanzi di polimeri di stirene

3917 10

Budella artificiali di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche

3917 23

Tubi rigidi di polimeri di cloruro di vinile

3917 31

Tubi flessibili, di materie plastiche, che possono sopportare una pressione ≥ 27,6 MPa

3917 32

Tubi flessibili, di materie plastiche, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori

3917 33

Tubi flessibili, di materie plastiche, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, con accessori

3920 10

Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di polimeri di etilene non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. autoadesivi e rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918 )

3920 61

Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di policarbonati non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. di poli“metacrilato di metile”, nonché autoadesivi e rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918 )

3920 69

Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di poliesteri non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, non lavorati o lavorati solo in superficie o tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. di policarbonati, polietilene tereftalato e altri poliesteri non saturi, nonché autoadesivi e rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918 )

3920 73

Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di acetati di cellulosa non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. autoadesivi e rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918 )

3920 91

Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di pol“butirrale di vinile” non alveolare, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. autoadesivi e rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918 )

3921 19

Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche alveolari, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. di polimeri di stirene o di cloruro di vinile, di poliuretani e di cellulosa rigenerata, autoadesivi, rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918 e barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria della sottovoce 3006.10.30)

3922 90

Bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche (escl. vasche da bagno, docce, lavandini, lavabi, tavolette e coperchi per tazze per gabinetti)

3925 20

Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, di materie plastiche

4002 11

Lattice di gomma butadiene-stirene “SBR”; lattice di gomma butadiene-stirene carbossilato “XSBR”

4002 20

Gomma butadiene “BR”, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

4002 31

Gomma isobutene-isoprene “butile”“IIR”, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

4002 39

Gomma isobutene-isoprene alogenato “CIIR” o “BIIR”, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

4002 41

Lattice di gomma cloroprene “clorobutadiene”“CR”

4002 51

Lattice di gomma acrilonitrile-butadiene “NBR”

4002 80

Mescole di gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle o gomme naturali analoghe con gomma sintetica o fatturato “factis”, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

4002 91

Gomma sintetica e fatturato “factis”, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri (escl. gomma butadiene-stirene “SBR”, gomma butadiene-stirene carbossilato “XSBR”, gomma butadiene “BR”, gomma isobutene-isoprene “butile”“IIR”, gomma isobutene-isoprene alogenato “CIIR” o “BIIR”, gomma cloroprene “clorobutadiene”“CR”, gomma acrilonitrile-butadiene “NBR”, gomma isoprene “IR” e gomma etilene-propilene-diene non coniugato “EPDM”)

4002 99

Gomma sintetica e fatturato “factis”, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri (escl. lattice, nonché gomma butadiene-stirene “SBR”, gomma butadiene-stirene carbossilato “XSBR”, gomma butadiene “BR”, gomma isobutene-isoprene “butile”“IIR”, gomma isobutene-isoprene alogenato “CIIR” o “BIIR”, gomma cloroprene “clorobutadiene”“CR”, gomma acrilonitrile-butadiene “NBR”, gomma isoprene “IR” e gomma etilene-propilene-diene non coniugato “EPDM”)

4005 10

Gomma non vulcanizzata, addizionata di nerofumo o di silice, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

4005 20

Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forma di soluzioni o di dispersioni (escl. gomma addizionata di nerofumo o di silice nonché mescole di gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle o gomme naturali analoghe con gomma sintetica o fatturato “factis”)

4005 91

Gomma mescolata, non vulcanizzata, in lastre, fogli o nastri (escl. gomma addizionata di nerofumo o di silice nonché mescole di gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle o gomme naturali analoghe con gomma sintetica o fatturato “factis”)

4005 99

Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie (escl. soluzioni e dispersioni, gomma addizionata di nerofumo o di silice, mescole di gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle o gomme naturali analoghe con gomma sintetica o fatturato “factis”, nonché gomma in lastre, fogli o nastri)

4006 10

Profilati di gomma non vulcanizzata, per la ricostruzione di coperture

4008 21

Lastre, fogli e nastri di gomma non alveolare

4009 12

Tubi di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita), non rinforzati con altre materie, né altrimenti associati ad altre materie, con accessori

4009 41

Tubi di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita), rinforzati con materie diverse dal metallo e dalle materie tessili, o altrimenti associati a materie diverse dal metallo e dalle materie tessili, senza accessori

4010 31

Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, di gomma vulcanizzata, striate, di una circonferenza esterna > 60 cm ma ≤ 180 cm

4010 33

Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, di gomma vulcanizzata, striate, di una circonferenza esterna > 180 cm ma ≤ 240 cm

4010 35

Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di gomma vulcanizzata, di una circonferenza esterna > 60 cm ma ≤ 150 cm

4010 36

Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di gomma vulcanizzata, di una circonferenza esterna > 150 cm ma ≤ 198 cm

4010 39

Cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata (escl. cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna > 60 cm ma ≤ 240 cm e cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna > 60 cm ma ≤ 198 cm)

4012 11

Pneumatici rigenerati, di gomma, dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (incl. di tipo “break” e auto da corsa)

4012 13

Pneumatici rigenerati, di gomma, dei tipi utilizzati per veicoli aerei

4012 19

Pneumatici rigenerati, di gomma (escl. dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo, autoveicoli di tipo “break”, auto da corsa, autobus, autocarri e veicoli aerei)

4012 20

Pneumatici usati, di gomma

4016 93

Giunti, di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita e gomma alveolare)

4407 19

Legno di conifere, segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore > 6 mm (escl. di pino “Pinus spp.”, di abete “Abies spp.” e abete rosso “Picea spp.”)

4407 92

Legno di faggio “Fagus spp.”, segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore > 6 mm

4407 94

Legno di ciliegio “Prunus spp.”, segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore > 6 mm

4407 97

Legno di pioppo e pioppo tremulo “Populus spp.”, segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore > 6 mm

4407 99

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore > 6 mm (escl. legno tropicale, legno di conifere, di quercia “Quercus spp.”, di faggio “Fagus spp.”, di acero “Acer spp.”, di ciliegio “Prunus spp.”, di frassino “Fraxinus spp.”, di betulla “Betula spp.”, di pioppo e pioppo tremulo “Populus spp.”)

4408 10

Fogli da impiallacciatura, incl. quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato, fogli per compensati di conifere o per legno simile stratificato di conifere e altro legno di conifere segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore ≤ 6 mm

4411 13

Pannelli di fibre di legno a media densità “MDF”, di spessore > 5 mm ma ≤ 9 mm

4411 94

Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici, con massa volumica ≤ 0,5 g/cm3 (escl. pannelli di fibre di legno a media densità “MDF”; pannelli di particelle, anche agglomerati con una o più unità di pannelli di fibre; legno stratificato con uno strato di compensato; pannelli cellulari i cui strati esterni sono costituiti da pannelli di fibre; cartone; parti di mobili riconoscibili)

4412 31

Legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno di spessore ≤ 6 mm, avente almeno uno strato esterno di legno tropicale (escl. fogli di legno pressato, pannelli cellulari, legno incrostato e pannelli riconoscibili come parti di mobili)

4412 33

Legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno di spessore ≤ 6 mm, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere (escl. di bambù, avente uno strato esterno di legno tropicale oppure di ontano, frassino, faggio, betulla, ciliegio, castagno, olmo, eucalipto, hickory, ippocastano, tiglio, acero, quercia, platano, pioppo e pioppo tremulo, robinia, tulipier o noce, nonché fogli di legno pressato, pannelli cellulari, legno incrostato e pannelli riconoscibili come parti di mobili)

4412 94

Legno stratificato ad anima a pannello, listellata o lamellata (escl. di bambù, legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno di spessore ≤ 6 mm, fogli di legno pressato, legno incrostato e pannelli riconoscibili come parti di mobili)

4416 00

Fusti, botti, tini e altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, incl. il legname da bottaio

4418 40

Casseforme di legno per gettate di calcestruzzo (escl. pannelli di legno compensato)

4418 60

Pali e travi, di legno

4418 79

Pannelli assemblati per pavimenti, di legno diverso dal bambù (escl. pannelli multistrato e pannelli per pavimenti a mosaico)

4503 10

Turaccioli di ogni genere, di sughero naturale, incl. gli sbozzi con spigoli arrotondati

4504 10

Quadrelli (mattonelle) di qualsiasi forma, cubi, mattoni, lastre, fogli e strisce nonché cilindri pieni, incl. dischi, di sughero agglomerato

4701 00

Paste meccaniche di legno, non trattate chimicamente

4703 19

Paste chimiche di legno, gregge, diverse da quelle di conifere, alla soda o al solfato (escl. quelle per dissoluzione)

4703 21

Paste chimiche di legno, semimbianchite o imbianchite, di conifere, alla soda o al solfato (escl. quelle per dissoluzione)

4703 29

Paste chimiche di legno, semimbianchite o imbianchite, diverse da quelle di conifere, alla soda o al solfato (escl. quelle per dissoluzione)

4704 11

Paste chimiche di legno, gregge, di conifere, al bisolfito (escl. quelle per dissoluzione)

4704 21

Paste chimiche di legno, semimbianchite o imbianchite, di conifere, al bisolfito (escl. quelle per dissoluzione)

4704 29

Paste chimiche di legno, semimbianchite o imbianchite, diverse da quelle di conifere, al bisolfito (escl. quelle per dissoluzione)

4705 00

Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico

4706 30

Paste di materie fibrose cellulosiche di bambù

4706 92

Paste di materie fibrose cellulosiche, chimiche (escl. quelle di bambù, di legno, di linters di cotone nonché quelle ottenute da carta o da cartone riciclati [avanzi o rifiuti])

4707 10

Carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti) di carta o cartone Kraft non sbiancati o carta o cartone ondulati

4707 30

Carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti) di carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste meccaniche, p. es. giornali, periodici e stampati simili

4802 20

Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato

4802 40

Carta da supporto per carta da parati, non patinata né spalmata

4802 58

Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico, oppure in cui ≤ 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre, di peso > 150 g/m2, n.n.a.

4802 61

Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli, di qualunque formato, in cui > 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico, n.n.a.

4804 11

Carta e cartone per copertine, detti “Kraftliner”, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm, non sbiancati

4804 19

Carta e cartone per copertine, detti “Kraftliner”, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm (escl. non sbiancati e i prodotti delle voci 4802 e 4803 )

4804 21

Carta Kraft per sacchi di grande capacità, non sbiancata, non patinata né spalmata, in rotoli di larghezza > 36 cm (escl. i prodotti delle voci 4802 , 4803 o 4808 )

4804 29

Carta Kraft per sacchi di grande capacità, non patinata né spalmata, in rotoli di larghezza > 36 cm (escl. non sbiancata e i prodotti delle voci 4802 , 4803 o 4808 )

4804 31

Carta e cartone Kraft, non sbiancati, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso ≤ 150 g/m2 (escl. carta e cartone per copertine detti “Kraftliner”, carta Kraft per sacchi di grande capacità e i prodotti delle voci 4802 , 4803 o 4808 )

4804 39

Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso ≤ 150 g/m2 (escl. carta e cartone per copertine detti “Kraftliner”, carta Kraft per sacchi di grande capacità e i prodotti delle voci 4802 , 4803 o 4808 )

4804 41

Carta e cartone Kraft, non sbiancati, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso > 150 g/m2 a < 225 g/m2 (escl. carta e cartone per copertine detti “Kraftliner”, carta Kraft per sacchi di grande capacità e i prodotti delle voci 4802 , 4803 o 4808 )

4804 42

Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso > 150 g/m2 a < 225 g/m2, con imbianchimento uniforme in pasta, in cui > 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico (escl. carta e cartone per copertine detti “Kraftliner”, carta Kraft per sacchi di grande capacità e i prodotti delle voci 4802 , 4803 o 4808 )

4804 49

Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso > 150 g/m2 a < 225 g/m2 (escl. non sbiancati, con imbianchimento uniforme in pasta e in cui > 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, carta e cartone per copertine detti “Kraftliner”, carta Kraft per sacchi di grande capacità e i prodotti delle voci 4802 , 4803 o 4808 )

4804 52

Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso ≥ 225 g/m2, con imbianchimento uniforme in pasta, in cui > 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico (escl. carta e cartone per copertine detti “Kraftliner”, carta Kraft per sacchi di grande capacità e i prodotti delle voci 4802 , 4803 o 4808 )

4804 59

Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso ≥ 225 g/m2 (escl. non sbiancati o con imbianchimento uniforme in pasta e in cui > 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, carta e cartone per copertine detti “Kraftliner”, carta Kraft per sacchi di grande capacità e i prodotti delle voci 4802 , 4803 o 4808 )

4805 24

Testliner, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso ≤ 150 g/m2

4805 25

Testliner, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso > 150 g/m2

4805 40

Carta da filtro e cartone da filtro, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato

4805 91

Carta e cartone, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso ≤ 150 g/m2, n.n.a.

4805 92

Carta e cartone, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso > 150 g/m2 a < 225 g/m2, n.n.a.

4806 10

Carta e cartone all'acido solforico (pergamena vegetale), in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato

4806 20

Carta impermeabile ai grassi (greaseproof), in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato

4806 30

Carta da lucido, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato

4806 40

Carta detta “cristallo” e altre carte calandrate trasparenti o traslucide, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato (escl. carta e cartone all'acido solforico [pergamena vegetale], carta impermeabile ai grassi [greaseproof] e carta da lucido)

4807 00

Carta e cartone, riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati, anche rinforzati internamente, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato

4808 90

Carta e cartone, increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato (escl. carta Kraft per sacchi di grande capacità o altra carta Kraft e i prodotti della voce 4803 )

4809 20

Carta detta “autocopiante”, anche stampata, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato (escl. carta carbone e carta simile)

4810 13

Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui ≤ 10 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre, patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, in rotoli di qualunque formato

4810 19

Carta o cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui ≤ 10 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre, patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, in fogli di forma quadrata o rettangolare in cui un lato misura > 435 mm oppure in cui un lato misura ≤ 435 mm e l'altro lato misura > 297 mm

4810 22

Carta patinata leggera, detta “L.W.C.”, dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, di peso totale ≤ 72 g/m2, peso del rivestimento ≤ 15 g/m2 per lato, su un supporto in cui ≥ 50 %, in peso, della massa fibrosa è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico, patinata al caolino o con altre sostanze inorganiche su entrambe le facce, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato

4810 31

Carta e cartone Kraft, con imbianchimento uniforme in pasta e in cui > 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, di peso > 150 g/m2 (escl. tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici)

4810 39

Carta o cartone Kraft, patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato (escl. tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici; carta e cartone con imbianchimento uniforme in pasta e in cui > 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico)

4810 92

Carta o cartone a più strati, patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato (escl. tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici nonché carta e cartone Kraft)

4810 99

Carta e cartone, patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato (escl. carta e cartone utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, carta e cartone Kraft, carta e cartone a più strati nonché carte e cartoni altrimenti patinati o spalmati)

4811 10

Carta e cartone trattati con catrame, bitume o asfalto, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato

4811 51

Carta e cartone, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, spalmati, impregnati o ricoperti di resine artificiali o di materia plastica, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, sbiancati, di peso > 150 g/m2 (escl. carta e cartone adesivi)

4811 59

Carta e cartone, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, spalmati, impregnati o ricoperti di resine artificiali o di materia plastica, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. sbiancati e di peso > 150 g/m2 nonché carta e cartone adesivi)

4811 60

Carta e cartone spalmati o impregnati di cera, di paraffina, di stearina, di olio o di glicerolo, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. prodotti delle voci 4803 , 4809 o 4818 )

4811 90

Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. prodotti delle voci 4803 , 4809 , 4810 e 4818 e delle sottovoci da 4811 10 a 4811 60)

4814 90

Carte da parati e rivestimenti murali simili e vetrofanie (escl. rivestimenti murali costituiti da carta spalmata o ricoperta, sul diritto, da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata)

4819 20

Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato

4822 10

Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti, per avvolgere filati tessili

4823 20

Carta da filtro e cartone da filtro, in strisce o in rotoli di larghezza ≤ 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, con nessun lato > 36 cm a foglio spiegato, o tagliati in forme non quadrate o rettangolari

4823 40

Carta con diagrammi per registratori grafici in bobine, in fogli o in dischi, in bobine di larghezza ≤ 36 cm, in fogli di forma quadrata o rettangolare, con nessun lato > 36 cm a foglio spiegato, o tagliata in dischi

4823 70

Articoli foggiati a stampo od ottenuti mediante pressatura, di pasta di carta, n.n.a.

4906 00

Piani e disegni di architetti, d'ingegneri e altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici o simili, ottenuti in originale a mano; testi manoscritti; riproduzioni fotografiche, su carta sensibilizzata e copie ottenute con carta carbone, dei piani, dei disegni o dei testi di cui sopra

5105 39

Peli fini cardati o pettinati (escl. lana e peli di capra del Kashmir (cashmere))

5105 40

Peli grossolani, cardati o pettinati

5106 10

Filati di lana cardata, contenenti almeno 85 %, in peso, di lana (escl. condizionati per la vendita al minuto)

5106 20

Filati prevalentemente di lana cardata, ma contenenti meno di 85 %, in peso, di lana (escl. condizionati per la vendita al minuto)

5107 20

Filati prevalentemente di lana pettinata, ma contenenti, in peso, meno di 85 % di lana (escl. condizionati per la vendita al minuto)

5112 11

Tessuti contenenti almeno 85 %, in peso, di lana pettinata o di peli fini pettinati, di peso non superiore a 200 g/m2 (escl. tessuti per usi tecnici della voce 5911 )

5112 19

Tessuti contenenti almeno 85 %, in peso, di lana pettinata o di peli fini pettinati, di peso superiore a 200 g/m2

5205 21

Filati di cotone, semplici, di fibre pettinate, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo non inferiore a 714,29 decitex (non inferiore a nm 14) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)

5205 28

Filati di cotone, semplici, di fibre pettinate, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo inferiore a 83,33 decitex (superiore a nm 120) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)

5205 41

Filati di cotone ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre pettinate, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo di filati semplici non inferiore a 714,29 decitex (non superiore a nm 14) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)

5206 42

Filati prevalentemente di cotone ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre pettinate, ma contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo di filati semplici non inferiore a 232,56 decitex ma inferiore a 714,29 decitex (superiore a nm 14, ma non superiore a nm 43) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)

5209 11

Tessuti di cotone contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, ad armatura a tela, greggi

5211 19

Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2, non imbianchiti (escl. ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4, nonché ad armatura a tela)

5211 51

Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2, ad armatura a tela, stampati

5211 59

Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2, stampati (escl. ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4, nonché ad armatura a tela)

5308 20

Filati di canapa

5402 63

Filati di polipropilene, incl. i monofilamenti di meno di 67 decitex, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) (escl. filati per cucire, filati condizionati per la vendita al minuto nonché filati testurizzati)

5403 33

Filati di acetato di cellulosa, incl. i monofilamenti di meno di 67 decitex, semplici (escl. filati per cucire, filati ad alta tenacità nonché filati condizionati per la vendita al minuto)

5403 42

Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di acetato di cellulosa, incl. i monofilamenti di meno di 67 decitex (escl. filati per cucire, filati ad alta tenacità nonché filati condizionati per la vendita al minuto)

5404 12

Monofilamenti di polipropilene di 67 o più decitex, il cui diametro massimo non è superiore a 1 mm (escl. elastomeri)

5404 19

Monofilamenti sintetici di 67 o più decitex, il cui diametro massimo non è superiore a 1 mm (escl. di elastomeri e di polipropilene)

5404 90

Lamelle e forme simili, per esempio paglia artificiale, di materie tessili sintetiche, di larghezza apparente non superiore a 5 mm

5407 30

Tessuti di filati di filamenti sintetici, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti di 67 o più decitex e il cui diametro massimo non è superiore a 1 mm, costituiti da nappe di fili tessili parallelizzati sovrapposti ad angolo acuto o retto, fissate tra loro, nei punti di incrocio dei loro fili, da un legante o per termosaldatura

5501 90

Fasci di filamenti sintetici ai sensi della nota 1 del capitolo 55 (escl. acrilici o modacrilici, di poliesteri, di polipropilene, di nylon o di altre poliammidi)

5502 10

Fasci di filamenti artificiali ai sensi della nota 1 del capitolo 55, di acetato

5503 19

Fibre di nylon o di altre poliammidi in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura (escl. di aramidi)

5503 40

Fibre di polipropilene non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura

5504 90

Fibre artificiali in fiocco non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura (escl. di viscosa)

5506 40

Fibre di poliesteri in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura

5507 00

Fibre artificiali in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura

5512 21

Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti, in peso, almeno 85 % di fibre in fiocco acriliche o modacriliche, greggi o imbianchiti

5512 99

Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti, in peso, almeno 85 % di fibre sintetiche in fiocco, tinti, di filati di diversi colori o stampati (escl. di fibre acriliche o modacriliche o di poliesteri)

5516 44

Tessuti, prevalentemente di fibre artificiali in fiocco, ma contenenti, in peso, meno di 85 % di tali fibre, misti principalmente o unicamente con cotone, stampati

5516 94

Tessuti, prevalentemente di fibre artificiali in fiocco, ma contenenti, in peso, meno di 85 % di tali fibre, diversi dai misti principalmente o unicamente con cotone o con lana o peli fini o con filamenti sintetici o artificiali, stampati

5601 29

Ovatte di materie tessili e loro manufatti (escl. di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébés) e altri oggetti igienici simili, ovatte e manufatti di ovatta impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari, nonché impregnati, spalmati o ricoperti di sostanze odorose, cosmetici, saponi detergenti ecc.)

5601 30

Borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili

5604 90

Filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica (escl. imitazioni di catgut, fili e corde forniti con ami o in forme diverse su lenze simulate)

5605 00

Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , di fibre tessili, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri oppure ricoperti di metallo (escl. filati ottenuti mescolando fibre tessili e fibre metalliche, con proprietà antistatiche; filati rinforzati da fili metallici; oggetti dalle caratteristiche di articoli di passamaneria)

5607 41

Spago per legare, di polietilene o di polipropilene

5801 27

Velluti e felpe a catena, di cotone (escl. tessuti ricci del tipo spugna, superfici tessili “tufted” nonché nastri, galloni e simili della voce 5806 )

5803 00

Tessuti a punto di garza (escl. nastri, galloni e simili della voce 5806 )

5806 40

Nastri, senza trama, di fili o di fibre parallelizzati e incollati (bolducs), di larghezza non superiore a 30 cm

5901 10

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili

5905 00

Rivestimenti murali di materie tessili

5908 00

Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle, a incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate (escl. lucignoli ricoperti di cera come bastoncini di cera, micce e micce per detonatori, lucignoli di filati di materie tessili, nonché lucignoli di fibre di vetro)

5910 00

Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche impregnate, spalmate, ricoperte di materia plastica o stratificate con materia plastica o rinforzate di metallo o di altre materie (escl. di spessore inferiore a 3 mm, purché di lunghezza indeterminata o semplicemente tagliati a misura, nonché impregnati, spalmati, ricoperti con gomma o stratificati di gomma o fabbricati con fili o cordicelle tessili impregnati o spalmati di gomma)

5911 10

Tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi

5911 31

Tessuti e feltri, senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili, per es. a pasta, ad amianto-cemento, di peso inferiore a 650 g/m2

5911 32

Tessuti e feltri, senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili, per es. a pasta, ad amianto-cemento, di peso uguale o superiore a 650 g/m2

5911 40

Tessuti per bruscole e fiscoli e tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, incl. quelli di capelli

6001 99

Velluti e felpe, a maglia (escl. di cotone o di fibre tessili o artificiali e stoffe dette a peli lunghi)

6003 40

Stoffe a maglia di larghezza non superiore a 30 cm, di fibre artificiali (escl. contenenti, in peso, almeno 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma nonché velluti, felpe, incl. stoffe dette “a peli lunghi”, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili, stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate nonché barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria della sottovoce 3006.10.30)

6005 36

Stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai per galloni, di larghezza superiore a 30 cm, di fibre artificiali, gregge o imbianchite (escl. contenenti, in peso, almeno 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)

6005 44

Stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai per galloni, di larghezza superiore a 30 cm, di fibre artificiali, stampate (escl. contenenti, in peso, almeno 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)

6006 10

Stoffe a maglia, di larghezza superiore a 30 cm, di lana o di peli fini (escl. stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai per galloni, stoffe a maglia contenenti, in peso, almeno 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)

6309 00

Indumenti e accessori per abbigliamento, coperte, biancheria per la casa e articoli da arredamento, di materie tessili di qualunque tipo, compresi scarpe e copricapo, manifestamente usati, presentati alla rinfusa o in pacchi legati o in balle, sacchi o confezioni simili (escl. tappeti e altri rivestimenti di pavimenti nonché arazzi)

6802 92

Pietre calcaree di qualsiasi forma (escl. marmo, travertino e alabastro, piastrelle, cubi, tessere e articoli simili della sottovoce 6802.10; minuterie di fantasia; orologi, lampade e apparecchi per l'illuminazione e loro parti; lavori originali di scultura; blocchetti, lastre per pavimentazioni e bordi per marciapiedi)

6804 23

Mole e oggetti simili, senza basamento, per affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, di pietre naturali (escl. quelli di diamante naturale o sintetico agglomerato, le pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano e le mole, ecc., speciali per trapani dentari)

6806 10

Lana di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate fra loro, in massa, fogli o rotoli

6806 90

Miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento (escl. lana di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, vermiculite espansa, argilla espansa, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; lavori di calcestruzzo, di amianto, di amianto-cemento, di cellulosa- cemento o simili, miscele e altri lavori di amianto o a base di amianto; prodotti ceramici)

6807 10

Lavori di asfalto o di prodotti simili, per es. pece di petrolio, di carbone fossile, in rotoli

6807 90

Lavori di asfalto o di prodotti simili, per es. pece di petrolio, di carbone fossile (escl. i prodotti in rotoli)

6809 19

Tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e articoli simili, di gesso o di composizioni a base di gesso (escl. ornati, unicamente rivestiti o rinforzati con carta o cartone e i lavori a base di gesso per scopi di isolamento termico o acustico)

6810 91

Elementi prefabbricati per l'edilizia o per il genio civile, di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati

6811 81

Lastre di cellulosa-cemento o simili, ondulate, non contenenti asbesto

6811 82

Lastre, pannelli, piastrelle, tegole e articoli simili, di cellulosa-cemento o simili, non contenenti amianto (escl. lastre ondulate)

6811 89

Lavori di cellulosa-cemento o simili, non contenenti amianto (escl. lastre anche ondulate, pannelli, tegole e simili)

6813 89

Guarnizioni di frizione, per esempio piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine per frizioni e simili, a base di sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie (escl. contenenti amianto e guarnizioni per freni)

6814 90

Mica lavorata e lavori di mica (escl. isolatori elettrici, parti di isolanti, resistenze e condensatori; occhiali di protezione di mica e loro lenti; mica in forma di ornamenti per alberi di Natale; lastre, fogli e nastri di mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto)

6901 00

Mattoni, lastre, piastrelle e altri pezzi ceramici di farine silicee fossili, per es. kieselgur, tripolite, diatomite, o di terre silicee simili

6904 10

Mattoni da costruzione (escl. i prodotti di farine silicee fossili o di terre silicee simili e i mattoni refrattari della voce 6902 )

6905 10

Tegole

6905 90

Elementi di camini, condotti del fumo, ornamenti architettonici, di ceramica e altri prodotti ceramici per l'edilizia (escl. prodotti di farine silicee fossili o di terre silicee simili, pezzi ceramici da costruzione refrattari, tubi e altri pezzi per canalizzazioni o per usi simili e tegole)

6906 00

Tubi, grondaie e accessori per tubazioni, di ceramica (escl. prodotti di farine silicee fossili o di terre silicee simili, prodotti ceramici refrattari, condotte di fumo, tubi specificamente realizzati per laboratori, tubi e pezzi isolanti e altri tubi per usi elettrotecnici)

6907 22

Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento di ceramica con coefficiente di assorbimento d'acqua, in peso, superiore a 0,5 % ma non superiore a 10 % (escl. cubi e tessere per mosaici, ceramica di finitura)

6907 40

Ceramica di finitura

6909 90

Trogoli, tinozze e recipienti simili per l'economia rurale, di ceramica; giare e recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio, di ceramica (escl. recipienti da laboratorio per qualsiasi uso, brocche per negozi e oggetti per la casa)

7002 20

Barre e bacchette di vetro, non lavorate

7002 31

Tubi di quarzo o di altra silice fusi, non lavorati

7002 32

Tubi di vetro con coefficiente di dilatazione lineare ≤ 5 x 10-6 per Kelvin a una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C, non lavorati (escl. quelli con coefficiente di dilatazione lineare ≤ 5 x 10-6 per Kelvin a una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C)

7002 39

Tubi di vetro, non lavorati (escl. quelli con coefficiente di dilatazione lineare ≤ 5 x 10-6 per Kelvin a una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C o quelli di quarzo o di altra silice fusi)

7003 30

Profilati di vetro, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorati

7004 20

Vetro tirato o soffiato, in fogli, colorato nella massa, opacizzato, placcato o con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato

7005 10

Vetro flottato e levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato (escl. vetro armato)

7005 30

Vetro flottato e vetro levigato e smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, armato, ma non altrimenti lavorato

7007 11

Vetri temperati di sicurezza, di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione in automobili, veicoli aerei, veicoli spaziali, navi o altri veicoli

7007 29

Vetri di sicurezza, formati da fogli aderenti fra loro (escl. quelli di dimensione e di formato che permettono la loro utilizzazione in autoveicoli, veicoli aerei, navi e altri veicoli; vetri isolanti a pareti multiple)

7011 10

Ampolle e involucri tubolari, incl. lampadine e tubi, aperti, e loro parti di vetro, senza guarnizioni, per l'illuminazione elettrica

7202 92

Ferro-vanadio

7207 12

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare “non quadrata” e la cui larghezza è ≥ al doppio dello spessore

7208 25

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore ≥ 4,75 mm, decapati, senza motivi in rilievo

7208 90

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciaio, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo e ulteriormente trattati, ma non placcati né rivestiti

7209 25

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, non arrotolati, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, di spessore ≥ 3 mm

7209 28

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, non arrotolati, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, di spessore < 0,5 mm

7210 90

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti (escl. stagnati, piombati, zincati, rivestiti di ossidi di cromo o di cromo e ossidi di cromo o rivestiti di alluminio, dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche)

7211 13

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati a caldo sulle quattro facce o con cilindri scanalati, non placcati né rivestiti, di larghezza > 150 mm ma < 600 mm, di spessore ≥ 4 mm, non arrotolati, senza motivi in rilievo, comunemente denominati “larghi piatti” o “acciai universali”

7211 14

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore ≥ 4,75 mm (escl. i cosiddetti “larghi piatti” o “acciai universali”)

7211 29

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, ≥ 0,25 % di carbonio

7212 10

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, stagnati

7212 60

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati

7213 20

Vergella o bordione di acciai non legati automatici, laminati a caldo (escl. quelli aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione)

7213 99

Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati, laminati a caldo (escl. quelli di sezione circolare con diametro < 14 mm, vergella o bordione di acciai automatici, e quelli aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione)

7215 50

Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente ottenute o rifinite a freddo (escl. quelle di acciai automatici)

7216 10

Profilati a U, a I o a H di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza < 80 mm

7216 22

Profilati a T di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza < 80 mm

7216 33

Profilati a H di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza ≥ 80 mm

7216 69

Profilati di ferro o di acciai non legati, semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo (escl. quelli ottenuti da lamiere profilate)

7218 91

Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale rettangolare

7219 24

Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati, di spessore < 3 mm

7222 30

Barre di acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate o semplicemente fucinate, o fucinate, o altrimenti ottenute a caldo e ulteriormente trattate

7224 10

Acciai, acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)

7225 19

Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti “magnetici”, di larghezza ≥ 600 mm, a grani non orientati

7225 30

Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, semplicemente laminati a caldo, arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti “magnetici”)

7225 99

Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli zincati e quelli di acciai al silicio detti “magnetici”)

7226 91

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo (escl. i prodotti di acciai rapidi o acciai al silicio detti “magnetici”)

7228 30

Barre e profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, semplicemente laminati o estrusi a caldo (escl. prodotti di acciai rapidi e di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e vergella o bordione laminati a caldo)

7228 60

Barre e profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, ottenuti o rifiniti a freddo e ulteriormente trattati o rifiniti a caldo e ulteriormente trattati, n.n.a. (escl. quelli di acciai rapidi e di acciai silico-manganese, i semiprodotti, i prodotti laminati piatti e vergella o bordione di acciai inossidabili laminati a caldo)

7228 70

Profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a.

7228 80

Barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

7229 90

Fili di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre e profilati e fili di acciai silico-manganese)

7301 20

Profilati, ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio

7304 24

Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di acciai inossidabili

7305 39

Tubi di sezione trasversale circolare e con un diametro esterno > 406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati (escl. prodotti saldati longitudinalmente o dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o per l'estrazione del petrolio o del gas)

7306 50

Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)

7307 22

Gomiti, curve e manicotti, filettati

7309 00

Serbatoi, cisterne, vasche, tini e altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

7314 12

Tele metalliche continue o senza fine, per macchine, di fili di acciaio inossidabile

7318 24

Copiglie, pernotti e chiavette, di ferro o di acciaio

7320 20

Molle a elica, di ferro o di acciaio (escl. molle a spirale piana, molle per orologi, molle per bastoni e manici di ombrelli o parasole e ammortizzatori della sezione 17)

7322 90

Generatori e distributori di aria calda, compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata, a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

7324 29

Vasche da bagno di lamiera di acciaio

7407 10

Barre e profilati di rame raffinato

7408 11

Fili di rame raffinato, di sezione trasversale massima > 6 mm

7408 19

Fili di rame raffinato, di sezione trasversale massima ≤ 6 mm

7409 11

Lamiere e nastri, di rame raffinato, arrotolati, di spessore > 0,15 mm (escl. lamiere e nastri stirati nonché nastri isolati per l'elettricità)

7409 19

Lamiere e nastri, di rame raffinato, non arrotolati, di spessore > 0,15 mm (escl. lamiere e nastri stirati nonché nastri isolati per l'elettricità)

7409 40

Lamiere e lastre di leghe a base di rame-nichel “cupronichel” o di rame-nichel-zinco “argentone”, di spessore > 0,15 mm (escl. lamiere e lastre stirate, nonché nastri isolati per l'elettricità)

7411 29

Tubi di leghe di rame (escl. di leghe a base di rame-zinco “ottone”, di rame-nichel “cupronichel” e di rame-nichel-zinco “argentone”)

7415 21

Rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla), di rame

7505 11

Barre, profilati e fili, di nichel non legato, n.n.a. (escl. articoli isolati per l'elettricità)

7505 21

Fili di nichel non legato (escl. articoli isolati per l'elettricità)

7506 10

Lamiere, nastri e fogli di nichel non legato (escl. lamiere e nastri stirati)

7507 11

Tubi di nichel non legato

7508 90

Lavori di nichel

7605 19

Fili di alluminio non legato, di sezione trasversale massima ≤ 7 mm (escl. trefoli, cavi, corde e altri oggetti della voce 7614 , fili isolati per l'elettricità nonché corde per strumenti musicali)

7605 29

Fili di leghe di alluminio, di sezione trasversale massima ≤ 7 mm (escl. trefoli, cavi, corde e altri oggetti della voce 7614 , fili isolati per l'elettricità, corde per strumenti musicali)

7606 92

Lamiere e nastri, di leghe di alluminio, di spessore > 0,2 mm (non di forma quadrata o rettangolare)

7607 20

Fogli e nastri sottili di alluminio, con supporto, di spessore (non compreso il supporto) ≤ 0,2 mm (escl. fogli per l'impressione a caldo della voce 3212 e fogli confezionati come decorazioni per alberi di Natale)

7611 00

Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili, di alluminio, per qualsiasi materia (escl. per gas compressi o liquefatti), di capacità > 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo (escl. contenitori appositamente costruiti o attrezzati per uno o più modi di trasporto)

7612 90

Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, incl. astucci tubolari rigidi, di alluminio, per qualsiasi materia (escl. quelli per gas compressi o liquefatti), di capacità ≤ 300 l, n.n.a.

7613 00

Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti

7616 10

Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305 ), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle e oggetti simili

7804 11

Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo - lamiere, fogli e nastri - fogli e nastri di spessore (non compreso il supporto) non superiore a 0,2 mm

7804 19

Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo - lamiere, fogli e nastri - altro

7905 00

Lamiere, fogli e nastri, di zinco

8001 20

Leghe di stagno greggio

8003 00

Barre, profilati e fili, di stagno

8007 00

Oggetti di stagno

8101 10

Polveri di tungsteno

8102 97

Cascami e avanzi di molibdeno (escl. ceneri e residui contenenti molibdeno)

8105 90

Oggetti di cobalto

8109 31

Cascami e avanzi di zirconio – con un contenuto di afnio inferiore a 1/500 in peso

8109 39

Cascami e avanzi di zirconio – altri

8109 91

Lavori di zirconio – con un contenuto di afnio inferiore a 1/500 in peso

8109 99

Lavori di zirconio – altri

8202 20

Lame di seghe a nastro, di metalli comuni

8207 60

Utensili per alesare o scanalare

8208 10

Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici – per la lavorazione dei metalli

8208 20

Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici – per la lavorazione del legno

8208 30

Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici – per l'industria alimentare

8208 90

Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici – altri

8301 20

Serrature del tipo utilizzato per autoveicoli, di metalli comuni

8301 70

Chiavi presentate isolatamente

8302 30

Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili per autoveicoli

8307 10

Tubi flessibili di ferro o di acciaio, anche con i loro accessori

8309 90

Tappi, incl. tappi a passo di vite e tappi versatori, coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni (escl. tappi a corona)

8402 12

Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore inferiore o uguale a 45 t

8402 19

Altre caldaie a vapore, comprese le caldaie miste

8402 20

Caldaie dette “ad acqua surriscaldata”

8402 90

Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette “ad acqua surriscaldata” – parti

8404 10

Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 , p. es. economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura e recuperatori di gas

8404 20

Condensatori per macchine a vapore

8404 90

Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori – parti

8405 90

Parti di generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, n.n.a.

8406 90

Turbine a vapore – parti

8412 10

Propulsori a reazione diversi dai turboreattori

8412 21

Motori – a movimento rettilineo (cilindri)

8412 29

Motori idraulici – altri

8412 39

Motori pneumatici – altri

8414 90

Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti a estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti; cabine di sicurezza biologica a tenuta di gas, anche filtranti – parti

8415 83

Altre macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente – senza attrezzatura frigorifera

8416 10

Bruciatori a combustibili liquidi

8416 20

Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili solidi polverizzati o a gas, incl. i bruciatori misti

8416 30

Focolari automatici, incl. i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili (escl. bruciatori)

8416 90

Parti di bruciatori per l'alimentazione di focolari quali focolari automatici, incl. i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili

8417 20

Forni per i prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria, non elettrici

8419 19

Scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione (escl. scaldacqua a riscaldamento immediato a gas e caldaie per riscaldamento centralizzato)

8420 99

Parti di calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine – altri

8421 19

Centrifughe, incl. gli idroestrattori centrifughi – altri

8421 91

Parti di centrifughe, incl. idroestrattori centrifughi

8424 89 40

Apparecchi meccanici per spruzzare, cospargere o polverizzare dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o assemblaggi di circuiti stampati

8424 90 20

Parti di apparecchi meccanici della sottovoce 8424 89 40

8425 11

Paranchi a motore elettrico

8426 12

Gru a portale mobile su pneumatici e carrelli-elevatori detti “cavaliers”

8426 99

Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti “cavaliers” e carrelli-gru – altri

8428 20

Apparecchi elevatori o trasportatori, pneumatici

8428 32

Altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci – altri, a benna

8428 33

Altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci – altri, a nastro o a cinghia

8428 90

Altre macchine e apparecchi

8429 19

Apripista (bulldozers, angledozers) – altri

8429 59

Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici – altri

8430 10

Battipali e macchine per l'estrazione dei pali

8430 39

Tagliatrici, abbattitrici e macchine per perforare trafori e gallerie – altre

8439 10

Macchine e apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche

8439 30

Macchine e apparecchi per la finitura della carta o del cartone

8440 90

Macchine e apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli – parti

8441 30

Macchine per fabbricare scatole, casse, tubi, tamburi o contenitori simili, diverse dalle macchine per foggiare a stampo

8442 40

Parti di macchine, apparecchi e materiale

8443 13

altre macchine e apparecchi per la stampa in offset

8443 15

Macchine e apparecchi per la stampa, tipografici, non alimentati a bobine (esclusi macchine e apparecchi flessografici)

8443 16

Macchine e apparecchi per la stampa, flessografici

8443 17

Macchine e apparecchi, per la stampa, eliografici

8443 91

Parti e accessori di macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442

8444 00

Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali

8448 11

Ratiere (meccanismi d'armatura) e meccanismi Jacquard; riduttori, perforatrici e copiatrici di cartoni, macchine per allacciare i cartoni dopo le perforazioni

8448 19

Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 , 8445 , 8446 o 8447 – altri

8448 33

Fusi e loro alette, anelli e cursori

8448 42

Pettini, licci e quadri di licci

8448 49

Parti e accessori di telai per tessitura o delle loro macchine e apparecchi ausiliari – altri

8448 51

Platine, aghi e oggetti analoghi che partecipano alla formazione delle maglie

8451 10

Macchine per pulire a secco

8451 29

Macchine per asciugare – altre

8451 30

Macchine e presse per stirare, comprese le presse per fissaggio

8451 90

Macchine e apparecchi (diversi dalle macchine della voce 8450 ) per lavare, pulire, strizzare, asciugare, stirare, pressare (comprese le presse per fissaggio), imbianchire, tingere, apprettare, rifinire, intonacare o impregnare filati, tessuti o lavori di materie tessili e macchine per il rivestimento dei tessuti o di altri supporti utilizzati per la fabbricazione di copripavimenti, come linoleum; macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti – parti

8453 10

Macchine e apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli

8453 80

Altre macchine e apparecchi

8453 90

Macchine e apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le macchine per cucire – parti

8454 10

Convertitori

8459 10

Unità di lavorazione con guida di scorrimento

8459 70

Filettatrici o maschiatrici

8461 20

Macchine per limare o per sbozzare, per la lavorazione di metalli, carburi metallici o cermet

8461 30

Macchine per brocciare, per la lavorazione di metalli, carburi metallici o cermet

8461 40

Macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi

8461 90

Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare e altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove – altre

8465 20

Centri di lavorazione

8465 93

Macchine per smerigliare, pomiciare o lucidare

8465 94

Macchine per curvare o montare

8466 10

Portautensili e filiere a scatto automatico

8466 91

Altre parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465 compresi i portapezzi e i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori e altri dispositivi speciali da applicare su macchine; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie – per macchine della voce 8464

8466 92

Altre parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465 compresi i portapezzi e i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori e altri dispositivi speciali da applicare su macchine; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie – per macchine della voce 8465

8472 10

Duplicatori

8472 30

Macchine per selezionare, piegare, mettere in busta o sottofascia la posta, macchine per aprire, chiudere o sigillare la corrispondenza e macchine per apporre od obliterare i francobolli

8473 21

Parti e accessori di macchine calcolatrici, elettroniche, delle sottovoci 8470 10 , 8470 21 o 8470 29

8474 10

Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare o lavare

8474 39

Macchine e apparecchi per mescolare o impastare – altri

8474 80

Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia – altre macchine e apparecchi

8475 21

Macchine per la fabbricazione di fibre ottiche e dei loro sbozzati

8475 29

Macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro – altre

8475 90

Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro – parti

8477 40

Formatrici sotto vuoto e altre termoformatrici

8477 51

Per formare o rigenerare i pneumatici o per formare o modellare le camere d'aria

8479 10

Macchine e apparecchi per lavori pubblici, l'edilizia o lavori analoghi

8479 30

Presse per la fabbricazione di pannelli di particelle o di fibre di legno o di altre materie legnose e altre macchine e apparecchi per il trattamento del legno o del sughero

8479 50

Robot industriali, non nominati né compresi altrove

8479 90

Macchine e apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove nel capitolo 84 – parti

8480 20

Piastre di fondo per forme

8480 30

Modelli per forme

8480 60

Forme per materie minerali

8481 10

Valvole di riduzione della pressione

8481 20

Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche

8481 40

Valvole di troppo pieno o di sicurezza

8482 20

Cuscinetti a rulli conici, compresi gli assemblaggi di coni e rulli conici

8482 91

Sfere, cilindri, rulli e aghi

8482 99

Altre parti

8484 10

Guarnizioni metalloplastiche

8484 20

Giunti di tenuta stagna meccanici

8484 90

Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici – altre

8501 33

Altri motori a corrente continua; generatori a corrente continua, diversi dai generatori fotovoltaici – di potenza superiore a 75 kW e inferiore o uguale a 375 kW

8501 62

Generatori a corrente alternata (alternatori), diversi dai generatori fotovoltaici – di potenza superiore a 75 kVA e inferiore o uguale a 375 kVA

8501 63

Generatori a corrente alternata (alternatori), diversi dai generatori fotovoltaici – di potenza superiore a 375 kVA e inferiore o uguale a 750 kVA

8501 64

Generatori a corrente alternata (alternatori), diversi dai generatori fotovoltaici – di potenza superiore a 750 kVA

8502 31

Gruppi elettrogeni a energia eolica

8502 39

Altri gruppi elettrogeni – altri

8502 40

Convertitori rotanti elettrici

8504 33

Trasformatori di potenza superiore a 16 kVA e inferiore o uguale a 500 kVA

8504 34

Trasformatori di potenza superiore a 500 kVA

8505 20

Accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici

8506 90

Pile e batterie di pile elettriche – parti

8507 30

Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare – al nichel-cadmio

8514 31

Forni a fascio di elettroni

8525 50

Apparecchi trasmittenti

8530 90

Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi) di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi (diversi da quelli della voce 8608 ) – parti

8532 10

Condensatori fissi costruiti per le reti elettriche di 50/60 Hz e capaci di assorbire una potenza reattiva ≥ 0,5 kvar (condensatori di potenza)

8533 29

Altre resistenze fisse – altre

8535 30

Sezionatori e interruttori

8535 90

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000  V – altri

8539 41

Lampade ad arco

8540 20

Tubi per telecamere, tubi convertitori o intensificatori di immagini; altri tubi a fotocatodo

8540 60

Altri tubi catodici

8540 79

Tubi per iperfrequenza (per esempio: magnetron, clistron, tubi a onde progressive, carcinotron), esclusi i tubi comandati mediante griglia – altri

8540 81

Tubi per ricezione e tubi per amplificazione

8540 89

Altre lampade, tubi e valvole – altri

8540 91

Parti di tubi catodici

8540 99

Altre parti

8543 10

Acceleratori di particelle

8547 90

Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546 ; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente – altri

8602 90

Altre locomotive e locotrattori (escl. quelli a presa di corrente esterna, ad accumulatori e le locomotive diesel-elettriche)

8604 00

Veicoli per la manutenzione o il servizio delle strade ferrate o simili, anche semoventi (per esempio: carri-officina, carri-gru, carri attrezzati per rincalzare la ghiaia, per l'allineamento delle rotaie, vetture di prova e draisine)

8606 92

Altri carri per il trasporto di merci su rotaie – aperti, a pareti non amovibili di altezza superiore a 60 cm (cassoni ribaltabili)

8701 21

Trattori stradali per semirimorchi – azionati unicamente da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel)

8701 22

Trattori stradali per semirimorchi – azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel) e da motore elettrico come i motori per la propulsione

8701 23

Trattori stradali per semirimorchi – azionati da motore a pistone con accensione a scintilla e da motore elettrico come i motori per la propulsione

8701 24

Trattori stradali per semirimorchi – azionati unicamente da motore elettrico per la propulsione

8701 30

Trattori a cingoli (escl. motocoltivatori)

8704 10

Autocarri a cassone ribaltabile detti “dumpers” costruiti per essere utilizzati fuori della rete stradale

8704 22

Altri autoveicoli per il trasporto di merci – di peso a pieno carico superiore a 5 t e inferiore o uguale a 20 t

8704 32

Altri autoveicoli per il trasporto di merci – di peso a pieno carico superiore a 5 t

8705 20

Derricks automobili per il sondaggio o la perforazione

8705 30

Autopompe antincendio

8705 90

Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche) – altri

8709 90

Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti – parti

8716 20

Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli

8716 39

Altri rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci – altri

9010 10

Apparecchi e materiale per lo sviluppo automatico di pellicole fotografiche, di film cinematografici o di carta fotografica in rotoli o per la stampa automatica di pellicole sviluppate su rotoli di carta fotografica

9015 40

Strumenti e apparecchi di fotogrammetria

9015 80

Altri strumenti e apparecchi

9015 90

Strumenti e apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri – parti e accessori

9029 10

Contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri e contatori simili

9031 20

Banchi di prova

9032 81

Altri strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo automatici – idraulici o pneumatici – altri

9401 10

Sedili dei tipi utilizzati per veicoli aerei

9401 20

Sedili dei tipi utilizzati per autoveicoli

9403 30

Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici

9406 10

Costruzioni prefabbricate di legno

9406 90

Costruzioni prefabbricate, anche incomplete o non ancora montate – altre

9606 30

Dischetti per bottoni e altre parti di bottoni; sbozzi di bottoni

9608 91

Pennini da scrivere e punte per pennini

9612 20

Di fibre sintetiche o artificiali, di larghezza inferiore a 30 mm, inseriti permanentemente in cartucce di plastica o metallo, per macchine da scrivere automatiche, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e altre macchine.

»

ALLEGATO VIII

Nel regolamento (UE) n. 833/2014 è aggiunto l'allegato seguente:

«ALLEGATO XXVIII

Prezzi di cui all'articolo 3 quindecies, paragrafo 6, lettera a)

[Tabella dei prodotti con codici NC e prezzi corrispondenti concordati dalla coalizione per il tetto dei prezzi]

».

ALLEGATO IX

Nel regolamento (UE) n. 833/2014 è aggiunto l'allegato seguente:

«ALLEGATO XXIX

Elencodei progetti di cui all'articolo 3 quindecies, paragrafo 6, lettera c)

Ambito di applicazione dell'esenzione

Data di applicazione

Data di scadenza

Trasporto via nave verso il Giappone, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione a tale trasporto, di petrolio greggio rientrante nella voce NC 2709 00 commisto a condensato, proveniente dal progetto Sakhalin-2 (Сахалин-2) sito in Russia

5 dicembre 2022

5 giugno 2023.

»

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