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Document 32022R1855

    Regolamento delegato (UE) 2022/1855 della Commissione del 10 giugno 2022 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni e il tipo di segnalazioni da utilizzare (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2022/3589

    GU L 262 del 7.10.2022, p. 1–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1855/oj

    7.10.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 262/1


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1855 DELLA COMMISSIONE

    del 10 giugno 2022

    che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni e il tipo di segnalazioni da utilizzare

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento delegato (UE) n. 148/2013, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni ha subito sostanziali modifiche. Poiché sarebbero necessarie ulteriori modifiche per rendere più chiaro il quadro normativo in materia di segnalazione e garantire la coerenza con le nuove norme tecniche di attuazione e altre norme concordate a livello internazionale, esso dovrebbe essere abrogato e sostituito dal presente regolamento.

    (2)

    La segnalazione di dati completi e accurati sui derivati, compresa l'indicazione degli eventi commerciali che attivano la modifica dei derivati, è essenziale affinché i dati sui derivati possano essere usati in modo efficace.

    (3)

    Se il contratto derivato è costituito da una combinazione di contratti derivati che sono negoziati insieme come il prodotto di un unico accordo economico, le autorità competenti devono poter capire le caratteristiche di ciascuno dei contratti derivati in questione. Dato che le autorità competenti devono inoltre essere in grado di comprendere il contesto generale, dovrebbe altresì risultare chiaro dalla segnalazione che il contratto derivato rientra in uno strumento derivato complesso. Pertanto i contratti derivati che si riferiscono ad una combinazione di contratti derivati dovrebbero essere segnalati in segnalazioni separate per ciascun contratto derivato, con un identificativo interno che consenta di stabilire un collegamento tra le segnalazioni.

    (4)

    Per quanto riguarda i contratti derivati costituiti da una combinazione di contratti derivati che devono essere segnalati in più di una segnalazione, può essere difficile determinare in che modo le pertinenti informazioni sul contratto dovrebbero essere riportate nelle diverse segnalazioni e quindi quante segnalazioni dovrebbero essere presentate. Pertanto le controparti dovrebbero concordare il numero di segnalazioni da presentare specificando il contratto.

    (5)

    Per assicurare flessibilità è opportuno che la controparte di un contratto possa delegarne la segnalazione all'altra controparte o ad un terzo. Le controparti dovrebbero anche essere in grado di concordare di delegare la segnalazione a un soggetto terzo comune, compresa una controparte centrale (CCP). Al fine di garantire la qualità dei dati, la segnalazione effettuata per conto di entrambe le controparti dovrebbe contenere tutti i dati pertinenti in relazione a ciascuna controparte. Se delegata, la segnalazione dovrebbe contenere l'intera serie di dati che sarebbero stati segnalati se fosse stata fatta dalla controparte segnalante.

    (6)

    È importante riconoscere che le CCP agiscono come parte del contratto derivato. Pertanto, se un contratto in essere è successivamente compensato mediante controparte centrale, il contratto dovrebbe essere segnalato come cessato e il nuovo contratto risultante dalla compensazione dovrebbe essere oggetto di segnalazione.

    (7)

    È importante riconoscere che alcuni derivati, come quelli negoziati in sedi di negoziazione o su piattaforme di negoziazione organizzate situate al di fuori dell'Unione, i derivati compensati mediante CCP o i contratti differenziali, sono spesso cessati e inclusi in una posizione, e che il rischio per tali derivati è gestito a livello di posizione. Inoltre è la posizione risultante, piuttosto che i derivati originari a livello di operazione, che diventa soggetta ai successivi eventi del ciclo di vita. Al fine di consentire una segnalazione efficiente e accurata di tali derivati, le controparti dovrebbero essere autorizzate a effettuare segnalazioni a livello di posizione. Per assicurare che le controparti non utilizzino in modo inappropriato la segnalazione a livello di posizione, dovrebbero essere stabilite condizioni specifiche da soddisfare per effettuare la segnalazione a livello di posizione.

    (8)

    Per monitorare adeguatamente la concentrazione delle esposizioni e del rischio sistemico è di fondamentale importanza assicurare che ai repertori di dati sulle negoziazioni siano trasmesse informazioni complete e accurate sull'esposizione e sulle garanzie scambiate tra le due controparti. Il valore del contratto ai prezzi correnti sul mercato o basato su un modello indica il segno e l'entità delle esposizioni relative al contratto e integra le informazioni sul valore d'origine specificato nel contratto. Pertanto è essenziale che le controparti segnalino le valutazioni dei contratti derivati secondo una metodologia comune. Inoltre è altrettanto importante imporre la segnalazione dei margini iniziali e dei margini di variazione costituiti e ricevuti relativi a un particolare derivato. Pertanto le controparti che costituiscono garanzie per i loro derivati dovrebbero segnalare i dati relativi a tali garanzie a livello di operazione. Quando la garanzia è calcolata sulla base di un portafoglio, è opportuno che le controparti segnalino i margini iniziali e di variazione costituiti e ricevuti relativi a tale portafoglio utilizzando un codice unico stabilito dalla controparte segnalante. Questo codice unico dovrebbe identificare il portafoglio specifico sul quale è scambiata la garanzia e dovrebbe inoltre garantire che tutti i derivati pertinenti possano essere collegati a quel particolare portafoglio.

    (9)

    L'importo nozionale è una caratteristica essenziale di un derivato ai fini della determinazione degli obblighi ad esso associati. Gli importi nozionali sono inoltre utilizzati come metrica per valutare le esposizioni, i volumi delle negoziazioni e le dimensioni del mercato dei derivati. È quindi essenziale segnalare in modo coerente gli importi nozionali. Al fine di assicurare che le controparti segnalino gli importi nozionali in modo armonizzato, è opportuno specificare il metodo prescritto per il calcolo dell'importo nozionale in relazione ai diversi tipi di prodotti.

    (10)

    Analogamente, le informazioni relative ai prezzi dei derivati dovrebbero essere segnalate in modo coerente, consentendo così alle autorità competenti di verificare le esposizioni segnalate, valutare i costi e la liquidità nei mercati dei derivati, nonché confrontare i prezzi di prodotti analoghi negoziati su diversi mercati.

    (11)

    A seguito di eventi del ciclo di vita come la compensazione, la novazione o la compressione, taluni derivati sono creati, modificati o cessati. Al fine di consentire alle autorità competenti di comprendere le sequenze di eventi che si verificano nel mercato e le relazioni tra i derivati segnalati, è essenziale fornire un metodo per collegare tutti i derivati pertinenti oggetto del medesimo evento del ciclo di vita. Poiché il modo più efficiente di collegare i derivati può essere diverso a seconda della natura dell'evento, è opportuno stabilire diversi metodi di collegamento.

    (12)

    Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

    (13)

    L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

    (14)

    Per permettere alle controparti e ai repertori di dati sulle negoziazioni di adottare tutte le misure necessarie per adattarsi ai nuovi obblighi, è opportuno posticipare di 18 mesi la data di applicazione del presente regolamento,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Dati da fornire nelle segnalazioni ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 648/2012

    1.   Le segnalazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni effettuate ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 includono i dati completi e accurati di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato del presente regolamento relativi al derivato in questione.

    Tali dati sono comunicati in un'unica segnalazione.

    2.   Nel segnalare la conclusione, la modifica o la cessazione del derivato, la controparte specifica nella segnalazione i dati relativi al tipo di azione e al tipo di evento, come descritto nei campi 151 e 152 della tabella 2 dell'allegato, a cui tale conclusione, modifica o cessazione si riferisce.

    3.   In deroga al paragrafo 1, se i campi delle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato non consentono l'effettiva segnalazione dei dati di cui al paragrafo 1, tali dati sono comunicati in segnalazioni separate, come nel caso in cui il contratto derivato è costituito da una combinazione di contratti derivati che sono negoziati insieme come prodotto di un unico accordo economico.

    Prima del termine della segnalazione, le controparti di un contratto derivato costituito da una combinazione di contratti derivati di cui al primo comma stabiliscono di comune accordo il numero di segnalazioni separate da trasmettere al repertorio di dati sulle negoziazioni in relazione al contratto derivato.

    La controparte segnalante collega le segnalazioni separate al gruppo di segnalazioni del derivato mediante un identificativo unico a livello della controparte, conformemente al campo 6 della tabella 2 dell'allegato.

    4.   La segnalazione unica effettuata per conto di entrambe le controparti contiene i dati di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato relative a ognuna delle controparti.

    5.   Quando una controparte trasmette i dati relativi a un derivato ad un repertorio di dati sulle negoziazioni per conto dell'altra controparte, ovvero un terzo segnala un contratto ad un repertorio di dati sulle negoziazioni per conto di una o di entrambe le controparti, le informazioni trasmesse includono tutti i dati che sarebbero stati trasmessi se i derivati fossero stati segnalati al repertorio di dati sulle negoziazioni separatamente da ogni parte.

    Articolo 2

    Operazioni compensate

    1.   Se un derivato di cui sono già stati comunicati i dati a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 è successivamente compensato da una controparte centrale (CCP), detto derivato è segnalato come cessato specificando nei campi 151 e 152 della tabella 2 dell'allegato del presente regolamento come tipo di azione «Cessazione» e come tipo di evento «Compensazione». I nuovi derivati risultanti dalla compensazione sono segnalati specificando nei campi 151 e 152 della tabella 2 dell'allegato del presente regolamento il tipo di azione «Nuovo» e il tipo di evento «Compensazione».

    2.   Quando i derivati sono conclusi in una sede di negoziazione o su una piattaforma di negoziazione organizzata situata al di fuori dell'Unione e compensati da una CCP nello stesso giorno, sono segnalati solo i derivati risultanti dalla compensazione. Tali derivati sono segnalati specificando nei campi 151 e 152 della tabella 2 dell'allegato del presente regolamento o il tipo di azione «Nuovo» o il tipo di azione «Componente di posizione», conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, e il tipo di evento «Compensazione».

    Articolo 3

    Segnalazione a livello di posizione

    1.   Dopo la segnalazione dei dati di un derivato che la controparte ha concluso e la cessazione di tale derivato dovuta all'inclusione in una posizione, la controparte è autorizzata a utilizzare la segnalazione a livello di posizione, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

    a)

    il rischio è gestito a livello di posizione;

    b)

    le segnalazioni si riferiscono a derivati conclusi in una sede di negoziazione o su una piattaforma di negoziazione organizzata situata al di fuori dell'Unione o a derivati compensati da una CCP o a contratti differenziali che sono fungibili tra loro e che sono stati sostituiti dalla posizione;

    c)

    i derivati a livello di operazione di cui al campo 154 della tabella 2 dell'allegato sono stati correttamente segnalati prima della loro inclusione nella posizione;

    d)

    altri eventi che incidono sui campi comuni nella segnalazione della posizione sono comunicati separatamente;

    e)

    i derivati di cui alla lettera b) sono stati debitamente cessati indicando il tipo di azione «Cessazione» nel campo 151 della tabella 2 dell'allegato e il tipo di evento «Inclusione in una posizione» nel campo 152 della tabella 2 dell'allegato;

    f)

    la posizione risultante è stata debitamente segnalata come una nuova posizione o come un aggiornamento di una posizione esistente;

    g)

    la segnalazione della posizione è avvenuta compilando correttamente tutti i campi applicabili delle tabelle 1 e 2 dell'allegato e indicando che la segnalazione è effettuata a livello di posizione nel campo 154 della tabella 2 dell'allegato;

    h)

    le controparti del derivato concordano che il derivato debba essere segnalato a livello di posizione.

    2.   Quando un derivato esistente deve essere incluso in una segnalazione a livello di posizione nello stesso giorno, tale derivato è segnalato con tipo di azione «Componente di posizione» nel campo 151 della tabella 2 dell'allegato.

    3.   Gli aggiornamenti successivi, compresi gli aggiornamenti della valutazione, gli aggiornamenti delle garanzie e altre modifiche ed eventi del ciclo di vita sono segnalati a livello di posizione e non sono segnalati per i derivati originari a livello di operazione che sono stati cessati e inclusi in tale posizione.

    Articolo 4

    Segnalazione delle esposizioni

    1.   I dati sulle garanzie per i derivati tanto compensati quanto non compensati includono tutte le garanzie costituite e ricevute, conformemente ai campi da 1 a 29 della tabella 3 dell'allegato.

    2.   Quando la controparte 1 costituisce garanzie sulla base di un portafoglio, la controparte 1 o il soggetto responsabile della segnalazione segnala al repertorio di dati sulle negoziazioni la garanzia costituita e ricevuta sul portafoglio conformemente ai campi da 1 a 29 della tabella 3 dell'allegato e specifica un codice identificativo del portafoglio conformemente al campo 9 della tabella 3 dell'allegato.

    3.   Le controparti non finanziarie diverse da quelle di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 648/2012 o i soggetti responsabili della segnalazione per loro conto non sono tenuti a segnalare le garanzie e le valutazioni a prezzi correnti di mercato o in base ad un modello dei contratti di cui alle tabelle 2 e 3 dell'allegato del presente regolamento.

    4.   Per i derivati compensati mediante CCP, la controparte 1 o il soggetto responsabile della segnalazione segnala la valutazione del derivato fornita dalla CCP, conformemente ai campi da 21 a 25 della tabella 2 dell'allegato.

    5.   Per i derivati non compensati mediante CCP, la controparte 1 o il soggetto responsabile della segnalazione segnala, conformemente ai campi da 21 a 25 della tabella 2 dell'allegato del presente regolamento, la valutazione del derivato effettuata secondo la metodologia definita nell'International Financial Reporting Standard (IFRS) 13 Valutazione del fair value adottato con regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (3), senza applicare alcuna rettifica al fair value.

    Articolo 5

    Importo nozionale

    1.   L'importo nozionale del derivato, di cui ai campi 55 e 64 della tabella 2 dell'allegato, è indicato come segue:

    a)

    nel caso di swap, future, forward e opzioni negoziate in unità monetarie, l'importo di riferimento;

    b)

    nel caso di opzioni diverse da quelle di cui alla lettera a), calcolato utilizzando il prezzo strike;

    c)

    nel caso di forward diversi da quelli di cui alla lettera a), il prodotto del prezzo forward e il quantitativo nozionale totale del sottostante;

    d)

    nel caso di equity dividend swap, il prodotto dello strike fissato per il periodo e il numero di azioni o unità dell'indice;

    e)

    nel caso di equity volatility swap, l'importo nozionale vega;

    f)

    nel caso di equity variance swap, l'importo della varianza;

    g)

    nel caso di contratti finanziari differenziali, l'importo risultante del prezzo iniziale e della quantità nozionale totale;

    h)

    nel caso di commodity fixed/float swap, il prodotto del prezzo fisso e del quantitativo nozionale totale;

    i)

    nel caso di commodity basis swap, il prodotto dell'ultimo prezzo a pronti disponibile al momento dell'operazione dell'attività sottostante della gamba senza differenziale e il quantitativo nozionale totale della gamba senza differenziale;

    j)

    nel caso di swaption, l'importo nozionale del contratto sottostante.

    k)

    nel caso di derivati diversi da quelli di cui alle lettere da a) a j), in cui l'importo nozionale è calcolato utilizzando il prezzo dell'attività sottostante e tale prezzo è disponibile solo al momento del regolamento, il prezzo di fine giornata dell'attività sottostante alla data di conclusione del contratto.

    2.   La segnalazione iniziale del contratto derivato il cui importo nozionale varia nel tempo specifica l'importo nozionale applicabile alla data della conclusione del contratto derivato e la tabella dell'importo nozionale.

    Nel segnalare la tabella dell'importo nozionale, le controparti indicano tutti i seguenti elementi:

    i)

    la data non rettificata in cui l'importo nozionale associato acquisisce validità;

    ii)

    la data finale non rettificata dell'importo nozionale;

    iii)

    l'importo nozionale che acquisisce validità alla data effettiva non rettificata associata.

    Articolo 6

    Prezzo

    1.   Il prezzo del derivato di cui al campo 48 della tabella 2 dell'allegato, è indicato come segue:

    a)

    nel caso di swap con pagamenti periodici relativi a merci, il prezzo fisso;

    b)

    nel caso di forward relativi a merci e azioni, il prezzo forward del sottostante;

    c)

    nel caso di swap relativi ad azioni e contratti differenziali, il prezzo iniziale del sottostante.

    2.   Il prezzo di un derivato non è indicato nel campo 48 della tabella 2 dell'allegato quando è indicato in un altro campo della tabella 2 dell'allegato.

    Articolo 7

    Collegamento delle segnalazioni

    La controparte segnalante o il soggetto responsabile della segnalazione collega le segnalazioni relative ai derivati conclusi o cessati a seguito dello stesso evento di cui al campo 152 della tabella 2 dell'allegato come segue:

    a)

    in caso di compensazione, subentro, allocazione ed esercizio, la controparte segnala l'identificativo unico dell'operazione (UTI) del derivato originario che è stato cessato a seguito dell'evento di cui al campo 152 della tabella 2 nel campo 3 della tabella 2 dell'allegato all'interno della segnalazione o delle segnalazioni relative al derivato o ai derivati derivanti da tale evento;

    b)

    in caso di inclusione di un derivato in una posizione, la controparte segnala l'UTI della posizione in cui quel derivato è stato incluso nel campo 4 della tabella 2 dell'allegato all'interno della segnalazione di quel derivato inviata con tipo di azione «Componente di posizione» o con una combinazione di tipo di azione «Cessazione» e tipo di evento «Inclusione in una posizione»;

    c)

    nel caso di un evento di riduzione del rischio post-negoziazione (PTRR) con un prestatore di servizi PTRR o una CCP che fornisce il servizio PTRR, la controparte indica un codice unico che identifica tale evento, fornito dal prestatore di servizi PTRR o dalla CCP, nel campo 5 della tabella 2 dell'allegato in tutte le segnalazioni relative ai derivati che sono stati cessati a causa o a seguito di tale evento.

    Articolo 8

    Abrogazione

    Il regolamento delegato (UE) n. 148/2013 è abrogato.

    I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

    Articolo 9

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 29 aprile 2024.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

    (3)  Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).


    ALLEGATO

    Tabella 1

     

    Sezione

    Campo

    Dati da segnalare

    1

    Parti del derivato

    Data e ora della segnalazione

    Data e ora della trasmissione della segnalazione al repertorio di dati sulle negoziazioni.

    2

    Parti del derivato

    Identificativo del soggetto che trasmette la segnalazione

    Nel caso in cui il soggetto responsabile della segnalazione abbia delegato la trasmissione della segnalazione ad un terzo o all'altra controparte, quest'altro soggetto deve essere individuato in questo campo con un codice unico.

    In caso contrario, in questo campo dovrebbe essere indicato il soggetto responsabile della segnalazione.

    3

    Parti del derivato

    Soggetto responsabile della segnalazione

    Quando una controparte finanziaria ha l'esclusiva responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, della segnalazione per conto di entrambe le controparti a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e la controparte non finanziaria non decide di segnalare essa stessa i dati dei suoi contratti derivati OTC con la controparte finanziaria, il codice unico che identifica tale controparte finanziaria. Quando la società di gestione ha la responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, della segnalazione per conto di un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 ter, del predetto regolamento, il codice unico che identifica la società di gestione. Quando il gestore di un fondo di investimento alternativo (GEFIA) ha la responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, della segnalazione per conto del fondo di investimento alternativo (FIA) a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 quater, del predetto regolamento, il codice unico che identifica il GEFIA. Quando il soggetto autorizzato che è responsabile della gestione e agisce per conto di un EPAP ha la responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, della segnalazione per suo conto a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 quinquies, del predetto regolamento, il codice unico che identifica tale soggetto.

    Questo campo è applicabile solo ai derivati OTC.

    4

    Parti del derivato

    Controparte 1 (controparte segnalante)

    Identificativo della controparte di un'operazione su derivati che sta adempiendo al suo obbligo di segnalazione attraverso la segnalazione in questione.

    Nel caso di un'operazione su derivati allocata eseguita da un gestore di fondi per conto di un fondo, è segnalato come controparte il fondo e non il gestore di fondi.

    5

    Parti del derivato

    Natura della controparte 1

    Indicare se la controparte 1 è una controparte centrale (CCP), una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria ai sensi dell'articolo 2, punti 1, 8 e 9, del regolamento (UE) n. 648/2012, o un soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 5, di detto regolamento.

    6

    Parti del derivato

    Settore di attività della controparte 1

    Natura delle attività della controparte 1.

    Se la controparte 1 è una controparte finanziaria, questo campo contiene tutti i necessari codici inclusi nella tassonomia delle controparti finanziarie nel campo 6 della tabella 1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 della Commissione (2) che si applicano a tale controparte.

    Se la controparte 1 è una controparte non finanziaria, questo campo contiene tutti i necessari codici inclusi nella tassonomia delle controparti non finanziarie nel campo 6 della tabella 1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 che si applicano a tale controparte.

    Se è segnalata più di un'attività, i codici sono inseriti in ordine di importanza relativa delle corrispondenti attività.

    7

    Parti del derivato

    Soglia di compensazione della controparte 1

    Precisare se la controparte 1 supera la soglia di compensazione di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 3, o all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 alla data di conclusione dell'operazione.

    8

    Parti del derivato

    Tipo di identificativo della controparte 2

    Indicare se è stato usato il codice LEI per identificare la controparte 2.

    9

    Parti del derivato

    Controparte 2

    Identificativo della seconda controparte di un'operazione su derivati.

    Nel caso di un'operazione su derivati allocata eseguita da un gestore di fondi per conto di un fondo, è segnalato come controparte il fondo e non il gestore di fondi.

    10

    Parti del derivato

    Paese della controparte 2

    Se la controparte 2 è una persona fisica, il codice del paese di residenza di tale persona.

    11

    Parti del derivato

    Natura della controparte 2

    Indicare se la controparte 2 è una CCP, una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria ai sensi dell'articolo 2, punti 1, 8 e 9, del regolamento (UE) n. 648/2012, o un soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 5, di detto regolamento.

    12

    Parti del derivato

    Settore di attività della controparte 2

    Natura delle attività della controparte 2.

    Se la controparte 2 è una controparte finanziaria, questo campo contiene tutti i necessari codici inclusi nella tassonomia delle controparti finanziarie nel campo 6 della tabella 1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860] che si applicano a tale controparte.

    Se la controparte 2 è una controparte non finanziaria, questo campo contiene tutti i necessari codici inclusi nella tassonomia delle controparti non finanziarie nel campo 6 della tabella 1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 che si applicano a tale controparte.

    Se è segnalata più di un'attività, i codici sono inseriti in ordine di importanza relativa delle corrispondenti attività.

    13

    Parti del derivato

    Soglia di compensazione della controparte 2

    Precisare se la controparte 2 supera la soglia di compensazione di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 3, o all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 alla data di conclusione dell'operazione.

    14

    Parti del derivato

    Obblighi di segnalazione della controparte 2

    Indicare se la controparte 2 è soggetta all'obbligo di segnalazione ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, indipendentemente da chi ha la responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, della segnalazione.

    15

    Parti del derivato

    Identificativo dell'intermediario

    Se l'intermediario agisce per conto della controparte 1 senza diventare esso stesso una controparte, la controparte 1 lo identifica con un codice unico.

    16

    Parti del derivato

    Partecipante diretto

    Identificativo del partecipante diretto attraverso il quale è stata compensata un'operazione su derivati presso una CCP.

    Questo dato è applicabile alle operazioni compensate.

    17

    Parti del derivato

    Direzione

    Indicare se la controparte 1 è l'acquirente o il venditore come stabilito alla data in cui il derivato è stato concluso.

    18

    Parti del derivato

    Direzione della gamba 1

    Indicare se la controparte 1 è l'ordinante o il destinatario della gamba 1 come stabilito alla data in cui il derivato è stato concluso.

    19

    Parti del derivato

    Direzione della gamba 2

    Indicare se la controparte 1 è l'ordinante o il destinatario della gamba 2 come stabilito alla data in cui il derivato è stato concluso.

    20

    Parti del derivato

    Direttamente collegato ad attività commerciali o di finanziamento di tesoreria

    Precisare se il contratto è oggettivamente misurabile in quanto direttamente collegato all'attività commerciale o di finanziamento di tesoreria della controparte 1, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012.

    Compilare questo campo solo se la controparte 1 è una controparte non finanziaria ai sensi dell'articolo 2, punto 9, del regolamento (UE) n. 648/2012.


    Tabella 2

     

    Sezione

    Campo

    Dati da segnalare

    1

    Sezione 2 a — Identificativi e collegamenti

    UTI

    Identificativo unico dell'operazione di cui all'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860.

    2

    Sezione 2 a — Identificativi e collegamenti

    Numero di tracciamento della segnalazione

    Se un derivato è stato eseguito in una sede di negoziazione, un numero generato dalla sede di negoziazione e unico per quell'esecuzione.

    3

    Sezione 2 a — Identificativi e collegamenti

    UTI precedente (per relazioni uno-a-uno e uno-a-molti tra operazioni)

    UTI assegnato all'operazione precedente che ha dato origine all'operazione segnalata a causa di un evento del ciclo di vita, in una relazione uno-a-uno tra le operazioni (ad esempio nel caso di una novazione, quando un'operazione è cessata ed è generata una nuova operazione) o in una relazione uno-a-molti tra le operazioni (ad esempio nella compensazione o se un'operazione è suddivisa in più operazioni diverse).

    Questo dato non è applicabile quando si segnalano relazioni molti-a-uno e molti-a-molti tra le operazioni (ad esempio nel caso di una compressione).

    4

    Sezione 2 a — Identificativi e collegamenti

    UTI della posizione successiva

    L'UTI della posizione in cui è incluso un derivato. Questo campo è applicabile solo alle segnalazioni relative alla cessazione di un derivato a causa della sua inclusione in una posizione.

    5

    Sezione 2 a — Identificativi e collegamenti

    Identificativo di riduzione del rischio post-negoziazione (PTRR)

    Identificativo generato dal prestatore di servizi PTRR o dalla CCP che fornisce il servizio PTRR al fine di collegare tutti i derivati che entrano in un dato evento PTRR e che risultano da tale evento PTRR.

    6

    Sezione 2 a — Identificativi e collegamenti

    Identificativo del pacchetto

    Identificativo (stabilito dalla controparte 1) finalizzato a collegare i derivati nello stesso pacchetto a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, terzo comma, del presente regolamento.

    Un pacchetto può includere operazioni da segnalare e da non segnalare.

    7

    Sezione 2 b — Informazioni sul contratto

    Codice internazionale di identificazione dei titoli (ISIN)

    ISIN che identifica il prodotto se tale prodotto è ammesso alla negoziazione o è negoziato in un mercato regolamentato, MTF, OTF o internalizzatore sistematico.

    8

    Sezione 2 b — Informazioni sul contratto

    Identificativo unico del prodotto (UPI)

    UPI che identifica il prodotto.

    9

    Sezione 2 b — Informazioni sul contratto

    Classificazione del prodotto

    Codice di classificazione degli strumenti finanziari (CFI) relativo allo strumento.

    10

    Sezione 2 b — Informazioni sul contratto

    Tipo di contratto

    Ogni contratto segnalato è classificato in base al tipo.

    11

    Sezione 2 b — Informazioni sul contratto

    Classe di attività

    Ogni contratto segnalato è classificato secondo la classe di attività sulla quale è basato.

    12

    Sezione 2 b — Informazioni sul contratto

    Derivato basato su cripto-attività

    Indicare se il derivato è basato su cripto-attività.

    13

    Sezione 2 b — Informazioni sul contratto

    Tipo di identificazione del sottostante

    Il tipo di identificativo del pertinente sottostante.

    14

    Sezione 2 b — Informazioni sul contratto

    Identificazione del sottostante

    Il sottostante diretto è identificato mediante un identificativo unico del sottostante sulla base del suo tipo.

    Per i credit default swap indicare il codice ISIN dell'obbligazione di riferimento.

    15

    Sezione 2 b — Informazioni sul contratto

    Indicatore dell'indice sottostante

    Indicazione dell'indice sottostante, se disponibile.

    16

    Sezione 2 b — Informazioni sul contratto

    Nome dell'indice sottostante

    Il nome completo dell'indice sottostante attribuito dal fornitore dell'indice.

    17

    Sezione 2 b — Informazioni sul contratto

    Codice del paniere personalizzato

    Se l'operazione su derivati è basata su un paniere personalizzato, codice unico assegnato al soggetto responsabile della strutturazione del paniere personalizzato per collegare i suoi componenti.

    18

    Sezione 2 b — Informazioni sul contratto

    Identificativo dei componenti del paniere

    Per i panieri personalizzati composti, tra gli altri, di strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione, specificare solo gli strumenti finanziari negoziati nella sede di negoziazione.

    19

    Sezione 2 b — Informazioni sul contratto

    Valuta di regolamento 1

    Valuta per il regolamento in contanti dell'operazione, se applicabile.

    Per i prodotti multivaluta che non sono compensati (netting), la valuta di regolamento della gamba 1.

    Questo dato non è applicabile ai prodotti regolati fisicamente (ad esempio, swaption regolate fisicamente).

    20

    Sezione 2 b — Informazioni sul contratto

    Valuta di regolamento 2

    Valuta per il regolamento in contanti dell'operazione, se applicabile.

    Per i prodotti multivaluta che non sono compensati (netting), la valuta di regolamento della gamba 2.

    Questo dato non è applicabile ai prodotti regolati fisicamente (ad esempio, swaption regolate fisicamente).

    21

    Sezione 2 c – Valutazione

    Importo della valutazione

    Valutazione del contratto a prezzi correnti di mercato o, se del caso, valutazione in base ad un modello di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

    La valutazione della CCP da utilizzare per le operazioni compensate.

    22

    Sezione 2 c — Valutazione

    Valuta della valutazione

    Valuta in cui è denominato l'importo della valutazione.

    23

    Sezione 2 c — Valutazione

    Data e ora della valutazione

    Data e ora dell'ultima valutazione a prezzi correnti di mercato, fornite dalla CCP o calcolate utilizzando l'attuale o l'ultimo prezzo di mercato disponibile degli input.

    24

    Sezione 2 c — Valutazione

    Metodo di valutazione

    Fonte e metodo utilizzati per la valutazione dell'operazione dalla controparte 1.

    Se è utilizzato almeno un input di valutazione che è classificato come basato su un modello, l'intera valutazione è classificata come basata su un modello.

    Se sono utilizzati solo input classificati come basati sui prezzi correnti di mercato, l'intera valutazione è classificata come basata sui prezzi correnti di mercato.

    25

    Sezione 2 c — Valutazione

    Delta

    Il rapporto tra la variazione del prezzo di un'operazione su derivati e la variazione del prezzo del sottostante.

    Questo campo è applicabile solo a opzioni e swaption.

    Il delta aggiornato è segnalato su base giornaliera dalle controparti finanziarie e non finanziarie di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 648/2012.

    26

    Sezione 2 d — Garanzie

    Indicatore della garanzia per portafoglio

    Indicatore dell'eventualità che la garanzia sia stata costituita sulla base di un portafoglio. Con l'espressione «sulla base di un portafoglio» si intende un insieme di operazioni che sono soggette a marginazione congiunta (su base netta o lorda) contrariamente allo scenario in cui il margine è calcolato e costituito per ogni singola operazione separatamente.

    27

    Sezione 2 d — Garanzie

    Codice della garanzia per portafoglio

    Se la garanzia è segnalata sulla base di un portafoglio, codice unico assegnato dalla controparte 1 al portafoglio. Questo dato non è applicabile se la garanzia è stata costituita a livello di operazione, o se non esiste un contratto di garanzia o se non è fornita o ricevuta alcuna garanzia.

    28

    Sezione 2 e — Attenuazione del rischio/segnalazione

    Data e ora della conferma

    La data e l'ora della conferma, come stabilito all'articolo 12 del regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione  (3). Applicabile esclusivamente ai contratti derivati OTC non compensati da una CCP.

    29

    Sezione 2 e — Attenuazione del rischio/segnalazione

    Confermato

    Per le nuove operazioni da segnalare, se i termini giuridicamente vincolanti di un contratto derivato OTC sono stati documentati e concordati (confermati) o no (non confermati).

    Se documentati e concordati, se tale conferma è avvenuta:

    tramite un'infrastruttura o una piattaforma di conferma condivisa, o un sistema elettronico privato o bilaterale (per via elettronica);

    attraverso un documento scritto leggibile dall'uomo, come fax, documenti cartacei o e-mail elaborate manualmente (per via non elettronica).

    Applicabile esclusivamente ai contratti derivati OTC non compensati da una CCP.

    30

    Sezione 2 f — Compensazione

    Obbligo di compensazione

    Indicare se il contratto segnalato appartiene a una classe di derivati OTC dichiarata soggetta all'obbligo di compensazione e se entrambe le controparti del contratto sono soggette all'obbligo di compensazione ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 al momento dell'esecuzione del contratto.

    Applicabile esclusivamente ai contratti derivati OTC.

    31

    Sezione 2 f — Compensazione

    Compensato

    Indicare se il derivato è stato compensato da una CCP.

    32

    Sezione 2 f — Compensazione

    Data e ora della compensazione

    Data e ora in cui la compensazione ha avuto luogo.

    Applicabile esclusivamente ai derivati compensati da una CCP.

    33

    Sezione 2 f — Compensazione

    Controparte centrale

    Identificativo della CCP che ha compensato l'operazione.

    Questo dato non è applicabile se il valore del dato «Compensato» è «N» («No, non compensato a livello centrale»).

    34

    Sezione 2 g — Dati sull'operazione

    Tipo di accordo quadro

    Riferimento al tipo di accordo quadro con il quale le controparti hanno concluso un derivato.

    35

    Sezione 2 g — Dati sull'operazione

    Altro tipo di accordo quadro

    Nome dell'accordo quadro. Questo campo deve essere compilato solo se «OTHR» (Altro) è indicato nel campo 34 di questa tabella.

    36

    Sezione 2 g — Dati sull'operazione

    Versione dell'accordo quadro

    L'anno dell'accordo quadro pertinente per l'operazione segnalata, se del caso.

    37

    Sezione 2 g — Dati sull'operazione

    Infragruppo

    Indicare se il contratto è stato concluso nel quadro di un'operazione infragruppo ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 648/2012.

    38

    Sezione 2 g — Dati sull'operazione

    PTRR

    Indicare se il contratto deriva da un'operazione PTRR.

    39

    Sezione 2 g — Dati sull'operazione

    Tipo di tecnica PTRR

    Indicare un tipo di operazione PTRR ai fini della segnalazione a norma del regolamento (UE) n. 648/2012.

    Compressione del portafoglio senza prestatore di servizi terzo: un accordo per ridurre il rischio nei portafogli esistenti di operazioni che utilizzano operazioni che non partecipano alla formazione del prezzo, principalmente per ridurre l'importo nozionale in essere, il numero di operazioni o altrimenti per armonizzare i termini, cessando completamente o parzialmente le operazioni e più comunemente sostituendo i derivati cessati con nuove operazioni di sostituzione.

    Compressione del portafoglio con prestatore di servizi terzo o una CCP: un servizio PTRR prestato da un prestatore di servizi o da una CCP per ridurre il rischio nei portafogli esistenti di operazioni che utilizzano operazioni che non partecipano alla formazione del prezzo, principalmente per ridurre l'importo nozionale in essere, il numero di operazioni o altrimenti per armonizzare i termini, cessando completamente o parzialmente le operazioni e più comunemente sostituendo i derivati cessati con nuove operazioni di sostituzione.

    Ribilanciamento del portafoglio/gestione del margine: un servizio PTRR prestato da un prestatore di servizi per ridurre il rischio in un portafoglio esistente di operazioni aggiungendo nuove operazioni che non partecipano alla formazione del prezzo, in cui nessuna operazione esistente nel portafoglio viene cessata o sostituita e il nozionale è aumentato piuttosto che diminuito.

    Altri servizi PTRR del portafoglio: un servizio PTRR prestato da un prestatore di servizi per ridurre il rischio in portafogli esistenti di operazioni utilizzando operazioni che non partecipano alla formazione del prezzo, laddove tale servizio non si configuri come compressione del portafoglio o ribilanciamento del portafoglio.

    40

    Sezione 2 g — Dati sull'operazione

    Prestatore di servizi PTRR

    LEI identificativo del prestatore di servizi PTRR.

    41

    Sezione 2 g — Dati sull'operazione

    Sede di esecuzione

    Identificativo della sede in cui l'operazione è stata eseguita.

    Utilizzare il MIC di segmento secondo ISO 10383 per le operazioni eseguite in una sede di negoziazione, un internalizzatore sistematico (SI) o una piattaforma di negoziazione organizzata situati al di fuori dell'Unione. Se il MIC del segmento non esiste, utilizzare il MIC operativo.

    Utilizzare il codice MIC «XOFF» per gli strumenti finanziari ammessi

    alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione, se l'operazione su tale strumento finanziario non è eseguita in una sede di negoziazione, un SI o una piattaforma di negoziazione organizzata situati al di fuori dell'Unione, o se una controparte non sa che sta negoziando con una controparte 2 che agisce come SI. Utilizzare il codice MIC «XXXX» per gli strumenti finanziari che non sono ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione e che non sono negoziati su una piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione.

    42

    Sezione 2 c — Dati sull'operazione

    Data e ora di esecuzione

    Data e ora in cui un'operazione è stata originariamente eseguita, con conseguente generazione di un nuovo UTI. Questo dato rimane invariato per tutta la durata dell'UTI. Per le segnalazioni a livello di posizione dovrebbe riferirsi al momento in cui la posizione è stata aperta per la prima volta.

    43

    Sezione 2 c — Dati sull'operazione

    Data effettiva

    Data non rettificata in cui gli obblighi derivanti dall'operazione su derivati OTC prendono effetto, come indicato nella conferma.

    Se la data effettiva non è specificata nell'ambito dei termini del contratto, le controparti indicano in questo campo la data di esecuzione del derivato.

    44

    Sezione 2 c — Dati sull'operazione

    Data di scadenza

    Data non rettificata in cui gli obblighi derivanti dall'operazione su derivati cessano di avere validità, come indicato nella conferma. La cessazione anticipata non incide su questo dato.

    45

    Sezione 2 c — Dati sull'operazione

    Data di cessazione anticipata

    Data effettiva della cessazione anticipata (scadenza) dell'operazione segnalata.

    Questo dato è applicabile se la cessazione dell'operazione avviene prima della sua scadenza a causa di una decisione ex-interim di una (o più) controparti.

    46

    Sezione 2 c — Dati sull'operazione

    Data finale di regolamento contrattuale

    Data non rettificata come da contratto, entro la quale dovrebbero avvenire tutti i trasferimenti di denaro o attività e le controparti non dovrebbero più avere alcun obbligo in essere l'una verso l'altra secondo detto contratto.

    Per i prodotti che possono non avere una data finale di regolamento contrattuale (per esempio le opzioni americane), questo dato corrisponde alla data entro la quale il trasferimento di denaro o di attività avrebbe luogo se la cessazione dovesse avvenire alla data di scadenza.

    47

    Sezione 2 c — Dati sull'operazione

    Tipo di consegna

    Indicare se il contratto è regolato fisicamente o in contanti.

    48

    Sezione 2 g — Dati sull'operazione

    Prezzo

    Prezzo specificato nell'operazione su derivati. Non include oneri, tasse o commissioni.

    Se il prezzo non è noto quando viene segnalata una nuova operazione, il prezzo è aggiornato non appena è disponibile.

    Per le operazioni che fanno parte di un pacchetto, questo dato contiene il prezzo delle singole operazioni, se applicabile.

    49

    Sezione 2 g — Dati sull'operazione

    Valuta del prezzo

    Valuta in cui è denominato il prezzo.

    La valuta del prezzo è applicabile esclusivamente se il prezzo è espresso come valore monetario.

     

    I campi da 50 a 52 sono ripetibili e sono compilati nel caso di derivati per cui sono disponibili tabelle di prezzo.

     

     

    50

    Sezione 2 g — Dati sull'operazione

    Data effettiva non rettificata del prezzo

    Data effettiva non rettificata del prezzo.

    51

    Sezione 2 g — Dati sull'operazione

    Data finale non rettificata del prezzo

    Data finale non rettificata del prezzo [non applicabile se la data finale non rettificata di un dato periodo della tabella è contigua (back-to-back) alla data effettiva non rettificata del periodo successivo].

    52

    Sezione 2 g — Dati sull'operazione

    Prezzo in essere tra la data effettiva non rettificata e la data finale.

    Prezzo in essere tra la data effettiva non rettificata e la data finale non rettificata compresa.

    53

    Sezione 2 g — Dati sull'operazione

    Prezzo dell'operazione a pacchetto

    Prezzo negoziato dell'intero pacchetto in cui l'operazione su derivati segnalata è un componente.

    Questo dato non è applicabile se:

    non è coinvolto alcun pacchetto, o

    è utilizzato il differenziale dell'operazione a pacchetto.

    I prezzi e i relativi elementi dei dati delle operazioni (valuta del prezzo) che rappresentano i singoli componenti del pacchetto sono segnalati quando disponibili.

    Il prezzo dell'operazione a pacchetto potrebbe non essere noto quando è segnalata una nuova operazione, ma può essere aggiornato in seguito.

    54

    Sezione 2 g — Dati sull'operazione

    Valuta del prezzo dell'operazione a pacchetto

    Valuta in cui è denominato il prezzo dell'operazione a pacchetto.

    Questo dato non è applicabile se

    non è coinvolto alcun pacchetto, o

    è utilizzato il differenziale dell'operazione a pacchetto, o

    il prezzo dell'operazione a pacchetto è espresso in percentuale.

    55

    Sezione 2 g — Dati sull'operazione

    Importo nozionale della gamba 1

    Importo nozionale della gamba 1 di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

    56

    Sezione 2 g — Dati sull'operazione

    Valuta nozionale 1

    Se applicabile, la valuta in cui è denominato l'importo nozionale della gamba 1.

     

    I campi da 57 a 59 sono ripetibili e sono compilati nel caso di derivati per cui sono disponibili tabelle di importi nozionali.

     

     

    57

    Sezione 2 g — Dati sull'operazione

    Data effettiva dell'importo nozionale della gamba 1

    La data non rettificata in cui l'importo nozionale associato della gamba 1 acquisisce validità.

    58

    Sezione 2 g — Dati sull'operazione

    Data finale dell'importo nozionale della gamba 1

    Data finale non rettificata dell'importo nozionale della gamba 1 (non applicabile se la data finale non rettificata di un dato periodo della tabella è contigua (back-to-back) alla data effettiva non rettificata del periodo successivo).

    59

    Sezione 2 g — Dati sull'operazione

    Importo nozionale in essere alla data effettiva associata della gamba 1

    Importo nozionale della gamba 1 che acquisisce validità alla data effettiva non rettificata associata.

    60

    Sezione 2 g — Dati sull'operazione

    Quantitativo nozionale totale della gamba 1

    Quantitativo nozionale aggregato dell'attività sottostante della gamba 1 per la durata dell'operazione.

    Se il quantitativo nozionale totale non è noto quando viene segnalata una nuova operazione, esso è aggiornato non appena è disponibile.

     

    I campi da 61 a 63 sono ripetibili e sono compilati nel caso di derivati per cui sono disponibili tabelle di quantitativi nozionali.

     

     

    61

    Sezione 2 g — Dati sull'operazione

    Data effettiva del quantitativo nozionale della gamba 1

    La data non rettificata in cui il quantitativo nozionale associato della gamba 1 acquisisce validità.

    62

    Sezione 2 g — Dati sull'operazione

    Data finale del quantitativo nozionale della gamba 1

    Data finale non rettificata del quantitativo nozionale della gamba 1 [non applicabile se la data finale non rettificata di un dato periodo della tabella è contigua (back-to-back) alla data effettiva non rettificata del periodo successivo].

    63

    Sezione 2 g — Dati sull'operazione

    Quantitativo nozionale in essere alla data effettiva associata della gamba 1

    Quantitativo nozionale della gamba 1 che acquisisce validità alla data effettiva non rettificata associata.

    64

    Sezione 2 g — Dati sull'operazione

    Importo nozionale della gamba 2

    Se applicabile, l'importo nozionale della gamba 2 di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

    65

    Sezione 2 g — Dati sull'operazione

    Valuta nozionale 2

    Se applicabile, la valuta in cui è denominato l'importo nozionale della gamba 2.

     

    I campi da 66 a 68 sono ripetibili e sono compilati nel caso di derivati per cui sono disponibili tabelle di importi nozionali.

     

     

    66

    Sezione 2 g — Dati sull'operazione

    Data effettiva dell'importo nozionale della gamba 2

    La data non rettificata in cui l'importo nozionale associato della gamba 2 acquisisce validità.

    67

    Sezione 2 g — Dati sull'operazione

    Data finale dell'importo nozionale della gamba 2

    Data finale non rettificata dell'importo nozionale della gamba 2 [non applicabile se la data finale non rettificata di un dato periodo della tabella è contigua (back-to-back) alla data effettiva non rettificata del periodo successivo].

    68

    Sezione 2 g — Dati sull'operazione

    Importo nozionale in essere alla data effettiva associata della gamba 2

    Importo nozionale della gamba 2 che acquisisce validità alla data effettiva non rettificata associata.

    69

    Sezione 2 g — Dati sull'operazione

    Quantitativo nozionale totale della gamba 2

    Quantitativo nozionale aggregato dell'attività sottostante della gamba 2 per la durata dell'operazione.

    Se il quantitativo nozionale totale non è noto quando viene segnalata una nuova operazione, esso è aggiornato non appena è disponibile.

     

    I campi da 70 a 72 sono ripetibili e sono compilati nel caso di derivati per cui sono disponibili tabelle di quantitativi nozionali.

     

     

    70

    Sezione 2 g — Dati sull'operazione

    Data effettiva del quantitativo nozionale della gamba 2

    La data non rettificata in cui il quantitativo nozionale associato della gamba 2 acquisisce validità.

    71

    Sezione 2 g — Dati sull'operazione

    Data finale del quantitativo nozionale della gamba 2

    Data finale non rettificata del quantitativo nozionale della gamba 2 [non applicabile se la data finale non rettificata di un dato periodo della tabella è contigua (back-to-back) alla data effettiva non rettificata del periodo successivo].

    72

    Sezione 2 g — Dati sull'operazione

    Quantitativo nozionale in essere alla data effettiva associata della gamba 2

    Il quantitativo nozionale della gamba 2 che acquisisce validità alla data effettiva non rettificata associata.

     

    La sezione dei campi da 73 a 78 è ripetibile.

     

     

    73

    Sezione 2 g — Dati sull'operazione

    Tipo di altri pagamenti

    Tipo di importo di altri pagamenti.

    Il pagamento del premio dell'opzione non è incluso come tipo di pagamento in quanto i premi per l'opzione sono segnalati utilizzando il dato dedicato al premio dell'opzione.

    74

    Sezione 2 g — Dati sull'operazione

    Importo di altri pagamenti

    Importi dei pagamenti con i corrispondenti tipi di pagamento per soddisfare i requisiti di descrizione di operazioni di classi di attività diverse.

    75

    Sezione 2 g — Dati sull'operazione

    Valuta di altri pagamenti

    Valuta in cui è denominato l'importo di altri pagamenti.

    76

    Sezione 2 g — Dati sull'operazione

    Data di altri pagamenti

    La data non rettificata in cui è pagato l'importo di altri pagamenti.

    77

    Sezione 2 g — Dati sull'operazione

    Ordinante di altri pagamenti

    Identificativo dell'ordinante dell'importo di altri pagamenti.

    78

    Sezione 2 g — Dati sull'operazione

    Destinatario di altri pagamenti

    Identificativo del destinatario dell'importo di altri pagamenti.

    79

    Sezione 2 h — Tassi di interesse

    Tasso fisso della gamba 1 o cedola

    Indicazione del tasso fisso della gamba 1 utilizzato o della cedola utilizzata, se applicabile.

    80

    Sezione 2 h — Tassi di interesse

    Convenzione sul conteggio dei giorni del tasso fisso o della cedola della gamba 1

    Se applicabile, convenzione sul conteggio dei giorni (spesso indicata anche come frazione per il conteggio dei giorni o base per il conteggio dei giorni o metodo di conteggio dei giorni) che determina la modalità di calcolo dei pagamenti degli interessi. Si usa per calcolare la frazione di anno del periodo di calcolo e indica il numero di giorni del periodo di calcolo diviso per il numero di giorni dell'anno.

    81

    Sezione 2 h — Tassi di interesse

    Periodo di frequenza del pagamento per il tasso fisso o la cedola della gamba 1

    Se applicabile, unità di tempo associata alla frequenza dei pagamenti, ad esempio giorno, settimana, mese, anno o termine del flusso per il tasso fisso della gamba 1 o la cedola.

    82

    Sezione 2 h — Tassi di interesse

    Moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento per il tasso fisso o la cedola della gamba 1

    Se applicabile, numero di unità di tempo (espresso dal periodo di frequenza del pagamento) che determina la frequenza con cui si susseguono le date di pagamento periodico per il tasso fisso della gamba 1 o la cedola. Ad esempio, un'operazione con pagamenti che avvengono ogni due mesi è rappresentata con il periodo di frequenza del pagamento «MNTH» (mensile) e un moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento pari a 2.

    Questo dato non è applicabile se il periodo di frequenza del pagamento è «ADHO». Se il periodo di frequenza del pagamento è «EXPI», il moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento è 1. Se la frequenza di pagamento è infragiornaliera, il periodo di frequenza del pagamento è «DAIL» e il moltiplicatore della frequenza di pagamento è 0.

    83

    Sezione 2 h — Tassi di interesse

    Identificativo del tasso variabile della gamba 1

    Se applicabile, identificativo dei tassi di interesse utilizzati, rivisti a intervalli prestabiliti con riferimento ad un tasso di riferimento di mercato.

    84

    Sezione 2 h — Tassi di interesse

    Indicatore del tasso variabile della gamba 1

    Indicazione del tasso d'interesse, se disponibile.

    85

    Sezione 2 h — Tassi di interesse

    Nome del tasso variabile della gamba 1

    Il nome completo del tasso d'interesse attribuito dal fornitore dell'indice.

    86

    Sezione 2 h — Tassi di interesse

    Convenzione sul conteggio dei giorni del tasso variabile della gamba 1

    Se applicabile, convenzione sul conteggio dei giorni (spesso indicata anche come frazione per il conteggio dei giorni o base per il conteggio dei giorni o metodo di conteggio dei giorni) che determina la modalità di calcolo dei pagamenti degli interessi per il tasso variabile della gamba 1. Si usa per calcolare la frazione di anno del periodo di calcolo e indica il numero di giorni del periodo di calcolo diviso per il numero di giorni dell'anno.

    87

    Sezione 2 h — Tassi di interesse

    Periodo di frequenza del pagamento per il tasso variabile della gamba 1

    Se applicabile, unità di tempo associata alla frequenza dei pagamenti, ad esempio giorno, settimana, mese, anno o termine del flusso per il tasso variabile della gamba 1.

    88

    Sezione 2 h — Tassi di interesse

    Moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento per il tasso variabile della gamba 1

    Se applicabile, numero di unità di tempo (espresso dal periodo di frequenza del pagamento) che determina la frequenza con cui si susseguono le date di pagamento periodico per il tasso variabile della gamba 1. Ad esempio, un'operazione con pagamenti che avvengono ogni due mesi è rappresentata con il periodo di frequenza del pagamento «MNTH» (mensile) e un moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento pari a 2.

    Questo dato non è applicabile se il periodo di frequenza del pagamento è «ADHO». Se il periodo di frequenza del pagamento è «EXPI», il moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento è 1. Se la frequenza di pagamento è infragiornaliera, il periodo di frequenza del pagamento è «DAIL» e il moltiplicatore della frequenza di pagamento è 0.

    89

    Sezione 2 h — Tassi di interesse

    Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 1 – periodo di tempo

    Periodo di tempo che descrive il periodo di riferimento per il tasso variabile della gamba 1.

    90

    Sezione 2 h — Tassi di interesse

    Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 1 – moltiplicatore

    Moltiplicatore del periodo di tempo che descrive il periodo di riferimento per il tasso variabile della gamba 1.

    91

    Sezione 2 h — Tassi di interesse

    Periodo di frequenza della revisione del tasso variabile della gamba 1

    Se applicabile, unità di tempo associata alla frequenza delle revisioni dei pagamenti, ad esempio giorno, settimana, mese, anno o termine del flusso per il tasso variabile della gamba 1.

    92

    Sezione 2 h — Tassi di interesse

    Moltiplicatore del periodo di frequenza della revisione del tasso variabile della gamba 1

    Se applicabile, numero di unità di tempo (espresso dal periodo di frequenza del pagamento) che determina la frequenza con cui si susseguono le date delle revisioni dei pagamenti periodici per il tasso variabile della gamba 1. Ad esempio, un'operazione con pagamenti che avvengono ogni due mesi è rappresentata con il periodo di frequenza del pagamento «MNTH» (mensile) e un moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento pari a 2.

    Questo dato non è applicabile se il periodo di frequenza del pagamento è «ADHO». Se il periodo di frequenza del pagamento è «EXPI», il moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento è 1. Se la frequenza di pagamento è infragiornaliera, il periodo di frequenza del pagamento è «DAIL» e il moltiplicatore della frequenza di pagamento è 0.

    93

    Sezione 2 h — Tassi di interesse

    Differenziale della gamba 1

    Indicazione del differenziale della gamba 1, se applicabile: per le operazioni su derivati OTC con pagamenti periodici (ad esempio, interest rate fixed/float swap, interest rate basis swap, commodity swap),

    il differenziale sul singolo prezzo di riferimento dell'indice della gamba o delle gambe a tasso variabile, nel caso in cui vi sia un differenziale sulla gamba o sulle gambe a tasso variabile;

    la differenza tra i prezzi di riferimento dei due indici della gamba a tasso variabile.

    94

    Sezione 2 h — Tassi di interesse

    Valuta del differenziale della gamba 1

    Se applicabile, la valuta in cui è denominato il differenziale della gamba 1.

    Questo dato è applicabile solo se il differenziale è espresso come valore monetario.

    95

    Sezione 2 h — Tassi di interesse

    Tasso fisso della gamba 2

    Indicazione del tasso fisso della gamba 2 utilizzato, se applicabile.

    96

    Sezione 2 h — Tassi di interesse

    Convenzione sul conteggio dei giorni del tasso fisso della gamba 2

    Se applicabile, convenzione sul conteggio dei giorni (spesso indicata anche come frazione per il conteggio dei giorni o base per il conteggio dei giorni o metodo di conteggio dei giorni) che determina la modalità di calcolo dei pagamenti degli interessi. Si usa per calcolare la frazione di anno del periodo di calcolo e indica il numero di giorni del periodo di calcolo diviso per il numero di giorni dell'anno.

    97

    Sezione 2 h — Tassi di interesse

    Periodo di frequenza del pagamento del tasso fisso della gamba 2

    Se applicabile, unità di tempo associata alla frequenza dei pagamenti, ad esempio giorno, settimana, mese, anno o termine del flusso per il tasso fisso della gamba 2.

    98

    Sezione 2 h — Tassi di interesse

    Moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento del tasso fisso della gamba 2

    Se applicabile, numero di unità di tempo (espresso dal periodo di frequenza del pagamento) che determina la frequenza con cui si susseguono le date di pagamento periodico per il tasso fisso della gamba 2. Ad esempio, un'operazione con pagamenti che avvengono ogni due mesi è rappresentata con il periodo di frequenza del pagamento «MNTH» (mensile) e un moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento pari a 2.

    Questo dato non è applicabile se il periodo di frequenza del pagamento è «ADHO». Se il periodo di frequenza del pagamento è «EXPI», il moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento è 1. Se la frequenza di pagamento è infragiornaliera, il periodo di frequenza del pagamento è «DAIL» e il moltiplicatore della frequenza di pagamento è 0.

    99

    Sezione 2 h — Tassi di interesse

    Identificativo del tasso variabile della gamba 2

    Se applicabile, identificativo dei tassi di interesse utilizzati, rivisti a intervalli prestabiliti con riferimento ad un tasso di riferimento di mercato.

    100

    Sezione 2 h — Tassi di interesse

    Indicatore del tasso variabile della gamba 2

    Indicazione del tasso d'interesse, se disponibile.

    101

    Sezione 2 h — Tassi di interesse

    Nome del tasso variabile della gamba 2

    Il nome completo del tasso d'interesse attribuito dal fornitore dell'indice.

    102

    Sezione 2 h — Tassi di interesse

    Convenzione sul conteggio dei giorni del tasso variabile della gamba 2

    Se applicabile, convenzione sul conteggio dei giorni (spesso indicata anche come frazione per il conteggio dei giorni o base per il conteggio dei giorni o metodo di conteggio dei giorni) che determina la modalità di calcolo dei pagamenti degli interessi per il tasso variabile della gamba 2. Si usa per calcolare la frazione di anno del periodo di calcolo e indica il numero di giorni del periodo di calcolo diviso per il numero di giorni dell'anno.

    103

    Sezione 2 h — Tassi di interesse

    Periodo di frequenza del pagamento per il tasso variabile della gamba 2

    Se applicabile, unità di tempo associata alla frequenza dei pagamenti, ad esempio giorno, settimana, mese, anno o termine del flusso per il tasso variabile della gamba 2.

    104

    Sezione 2 h — Tassi di interesse

    Moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento per il tasso variabile della gamba 2

    Se applicabile, numero di unità di tempo (espresso dal periodo di frequenza del pagamento) che determina la frequenza con cui si susseguono le date di pagamento periodico per il tasso variabile della gamba 2. Ad esempio, un'operazione con pagamenti che avvengono ogni due mesi è rappresentata con il periodo di frequenza del pagamento «MNTH» (mensile) e un moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento pari a 2.

    Questo dato non è applicabile se il periodo di frequenza del pagamento è «ADHO». Se il periodo di frequenza del pagamento è «EXPI», il moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento è 1. Se la frequenza di pagamento è infragiornaliera, il periodo di frequenza del pagamento è «DAIL» e il moltiplicatore della frequenza di pagamento è 0.

    105

    Sezione 2 h — Tassi di interesse

    Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 2 — periodo di tempo

    Periodo di tempo che descrive il periodo di riferimento per il tasso variabile della gamba 2.

    106

    Sezione 2 h — Tassi di interesse

    Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 2 — moltiplicatore

    Moltiplicatore del periodo di tempo che descrive il periodo di riferimento per il tasso variabile della gamba 2.

    107

    Sezione 2 h — Tassi di interesse

    Periodo di frequenza della revisione del tasso variabile della gamba 2

    Se applicabile, unità di tempo associata alla frequenza delle revisioni dei pagamenti, ad esempio giorno, settimana, mese, anno o termine del flusso per il tasso variabile della gamba 2.

    108

    Sezione 2 h — Tassi di interesse

    Moltiplicatore del periodo di frequenza della revisione del tasso variabile della gamba 2

    Se applicabile, numero di unità di tempo (espresso dal periodo di frequenza del pagamento) che determina la frequenza con cui si susseguono le date delle revisioni dei pagamenti periodici per il tasso variabile della gamba 2. Ad esempio, un'operazione con pagamenti che avvengono ogni due mesi è rappresentata con il periodo di frequenza del pagamento «MNTH» (mensile) e un moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento pari a 2.

    Questo dato non è applicabile se il periodo di frequenza del pagamento è «ADHO». Se il periodo di frequenza del pagamento è «EXPI», il moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento è 1. Se la frequenza di pagamento è infragiornaliera, il periodo di frequenza del pagamento è «DAIL» e il moltiplicatore della frequenza di pagamento è 0.

    109

    Sezione 2 h — Tassi di interesse

    Differenziale della gamba 2

    Indicazione del differenziale della gamba 2, se applicabile: per le operazioni su derivati OTC con pagamenti periodici (ad esempio, interest rate fixed swap, interest rate float swap, interest rate basis swap, commodity swap),

    il differenziale sul singolo prezzo di riferimento dell'indice della gamba o delle gambe a tasso variabile, nel caso in cui vi sia un differenziale sulla gamba o sulle gambe a tasso variabile;

    la differenza tra i prezzi di riferimento dei due indici della gamba a tasso variabile.

    110

    Sezione 2 h — Tassi di interesse

    Valuta del differenziale della gamba 2

    Se applicabile, la valuta in cui è denominato il differenziale della gamba 2.

    Questo dato è applicabile solo se il differenziale è espresso come valore monetario.

    111

    Sezione 2 h — Tassi di interesse

    Differenziale dell'operazione a pacchetto

    Prezzo negoziato dell'intero pacchetto in cui l'operazione su derivati segnalata è un componente dell'operazione a pacchetto.

    Prezzo dell'operazione a pacchetto quando il prezzo del pacchetto è espresso come differenziale, differenza tra due prezzi di riferimento.

    Questo dato non è applicabile se

    non è coinvolto alcun pacchetto, o

    è utilizzato il prezzo dell'operazione a pacchetto.

    Il differenziale e i relativi elementi dei dati delle operazioni (valuta del differenziale) che rappresentano i singoli componenti del pacchetto sono segnalati quando disponibili.

    Il differenziale dell'operazione a pacchetto potrebbe non essere noto quando è segnalata una nuova operazione, ma può essere aggiornato in seguito.

    112

    Sezione 2 h — Tassi di interesse

    Valuta del differenziale dell'operazione a pacchetto

    Valuta in cui è denominato il differenziale dell'operazione a pacchetto.

    Questo dato non è applicabile se

    non è coinvolto alcun pacchetto, o

    è utilizzato il prezzo dell'operazione a pacchetto, o

    il differenziale dell'operazione a pacchetto è espresso in percentuale o punti base.

    113

    Sezione 2 i — Tassi di cambio

    Tasso di cambio 1

    Tasso di cambio tra le due diverse valute specificate nell'operazione su derivati concordato dalle controparti all'inizio dell'operazione, espresso come tasso di cambio derivante dalla conversione della valuta unitaria nella valuta quotata.

    114

    Sezione 2 i — Tassi di cambio

    Tasso di cambio a termine

    Tasso di cambio a termine come concordato tra le controparti nel contratto. È espresso come il prezzo della valuta di base nella valuta quotata.

    115

    Sezione 2 i — Tassi di cambio

    Base del tasso di cambio

    Coppia di valute e ordine in cui è denominato il tasso di cambio, espresso come valuta unitaria o valuta quotata.

    116

    Sezione 2 j — Materie prime e quote di emissione (informazioni generali)

    Categoria di prodotti

    Categoria di prodotti come specificata nella classificazione delle merci nella tabella 4 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860.

    117

    Sezione 2 j — Materie prime e quote di emissione (informazioni generali)

    Sottocategoria di prodotti

    Sottocategoria di prodotti come specificata nella classificazione delle merci nella tabella 4 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860.

    Questo campo presuppone l'indicazione di una specifica categoria di prodotti.

    118

    Sezione 2 j — Materie prime e quote di emissione (informazioni generali)

    Ulteriore sottocategoria di prodotti

    Ulteriore sottocategoria di prodotti come specificata nella classificazione delle merci nella tabella 4 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860.

    Questo campo presuppone l'indicazione di una specifica categoria di prodotti.

    119

    Sezione 2 k — Materie prime e quote di emissione (energia)

    Punto o zona di consegna

    Punti di consegna o aree di mercato.

    120

    Sezione 2 k — Materie prime e quote di emissione (energia)

    Punto di interconnessione

    Identificazione dei confini o dei punti di confine di un contratto di trasporto.

    121

    Sezione 2 k — Materie prime e quote di emissione (energia)

    Tipo di carico

    Identificazione del profilo di consegna.

     

    La sezione dei campi da 122 a 131 è ripetibile.

     

     

    122

    Sezione 2 k — Materie prime e quote di emissione (energia)

    Ora di inizio dell'intervallo di consegna

    L'ora di inizio dell'intervallo di consegna per ogni blocco o forma.

    123

    Sezione 2 k — Materie prime e quote di emissione (energia)

    Ora di fine dell'intervallo di consegna

    L'ora di fine dell'intervallo di consegna per ogni blocco o forma.

    124

    Sezione 2 k — Materie prime e quote di emissione (energia)

    Data di inizio della consegna

    La data di inizio della consegna.

    125

    Sezione 2 k — Materie prime e quote di emissione (energia)

    Data di fine della consegna

    La data di fine della consegna.

    126

    Sezione 2 k — Materie prime e quote di emissione (energia)

    Durata

    La durata del periodo di consegna.

    127

    Sezione 2 k — Materie prime e quote di emissione (energia)

    Giorni della settimana

    I giorni della settimana della consegna.

    128

    Sezione 2 k — Materie prime e quote di emissione (energia)

    Capacità di consegna

    Il numero di unità incluse nell'operazione per ogni intervallo di consegna specificato nei campi 122 e 123.

    129

    Sezione 2 k — Materie prime e quote di emissione (energia)

    Unità di quantità

    L'unità di misura utilizzata.

    130

    Sezione 2 k — Materie prime e quote di emissione (energia)

    Prezzo per quantità per intervallo di tempo

    Se applicabile, prezzo per quantità per intervallo di tempo di consegna.

    131

    Sezione 2 k — Materie prime e quote di emissione (energia)

    Valuta del prezzo per quantità per intervallo di tempo

    La valuta in cui è espresso il prezzo per quantità per intervallo di tempo.

    132

    Sezione 2 l — Opzioni

    Tipo di opzione

    Indicare se il contratto derivato è call (diritto di acquistare una determinata attività sottostante) o put (diritto di vendere una determinata attività sottostante) o se al momento dell'esecuzione del contratto derivato non è possibile stabilirlo.

    Per le swaption:

    indicare «put» per le swaption receiver, in cui l'acquirente ha diritto di stipulare lo swap ricevendo un tasso fisso;

    indicare «call» per le swaption payer, in cui l'acquirente ha diritto di stipulare lo swap pagando un tasso fisso.

    Per le opzioni cap e le opzioni floor:

    indicare «put» per la floor;

    indicare «call» per la cap.

    133

    Sezione 2 l — Opzioni

    Stile dell'opzione

    Indicare se l'opzione può essere esercitata soltanto ad una data fissa (stile europeo), ad una serie di date prestabilite (stile bermudiano) o in qualsiasi momento nel corso del periodo di validità del contratto (stile americano).

    134

    Sezione 2 l — Opzioni

    Prezzo strike

    Per le opzioni diverse da opzioni FX, swaption e prodotti analoghi, il prezzo al quale il titolare di un'opzione può acquistare o vendere l'attività sottostante dell'opzione.

    Per le opzioni in valuta estera, tasso di cambio al quale l'opzione può essere esercitata, espresso come tasso di cambio derivante dalla conversione della valuta unitaria nella valuta quotata. Nell'esempio 0,9426 USD/EUR, USD è la valuta unitaria e EUR è la valuta quotata; USD 1 = EUR 0,9426. Se il prezzo strike non è noto quando viene segnalata una nuova operazione, esso è aggiornato non appena è disponibile.

    Per i volatility swap, i variance swap e prodotti analoghi, il prezzo strike della volatilità è segnalato in questo dato.

     

    I campi da 135 a 137 sono ripetibili e sono compilati nel caso di derivati per cui sono disponibili tabelle di prezzo strike.

     

     

    135

    Sezione 2 l — Opzioni

    Data effettiva del prezzo strike

    Data effettiva non rettificata del prezzo strike.

    136

    Sezione 2 l — Opzioni

    Data finale del prezzo strike

    Data finale non rettificata del prezzo strike (non applicabile se la data finale non rettificata di un dato periodo della tabella è contigua (back-to-back) alla data effettiva non rettificata del periodo successivo).

    137

    Sezione 2 l — Opzioni

    Prezzo strike in essere alla data effettiva associata

    Prezzo strike in essere tra la data effettiva non rettificata e la data finale non rettificata compresa.

    138

    Sezione 2 l — Opzioni

    Valuta/coppia di valute del prezzo strike

    Per le opzioni su azioni, le opzioni su merci e prodotti analoghi, la valuta in cui è denominato il prezzo strike.

    Per le opzioni in valuta estera: coppia di valute e ordine in cui è espresso il prezzo strike. È espresso come valuta unitaria per valuta quotata.

    139

    Sezione 2 l — Opzioni

    Importo premio opzione

    Per le opzioni e le swaption di tutte le classi di attività, l'importo monetario pagato dall'acquirente dell'opzione.

    Questo dato non è applicabile se lo strumento non è un'opzione o non prevede alcuna opzione.

    140

    Sezione 2 l — Opzioni

    Valuta premio opzione

    Per le opzioni e le swaption di tutte le classi di attività, la valuta in cui è denominato l'importo del premio dell'opzione. Questo dato non è applicabile se lo strumento non è un'opzione o non prevede alcuna opzione.

    141

    Sezione 2 l — Opzioni

    Data di pagamento premio opzione

    La data non rettificata in cui è pagato il premio dell'opzione.

    142

    Sezione 2 i — Opzioni

    Data di scadenza del sottostante

    Per le swaption, la data di scadenza dello swap sottostante.

    143

    Sezione 2 m — Derivati su crediti

    Rango

    Indicare il rango del titolo di debito, o del paniere di debito o dell'indice sottostante un derivato.

    144

    Sezione 2 m — Derivati su crediti

    Soggetto di riferimento

    Identificazione del soggetto di riferimento sottostante.

    145

    Sezione 2 m — Derivati su crediti

    Serie

    Il numero di serie della composizione dell'indice, se applicabile.

    146

    Sezione 2 m — Derivati su crediti

    Versione

    Una nuova versione della serie è emessa in caso di default di una delle componenti e di riponderazione dell'indice per tener conto del nuovo numero di componenti complessivi dell'indice.

    147

    Sezione 2 m — Derivati su crediti

    Fattore dell'indice

    Il fattore da applicare al nozionale (campo 55 della presente tabella) per aggiustarlo a tutti gli eventi di credito precedenti nella serie di indici.

    148

    Sezione 2 m — Derivati su crediti

    Segmento

    Indicare se il contratto derivato è suddiviso in segmenti.

    149

    Sezione 2 m — Derivati su crediti

    Punto di attacco (attachment point) indice Credit Default Swap (CDS)

    Punto inferiore definito in cui il livello di perdite nel portafoglio sottostante riduce il nozionale di un segmento. Ad esempio, il nozionale in un segmento con un punto di attacco del 3 % sarà ridotto in seguito a perdite del 3 % nel portafoglio. Questo dato non è applicabile se l'operazione non è un'operazione su segmenti CDS (indice o paniere personalizzato).

    150

    Sezione 2 m — Derivati su crediti

    Punto di distacco (detachment point) indice CDS

    Punto definito oltre il quale le perdite del portafoglio sottostante non producono più una riduzione del nozionale di un segmento. Ad esempio, il nozionale in un segmento con un punto di attacco del 3 % e un punto di distacco del 6 % sarà ridotto in seguito a perdite del 3 % nel portafoglio. Perdite del 6 % nel portafoglio esauriscono il nozionale del segmento. Questo dato non è applicabile se l'operazione non è un'operazione su segmenti CDS (indice o paniere personalizzato).

    151

    Sezione 2 n — Modifiche del derivato

    Tipo di azione

    Nuovo: la segnalazione di un derivato, a livello di operazione o di posizione, per la prima volta.

    Modifica: la modifica dei termini o delle informazioni precedentemente trasmesse su un derivato, a livello di operazione o di posizione, ma non la correzione di una segnalazione.

    Correzione: una segnalazione che corregge i campi di dati errati di una segnalazione precedentemente trasmessa.

    Cessazione: la cessazione di un derivato esistente, a livello di operazione o di posizione.

    Errore: la cancellazione di una segnalazione integrale erroneamente trasmessa, quando il derivato, a livello di operazione o di posizione, non è mai esistito o non era soggetto agli obblighi di segnalazione imposti dal regolamento (UE) n. 648/2012 ma è stato segnalato per errore ad un repertorio di dati sulle negoziazioni o la cancellazione di una doppia segnalazione.

    Ripristino: riapertura di un derivato, a livello di operazione o posizione, che è stato annullato con tipo di azione "Errore" o cessato per errore.

    Valutazione: l'aggiornamento della valutazione di un derivato, a livello di operazione o di posizione.

    Componente di posizione: la segnalazione di un nuovo derivato che è incluso in una distinta segnalazione di posizione lo stesso giorno.

    152

    Sezione 2 n — Modifiche del derivato

    Tipo di evento

    Operazione: conclusione di un derivato o rinegoziazione dei suoi termini che non comporta il cambiamento di una controparte.

    Subentro: un evento in cui una parte o la totalità del derivato è trasferita a una controparte 2 (e segnalata come un nuovo derivato) e il derivato esistente è cessato o il suo nozionale è modificato.

    PTRR: esercizio di riduzione del rischio post-negoziazione.

    Cessazione anticipata: la cessazione di un derivato, a livello di operazione o di posizione.

    Compensazione: compensazione secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) n. 648/2012.

    Esercizio: l'esercizio di un'opzione o di una swaption da parte di una controparte dell'operazione, in maniera completa o parziale.

    Allocazione: evento di allocazione, in cui un derivato esistente è allocato a diverse controparti e segnalato come nuovo derivato con importi nozionali ridotti.

    Evento di credito: si applica solo ai derivati su crediti. Un evento di credito che si traduce nella modifica di un derivato, a livello di operazione o di posizione.

    Evento aziendale: un'azione societaria sul sottostante in azioni che ha un impatto sui derivati su tali azioni.

    Inclusione nella posizione: inclusione di contratto differenziale o derivato compensato mediante CCP in una posizione quando un derivato esistente è cessato ed è creata una nuova posizione o è modificato il nozionale di una posizione esistente.

    Aggiornamento: aggiornamento di un derivato in essere eseguito durante il periodo di transizione al fine di garantirne la conformità agli obblighi di segnalazione modificati.

    153

    Sezione 2 n — Modifiche del derivato

    Data dell'evento

    Data in cui si è svolto l'evento da segnalare relativo al contratto derivato e rilevato dalla segnalazione o, nel caso di una modifica, quando la modifica ha acquisito validità.

    154

    Sezione 2 n — Modifiche del derivato

    Livello

    Indicare se la segnalazione è effettuata a livello di operazione o di posizione.

    La segnalazione a livello di posizione può essere utilizzata solo come integrazione della segnalazione a livello di operazione, per segnalare eventi post-negoziazione e solo se le singole operazioni in prodotti fungibili sono state sostituite dalla posizione.


    Tabella 3

    Voce

    Sezione

    Campo

    Dati da segnalare

    1

    Parti del derivato

    Data e ora della segnalazione

    Data e ora della trasmissione della segnalazione al repertorio di dati sulle negoziazioni.

    2

    Parti del derivato

    Identificativo del soggetto che trasmette la segnalazione

    Nel caso in cui il soggetto responsabile della segnalazione abbia delegato la trasmissione della segnalazione ad un terzo o all'altra controparte, quest'altro soggetto deve essere individuato in questo campo con un codice unico.

    In caso contrario, in questo campo dovrebbe essere indicato il soggetto responsabile della segnalazione.

    3

    Parti del derivato

    Soggetto responsabile della segnalazione

    Quando una controparte finanziaria ha l'esclusiva responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, della segnalazione per conto di entrambe le controparti a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012 e la controparte non finanziaria non decide di segnalare essa stessa i dati dei suoi contratti derivati OTC con la controparte finanziaria, il codice unico che identifica tale controparte finanziaria. Quando la società di gestione ha la responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, della segnalazione per conto di un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 ter, del predetto regolamento, il codice unico che identifica la società di gestione. Quando il gestore di un fondo di investimento alternativo (GEFIA) ha la responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, della segnalazione per conto del fondo di investimento alternativo (FIA) a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 quater, del predetto regolamento, il codice unico che identifica il GEFIA. Quando il soggetto autorizzato che è responsabile della gestione e agisce per conto di un EPAP ha la responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, della segnalazione per suo conto a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 quinquies, del predetto regolamento, il codice unico che identifica tale soggetto.

    Questo campo è applicabile solo ai derivati OTC.

    4

    Parti del derivato

    Controparte 1 (controparte segnalante)

    Identificativo della controparte di un'operazione su derivati che sta adempiendo al suo obbligo di segnalazione attraverso la segnalazione in questione.

    Nel caso di un'operazione su derivati allocata eseguita da un gestore di fondi per conto di un fondo, è segnalato come controparte il fondo e non il gestore di fondi.

    5

    Parti del derivato

    Tipo di identificativo della controparte 2

    Indicare se è stato usato il codice LEI per identificare la controparte 2.

    6

    Parti del derivato

    Controparte 2

    Identificativo della seconda controparte di un'operazione su derivati.

    Nel caso di un'operazione su derivati allocata eseguita da un gestore di fondi per conto di un fondo, è segnalato come controparte il fondo e non il gestore di fondi.

    7

    Garanzie

    Data e ora della garanzia

    Data e ora a partire dalle quali sono segnalati i valori dei margini.

    8

    Garanzie

    Indicatore della garanzia per portafoglio

    Indicatore dell'eventualità che la garanzia sia stata costituita sulla base di un portafoglio. Con l'espressione «sulla base di un portafoglio» si intende un insieme di operazioni che sono soggette a marginazione congiunta (su base netta o lorda) contrariamente allo scenario in cui il margine è calcolato e costituito per ogni singola operazione separatamente.

    9

    Garanzie

    Codice della garanzia per portafoglio

    Se la garanzia è segnalata sulla base di un portafoglio, codice unico assegnato dalla controparte 1 al portafoglio. Questo dato non è applicabile se la garanzia è stata costituita a livello di operazione, o se non esiste un contratto di garanzia o se non è fornita o ricevuta alcuna garanzia.

    10

    Garanzie

    UTI

    Identificativo unico dell'operazione di cui all'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860.

    11

    Garanzie

    Categoria della costituzione di garanzia

    Indicare se esiste un contratto di garanzia tra le controparti.

    Questo dato è fornito per ogni operazione o per ogni portafoglio, a seconda che la garanzia sia costituita a livello di operazione o di portafoglio, ed è applicabile sia alle operazioni compensate che a quelle non compensate.

    12

    Garanzie

    Margine iniziale costituito dalla controparte 1 (pre-scarto di garanzia)

    Valore monetario del margine iniziale costituito dalla controparte 1, compreso qualsiasi margine in transito e in attesa di regolamento.

    Se la garanzia è costituita a livello di portafoglio, il margine iniziale costituito si riferisce all'intero portafoglio; se la garanzia è costituita a livello di singola operazione, il margine iniziale costituito si riferisce alla singola operazione.

    Questo campo si riferisce al valore totale corrente del margine iniziale, piuttosto che alla sua variazione giornaliera.

    Il dato si riferisce sia alle operazioni non compensate che a quelle compensate a livello centrale.

    Per le operazioni compensate a livello centrale, il dato non include i contributi al fondo di garanzia, né la garanzia costituita verso la CCP a fronte di accantonamenti di liquidità, cioè le linee di credito impegnate.

    Se il margine iniziale costituito è denominato in più di una valuta, tali importi sono convertiti in un'unica valuta scelta dalla controparte 1 e segnalati come un unico valore totale.

    13

    Garanzie

    Margine iniziale costituito dalla controparte 1 (post-scarto di garanzia)

    Valore monetario del margine iniziale costituito dalla controparte 1, compreso qualsiasi margine in transito e in attesa di regolamento.

    Se la garanzia è costituita a livello di portafoglio, il margine iniziale costituito si riferisce all'intero portafoglio; se la garanzia è costituita a livello di singola operazione, il margine iniziale costituito si riferisce alla singola operazione.

    Questo campo si riferisce al valore totale corrente del margine iniziale dopo l'applicazione dello scarto di garanzia (se applicabile), piuttosto che alla sua variazione giornaliera.

    Il dato si riferisce sia alle operazioni non compensate che a quelle compensate a livello centrale. Per le operazioni compensate a livello centrale, il dato non include i contributi al fondo di garanzia, né la garanzia costituita verso la CCP a fronte di accantonamenti di liquidità, cioè le linee di credito impegnate.

    Se il margine iniziale costituito è denominato in più di una valuta, tali importi sono convertiti in un'unica valuta scelta dalla controparte 1 e segnalati come un unico valore totale.

    14

    Garanzie

    Valuta del margine iniziale costituito

    Valuta in cui è denominato il margine iniziale costituito.

    Se il margine iniziale costituito è denominato in più di una valuta, questo dato riflette una delle valute in cui la controparte 1 ha scelto di convertire tutti i valori dei margini iniziali costituiti.

    15

    Garanzie

    Margine di variazione costituito dalla controparte 1 (pre-scarto di garanzia)

    Valore monetario del margine di variazione costituito dalla controparte 1, compreso il margine regolato in contante e qualsiasi margine in transito e in attesa di regolamento.

    Il margine di variazione potenziale non è incluso.

    Se la garanzia è costituita a livello di portafoglio, il margine di variazione costituito si riferisce all'intero portafoglio; se la garanzia è costituita a livello di singola operazione, il margine di variazione costituito si riferisce alla singola operazione.

    Questo campo si riferisce al valore totale corrente del margine di variazione, accumulato dalla prima segnalazione dei margini di variazione costituiti per il portafoglio o l'operazione.

    Se il margine di variazione costituito è denominato in più di una valuta, tali importi sono convertiti in un'unica valuta scelta dalla controparte 1 e segnalati come un unico valore totale.

    16

    Garanzie

    Margine di variazione costituito dalla controparte 1 (post-scarto di garanzia)

    Valore monetario del margine di variazione costituito dalla controparte 1, compreso il margine regolato in contante e qualsiasi margine in transito e in attesa di regolamento.

    Il margine di variazione potenziale non è incluso.

    Se la garanzia è costituita a livello di portafoglio, il margine di variazione costituito si riferisce all'intero portafoglio; se la garanzia è costituita a livello di singola operazione, il margine di variazione costituito si riferisce alla singola operazione.

    Questo campo si riferisce al valore totale corrente del margine di variazione dopo l'applicazione dello scarto di garanzia, se applicabile, accumulato dalla prima segnalazione dei margini di variazione costituiti per il portafoglio o l'operazione.

    Se il margine di variazione costituito è denominato in più di una valuta, tali importi sono convertiti in un'unica valuta scelta dalla controparte 1 e segnalati come un unico valore totale.

    17

    Garanzie

    Valuta dei margini di variazione costituiti

    Valuta in cui è denominato il margine di variazione costituito.

    Se il margine di variazione costituito è denominato in più di una valuta, questo dato riflette una delle valute in cui la controparte 1 ha scelto di convertire tutti i valori dei margini di variazione costituiti.

    18

    Garanzie

    Garanzia costituita in eccesso dalla controparte 1

    Valore monetario di qualsiasi garanzia aggiuntiva costituita dalla controparte 1 separata e indipendente dal margine iniziale e di variazione. Questo campo si riferisce al valore totale corrente della garanzia costituita in eccesso prima dell'applicazione dello scarto di garanzia, se applicabile, piuttosto che alla sua variazione giornaliera.

    Qualsiasi importo del margine iniziale o di variazione costituito che superi il margine iniziale richiesto o il margine di variazione richiesto è segnalato, rispettivamente, come parte del margine iniziale costituito o del margine di variazione costituito, piuttosto che incluso come garanzia costituita in eccesso.

    Per le operazioni compensate a livello centrale, la garanzia in eccesso è segnalata solo nella misura in cui può essere assegnata a un portafoglio o a un'operazione specifici.

    19

    Garanzie

    Valuta della garanzia costituita in eccesso

    Valuta in cui è denominata la garanzia costituita in eccesso.

    Se la garanzia costituita in eccesso è denominata in più di una valuta, questo dato riflette una delle valute in cui la controparte 1 ha scelto di convertire tutti i valori della garanzia costituita in eccesso.

    20

    Garanzie

    Margine iniziale raccolto dalla controparte 1 (pre-scarto di garanzia)

    Valore monetario del margine iniziale raccolto dalla controparte 1, compreso qualsiasi margine in transito e in attesa di regolamento.

    Se la garanzia è costituita a livello di portafoglio, il margine iniziale raccolto si riferisce all'intero portafoglio; se la garanzia è costituita a livello di singola operazione, il margine iniziale raccolto si riferisce alla singola operazione.

    Questo campo si riferisce al valore totale corrente del margine iniziale, piuttosto che alla sua variazione giornaliera.

    Il dato si riferisce sia alle operazioni non compensate che a quelle compensate a livello centrale. Per le operazioni compensate a livello centrale, il dato non include la garanzia raccolta dalla CCP nell'ambito della sua attività di investimento.

    Se il margine iniziale raccolto è denominato in più di una valuta, tali importi sono convertiti in un'unica valuta scelta dalla controparte 1 e segnalati come un unico valore totale.

    21

    Garanzie

    Margine iniziale raccolto dalla controparte 1 (post-scarto di garanzia)

    Valore monetario del margine iniziale raccolto dalla controparte 1, compreso qualsiasi margine in transito e in attesa di regolamento.

    Se la garanzia è costituita a livello di portafoglio, il margine iniziale raccolto si riferisce all'intero portafoglio; se la garanzia è costituita a livello di singola operazione, il margine iniziale raccolto si riferisce alla singola operazione.

    Questo campo si riferisce al valore totale corrente del margine iniziale dopo l'applicazione dello scarto di garanzia, se applicabile, piuttosto che alla sua variazione giornaliera.

    Il dato si riferisce sia alle operazioni non compensate che a quelle compensate a livello centrale. Per le operazioni compensate a livello centrale, il dato non include la garanzia raccolta dalla CCP nell'ambito della sua attività di investimento.

    Se il margine iniziale raccolto è denominato in più di una valuta, tali importi sono convertiti in un'unica valuta scelta dalla controparte 1 e segnalati come un unico valore totale.

    22

    Garanzie

    Valuta del margine iniziale raccolto

    Valuta in cui è denominato il margine iniziale raccolto.

    Se il margine iniziale raccolto è denominato in più di una valuta, questo dato riflette una delle valute in cui la controparte 1 ha scelto di convertire tutti i valori dei margini iniziali raccolti.

    23

    Garanzie

    Margine di variazione raccolto dalla controparte 1 (pre-scarto di garanzia)

    Valore monetario del margine di variazione raccolto dalla controparte 1, compreso il margine regolato in contante e qualsiasi margine in transito e in attesa di regolamento.

    Il margine di variazione potenziale non è incluso.

    Se la garanzia è costituita a livello di portafoglio, il margine di variazione raccolto si riferisce all'intero portafoglio; se la garanzia è costituita a livello di singola operazione, il margine di variazione raccolto si riferisce alla singola operazione.

    Questo campo si riferisce al valore totale corrente del margine di variazione accumulato dalla prima segnalazione dei margini di variazione raccolti per il portafoglio o l'operazione.

    Se il margine di variazione raccolto è denominato in più di una valuta, tali importi sono convertiti in un'unica valuta scelta dalla controparte 1 e segnalati come un unico valore totale.

    24

    Garanzie

    Margine di variazione raccolto dalla controparte 1 (post-scarto di garanzia)

    Valore monetario del margine di variazione raccolto dalla controparte 1, compreso il margine regolato in contante e qualsiasi margine in transito e in attesa di regolamento.

    Il margine di variazione potenziale non è incluso.

    Se la garanzia è costituita a livello di portafoglio, il margine di variazione raccolto si riferisce all'intero portafoglio; se la garanzia è costituita a livello di singola operazione, il margine di variazione raccolto si riferisce alla singola operazione.

    Questo campo si riferisce al valore totale corrente del margine di variazione raccolto dopo l'applicazione dello scarto di garanzia, se applicabile, accumulato dalla prima segnalazione dei margini di variazione raccolti per il portafoglio/l'operazione.

    Se il margine di variazione raccolto è denominato in più di una valuta, tali importi sono convertiti in un'unica valuta scelta dalla controparte 1 e segnalati come un unico valore totale.

    25

    Garanzie

    Valuta del margine di variazione raccolto

    Valuta in cui è denominato il margine di variazione raccolto.

    Se il margine di variazione raccolto è denominato in più di una valuta, questo dato riflette una delle valute in cui la controparte 1 ha scelto di convertire tutti i valori dei margini variazione raccolti.

    26

    Garanzie

    Garanzia raccolta in eccesso dalla controparte 1

    Valore monetario di qualsiasi garanzia aggiuntiva raccolta dalla controparte 1 separata e indipendente dal margine iniziale e di variazione. Questo dato si riferisce al valore totale corrente della garanzia in eccesso prima dell'applicazione dello scarto di garanzia, se applicabile, piuttosto che alla sua variazione giornaliera.

    Qualsiasi importo del margine iniziale o di variazione raccolto che superi il margine iniziale richiesto o il margine di variazione richiesto è segnalato, rispettivamente, come parte del margine iniziale raccolto o del margine di variazione raccolto, piuttosto che incluso come garanzia raccolta in eccesso.

    Per le operazioni compensate a livello centrale la garanzia in eccesso è segnalata solo nella misura in cui può essere assegnata a un portafoglio o a un'operazione specifici.

    27

    Garanzie

    Valuta della garanzia raccolta in eccesso

    Valuta in cui è denominata la garanzia raccolta in eccesso.

    Se la garanzia raccolta in eccesso è denominata in più di una valuta, questo dato riflette una delle valute in cui la controparte 1 ha scelto di convertire tutti i valori della garanzia raccolta in eccesso.

    28

    Garanzie

    Tipo di azione

    La segnalazione deve contenere uno dei seguenti tipi di azione:

    a)

    un nuovo saldo del margine o una modifica delle informazioni relative ai margini sono indicati come «Aggiornamento del margine»;

    b)

    la correzione di campi di dati che sono stati compilati erroneamente in una segnalazione precedente è indicata come «Correzione».

    29

    Garanzie

    Data dell'evento

    Data in cui si è svolto l'evento da segnalare relativo al contratto derivato e rilevato dalla segnalazione. In caso di aggiornamento della garanzia, la data in cui sono fornite le informazioni contenute nella segnalazione.


    (1)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 della Commissione, del 10 giugno 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme, i formati, la frequenza, i metodi e le modalità di segnalazione (cfr. pag. 68 della presente Gazzetta ufficiale).

    (3)  Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 11).


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