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Document 32022R1855
Commission Delegated Regulation (EU) 2022/1855 of 10 June 2022 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the minimum details of the data to be reported to trade repositories and the type of reports to be used (Text with EEA relevance)
Regolamento delegato (UE) 2022/1855 della Commissione del 10 giugno 2022 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni e il tipo di segnalazioni da utilizzare (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento delegato (UE) 2022/1855 della Commissione del 10 giugno 2022 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni e il tipo di segnalazioni da utilizzare (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2022/3589
GU L 262 del 7.10.2022, p. 1–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 262/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1855 DELLA COMMISSIONE
del 10 giugno 2022
che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni e il tipo di segnalazioni da utilizzare
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento delegato (UE) n. 148/2013, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni ha subito sostanziali modifiche. Poiché sarebbero necessarie ulteriori modifiche per rendere più chiaro il quadro normativo in materia di segnalazione e garantire la coerenza con le nuove norme tecniche di attuazione e altre norme concordate a livello internazionale, esso dovrebbe essere abrogato e sostituito dal presente regolamento. |
(2) |
La segnalazione di dati completi e accurati sui derivati, compresa l'indicazione degli eventi commerciali che attivano la modifica dei derivati, è essenziale affinché i dati sui derivati possano essere usati in modo efficace. |
(3) |
Se il contratto derivato è costituito da una combinazione di contratti derivati che sono negoziati insieme come il prodotto di un unico accordo economico, le autorità competenti devono poter capire le caratteristiche di ciascuno dei contratti derivati in questione. Dato che le autorità competenti devono inoltre essere in grado di comprendere il contesto generale, dovrebbe altresì risultare chiaro dalla segnalazione che il contratto derivato rientra in uno strumento derivato complesso. Pertanto i contratti derivati che si riferiscono ad una combinazione di contratti derivati dovrebbero essere segnalati in segnalazioni separate per ciascun contratto derivato, con un identificativo interno che consenta di stabilire un collegamento tra le segnalazioni. |
(4) |
Per quanto riguarda i contratti derivati costituiti da una combinazione di contratti derivati che devono essere segnalati in più di una segnalazione, può essere difficile determinare in che modo le pertinenti informazioni sul contratto dovrebbero essere riportate nelle diverse segnalazioni e quindi quante segnalazioni dovrebbero essere presentate. Pertanto le controparti dovrebbero concordare il numero di segnalazioni da presentare specificando il contratto. |
(5) |
Per assicurare flessibilità è opportuno che la controparte di un contratto possa delegarne la segnalazione all'altra controparte o ad un terzo. Le controparti dovrebbero anche essere in grado di concordare di delegare la segnalazione a un soggetto terzo comune, compresa una controparte centrale (CCP). Al fine di garantire la qualità dei dati, la segnalazione effettuata per conto di entrambe le controparti dovrebbe contenere tutti i dati pertinenti in relazione a ciascuna controparte. Se delegata, la segnalazione dovrebbe contenere l'intera serie di dati che sarebbero stati segnalati se fosse stata fatta dalla controparte segnalante. |
(6) |
È importante riconoscere che le CCP agiscono come parte del contratto derivato. Pertanto, se un contratto in essere è successivamente compensato mediante controparte centrale, il contratto dovrebbe essere segnalato come cessato e il nuovo contratto risultante dalla compensazione dovrebbe essere oggetto di segnalazione. |
(7) |
È importante riconoscere che alcuni derivati, come quelli negoziati in sedi di negoziazione o su piattaforme di negoziazione organizzate situate al di fuori dell'Unione, i derivati compensati mediante CCP o i contratti differenziali, sono spesso cessati e inclusi in una posizione, e che il rischio per tali derivati è gestito a livello di posizione. Inoltre è la posizione risultante, piuttosto che i derivati originari a livello di operazione, che diventa soggetta ai successivi eventi del ciclo di vita. Al fine di consentire una segnalazione efficiente e accurata di tali derivati, le controparti dovrebbero essere autorizzate a effettuare segnalazioni a livello di posizione. Per assicurare che le controparti non utilizzino in modo inappropriato la segnalazione a livello di posizione, dovrebbero essere stabilite condizioni specifiche da soddisfare per effettuare la segnalazione a livello di posizione. |
(8) |
Per monitorare adeguatamente la concentrazione delle esposizioni e del rischio sistemico è di fondamentale importanza assicurare che ai repertori di dati sulle negoziazioni siano trasmesse informazioni complete e accurate sull'esposizione e sulle garanzie scambiate tra le due controparti. Il valore del contratto ai prezzi correnti sul mercato o basato su un modello indica il segno e l'entità delle esposizioni relative al contratto e integra le informazioni sul valore d'origine specificato nel contratto. Pertanto è essenziale che le controparti segnalino le valutazioni dei contratti derivati secondo una metodologia comune. Inoltre è altrettanto importante imporre la segnalazione dei margini iniziali e dei margini di variazione costituiti e ricevuti relativi a un particolare derivato. Pertanto le controparti che costituiscono garanzie per i loro derivati dovrebbero segnalare i dati relativi a tali garanzie a livello di operazione. Quando la garanzia è calcolata sulla base di un portafoglio, è opportuno che le controparti segnalino i margini iniziali e di variazione costituiti e ricevuti relativi a tale portafoglio utilizzando un codice unico stabilito dalla controparte segnalante. Questo codice unico dovrebbe identificare il portafoglio specifico sul quale è scambiata la garanzia e dovrebbe inoltre garantire che tutti i derivati pertinenti possano essere collegati a quel particolare portafoglio. |
(9) |
L'importo nozionale è una caratteristica essenziale di un derivato ai fini della determinazione degli obblighi ad esso associati. Gli importi nozionali sono inoltre utilizzati come metrica per valutare le esposizioni, i volumi delle negoziazioni e le dimensioni del mercato dei derivati. È quindi essenziale segnalare in modo coerente gli importi nozionali. Al fine di assicurare che le controparti segnalino gli importi nozionali in modo armonizzato, è opportuno specificare il metodo prescritto per il calcolo dell'importo nozionale in relazione ai diversi tipi di prodotti. |
(10) |
Analogamente, le informazioni relative ai prezzi dei derivati dovrebbero essere segnalate in modo coerente, consentendo così alle autorità competenti di verificare le esposizioni segnalate, valutare i costi e la liquidità nei mercati dei derivati, nonché confrontare i prezzi di prodotti analoghi negoziati su diversi mercati. |
(11) |
A seguito di eventi del ciclo di vita come la compensazione, la novazione o la compressione, taluni derivati sono creati, modificati o cessati. Al fine di consentire alle autorità competenti di comprendere le sequenze di eventi che si verificano nel mercato e le relazioni tra i derivati segnalati, è essenziale fornire un metodo per collegare tutti i derivati pertinenti oggetto del medesimo evento del ciclo di vita. Poiché il modo più efficiente di collegare i derivati può essere diverso a seconda della natura dell'evento, è opportuno stabilire diversi metodi di collegamento. |
(12) |
Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione. |
(13) |
L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
(14) |
Per permettere alle controparti e ai repertori di dati sulle negoziazioni di adottare tutte le misure necessarie per adattarsi ai nuovi obblighi, è opportuno posticipare di 18 mesi la data di applicazione del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Dati da fornire nelle segnalazioni ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 648/2012
1. Le segnalazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni effettuate ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 includono i dati completi e accurati di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato del presente regolamento relativi al derivato in questione.
Tali dati sono comunicati in un'unica segnalazione.
2. Nel segnalare la conclusione, la modifica o la cessazione del derivato, la controparte specifica nella segnalazione i dati relativi al tipo di azione e al tipo di evento, come descritto nei campi 151 e 152 della tabella 2 dell'allegato, a cui tale conclusione, modifica o cessazione si riferisce.
3. In deroga al paragrafo 1, se i campi delle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato non consentono l'effettiva segnalazione dei dati di cui al paragrafo 1, tali dati sono comunicati in segnalazioni separate, come nel caso in cui il contratto derivato è costituito da una combinazione di contratti derivati che sono negoziati insieme come prodotto di un unico accordo economico.
Prima del termine della segnalazione, le controparti di un contratto derivato costituito da una combinazione di contratti derivati di cui al primo comma stabiliscono di comune accordo il numero di segnalazioni separate da trasmettere al repertorio di dati sulle negoziazioni in relazione al contratto derivato.
La controparte segnalante collega le segnalazioni separate al gruppo di segnalazioni del derivato mediante un identificativo unico a livello della controparte, conformemente al campo 6 della tabella 2 dell'allegato.
4. La segnalazione unica effettuata per conto di entrambe le controparti contiene i dati di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato relative a ognuna delle controparti.
5. Quando una controparte trasmette i dati relativi a un derivato ad un repertorio di dati sulle negoziazioni per conto dell'altra controparte, ovvero un terzo segnala un contratto ad un repertorio di dati sulle negoziazioni per conto di una o di entrambe le controparti, le informazioni trasmesse includono tutti i dati che sarebbero stati trasmessi se i derivati fossero stati segnalati al repertorio di dati sulle negoziazioni separatamente da ogni parte.
Articolo 2
Operazioni compensate
1. Se un derivato di cui sono già stati comunicati i dati a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 è successivamente compensato da una controparte centrale (CCP), detto derivato è segnalato come cessato specificando nei campi 151 e 152 della tabella 2 dell'allegato del presente regolamento come tipo di azione «Cessazione» e come tipo di evento «Compensazione». I nuovi derivati risultanti dalla compensazione sono segnalati specificando nei campi 151 e 152 della tabella 2 dell'allegato del presente regolamento il tipo di azione «Nuovo» e il tipo di evento «Compensazione».
2. Quando i derivati sono conclusi in una sede di negoziazione o su una piattaforma di negoziazione organizzata situata al di fuori dell'Unione e compensati da una CCP nello stesso giorno, sono segnalati solo i derivati risultanti dalla compensazione. Tali derivati sono segnalati specificando nei campi 151 e 152 della tabella 2 dell'allegato del presente regolamento o il tipo di azione «Nuovo» o il tipo di azione «Componente di posizione», conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, e il tipo di evento «Compensazione».
Articolo 3
Segnalazione a livello di posizione
1. Dopo la segnalazione dei dati di un derivato che la controparte ha concluso e la cessazione di tale derivato dovuta all'inclusione in una posizione, la controparte è autorizzata a utilizzare la segnalazione a livello di posizione, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) |
il rischio è gestito a livello di posizione; |
b) |
le segnalazioni si riferiscono a derivati conclusi in una sede di negoziazione o su una piattaforma di negoziazione organizzata situata al di fuori dell'Unione o a derivati compensati da una CCP o a contratti differenziali che sono fungibili tra loro e che sono stati sostituiti dalla posizione; |
c) |
i derivati a livello di operazione di cui al campo 154 della tabella 2 dell'allegato sono stati correttamente segnalati prima della loro inclusione nella posizione; |
d) |
altri eventi che incidono sui campi comuni nella segnalazione della posizione sono comunicati separatamente; |
e) |
i derivati di cui alla lettera b) sono stati debitamente cessati indicando il tipo di azione «Cessazione» nel campo 151 della tabella 2 dell'allegato e il tipo di evento «Inclusione in una posizione» nel campo 152 della tabella 2 dell'allegato; |
f) |
la posizione risultante è stata debitamente segnalata come una nuova posizione o come un aggiornamento di una posizione esistente; |
g) |
la segnalazione della posizione è avvenuta compilando correttamente tutti i campi applicabili delle tabelle 1 e 2 dell'allegato e indicando che la segnalazione è effettuata a livello di posizione nel campo 154 della tabella 2 dell'allegato; |
h) |
le controparti del derivato concordano che il derivato debba essere segnalato a livello di posizione. |
2. Quando un derivato esistente deve essere incluso in una segnalazione a livello di posizione nello stesso giorno, tale derivato è segnalato con tipo di azione «Componente di posizione» nel campo 151 della tabella 2 dell'allegato.
3. Gli aggiornamenti successivi, compresi gli aggiornamenti della valutazione, gli aggiornamenti delle garanzie e altre modifiche ed eventi del ciclo di vita sono segnalati a livello di posizione e non sono segnalati per i derivati originari a livello di operazione che sono stati cessati e inclusi in tale posizione.
Articolo 4
Segnalazione delle esposizioni
1. I dati sulle garanzie per i derivati tanto compensati quanto non compensati includono tutte le garanzie costituite e ricevute, conformemente ai campi da 1 a 29 della tabella 3 dell'allegato.
2. Quando la controparte 1 costituisce garanzie sulla base di un portafoglio, la controparte 1 o il soggetto responsabile della segnalazione segnala al repertorio di dati sulle negoziazioni la garanzia costituita e ricevuta sul portafoglio conformemente ai campi da 1 a 29 della tabella 3 dell'allegato e specifica un codice identificativo del portafoglio conformemente al campo 9 della tabella 3 dell'allegato.
3. Le controparti non finanziarie diverse da quelle di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 648/2012 o i soggetti responsabili della segnalazione per loro conto non sono tenuti a segnalare le garanzie e le valutazioni a prezzi correnti di mercato o in base ad un modello dei contratti di cui alle tabelle 2 e 3 dell'allegato del presente regolamento.
4. Per i derivati compensati mediante CCP, la controparte 1 o il soggetto responsabile della segnalazione segnala la valutazione del derivato fornita dalla CCP, conformemente ai campi da 21 a 25 della tabella 2 dell'allegato.
5. Per i derivati non compensati mediante CCP, la controparte 1 o il soggetto responsabile della segnalazione segnala, conformemente ai campi da 21 a 25 della tabella 2 dell'allegato del presente regolamento, la valutazione del derivato effettuata secondo la metodologia definita nell'International Financial Reporting Standard (IFRS) 13 Valutazione del fair value adottato con regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (3), senza applicare alcuna rettifica al fair value.
Articolo 5
Importo nozionale
1. L'importo nozionale del derivato, di cui ai campi 55 e 64 della tabella 2 dell'allegato, è indicato come segue:
a) |
nel caso di swap, future, forward e opzioni negoziate in unità monetarie, l'importo di riferimento; |
b) |
nel caso di opzioni diverse da quelle di cui alla lettera a), calcolato utilizzando il prezzo strike; |
c) |
nel caso di forward diversi da quelli di cui alla lettera a), il prodotto del prezzo forward e il quantitativo nozionale totale del sottostante; |
d) |
nel caso di equity dividend swap, il prodotto dello strike fissato per il periodo e il numero di azioni o unità dell'indice; |
e) |
nel caso di equity volatility swap, l'importo nozionale vega; |
f) |
nel caso di equity variance swap, l'importo della varianza; |
g) |
nel caso di contratti finanziari differenziali, l'importo risultante del prezzo iniziale e della quantità nozionale totale; |
h) |
nel caso di commodity fixed/float swap, il prodotto del prezzo fisso e del quantitativo nozionale totale; |
i) |
nel caso di commodity basis swap, il prodotto dell'ultimo prezzo a pronti disponibile al momento dell'operazione dell'attività sottostante della gamba senza differenziale e il quantitativo nozionale totale della gamba senza differenziale; |
j) |
nel caso di swaption, l'importo nozionale del contratto sottostante. |
k) |
nel caso di derivati diversi da quelli di cui alle lettere da a) a j), in cui l'importo nozionale è calcolato utilizzando il prezzo dell'attività sottostante e tale prezzo è disponibile solo al momento del regolamento, il prezzo di fine giornata dell'attività sottostante alla data di conclusione del contratto. |
2. La segnalazione iniziale del contratto derivato il cui importo nozionale varia nel tempo specifica l'importo nozionale applicabile alla data della conclusione del contratto derivato e la tabella dell'importo nozionale.
Nel segnalare la tabella dell'importo nozionale, le controparti indicano tutti i seguenti elementi:
i) |
la data non rettificata in cui l'importo nozionale associato acquisisce validità; |
ii) |
la data finale non rettificata dell'importo nozionale; |
iii) |
l'importo nozionale che acquisisce validità alla data effettiva non rettificata associata. |
Articolo 6
Prezzo
1. Il prezzo del derivato di cui al campo 48 della tabella 2 dell'allegato, è indicato come segue:
a) |
nel caso di swap con pagamenti periodici relativi a merci, il prezzo fisso; |
b) |
nel caso di forward relativi a merci e azioni, il prezzo forward del sottostante; |
c) |
nel caso di swap relativi ad azioni e contratti differenziali, il prezzo iniziale del sottostante. |
2. Il prezzo di un derivato non è indicato nel campo 48 della tabella 2 dell'allegato quando è indicato in un altro campo della tabella 2 dell'allegato.
Articolo 7
Collegamento delle segnalazioni
La controparte segnalante o il soggetto responsabile della segnalazione collega le segnalazioni relative ai derivati conclusi o cessati a seguito dello stesso evento di cui al campo 152 della tabella 2 dell'allegato come segue:
a) |
in caso di compensazione, subentro, allocazione ed esercizio, la controparte segnala l'identificativo unico dell'operazione (UTI) del derivato originario che è stato cessato a seguito dell'evento di cui al campo 152 della tabella 2 nel campo 3 della tabella 2 dell'allegato all'interno della segnalazione o delle segnalazioni relative al derivato o ai derivati derivanti da tale evento; |
b) |
in caso di inclusione di un derivato in una posizione, la controparte segnala l'UTI della posizione in cui quel derivato è stato incluso nel campo 4 della tabella 2 dell'allegato all'interno della segnalazione di quel derivato inviata con tipo di azione «Componente di posizione» o con una combinazione di tipo di azione «Cessazione» e tipo di evento «Inclusione in una posizione»; |
c) |
nel caso di un evento di riduzione del rischio post-negoziazione (PTRR) con un prestatore di servizi PTRR o una CCP che fornisce il servizio PTRR, la controparte indica un codice unico che identifica tale evento, fornito dal prestatore di servizi PTRR o dalla CCP, nel campo 5 della tabella 2 dell'allegato in tutte le segnalazioni relative ai derivati che sono stati cessati a causa o a seguito di tale evento. |
Articolo 8
Abrogazione
Il regolamento delegato (UE) n. 148/2013 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 9
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 29 aprile 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(3) Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).
ALLEGATO
Tabella 1
|
Sezione |
Campo |
Dati da segnalare |
1 |
Parti del derivato |
Data e ora della segnalazione |
Data e ora della trasmissione della segnalazione al repertorio di dati sulle negoziazioni. |
2 |
Parti del derivato |
Identificativo del soggetto che trasmette la segnalazione |
Nel caso in cui il soggetto responsabile della segnalazione abbia delegato la trasmissione della segnalazione ad un terzo o all'altra controparte, quest'altro soggetto deve essere individuato in questo campo con un codice unico. In caso contrario, in questo campo dovrebbe essere indicato il soggetto responsabile della segnalazione. |
3 |
Parti del derivato |
Soggetto responsabile della segnalazione |
Quando una controparte finanziaria ha l'esclusiva responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, della segnalazione per conto di entrambe le controparti a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e la controparte non finanziaria non decide di segnalare essa stessa i dati dei suoi contratti derivati OTC con la controparte finanziaria, il codice unico che identifica tale controparte finanziaria. Quando la società di gestione ha la responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, della segnalazione per conto di un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 ter, del predetto regolamento, il codice unico che identifica la società di gestione. Quando il gestore di un fondo di investimento alternativo (GEFIA) ha la responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, della segnalazione per conto del fondo di investimento alternativo (FIA) a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 quater, del predetto regolamento, il codice unico che identifica il GEFIA. Quando il soggetto autorizzato che è responsabile della gestione e agisce per conto di un EPAP ha la responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, della segnalazione per suo conto a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 quinquies, del predetto regolamento, il codice unico che identifica tale soggetto. Questo campo è applicabile solo ai derivati OTC. |
4 |
Parti del derivato |
Controparte 1 (controparte segnalante) |
Identificativo della controparte di un'operazione su derivati che sta adempiendo al suo obbligo di segnalazione attraverso la segnalazione in questione. Nel caso di un'operazione su derivati allocata eseguita da un gestore di fondi per conto di un fondo, è segnalato come controparte il fondo e non il gestore di fondi. |
5 |
Parti del derivato |
Natura della controparte 1 |
Indicare se la controparte 1 è una controparte centrale (CCP), una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria ai sensi dell'articolo 2, punti 1, 8 e 9, del regolamento (UE) n. 648/2012, o un soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 5, di detto regolamento. |
6 |
Parti del derivato |
Settore di attività della controparte 1 |
Natura delle attività della controparte 1. Se la controparte 1 è una controparte finanziaria, questo campo contiene tutti i necessari codici inclusi nella tassonomia delle controparti finanziarie nel campo 6 della tabella 1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 della Commissione (2) che si applicano a tale controparte. Se la controparte 1 è una controparte non finanziaria, questo campo contiene tutti i necessari codici inclusi nella tassonomia delle controparti non finanziarie nel campo 6 della tabella 1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 che si applicano a tale controparte. Se è segnalata più di un'attività, i codici sono inseriti in ordine di importanza relativa delle corrispondenti attività. |
7 |
Parti del derivato |
Soglia di compensazione della controparte 1 |
Precisare se la controparte 1 supera la soglia di compensazione di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 3, o all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 alla data di conclusione dell'operazione. |
8 |
Parti del derivato |
Tipo di identificativo della controparte 2 |
Indicare se è stato usato il codice LEI per identificare la controparte 2. |
9 |
Parti del derivato |
Controparte 2 |
Identificativo della seconda controparte di un'operazione su derivati. Nel caso di un'operazione su derivati allocata eseguita da un gestore di fondi per conto di un fondo, è segnalato come controparte il fondo e non il gestore di fondi. |
10 |
Parti del derivato |
Paese della controparte 2 |
Se la controparte 2 è una persona fisica, il codice del paese di residenza di tale persona. |
11 |
Parti del derivato |
Natura della controparte 2 |
Indicare se la controparte 2 è una CCP, una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria ai sensi dell'articolo 2, punti 1, 8 e 9, del regolamento (UE) n. 648/2012, o un soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 5, di detto regolamento. |
12 |
Parti del derivato |
Settore di attività della controparte 2 |
Natura delle attività della controparte 2. Se la controparte 2 è una controparte finanziaria, questo campo contiene tutti i necessari codici inclusi nella tassonomia delle controparti finanziarie nel campo 6 della tabella 1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860] che si applicano a tale controparte. Se la controparte 2 è una controparte non finanziaria, questo campo contiene tutti i necessari codici inclusi nella tassonomia delle controparti non finanziarie nel campo 6 della tabella 1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 che si applicano a tale controparte. Se è segnalata più di un'attività, i codici sono inseriti in ordine di importanza relativa delle corrispondenti attività. |
13 |
Parti del derivato |
Soglia di compensazione della controparte 2 |
Precisare se la controparte 2 supera la soglia di compensazione di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 3, o all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 alla data di conclusione dell'operazione. |
14 |
Parti del derivato |
Obblighi di segnalazione della controparte 2 |
Indicare se la controparte 2 è soggetta all'obbligo di segnalazione ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, indipendentemente da chi ha la responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, della segnalazione. |
15 |
Parti del derivato |
Identificativo dell'intermediario |
Se l'intermediario agisce per conto della controparte 1 senza diventare esso stesso una controparte, la controparte 1 lo identifica con un codice unico. |
16 |
Parti del derivato |
Partecipante diretto |
Identificativo del partecipante diretto attraverso il quale è stata compensata un'operazione su derivati presso una CCP. Questo dato è applicabile alle operazioni compensate. |
17 |
Parti del derivato |
Direzione |
Indicare se la controparte 1 è l'acquirente o il venditore come stabilito alla data in cui il derivato è stato concluso. |
18 |
Parti del derivato |
Direzione della gamba 1 |
Indicare se la controparte 1 è l'ordinante o il destinatario della gamba 1 come stabilito alla data in cui il derivato è stato concluso. |
19 |
Parti del derivato |
Direzione della gamba 2 |
Indicare se la controparte 1 è l'ordinante o il destinatario della gamba 2 come stabilito alla data in cui il derivato è stato concluso. |
20 |
Parti del derivato |
Direttamente collegato ad attività commerciali o di finanziamento di tesoreria |
Precisare se il contratto è oggettivamente misurabile in quanto direttamente collegato all'attività commerciale o di finanziamento di tesoreria della controparte 1, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012. Compilare questo campo solo se la controparte 1 è una controparte non finanziaria ai sensi dell'articolo 2, punto 9, del regolamento (UE) n. 648/2012. |
Tabella 2
|
Sezione |
Campo |
Dati da segnalare |
||||||||||||||||||
1 |
Sezione 2 a — Identificativi e collegamenti |
UTI |
Identificativo unico dell'operazione di cui all'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860. |
||||||||||||||||||
2 |
Sezione 2 a — Identificativi e collegamenti |
Numero di tracciamento della segnalazione |
Se un derivato è stato eseguito in una sede di negoziazione, un numero generato dalla sede di negoziazione e unico per quell'esecuzione. |
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3 |
Sezione 2 a — Identificativi e collegamenti |
UTI precedente (per relazioni uno-a-uno e uno-a-molti tra operazioni) |
UTI assegnato all'operazione precedente che ha dato origine all'operazione segnalata a causa di un evento del ciclo di vita, in una relazione uno-a-uno tra le operazioni (ad esempio nel caso di una novazione, quando un'operazione è cessata ed è generata una nuova operazione) o in una relazione uno-a-molti tra le operazioni (ad esempio nella compensazione o se un'operazione è suddivisa in più operazioni diverse). Questo dato non è applicabile quando si segnalano relazioni molti-a-uno e molti-a-molti tra le operazioni (ad esempio nel caso di una compressione). |
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4 |
Sezione 2 a — Identificativi e collegamenti |
UTI della posizione successiva |
L'UTI della posizione in cui è incluso un derivato. Questo campo è applicabile solo alle segnalazioni relative alla cessazione di un derivato a causa della sua inclusione in una posizione. |
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5 |
Sezione 2 a — Identificativi e collegamenti |
Identificativo di riduzione del rischio post-negoziazione (PTRR) |
Identificativo generato dal prestatore di servizi PTRR o dalla CCP che fornisce il servizio PTRR al fine di collegare tutti i derivati che entrano in un dato evento PTRR e che risultano da tale evento PTRR. |
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6 |
Sezione 2 a — Identificativi e collegamenti |
Identificativo del pacchetto |
Identificativo (stabilito dalla controparte 1) finalizzato a collegare i derivati nello stesso pacchetto a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, terzo comma, del presente regolamento. Un pacchetto può includere operazioni da segnalare e da non segnalare. |
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7 |
Sezione 2 b — Informazioni sul contratto |
Codice internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) |
ISIN che identifica il prodotto se tale prodotto è ammesso alla negoziazione o è negoziato in un mercato regolamentato, MTF, OTF o internalizzatore sistematico. |
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8 |
Sezione 2 b — Informazioni sul contratto |
Identificativo unico del prodotto (UPI) |
UPI che identifica il prodotto. |
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9 |
Sezione 2 b — Informazioni sul contratto |
Classificazione del prodotto |
Codice di classificazione degli strumenti finanziari (CFI) relativo allo strumento. |
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10 |
Sezione 2 b — Informazioni sul contratto |
Tipo di contratto |
Ogni contratto segnalato è classificato in base al tipo. |
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11 |
Sezione 2 b — Informazioni sul contratto |
Classe di attività |
Ogni contratto segnalato è classificato secondo la classe di attività sulla quale è basato. |
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12 |
Sezione 2 b — Informazioni sul contratto |
Derivato basato su cripto-attività |
Indicare se il derivato è basato su cripto-attività. |
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13 |
Sezione 2 b — Informazioni sul contratto |
Tipo di identificazione del sottostante |
Il tipo di identificativo del pertinente sottostante. |
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14 |
Sezione 2 b — Informazioni sul contratto |
Identificazione del sottostante |
Il sottostante diretto è identificato mediante un identificativo unico del sottostante sulla base del suo tipo. Per i credit default swap indicare il codice ISIN dell'obbligazione di riferimento. |
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15 |
Sezione 2 b — Informazioni sul contratto |
Indicatore dell'indice sottostante |
Indicazione dell'indice sottostante, se disponibile. |
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16 |
Sezione 2 b — Informazioni sul contratto |
Nome dell'indice sottostante |
Il nome completo dell'indice sottostante attribuito dal fornitore dell'indice. |
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17 |
Sezione 2 b — Informazioni sul contratto |
Codice del paniere personalizzato |
Se l'operazione su derivati è basata su un paniere personalizzato, codice unico assegnato al soggetto responsabile della strutturazione del paniere personalizzato per collegare i suoi componenti. |
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18 |
Sezione 2 b — Informazioni sul contratto |
Identificativo dei componenti del paniere |
Per i panieri personalizzati composti, tra gli altri, di strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione, specificare solo gli strumenti finanziari negoziati nella sede di negoziazione. |
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19 |
Sezione 2 b — Informazioni sul contratto |
Valuta di regolamento 1 |
Valuta per il regolamento in contanti dell'operazione, se applicabile. Per i prodotti multivaluta che non sono compensati (netting), la valuta di regolamento della gamba 1. Questo dato non è applicabile ai prodotti regolati fisicamente (ad esempio, swaption regolate fisicamente). |
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20 |
Sezione 2 b — Informazioni sul contratto |
Valuta di regolamento 2 |
Valuta per il regolamento in contanti dell'operazione, se applicabile. Per i prodotti multivaluta che non sono compensati (netting), la valuta di regolamento della gamba 2. Questo dato non è applicabile ai prodotti regolati fisicamente (ad esempio, swaption regolate fisicamente). |
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21 |
Sezione 2 c – Valutazione |
Importo della valutazione |
Valutazione del contratto a prezzi correnti di mercato o, se del caso, valutazione in base ad un modello di cui all'articolo 4 del presente regolamento. La valutazione della CCP da utilizzare per le operazioni compensate. |
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22 |
Sezione 2 c — Valutazione |
Valuta della valutazione |
Valuta in cui è denominato l'importo della valutazione. |
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23 |
Sezione 2 c — Valutazione |
Data e ora della valutazione |
Data e ora dell'ultima valutazione a prezzi correnti di mercato, fornite dalla CCP o calcolate utilizzando l'attuale o l'ultimo prezzo di mercato disponibile degli input. |
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24 |
Sezione 2 c — Valutazione |
Metodo di valutazione |
Fonte e metodo utilizzati per la valutazione dell'operazione dalla controparte 1. Se è utilizzato almeno un input di valutazione che è classificato come basato su un modello, l'intera valutazione è classificata come basata su un modello. Se sono utilizzati solo input classificati come basati sui prezzi correnti di mercato, l'intera valutazione è classificata come basata sui prezzi correnti di mercato. |
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25 |
Sezione 2 c — Valutazione |
Delta |
Il rapporto tra la variazione del prezzo di un'operazione su derivati e la variazione del prezzo del sottostante. Questo campo è applicabile solo a opzioni e swaption. Il delta aggiornato è segnalato su base giornaliera dalle controparti finanziarie e non finanziarie di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 648/2012. |
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26 |
Sezione 2 d — Garanzie |
Indicatore della garanzia per portafoglio |
Indicatore dell'eventualità che la garanzia sia stata costituita sulla base di un portafoglio. Con l'espressione «sulla base di un portafoglio» si intende un insieme di operazioni che sono soggette a marginazione congiunta (su base netta o lorda) contrariamente allo scenario in cui il margine è calcolato e costituito per ogni singola operazione separatamente. |
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27 |
Sezione 2 d — Garanzie |
Codice della garanzia per portafoglio |
Se la garanzia è segnalata sulla base di un portafoglio, codice unico assegnato dalla controparte 1 al portafoglio. Questo dato non è applicabile se la garanzia è stata costituita a livello di operazione, o se non esiste un contratto di garanzia o se non è fornita o ricevuta alcuna garanzia. |
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28 |
Sezione 2 e — Attenuazione del rischio/segnalazione |
Data e ora della conferma |
La data e l'ora della conferma, come stabilito all'articolo 12 del regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione (3). Applicabile esclusivamente ai contratti derivati OTC non compensati da una CCP. |
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29 |
Sezione 2 e — Attenuazione del rischio/segnalazione |
Confermato |
Per le nuove operazioni da segnalare, se i termini giuridicamente vincolanti di un contratto derivato OTC sono stati documentati e concordati (confermati) o no (non confermati). Se documentati e concordati, se tale conferma è avvenuta:
Applicabile esclusivamente ai contratti derivati OTC non compensati da una CCP. |
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30 |
Sezione 2 f — Compensazione |
Obbligo di compensazione |
Indicare se il contratto segnalato appartiene a una classe di derivati OTC dichiarata soggetta all'obbligo di compensazione e se entrambe le controparti del contratto sono soggette all'obbligo di compensazione ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 al momento dell'esecuzione del contratto. Applicabile esclusivamente ai contratti derivati OTC. |
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31 |
Sezione 2 f — Compensazione |
Compensato |
Indicare se il derivato è stato compensato da una CCP. |
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32 |
Sezione 2 f — Compensazione |
Data e ora della compensazione |
Data e ora in cui la compensazione ha avuto luogo. Applicabile esclusivamente ai derivati compensati da una CCP. |
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33 |
Sezione 2 f — Compensazione |
Controparte centrale |
Identificativo della CCP che ha compensato l'operazione. Questo dato non è applicabile se il valore del dato «Compensato» è «N» («No, non compensato a livello centrale»). |
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34 |
Sezione 2 g — Dati sull'operazione |
Tipo di accordo quadro |
Riferimento al tipo di accordo quadro con il quale le controparti hanno concluso un derivato. |
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35 |
Sezione 2 g — Dati sull'operazione |
Altro tipo di accordo quadro |
Nome dell'accordo quadro. Questo campo deve essere compilato solo se «OTHR» (Altro) è indicato nel campo 34 di questa tabella. |
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36 |
Sezione 2 g — Dati sull'operazione |
Versione dell'accordo quadro |
L'anno dell'accordo quadro pertinente per l'operazione segnalata, se del caso. |
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37 |
Sezione 2 g — Dati sull'operazione |
Infragruppo |
Indicare se il contratto è stato concluso nel quadro di un'operazione infragruppo ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 648/2012. |
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38 |
Sezione 2 g — Dati sull'operazione |
PTRR |
Indicare se il contratto deriva da un'operazione PTRR. |
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39 |
Sezione 2 g — Dati sull'operazione |
Tipo di tecnica PTRR |
Indicare un tipo di operazione PTRR ai fini della segnalazione a norma del regolamento (UE) n. 648/2012. Compressione del portafoglio senza prestatore di servizi terzo: un accordo per ridurre il rischio nei portafogli esistenti di operazioni che utilizzano operazioni che non partecipano alla formazione del prezzo, principalmente per ridurre l'importo nozionale in essere, il numero di operazioni o altrimenti per armonizzare i termini, cessando completamente o parzialmente le operazioni e più comunemente sostituendo i derivati cessati con nuove operazioni di sostituzione. Compressione del portafoglio con prestatore di servizi terzo o una CCP: un servizio PTRR prestato da un prestatore di servizi o da una CCP per ridurre il rischio nei portafogli esistenti di operazioni che utilizzano operazioni che non partecipano alla formazione del prezzo, principalmente per ridurre l'importo nozionale in essere, il numero di operazioni o altrimenti per armonizzare i termini, cessando completamente o parzialmente le operazioni e più comunemente sostituendo i derivati cessati con nuove operazioni di sostituzione. Ribilanciamento del portafoglio/gestione del margine: un servizio PTRR prestato da un prestatore di servizi per ridurre il rischio in un portafoglio esistente di operazioni aggiungendo nuove operazioni che non partecipano alla formazione del prezzo, in cui nessuna operazione esistente nel portafoglio viene cessata o sostituita e il nozionale è aumentato piuttosto che diminuito. Altri servizi PTRR del portafoglio: un servizio PTRR prestato da un prestatore di servizi per ridurre il rischio in portafogli esistenti di operazioni utilizzando operazioni che non partecipano alla formazione del prezzo, laddove tale servizio non si configuri come compressione del portafoglio o ribilanciamento del portafoglio. |
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40 |
Sezione 2 g — Dati sull'operazione |
Prestatore di servizi PTRR |
LEI identificativo del prestatore di servizi PTRR. |
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41 |
Sezione 2 g — Dati sull'operazione |
Sede di esecuzione |
Identificativo della sede in cui l'operazione è stata eseguita. Utilizzare il MIC di segmento secondo ISO 10383 per le operazioni eseguite in una sede di negoziazione, un internalizzatore sistematico (SI) o una piattaforma di negoziazione organizzata situati al di fuori dell'Unione. Se il MIC del segmento non esiste, utilizzare il MIC operativo. Utilizzare il codice MIC «XOFF» per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione, se l'operazione su tale strumento finanziario non è eseguita in una sede di negoziazione, un SI o una piattaforma di negoziazione organizzata situati al di fuori dell'Unione, o se una controparte non sa che sta negoziando con una controparte 2 che agisce come SI. Utilizzare il codice MIC «XXXX» per gli strumenti finanziari che non sono ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione e che non sono negoziati su una piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione. |
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42 |
Sezione 2 c — Dati sull'operazione |
Data e ora di esecuzione |
Data e ora in cui un'operazione è stata originariamente eseguita, con conseguente generazione di un nuovo UTI. Questo dato rimane invariato per tutta la durata dell'UTI. Per le segnalazioni a livello di posizione dovrebbe riferirsi al momento in cui la posizione è stata aperta per la prima volta. |
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43 |
Sezione 2 c — Dati sull'operazione |
Data effettiva |
Data non rettificata in cui gli obblighi derivanti dall'operazione su derivati OTC prendono effetto, come indicato nella conferma. Se la data effettiva non è specificata nell'ambito dei termini del contratto, le controparti indicano in questo campo la data di esecuzione del derivato. |
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44 |
Sezione 2 c — Dati sull'operazione |
Data di scadenza |
Data non rettificata in cui gli obblighi derivanti dall'operazione su derivati cessano di avere validità, come indicato nella conferma. La cessazione anticipata non incide su questo dato. |
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45 |
Sezione 2 c — Dati sull'operazione |
Data di cessazione anticipata |
Data effettiva della cessazione anticipata (scadenza) dell'operazione segnalata. Questo dato è applicabile se la cessazione dell'operazione avviene prima della sua scadenza a causa di una decisione ex-interim di una (o più) controparti. |
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46 |
Sezione 2 c — Dati sull'operazione |
Data finale di regolamento contrattuale |
Data non rettificata come da contratto, entro la quale dovrebbero avvenire tutti i trasferimenti di denaro o attività e le controparti non dovrebbero più avere alcun obbligo in essere l'una verso l'altra secondo detto contratto. Per i prodotti che possono non avere una data finale di regolamento contrattuale (per esempio le opzioni americane), questo dato corrisponde alla data entro la quale il trasferimento di denaro o di attività avrebbe luogo se la cessazione dovesse avvenire alla data di scadenza. |
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47 |
Sezione 2 c — Dati sull'operazione |
Tipo di consegna |
Indicare se il contratto è regolato fisicamente o in contanti. |
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48 |
Sezione 2 g — Dati sull'operazione |
Prezzo |
Prezzo specificato nell'operazione su derivati. Non include oneri, tasse o commissioni. Se il prezzo non è noto quando viene segnalata una nuova operazione, il prezzo è aggiornato non appena è disponibile. Per le operazioni che fanno parte di un pacchetto, questo dato contiene il prezzo delle singole operazioni, se applicabile. |
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49 |
Sezione 2 g — Dati sull'operazione |
Valuta del prezzo |
Valuta in cui è denominato il prezzo. La valuta del prezzo è applicabile esclusivamente se il prezzo è espresso come valore monetario. |
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I campi da 50 a 52 sono ripetibili e sono compilati nel caso di derivati per cui sono disponibili tabelle di prezzo. |
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50 |
Sezione 2 g — Dati sull'operazione |
Data effettiva non rettificata del prezzo |
Data effettiva non rettificata del prezzo. |
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51 |
Sezione 2 g — Dati sull'operazione |
Data finale non rettificata del prezzo |
Data finale non rettificata del prezzo [non applicabile se la data finale non rettificata di un dato periodo della tabella è contigua (back-to-back) alla data effettiva non rettificata del periodo successivo]. |
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52 |
Sezione 2 g — Dati sull'operazione |
Prezzo in essere tra la data effettiva non rettificata e la data finale. |
Prezzo in essere tra la data effettiva non rettificata e la data finale non rettificata compresa. |
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53 |
Sezione 2 g — Dati sull'operazione |
Prezzo dell'operazione a pacchetto |
Prezzo negoziato dell'intero pacchetto in cui l'operazione su derivati segnalata è un componente. Questo dato non è applicabile se:
I prezzi e i relativi elementi dei dati delle operazioni (valuta del prezzo) che rappresentano i singoli componenti del pacchetto sono segnalati quando disponibili. Il prezzo dell'operazione a pacchetto potrebbe non essere noto quando è segnalata una nuova operazione, ma può essere aggiornato in seguito. |
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54 |
Sezione 2 g — Dati sull'operazione |
Valuta del prezzo dell'operazione a pacchetto |
Valuta in cui è denominato il prezzo dell'operazione a pacchetto. Questo dato non è applicabile se
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55 |
Sezione 2 g — Dati sull'operazione |
Importo nozionale della gamba 1 |
Importo nozionale della gamba 1 di cui all'articolo 5 del presente regolamento. |
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56 |
Sezione 2 g — Dati sull'operazione |
Valuta nozionale 1 |
Se applicabile, la valuta in cui è denominato l'importo nozionale della gamba 1. |
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I campi da 57 a 59 sono ripetibili e sono compilati nel caso di derivati per cui sono disponibili tabelle di importi nozionali. |
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57 |
Sezione 2 g — Dati sull'operazione |
Data effettiva dell'importo nozionale della gamba 1 |
La data non rettificata in cui l'importo nozionale associato della gamba 1 acquisisce validità. |
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58 |
Sezione 2 g — Dati sull'operazione |
Data finale dell'importo nozionale della gamba 1 |
Data finale non rettificata dell'importo nozionale della gamba 1 (non applicabile se la data finale non rettificata di un dato periodo della tabella è contigua (back-to-back) alla data effettiva non rettificata del periodo successivo). |
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59 |
Sezione 2 g — Dati sull'operazione |
Importo nozionale in essere alla data effettiva associata della gamba 1 |
Importo nozionale della gamba 1 che acquisisce validità alla data effettiva non rettificata associata. |
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60 |
Sezione 2 g — Dati sull'operazione |
Quantitativo nozionale totale della gamba 1 |
Quantitativo nozionale aggregato dell'attività sottostante della gamba 1 per la durata dell'operazione. Se il quantitativo nozionale totale non è noto quando viene segnalata una nuova operazione, esso è aggiornato non appena è disponibile. |
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I campi da 61 a 63 sono ripetibili e sono compilati nel caso di derivati per cui sono disponibili tabelle di quantitativi nozionali. |
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61 |
Sezione 2 g — Dati sull'operazione |
Data effettiva del quantitativo nozionale della gamba 1 |
La data non rettificata in cui il quantitativo nozionale associato della gamba 1 acquisisce validità. |
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62 |
Sezione 2 g — Dati sull'operazione |
Data finale del quantitativo nozionale della gamba 1 |
Data finale non rettificata del quantitativo nozionale della gamba 1 [non applicabile se la data finale non rettificata di un dato periodo della tabella è contigua (back-to-back) alla data effettiva non rettificata del periodo successivo]. |
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63 |
Sezione 2 g — Dati sull'operazione |
Quantitativo nozionale in essere alla data effettiva associata della gamba 1 |
Quantitativo nozionale della gamba 1 che acquisisce validità alla data effettiva non rettificata associata. |
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64 |
Sezione 2 g — Dati sull'operazione |
Importo nozionale della gamba 2 |
Se applicabile, l'importo nozionale della gamba 2 di cui all'articolo 5 del presente regolamento. |
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65 |
Sezione 2 g — Dati sull'operazione |
Valuta nozionale 2 |
Se applicabile, la valuta in cui è denominato l'importo nozionale della gamba 2. |
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I campi da 66 a 68 sono ripetibili e sono compilati nel caso di derivati per cui sono disponibili tabelle di importi nozionali. |
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66 |
Sezione 2 g — Dati sull'operazione |
Data effettiva dell'importo nozionale della gamba 2 |
La data non rettificata in cui l'importo nozionale associato della gamba 2 acquisisce validità. |
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67 |
Sezione 2 g — Dati sull'operazione |
Data finale dell'importo nozionale della gamba 2 |
Data finale non rettificata dell'importo nozionale della gamba 2 [non applicabile se la data finale non rettificata di un dato periodo della tabella è contigua (back-to-back) alla data effettiva non rettificata del periodo successivo]. |
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68 |
Sezione 2 g — Dati sull'operazione |
Importo nozionale in essere alla data effettiva associata della gamba 2 |
Importo nozionale della gamba 2 che acquisisce validità alla data effettiva non rettificata associata. |
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69 |
Sezione 2 g — Dati sull'operazione |
Quantitativo nozionale totale della gamba 2 |
Quantitativo nozionale aggregato dell'attività sottostante della gamba 2 per la durata dell'operazione. Se il quantitativo nozionale totale non è noto quando viene segnalata una nuova operazione, esso è aggiornato non appena è disponibile. |
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I campi da 70 a 72 sono ripetibili e sono compilati nel caso di derivati per cui sono disponibili tabelle di quantitativi nozionali. |
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70 |
Sezione 2 g — Dati sull'operazione |
Data effettiva del quantitativo nozionale della gamba 2 |
La data non rettificata in cui il quantitativo nozionale associato della gamba 2 acquisisce validità. |
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71 |
Sezione 2 g — Dati sull'operazione |
Data finale del quantitativo nozionale della gamba 2 |
Data finale non rettificata del quantitativo nozionale della gamba 2 [non applicabile se la data finale non rettificata di un dato periodo della tabella è contigua (back-to-back) alla data effettiva non rettificata del periodo successivo]. |
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72 |
Sezione 2 g — Dati sull'operazione |
Quantitativo nozionale in essere alla data effettiva associata della gamba 2 |
Il quantitativo nozionale della gamba 2 che acquisisce validità alla data effettiva non rettificata associata. |
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La sezione dei campi da 73 a 78 è ripetibile. |
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73 |
Sezione 2 g — Dati sull'operazione |
Tipo di altri pagamenti |
Tipo di importo di altri pagamenti. Il pagamento del premio dell'opzione non è incluso come tipo di pagamento in quanto i premi per l'opzione sono segnalati utilizzando il dato dedicato al premio dell'opzione. |
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74 |
Sezione 2 g — Dati sull'operazione |
Importo di altri pagamenti |
Importi dei pagamenti con i corrispondenti tipi di pagamento per soddisfare i requisiti di descrizione di operazioni di classi di attività diverse. |
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75 |
Sezione 2 g — Dati sull'operazione |
Valuta di altri pagamenti |
Valuta in cui è denominato l'importo di altri pagamenti. |
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76 |
Sezione 2 g — Dati sull'operazione |
Data di altri pagamenti |
La data non rettificata in cui è pagato l'importo di altri pagamenti. |
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77 |
Sezione 2 g — Dati sull'operazione |
Ordinante di altri pagamenti |
Identificativo dell'ordinante dell'importo di altri pagamenti. |
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78 |
Sezione 2 g — Dati sull'operazione |
Destinatario di altri pagamenti |
Identificativo del destinatario dell'importo di altri pagamenti. |
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79 |
Sezione 2 h — Tassi di interesse |
Tasso fisso della gamba 1 o cedola |
Indicazione del tasso fisso della gamba 1 utilizzato o della cedola utilizzata, se applicabile. |
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80 |
Sezione 2 h — Tassi di interesse |
Convenzione sul conteggio dei giorni del tasso fisso o della cedola della gamba 1 |
Se applicabile, convenzione sul conteggio dei giorni (spesso indicata anche come frazione per il conteggio dei giorni o base per il conteggio dei giorni o metodo di conteggio dei giorni) che determina la modalità di calcolo dei pagamenti degli interessi. Si usa per calcolare la frazione di anno del periodo di calcolo e indica il numero di giorni del periodo di calcolo diviso per il numero di giorni dell'anno. |
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81 |
Sezione 2 h — Tassi di interesse |
Periodo di frequenza del pagamento per il tasso fisso o la cedola della gamba 1 |
Se applicabile, unità di tempo associata alla frequenza dei pagamenti, ad esempio giorno, settimana, mese, anno o termine del flusso per il tasso fisso della gamba 1 o la cedola. |
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82 |
Sezione 2 h — Tassi di interesse |
Moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento per il tasso fisso o la cedola della gamba 1 |
Se applicabile, numero di unità di tempo (espresso dal periodo di frequenza del pagamento) che determina la frequenza con cui si susseguono le date di pagamento periodico per il tasso fisso della gamba 1 o la cedola. Ad esempio, un'operazione con pagamenti che avvengono ogni due mesi è rappresentata con il periodo di frequenza del pagamento «MNTH» (mensile) e un moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento pari a 2. Questo dato non è applicabile se il periodo di frequenza del pagamento è «ADHO». Se il periodo di frequenza del pagamento è «EXPI», il moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento è 1. Se la frequenza di pagamento è infragiornaliera, il periodo di frequenza del pagamento è «DAIL» e il moltiplicatore della frequenza di pagamento è 0. |
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83 |
Sezione 2 h — Tassi di interesse |
Identificativo del tasso variabile della gamba 1 |
Se applicabile, identificativo dei tassi di interesse utilizzati, rivisti a intervalli prestabiliti con riferimento ad un tasso di riferimento di mercato. |
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84 |
Sezione 2 h — Tassi di interesse |
Indicatore del tasso variabile della gamba 1 |
Indicazione del tasso d'interesse, se disponibile. |
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85 |
Sezione 2 h — Tassi di interesse |
Nome del tasso variabile della gamba 1 |
Il nome completo del tasso d'interesse attribuito dal fornitore dell'indice. |
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86 |
Sezione 2 h — Tassi di interesse |
Convenzione sul conteggio dei giorni del tasso variabile della gamba 1 |
Se applicabile, convenzione sul conteggio dei giorni (spesso indicata anche come frazione per il conteggio dei giorni o base per il conteggio dei giorni o metodo di conteggio dei giorni) che determina la modalità di calcolo dei pagamenti degli interessi per il tasso variabile della gamba 1. Si usa per calcolare la frazione di anno del periodo di calcolo e indica il numero di giorni del periodo di calcolo diviso per il numero di giorni dell'anno. |
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87 |
Sezione 2 h — Tassi di interesse |
Periodo di frequenza del pagamento per il tasso variabile della gamba 1 |
Se applicabile, unità di tempo associata alla frequenza dei pagamenti, ad esempio giorno, settimana, mese, anno o termine del flusso per il tasso variabile della gamba 1. |
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88 |
Sezione 2 h — Tassi di interesse |
Moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento per il tasso variabile della gamba 1 |
Se applicabile, numero di unità di tempo (espresso dal periodo di frequenza del pagamento) che determina la frequenza con cui si susseguono le date di pagamento periodico per il tasso variabile della gamba 1. Ad esempio, un'operazione con pagamenti che avvengono ogni due mesi è rappresentata con il periodo di frequenza del pagamento «MNTH» (mensile) e un moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento pari a 2. Questo dato non è applicabile se il periodo di frequenza del pagamento è «ADHO». Se il periodo di frequenza del pagamento è «EXPI», il moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento è 1. Se la frequenza di pagamento è infragiornaliera, il periodo di frequenza del pagamento è «DAIL» e il moltiplicatore della frequenza di pagamento è 0. |
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89 |
Sezione 2 h — Tassi di interesse |
Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 1 – periodo di tempo |
Periodo di tempo che descrive il periodo di riferimento per il tasso variabile della gamba 1. |
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90 |
Sezione 2 h — Tassi di interesse |
Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 1 – moltiplicatore |
Moltiplicatore del periodo di tempo che descrive il periodo di riferimento per il tasso variabile della gamba 1. |
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91 |
Sezione 2 h — Tassi di interesse |
Periodo di frequenza della revisione del tasso variabile della gamba 1 |
Se applicabile, unità di tempo associata alla frequenza delle revisioni dei pagamenti, ad esempio giorno, settimana, mese, anno o termine del flusso per il tasso variabile della gamba 1. |
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92 |
Sezione 2 h — Tassi di interesse |
Moltiplicatore del periodo di frequenza della revisione del tasso variabile della gamba 1 |
Se applicabile, numero di unità di tempo (espresso dal periodo di frequenza del pagamento) che determina la frequenza con cui si susseguono le date delle revisioni dei pagamenti periodici per il tasso variabile della gamba 1. Ad esempio, un'operazione con pagamenti che avvengono ogni due mesi è rappresentata con il periodo di frequenza del pagamento «MNTH» (mensile) e un moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento pari a 2. Questo dato non è applicabile se il periodo di frequenza del pagamento è «ADHO». Se il periodo di frequenza del pagamento è «EXPI», il moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento è 1. Se la frequenza di pagamento è infragiornaliera, il periodo di frequenza del pagamento è «DAIL» e il moltiplicatore della frequenza di pagamento è 0. |
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93 |
Sezione 2 h — Tassi di interesse |
Differenziale della gamba 1 |
Indicazione del differenziale della gamba 1, se applicabile: per le operazioni su derivati OTC con pagamenti periodici (ad esempio, interest rate fixed/float swap, interest rate basis swap, commodity swap),
|
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94 |
Sezione 2 h — Tassi di interesse |
Valuta del differenziale della gamba 1 |
Se applicabile, la valuta in cui è denominato il differenziale della gamba 1. Questo dato è applicabile solo se il differenziale è espresso come valore monetario. |
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95 |
Sezione 2 h — Tassi di interesse |
Tasso fisso della gamba 2 |
Indicazione del tasso fisso della gamba 2 utilizzato, se applicabile. |
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96 |
Sezione 2 h — Tassi di interesse |
Convenzione sul conteggio dei giorni del tasso fisso della gamba 2 |
Se applicabile, convenzione sul conteggio dei giorni (spesso indicata anche come frazione per il conteggio dei giorni o base per il conteggio dei giorni o metodo di conteggio dei giorni) che determina la modalità di calcolo dei pagamenti degli interessi. Si usa per calcolare la frazione di anno del periodo di calcolo e indica il numero di giorni del periodo di calcolo diviso per il numero di giorni dell'anno. |
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97 |
Sezione 2 h — Tassi di interesse |
Periodo di frequenza del pagamento del tasso fisso della gamba 2 |
Se applicabile, unità di tempo associata alla frequenza dei pagamenti, ad esempio giorno, settimana, mese, anno o termine del flusso per il tasso fisso della gamba 2. |
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98 |
Sezione 2 h — Tassi di interesse |
Moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento del tasso fisso della gamba 2 |
Se applicabile, numero di unità di tempo (espresso dal periodo di frequenza del pagamento) che determina la frequenza con cui si susseguono le date di pagamento periodico per il tasso fisso della gamba 2. Ad esempio, un'operazione con pagamenti che avvengono ogni due mesi è rappresentata con il periodo di frequenza del pagamento «MNTH» (mensile) e un moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento pari a 2. Questo dato non è applicabile se il periodo di frequenza del pagamento è «ADHO». Se il periodo di frequenza del pagamento è «EXPI», il moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento è 1. Se la frequenza di pagamento è infragiornaliera, il periodo di frequenza del pagamento è «DAIL» e il moltiplicatore della frequenza di pagamento è 0. |
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99 |
Sezione 2 h — Tassi di interesse |
Identificativo del tasso variabile della gamba 2 |
Se applicabile, identificativo dei tassi di interesse utilizzati, rivisti a intervalli prestabiliti con riferimento ad un tasso di riferimento di mercato. |
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100 |
Sezione 2 h — Tassi di interesse |
Indicatore del tasso variabile della gamba 2 |
Indicazione del tasso d'interesse, se disponibile. |
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101 |
Sezione 2 h — Tassi di interesse |
Nome del tasso variabile della gamba 2 |
Il nome completo del tasso d'interesse attribuito dal fornitore dell'indice. |
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102 |
Sezione 2 h — Tassi di interesse |
Convenzione sul conteggio dei giorni del tasso variabile della gamba 2 |
Se applicabile, convenzione sul conteggio dei giorni (spesso indicata anche come frazione per il conteggio dei giorni o base per il conteggio dei giorni o metodo di conteggio dei giorni) che determina la modalità di calcolo dei pagamenti degli interessi per il tasso variabile della gamba 2. Si usa per calcolare la frazione di anno del periodo di calcolo e indica il numero di giorni del periodo di calcolo diviso per il numero di giorni dell'anno. |
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103 |
Sezione 2 h — Tassi di interesse |
Periodo di frequenza del pagamento per il tasso variabile della gamba 2 |
Se applicabile, unità di tempo associata alla frequenza dei pagamenti, ad esempio giorno, settimana, mese, anno o termine del flusso per il tasso variabile della gamba 2. |
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104 |
Sezione 2 h — Tassi di interesse |
Moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento per il tasso variabile della gamba 2 |
Se applicabile, numero di unità di tempo (espresso dal periodo di frequenza del pagamento) che determina la frequenza con cui si susseguono le date di pagamento periodico per il tasso variabile della gamba 2. Ad esempio, un'operazione con pagamenti che avvengono ogni due mesi è rappresentata con il periodo di frequenza del pagamento «MNTH» (mensile) e un moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento pari a 2. Questo dato non è applicabile se il periodo di frequenza del pagamento è «ADHO». Se il periodo di frequenza del pagamento è «EXPI», il moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento è 1. Se la frequenza di pagamento è infragiornaliera, il periodo di frequenza del pagamento è «DAIL» e il moltiplicatore della frequenza di pagamento è 0. |
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105 |
Sezione 2 h — Tassi di interesse |
Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 2 — periodo di tempo |
Periodo di tempo che descrive il periodo di riferimento per il tasso variabile della gamba 2. |
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106 |
Sezione 2 h — Tassi di interesse |
Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 2 — moltiplicatore |
Moltiplicatore del periodo di tempo che descrive il periodo di riferimento per il tasso variabile della gamba 2. |
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107 |
Sezione 2 h — Tassi di interesse |
Periodo di frequenza della revisione del tasso variabile della gamba 2 |
Se applicabile, unità di tempo associata alla frequenza delle revisioni dei pagamenti, ad esempio giorno, settimana, mese, anno o termine del flusso per il tasso variabile della gamba 2. |
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108 |
Sezione 2 h — Tassi di interesse |
Moltiplicatore del periodo di frequenza della revisione del tasso variabile della gamba 2 |
Se applicabile, numero di unità di tempo (espresso dal periodo di frequenza del pagamento) che determina la frequenza con cui si susseguono le date delle revisioni dei pagamenti periodici per il tasso variabile della gamba 2. Ad esempio, un'operazione con pagamenti che avvengono ogni due mesi è rappresentata con il periodo di frequenza del pagamento «MNTH» (mensile) e un moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento pari a 2. Questo dato non è applicabile se il periodo di frequenza del pagamento è «ADHO». Se il periodo di frequenza del pagamento è «EXPI», il moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento è 1. Se la frequenza di pagamento è infragiornaliera, il periodo di frequenza del pagamento è «DAIL» e il moltiplicatore della frequenza di pagamento è 0. |
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109 |
Sezione 2 h — Tassi di interesse |
Differenziale della gamba 2 |
Indicazione del differenziale della gamba 2, se applicabile: per le operazioni su derivati OTC con pagamenti periodici (ad esempio, interest rate fixed swap, interest rate float swap, interest rate basis swap, commodity swap),
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110 |
Sezione 2 h — Tassi di interesse |
Valuta del differenziale della gamba 2 |
Se applicabile, la valuta in cui è denominato il differenziale della gamba 2. Questo dato è applicabile solo se il differenziale è espresso come valore monetario. |
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111 |
Sezione 2 h — Tassi di interesse |
Differenziale dell'operazione a pacchetto |
Prezzo negoziato dell'intero pacchetto in cui l'operazione su derivati segnalata è un componente dell'operazione a pacchetto. Prezzo dell'operazione a pacchetto quando il prezzo del pacchetto è espresso come differenziale, differenza tra due prezzi di riferimento. Questo dato non è applicabile se
Il differenziale e i relativi elementi dei dati delle operazioni (valuta del differenziale) che rappresentano i singoli componenti del pacchetto sono segnalati quando disponibili. Il differenziale dell'operazione a pacchetto potrebbe non essere noto quando è segnalata una nuova operazione, ma può essere aggiornato in seguito. |
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112 |
Sezione 2 h — Tassi di interesse |
Valuta del differenziale dell'operazione a pacchetto |
Valuta in cui è denominato il differenziale dell'operazione a pacchetto. Questo dato non è applicabile se
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113 |
Sezione 2 i — Tassi di cambio |
Tasso di cambio 1 |
Tasso di cambio tra le due diverse valute specificate nell'operazione su derivati concordato dalle controparti all'inizio dell'operazione, espresso come tasso di cambio derivante dalla conversione della valuta unitaria nella valuta quotata. |
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114 |
Sezione 2 i — Tassi di cambio |
Tasso di cambio a termine |
Tasso di cambio a termine come concordato tra le controparti nel contratto. È espresso come il prezzo della valuta di base nella valuta quotata. |
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115 |
Sezione 2 i — Tassi di cambio |
Base del tasso di cambio |
Coppia di valute e ordine in cui è denominato il tasso di cambio, espresso come valuta unitaria o valuta quotata. |
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116 |
Sezione 2 j — Materie prime e quote di emissione (informazioni generali) |
Categoria di prodotti |
Categoria di prodotti come specificata nella classificazione delle merci nella tabella 4 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860. |
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117 |
Sezione 2 j — Materie prime e quote di emissione (informazioni generali) |
Sottocategoria di prodotti |
Sottocategoria di prodotti come specificata nella classificazione delle merci nella tabella 4 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860. Questo campo presuppone l'indicazione di una specifica categoria di prodotti. |
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118 |
Sezione 2 j — Materie prime e quote di emissione (informazioni generali) |
Ulteriore sottocategoria di prodotti |
Ulteriore sottocategoria di prodotti come specificata nella classificazione delle merci nella tabella 4 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860. Questo campo presuppone l'indicazione di una specifica categoria di prodotti. |
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119 |
Sezione 2 k — Materie prime e quote di emissione (energia) |
Punto o zona di consegna |
Punti di consegna o aree di mercato. |
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120 |
Sezione 2 k — Materie prime e quote di emissione (energia) |
Punto di interconnessione |
Identificazione dei confini o dei punti di confine di un contratto di trasporto. |
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121 |
Sezione 2 k — Materie prime e quote di emissione (energia) |
Tipo di carico |
Identificazione del profilo di consegna. |
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La sezione dei campi da 122 a 131 è ripetibile. |
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122 |
Sezione 2 k — Materie prime e quote di emissione (energia) |
Ora di inizio dell'intervallo di consegna |
L'ora di inizio dell'intervallo di consegna per ogni blocco o forma. |
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123 |
Sezione 2 k — Materie prime e quote di emissione (energia) |
Ora di fine dell'intervallo di consegna |
L'ora di fine dell'intervallo di consegna per ogni blocco o forma. |
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124 |
Sezione 2 k — Materie prime e quote di emissione (energia) |
Data di inizio della consegna |
La data di inizio della consegna. |
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125 |
Sezione 2 k — Materie prime e quote di emissione (energia) |
Data di fine della consegna |
La data di fine della consegna. |
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126 |
Sezione 2 k — Materie prime e quote di emissione (energia) |
Durata |
La durata del periodo di consegna. |
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127 |
Sezione 2 k — Materie prime e quote di emissione (energia) |
Giorni della settimana |
I giorni della settimana della consegna. |
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128 |
Sezione 2 k — Materie prime e quote di emissione (energia) |
Capacità di consegna |
Il numero di unità incluse nell'operazione per ogni intervallo di consegna specificato nei campi 122 e 123. |
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129 |
Sezione 2 k — Materie prime e quote di emissione (energia) |
Unità di quantità |
L'unità di misura utilizzata. |
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130 |
Sezione 2 k — Materie prime e quote di emissione (energia) |
Prezzo per quantità per intervallo di tempo |
Se applicabile, prezzo per quantità per intervallo di tempo di consegna. |
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131 |
Sezione 2 k — Materie prime e quote di emissione (energia) |
Valuta del prezzo per quantità per intervallo di tempo |
La valuta in cui è espresso il prezzo per quantità per intervallo di tempo. |
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132 |
Sezione 2 l — Opzioni |
Tipo di opzione |
Indicare se il contratto derivato è call (diritto di acquistare una determinata attività sottostante) o put (diritto di vendere una determinata attività sottostante) o se al momento dell'esecuzione del contratto derivato non è possibile stabilirlo. Per le swaption:
Per le opzioni cap e le opzioni floor:
|
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133 |
Sezione 2 l — Opzioni |
Stile dell'opzione |
Indicare se l'opzione può essere esercitata soltanto ad una data fissa (stile europeo), ad una serie di date prestabilite (stile bermudiano) o in qualsiasi momento nel corso del periodo di validità del contratto (stile americano). |
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134 |
Sezione 2 l — Opzioni |
Prezzo strike |
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I campi da 135 a 137 sono ripetibili e sono compilati nel caso di derivati per cui sono disponibili tabelle di prezzo strike. |
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135 |
Sezione 2 l — Opzioni |
Data effettiva del prezzo strike |
Data effettiva non rettificata del prezzo strike. |
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136 |
Sezione 2 l — Opzioni |
Data finale del prezzo strike |
Data finale non rettificata del prezzo strike (non applicabile se la data finale non rettificata di un dato periodo della tabella è contigua (back-to-back) alla data effettiva non rettificata del periodo successivo). |
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137 |
Sezione 2 l — Opzioni |
Prezzo strike in essere alla data effettiva associata |
Prezzo strike in essere tra la data effettiva non rettificata e la data finale non rettificata compresa. |
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138 |
Sezione 2 l — Opzioni |
Valuta/coppia di valute del prezzo strike |
Per le opzioni su azioni, le opzioni su merci e prodotti analoghi, la valuta in cui è denominato il prezzo strike. Per le opzioni in valuta estera: coppia di valute e ordine in cui è espresso il prezzo strike. È espresso come valuta unitaria per valuta quotata. |
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139 |
Sezione 2 l — Opzioni |
Importo premio opzione |
Per le opzioni e le swaption di tutte le classi di attività, l'importo monetario pagato dall'acquirente dell'opzione. Questo dato non è applicabile se lo strumento non è un'opzione o non prevede alcuna opzione. |
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140 |
Sezione 2 l — Opzioni |
Valuta premio opzione |
Per le opzioni e le swaption di tutte le classi di attività, la valuta in cui è denominato l'importo del premio dell'opzione. Questo dato non è applicabile se lo strumento non è un'opzione o non prevede alcuna opzione. |
||||||||||||||||||
141 |
Sezione 2 l — Opzioni |
Data di pagamento premio opzione |
La data non rettificata in cui è pagato il premio dell'opzione. |
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142 |
Sezione 2 i — Opzioni |
Data di scadenza del sottostante |
Per le swaption, la data di scadenza dello swap sottostante. |
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143 |
Sezione 2 m — Derivati su crediti |
Rango |
Indicare il rango del titolo di debito, o del paniere di debito o dell'indice sottostante un derivato. |
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144 |
Sezione 2 m — Derivati su crediti |
Soggetto di riferimento |
Identificazione del soggetto di riferimento sottostante. |
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145 |
Sezione 2 m — Derivati su crediti |
Serie |
Il numero di serie della composizione dell'indice, se applicabile. |
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146 |
Sezione 2 m — Derivati su crediti |
Versione |
Una nuova versione della serie è emessa in caso di default di una delle componenti e di riponderazione dell'indice per tener conto del nuovo numero di componenti complessivi dell'indice. |
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147 |
Sezione 2 m — Derivati su crediti |
Fattore dell'indice |
Il fattore da applicare al nozionale (campo 55 della presente tabella) per aggiustarlo a tutti gli eventi di credito precedenti nella serie di indici. |
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148 |
Sezione 2 m — Derivati su crediti |
Segmento |
Indicare se il contratto derivato è suddiviso in segmenti. |
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149 |
Sezione 2 m — Derivati su crediti |
Punto di attacco (attachment point) indice Credit Default Swap (CDS) |
Punto inferiore definito in cui il livello di perdite nel portafoglio sottostante riduce il nozionale di un segmento. Ad esempio, il nozionale in un segmento con un punto di attacco del 3 % sarà ridotto in seguito a perdite del 3 % nel portafoglio. Questo dato non è applicabile se l'operazione non è un'operazione su segmenti CDS (indice o paniere personalizzato). |
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150 |
Sezione 2 m — Derivati su crediti |
Punto di distacco (detachment point) indice CDS |
Punto definito oltre il quale le perdite del portafoglio sottostante non producono più una riduzione del nozionale di un segmento. Ad esempio, il nozionale in un segmento con un punto di attacco del 3 % e un punto di distacco del 6 % sarà ridotto in seguito a perdite del 3 % nel portafoglio. Perdite del 6 % nel portafoglio esauriscono il nozionale del segmento. Questo dato non è applicabile se l'operazione non è un'operazione su segmenti CDS (indice o paniere personalizzato). |
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151 |
Sezione 2 n — Modifiche del derivato |
Tipo di azione |
|
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152 |
Sezione 2 n — Modifiche del derivato |
Tipo di evento |
Evento aziendale: un'azione societaria sul sottostante in azioni che ha un impatto sui derivati su tali azioni.
Aggiornamento: aggiornamento di un derivato in essere eseguito durante il periodo di transizione al fine di garantirne la conformità agli obblighi di segnalazione modificati. |
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153 |
Sezione 2 n — Modifiche del derivato |
Data dell'evento |
Data in cui si è svolto l'evento da segnalare relativo al contratto derivato e rilevato dalla segnalazione o, nel caso di una modifica, quando la modifica ha acquisito validità. |
||||||||||||||||||
154 |
Sezione 2 n — Modifiche del derivato |
Livello |
Indicare se la segnalazione è effettuata a livello di operazione o di posizione. La segnalazione a livello di posizione può essere utilizzata solo come integrazione della segnalazione a livello di operazione, per segnalare eventi post-negoziazione e solo se le singole operazioni in prodotti fungibili sono state sostituite dalla posizione. |
Tabella 3
Voce |
Sezione |
Campo |
Dati da segnalare |
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1 |
Parti del derivato |
Data e ora della segnalazione |
Data e ora della trasmissione della segnalazione al repertorio di dati sulle negoziazioni. |
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2 |
Parti del derivato |
Identificativo del soggetto che trasmette la segnalazione |
Nel caso in cui il soggetto responsabile della segnalazione abbia delegato la trasmissione della segnalazione ad un terzo o all'altra controparte, quest'altro soggetto deve essere individuato in questo campo con un codice unico. In caso contrario, in questo campo dovrebbe essere indicato il soggetto responsabile della segnalazione. |
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3 |
Parti del derivato |
Soggetto responsabile della segnalazione |
Quando una controparte finanziaria ha l'esclusiva responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, della segnalazione per conto di entrambe le controparti a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012 e la controparte non finanziaria non decide di segnalare essa stessa i dati dei suoi contratti derivati OTC con la controparte finanziaria, il codice unico che identifica tale controparte finanziaria. Quando la società di gestione ha la responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, della segnalazione per conto di un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 ter, del predetto regolamento, il codice unico che identifica la società di gestione. Quando il gestore di un fondo di investimento alternativo (GEFIA) ha la responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, della segnalazione per conto del fondo di investimento alternativo (FIA) a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 quater, del predetto regolamento, il codice unico che identifica il GEFIA. Quando il soggetto autorizzato che è responsabile della gestione e agisce per conto di un EPAP ha la responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, della segnalazione per suo conto a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 quinquies, del predetto regolamento, il codice unico che identifica tale soggetto. Questo campo è applicabile solo ai derivati OTC. |
||||
4 |
Parti del derivato |
Controparte 1 (controparte segnalante) |
Identificativo della controparte di un'operazione su derivati che sta adempiendo al suo obbligo di segnalazione attraverso la segnalazione in questione. Nel caso di un'operazione su derivati allocata eseguita da un gestore di fondi per conto di un fondo, è segnalato come controparte il fondo e non il gestore di fondi. |
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5 |
Parti del derivato |
Tipo di identificativo della controparte 2 |
Indicare se è stato usato il codice LEI per identificare la controparte 2. |
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6 |
Parti del derivato |
Controparte 2 |
Identificativo della seconda controparte di un'operazione su derivati. Nel caso di un'operazione su derivati allocata eseguita da un gestore di fondi per conto di un fondo, è segnalato come controparte il fondo e non il gestore di fondi. |
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7 |
Garanzie |
Data e ora della garanzia |
Data e ora a partire dalle quali sono segnalati i valori dei margini. |
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8 |
Garanzie |
Indicatore della garanzia per portafoglio |
Indicatore dell'eventualità che la garanzia sia stata costituita sulla base di un portafoglio. Con l'espressione «sulla base di un portafoglio» si intende un insieme di operazioni che sono soggette a marginazione congiunta (su base netta o lorda) contrariamente allo scenario in cui il margine è calcolato e costituito per ogni singola operazione separatamente. |
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9 |
Garanzie |
Codice della garanzia per portafoglio |
Se la garanzia è segnalata sulla base di un portafoglio, codice unico assegnato dalla controparte 1 al portafoglio. Questo dato non è applicabile se la garanzia è stata costituita a livello di operazione, o se non esiste un contratto di garanzia o se non è fornita o ricevuta alcuna garanzia. |
||||
10 |
Garanzie |
UTI |
Identificativo unico dell'operazione di cui all'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860. |
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11 |
Garanzie |
Categoria della costituzione di garanzia |
Indicare se esiste un contratto di garanzia tra le controparti. Questo dato è fornito per ogni operazione o per ogni portafoglio, a seconda che la garanzia sia costituita a livello di operazione o di portafoglio, ed è applicabile sia alle operazioni compensate che a quelle non compensate. |
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12 |
Garanzie |
Margine iniziale costituito dalla controparte 1 (pre-scarto di garanzia) |
Valore monetario del margine iniziale costituito dalla controparte 1, compreso qualsiasi margine in transito e in attesa di regolamento. Se la garanzia è costituita a livello di portafoglio, il margine iniziale costituito si riferisce all'intero portafoglio; se la garanzia è costituita a livello di singola operazione, il margine iniziale costituito si riferisce alla singola operazione. Questo campo si riferisce al valore totale corrente del margine iniziale, piuttosto che alla sua variazione giornaliera. Il dato si riferisce sia alle operazioni non compensate che a quelle compensate a livello centrale. Per le operazioni compensate a livello centrale, il dato non include i contributi al fondo di garanzia, né la garanzia costituita verso la CCP a fronte di accantonamenti di liquidità, cioè le linee di credito impegnate. Se il margine iniziale costituito è denominato in più di una valuta, tali importi sono convertiti in un'unica valuta scelta dalla controparte 1 e segnalati come un unico valore totale. |
||||
13 |
Garanzie |
Margine iniziale costituito dalla controparte 1 (post-scarto di garanzia) |
Valore monetario del margine iniziale costituito dalla controparte 1, compreso qualsiasi margine in transito e in attesa di regolamento. Se la garanzia è costituita a livello di portafoglio, il margine iniziale costituito si riferisce all'intero portafoglio; se la garanzia è costituita a livello di singola operazione, il margine iniziale costituito si riferisce alla singola operazione. Questo campo si riferisce al valore totale corrente del margine iniziale dopo l'applicazione dello scarto di garanzia (se applicabile), piuttosto che alla sua variazione giornaliera. Il dato si riferisce sia alle operazioni non compensate che a quelle compensate a livello centrale. Per le operazioni compensate a livello centrale, il dato non include i contributi al fondo di garanzia, né la garanzia costituita verso la CCP a fronte di accantonamenti di liquidità, cioè le linee di credito impegnate. Se il margine iniziale costituito è denominato in più di una valuta, tali importi sono convertiti in un'unica valuta scelta dalla controparte 1 e segnalati come un unico valore totale. |
||||
14 |
Garanzie |
Valuta del margine iniziale costituito |
Valuta in cui è denominato il margine iniziale costituito. Se il margine iniziale costituito è denominato in più di una valuta, questo dato riflette una delle valute in cui la controparte 1 ha scelto di convertire tutti i valori dei margini iniziali costituiti. |
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15 |
Garanzie |
Margine di variazione costituito dalla controparte 1 (pre-scarto di garanzia) |
Valore monetario del margine di variazione costituito dalla controparte 1, compreso il margine regolato in contante e qualsiasi margine in transito e in attesa di regolamento. Il margine di variazione potenziale non è incluso. Se la garanzia è costituita a livello di portafoglio, il margine di variazione costituito si riferisce all'intero portafoglio; se la garanzia è costituita a livello di singola operazione, il margine di variazione costituito si riferisce alla singola operazione. Questo campo si riferisce al valore totale corrente del margine di variazione, accumulato dalla prima segnalazione dei margini di variazione costituiti per il portafoglio o l'operazione. Se il margine di variazione costituito è denominato in più di una valuta, tali importi sono convertiti in un'unica valuta scelta dalla controparte 1 e segnalati come un unico valore totale. |
||||
16 |
Garanzie |
Margine di variazione costituito dalla controparte 1 (post-scarto di garanzia) |
Valore monetario del margine di variazione costituito dalla controparte 1, compreso il margine regolato in contante e qualsiasi margine in transito e in attesa di regolamento. Il margine di variazione potenziale non è incluso. Se la garanzia è costituita a livello di portafoglio, il margine di variazione costituito si riferisce all'intero portafoglio; se la garanzia è costituita a livello di singola operazione, il margine di variazione costituito si riferisce alla singola operazione. Questo campo si riferisce al valore totale corrente del margine di variazione dopo l'applicazione dello scarto di garanzia, se applicabile, accumulato dalla prima segnalazione dei margini di variazione costituiti per il portafoglio o l'operazione. Se il margine di variazione costituito è denominato in più di una valuta, tali importi sono convertiti in un'unica valuta scelta dalla controparte 1 e segnalati come un unico valore totale. |
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17 |
Garanzie |
Valuta dei margini di variazione costituiti |
Valuta in cui è denominato il margine di variazione costituito. Se il margine di variazione costituito è denominato in più di una valuta, questo dato riflette una delle valute in cui la controparte 1 ha scelto di convertire tutti i valori dei margini di variazione costituiti. |
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18 |
Garanzie |
Garanzia costituita in eccesso dalla controparte 1 |
Valore monetario di qualsiasi garanzia aggiuntiva costituita dalla controparte 1 separata e indipendente dal margine iniziale e di variazione. Questo campo si riferisce al valore totale corrente della garanzia costituita in eccesso prima dell'applicazione dello scarto di garanzia, se applicabile, piuttosto che alla sua variazione giornaliera. Qualsiasi importo del margine iniziale o di variazione costituito che superi il margine iniziale richiesto o il margine di variazione richiesto è segnalato, rispettivamente, come parte del margine iniziale costituito o del margine di variazione costituito, piuttosto che incluso come garanzia costituita in eccesso. Per le operazioni compensate a livello centrale, la garanzia in eccesso è segnalata solo nella misura in cui può essere assegnata a un portafoglio o a un'operazione specifici. |
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19 |
Garanzie |
Valuta della garanzia costituita in eccesso |
Valuta in cui è denominata la garanzia costituita in eccesso. Se la garanzia costituita in eccesso è denominata in più di una valuta, questo dato riflette una delle valute in cui la controparte 1 ha scelto di convertire tutti i valori della garanzia costituita in eccesso. |
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20 |
Garanzie |
Margine iniziale raccolto dalla controparte 1 (pre-scarto di garanzia) |
Valore monetario del margine iniziale raccolto dalla controparte 1, compreso qualsiasi margine in transito e in attesa di regolamento. Se la garanzia è costituita a livello di portafoglio, il margine iniziale raccolto si riferisce all'intero portafoglio; se la garanzia è costituita a livello di singola operazione, il margine iniziale raccolto si riferisce alla singola operazione. Questo campo si riferisce al valore totale corrente del margine iniziale, piuttosto che alla sua variazione giornaliera. Il dato si riferisce sia alle operazioni non compensate che a quelle compensate a livello centrale. Per le operazioni compensate a livello centrale, il dato non include la garanzia raccolta dalla CCP nell'ambito della sua attività di investimento. Se il margine iniziale raccolto è denominato in più di una valuta, tali importi sono convertiti in un'unica valuta scelta dalla controparte 1 e segnalati come un unico valore totale. |
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21 |
Garanzie |
Margine iniziale raccolto dalla controparte 1 (post-scarto di garanzia) |
Valore monetario del margine iniziale raccolto dalla controparte 1, compreso qualsiasi margine in transito e in attesa di regolamento. Se la garanzia è costituita a livello di portafoglio, il margine iniziale raccolto si riferisce all'intero portafoglio; se la garanzia è costituita a livello di singola operazione, il margine iniziale raccolto si riferisce alla singola operazione. Questo campo si riferisce al valore totale corrente del margine iniziale dopo l'applicazione dello scarto di garanzia, se applicabile, piuttosto che alla sua variazione giornaliera. Il dato si riferisce sia alle operazioni non compensate che a quelle compensate a livello centrale. Per le operazioni compensate a livello centrale, il dato non include la garanzia raccolta dalla CCP nell'ambito della sua attività di investimento. Se il margine iniziale raccolto è denominato in più di una valuta, tali importi sono convertiti in un'unica valuta scelta dalla controparte 1 e segnalati come un unico valore totale. |
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22 |
Garanzie |
Valuta del margine iniziale raccolto |
Valuta in cui è denominato il margine iniziale raccolto. Se il margine iniziale raccolto è denominato in più di una valuta, questo dato riflette una delle valute in cui la controparte 1 ha scelto di convertire tutti i valori dei margini iniziali raccolti. |
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23 |
Garanzie |
Margine di variazione raccolto dalla controparte 1 (pre-scarto di garanzia) |
Valore monetario del margine di variazione raccolto dalla controparte 1, compreso il margine regolato in contante e qualsiasi margine in transito e in attesa di regolamento. Il margine di variazione potenziale non è incluso. Se la garanzia è costituita a livello di portafoglio, il margine di variazione raccolto si riferisce all'intero portafoglio; se la garanzia è costituita a livello di singola operazione, il margine di variazione raccolto si riferisce alla singola operazione. Questo campo si riferisce al valore totale corrente del margine di variazione accumulato dalla prima segnalazione dei margini di variazione raccolti per il portafoglio o l'operazione. Se il margine di variazione raccolto è denominato in più di una valuta, tali importi sono convertiti in un'unica valuta scelta dalla controparte 1 e segnalati come un unico valore totale. |
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24 |
Garanzie |
Margine di variazione raccolto dalla controparte 1 (post-scarto di garanzia) |
Valore monetario del margine di variazione raccolto dalla controparte 1, compreso il margine regolato in contante e qualsiasi margine in transito e in attesa di regolamento. Il margine di variazione potenziale non è incluso. Se la garanzia è costituita a livello di portafoglio, il margine di variazione raccolto si riferisce all'intero portafoglio; se la garanzia è costituita a livello di singola operazione, il margine di variazione raccolto si riferisce alla singola operazione. Questo campo si riferisce al valore totale corrente del margine di variazione raccolto dopo l'applicazione dello scarto di garanzia, se applicabile, accumulato dalla prima segnalazione dei margini di variazione raccolti per il portafoglio/l'operazione. Se il margine di variazione raccolto è denominato in più di una valuta, tali importi sono convertiti in un'unica valuta scelta dalla controparte 1 e segnalati come un unico valore totale. |
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25 |
Garanzie |
Valuta del margine di variazione raccolto |
Valuta in cui è denominato il margine di variazione raccolto. Se il margine di variazione raccolto è denominato in più di una valuta, questo dato riflette una delle valute in cui la controparte 1 ha scelto di convertire tutti i valori dei margini variazione raccolti. |
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26 |
Garanzie |
Garanzia raccolta in eccesso dalla controparte 1 |
Valore monetario di qualsiasi garanzia aggiuntiva raccolta dalla controparte 1 separata e indipendente dal margine iniziale e di variazione. Questo dato si riferisce al valore totale corrente della garanzia in eccesso prima dell'applicazione dello scarto di garanzia, se applicabile, piuttosto che alla sua variazione giornaliera. Qualsiasi importo del margine iniziale o di variazione raccolto che superi il margine iniziale richiesto o il margine di variazione richiesto è segnalato, rispettivamente, come parte del margine iniziale raccolto o del margine di variazione raccolto, piuttosto che incluso come garanzia raccolta in eccesso. Per le operazioni compensate a livello centrale la garanzia in eccesso è segnalata solo nella misura in cui può essere assegnata a un portafoglio o a un'operazione specifici. |
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27 |
Garanzie |
Valuta della garanzia raccolta in eccesso |
Valuta in cui è denominata la garanzia raccolta in eccesso. Se la garanzia raccolta in eccesso è denominata in più di una valuta, questo dato riflette una delle valute in cui la controparte 1 ha scelto di convertire tutti i valori della garanzia raccolta in eccesso. |
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28 |
Garanzie |
Tipo di azione |
La segnalazione deve contenere uno dei seguenti tipi di azione:
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29 |
Garanzie |
Data dell'evento |
Data in cui si è svolto l'evento da segnalare relativo al contratto derivato e rilevato dalla segnalazione. In caso di aggiornamento della garanzia, la data in cui sono fornite le informazioni contenute nella segnalazione. |
(1) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 della Commissione, del 10 giugno 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme, i formati, la frequenza, i metodi e le modalità di segnalazione (cfr. pag. 68 della presente Gazzetta ufficiale).
(3) Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 11).