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Document 32022R1408
Commission Delegated Regulation (EU) 2022/1408 of 16 June 2022 amending Regulation (EU) 2021/2116 of the European Parliament and of the Council as regards the payment of advances for certain interventions and support measures provided for in Regulations (EU) 2021/2115 and (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council
Regolamento delegato (UE) 2022/1408 della Commissione del 16 giugno 2022 che modifica il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il versamento di anticipi per determinati interventi e misure di sostegno di cui ai regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
Regolamento delegato (UE) 2022/1408 della Commissione del 16 giugno 2022 che modifica il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il versamento di anticipi per determinati interventi e misure di sostegno di cui ai regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
C/2022/3928
OJ L 216, 19.8.2022, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
19.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 216/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1408 DELLA COMMISSIONE
del 16 giugno 2022
che modifica il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il versamento di anticipi per determinati interventi e misure di sostegno di cui ai regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (1), in particolare l’articolo 44, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 44 del regolamento (UE) 2021/2116 prevede la possibilità per gli Stati membri di versare anticipi ai beneficiari di determinati interventi e altre misure di sostegno. Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) contempla già tale possibilità, ma solo per gli interventi nei settori ortofrutticolo, vitivinicolo, dell’olio di oliva e delle olive da tavola. |
(2) |
Al fine di garantire un versamento di anticipi coerente e non discriminatorio, la possibilità di versare anticipi dovrebbe essere estesa a tutti gli interventi di cui al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(3) |
Per lo stesso motivo, la possibilità per gli Stati membri di versare anticipi dovrebbe essere estesa al regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici di cui alla parte II, titolo I, capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il pagamento di tali anticipi dovrebbe essere soggetto alle condizioni specifiche stabilite ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2116. Considerando che la gestione e l’attuazione di tale regime di aiuti si basano sugli anni scolastici quali definiti all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione (4), il sistema di anticipi dovrebbe applicarsi agli aiuti relativi all’anno scolastico 2023/2024 e successivi. |
(4) |
Le misure eccezionali a sostegno dei mercati agricoli in conformità agli articoli da 219 a 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013 mirano a risolvere specifici problemi o turbative del mercato. Tali misure eccezionali possono assumere la forma di un sostegno finanziario straordinario e temporaneo dell’Unione ai settori colpiti. Le norme vigenti non autorizzano gli Stati membri a versare anticipi in relazione a tale sostegno. Tuttavia l’esperienza dimostra che, per evitare un deterioramento insanabile del mercato, le misure eccezionali di sostegno del mercato devono avere effetto immediato. È pertanto opportuno autorizzare gli Stati membri a versare anticipi ai beneficiari di tali misure eccezionali di sostegno del mercato, fatte salve le condizioni specifiche stabilite ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2116. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/2116, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 44 del regolamento (UE) 2021/2116 sono inseriti i paragrafi 3 bis, 3 ter e 3 quater seguenti:
«3 bis. Gli Stati membri possono decidere di versare anticipi ai beneficiari degli interventi di cui al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115, fatte salve le condizioni specifiche stabilite ai sensi del paragrafo 5.
3 ter. Gli Stati membri possono decidere di versare anticipi nell’ambito del regime di aiuti di cui alla parte II, titolo I, capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 in relazione agli aiuti riguardanti l’anno scolastico 2023/2024 e successivi, fatte salve le condizioni specifiche stabilite ai sensi del paragrafo 5.
3 quater. Gli Stati membri possono decidere di versare anticipi ai beneficiari delle misure a sostegno dei mercati agricoli adottate ai sensi degli articoli 219, 220 e 221 del regolamento (UE) 1308/2013, fatte salve le condizioni specifiche stabilite ai sensi del paragrafo 5.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187.
(2) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
(3) Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione, del 3 novembre 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’aiuto dell’Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici (GU L 5 del 10.1.2017, pag. 1).