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Document 32022R1387

    Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1387 della Commissione del 9 agosto 2022 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/58 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati originari della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Federazione russa e degli Stati Uniti d'America in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

    C/2022/5624

    GU L 208 del 10.8.2022, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1387/oj

    10.8.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 208/5


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1387 DELLA COMMISSIONE

    del 9 agosto 2022

    recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/58 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati originari della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Federazione russa e degli Stati Uniti d'America in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Le importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati («GOES») originari della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Federazione russa e degli Stati Uniti d'America sono soggette a un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/58 della Commissione (2).

    (2)

    Il 7 luglio 2021 AK Steel Corporation («il richiedente»), codice addizionale TARIC (3) C044, una società con sede negli Stati Uniti d'America («USA»), le cui esportazioni nell'Unione di GOES sono soggette al dazio antidumping ad valorem del 22 %, ha informato la Commissione di aver cambiato il proprio nome in «Cleveland-Cliffs Steel Corporation», con sede a Ohio, USA.

    (3)

    La società ha chiesto alla Commissione di confermare che la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota individuale del dazio antidumping ad essa applicata sotto il nome precedente.

    (4)

    La Commissione ha invitato la società a compilare un questionario, le cui risposte sono state tramesse il 20 agosto 2021. Ulteriori chiarimenti sono stati presentati il 3 gennaio 2022.

    (5)

    La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che la modifica del nome è stata debitamente registrata presso le autorità competenti e non ha dato luogo a nuovi rapporti con altri gruppi di società che non sono stati oggetto di inchiesta da parte della Commissione.

    (6)

    La Commissione ha valutato, tra l'altro, i seguenti documenti giustificativi presentati dal richiedente: atto di modifica, certificati di registrazione della società e rendiconti finanziari sottoposti ad audit. L'industria dell'Unione è stata consultata in merito alla richiesta, ma non ha presentato osservazioni.

    (7)

    Questa modifica del nome non pregiudica pertanto le risultanze del regolamento di esecuzione (UE) 2022/58 e in particolare l'aliquota del dazio antidumping ad valorem applicabile alla società in questione.

    (8)

    La modifica del nome dovrebbe avere effetto a decorrere dalla data in cui la società ha informato la Commissione di aver cambiato il proprio nome (come indicato al considerando 2).

    (9)

    Alla luce delle considerazioni di cui ai considerando precedenti, la Commissione ha ritenuto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/58 affinché rispecchi la modifica del nome della società cui è stato precedentemente attribuito il codice addizionale TARIC C044.

    (10)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   L'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/58 è così modificato:

    «AK Steel Corporation, Ohio, Stati Uniti d'America

    22,0 %

    C044»

    è sostituito da

    «Cleveland-Cliffs Steel Corporation, Ohio, Stati Uniti d'America

    22,0 %

    C044»

    2.   Il codice addizionale TARIC C044 precedentemente attribuito alla società AK Steel Corporation si applica a Cleveland-Cliffs Steel Corporation a decorrere dal 7 luglio 2021. Si procede al rimborso o allo sgravio in conformità alla normativa doganale applicabile di qualsiasi dazio definitivo pagato sulle importazioni di prodotti fabbricati da Cleveland-Cliffs Steel Corporation in eccesso rispetto al dazio antidumping stabilito all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/58 per quanto riguarda AK Steel Corporation.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/58 della Commissione, del 14 gennaio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati originari della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Federazione russa e degli Stati Uniti d'America in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 10 del 17.1.2022, pag. 17).

    (3)  Tariffa integrata dell'Unione europea.


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