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Document 32022R1308
Council Implementing Regulation (EU) 2022/1308 of 26 July 2022 implementing Regulation (EU) 2016/44 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1308 del Consiglio del 26 luglio 2022 che attua il regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1308 del Consiglio del 26 luglio 2022 che attua il regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
ST/11017/2022/INIT
GU L 198 del 27.7.2022, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
27.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 198/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1308 DEL CONSIGLIO
del 26 luglio 2022
che attua il regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (1), in particolare l'articolo 21, paragrafi 2 e 6,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 18 gennaio 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2016/44. |
(2) |
A norma dell'articolo 21, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/44, il Consiglio ha riesaminato gli elenchi delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi designati di cui all'allegato III di tale regolamento. |
(3) |
Il Consiglio ha concluso che la voce relativa a una persona deceduta dovrebbe essere soppressa e che è opportuno mantenere le misure restrittive nei confronti di tutte le altre persone fisiche e giuridiche, entità o tutti gli organismi indicati negli elenchi di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2016/44. Inoltre, dovrebbero essere aggiornate la motivazione e le informazioni identificative relative a due persone. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/44, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento (UE) 2016/44 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. SÍKELA
ALLEGATO
Nell'allegato III (Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 2), del regolamento (UE) 2016/44, la sezione A (Persone) è così modificata:
a) |
la voce 20 (relativa ad AL-WERFALLI, Mahmoud Mustafa Busayf) è soppressa; |
b) |
la voce 15 (relativa ad AL QADHAFI, Quren Salih) è sostituita dalla seguente:
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c) |
la voce 22 (relativa a PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich) è sostituita dalla seguente:
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